Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 02/04/2026, n. 2727
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Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito per le annualità 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2004/2005

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, sebbene il credito principale non fosse prescritto grazie all'interruzione della prescrizione dovuta ai precedenti giudizi, gli interessi maturati oltre il termine quinquennale antecedente la notifica della cartella fossero prescritti.

  • Inammissibile
    Illegittimità del prelievo supplementare per contrasto con il diritto europeo

    Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile tale motivo, ritenendo che la presunta illegittimità europea rendesse il provvedimento annullabile e non nullo, e che, una volta consolidatosi l'atto presupposto, tale vizio non potesse essere fatto valere nei confronti dell'atto successivo.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione e mancato computo di somme già recuperate

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto il motivo infondato, evidenziando che la cartella forniva i dettagli degli importi dovuti e che l'amministrazione aveva documentato la detrazione delle somme già recuperate.

  • Rigettato
    Decadenza del diritto di riscossione coattiva

    Il Consiglio di Stato ha rigettato il motivo, ribadendo che il credito, pur utilizzando strumenti di riscossione coattiva, non ha natura tributaria e non è soggetto alle decadenze previste per le obbligazioni tributarie.

  • Inammissibile
    Violazione della normativa sugli interessi

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto il motivo generico e inammissibile, poiché la società non aveva indicato il corretto ammontare degli interessi calcolati secondo la tabella riepilogativa.

  • Accolto
    Interruzione della prescrizione del capitale

    Il Consiglio di Stato ha accolto il motivo, ritenendo che i precedenti giudizi avessero interrotto la prescrizione del capitale con effetti permanenti.

  • Accolto
    Prescrizione degli interessi

    Il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'appello, ritenendo che gli atti interruttivi fossero insufficienti a escludere la prescrizione quinquennale degli interessi, limitatamente a quelli anteriori al quinquennio dalla notifica della cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 02/04/2026, n. 2727
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2727
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo