Ordinanza cautelare 27 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 14 ottobre 2022
Sentenza 10 giugno 2024
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 1 agosto 2025
Accoglimento
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 02/04/2026, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02727/2026REG.PROV.COLL.
N. 09701/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9701 del 2024, proposto da AG – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Ader – Agenzia delle entrate riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
TI LI TE e LU Società Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Barbero, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris 120;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 622/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società semplice TI LI TE e LU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il Cons. AL UL e udito per la parte appellata l’avv. Paolo Botasso per delega dell’avv. Anna Barbero;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo di primo grado la società ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento dell’importo di euro 1.133.624,64, avente ad oggetto il “prelievo latte sulle consegne” per i periodi 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2004/2005, 2006/2007 e 2007/2008, inviata in data 21 settembre 2021.
Con sentenza n. 622 del 10 giugno 2024 il Tar Piemonte ha accolto il ricorso sulla base della seguente motivazione:
- per le annate 2006/2007 e 2007/2008 è intervenuto l’annullamento degli atti impositivi presupposti ad opera delle sentenze del Consiglio di Stato n. 3957 e 3961 del 2022, con conseguente caducazione dell’atto successivo con cui è stato richiesto il pagamento;
- per le annate 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2004/2005 è maturata la prescrizione del credito riportato dalla cartella di pagamento impugnata.
L’amministrazione ha proposto appello solamente avverso le statuizioni della sentenza relative alle annualità 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2004/2005, per le quali è stata accertata la prescrizione del credito.
In particolare, l’amministrazione ha chiesto l’ammissione in appello, ai sensi dell’art. 104 c.p.a., di documenti nuovi da cui risulta l’interruzione del termine di prescrizione e, conseguentemente, l’erroneità della statuizione del Tar.
Si è costituita in giudizio la società agricola deducendo l’inammissibilità della nuova produzione documentale e l’infondatezza dell’appello e riproponendo, in subordine, i motivi di ricorso assorbiti in primo grado.
Con ordinanza collegiale del 1° agosto 2025 è stata disposta istruttoria al fine di verificare se nel calcolo delle somme richieste si fosse già tenuto conto del recupero effettuato dall’amministrazione mediante compensazione con gli aiuti nel settore agricolo spettanti alla società.
A seguito dell’adempimento da parte dell’amministrazione del provvedimento istruttorio, all’udienza pubblica del 26 marzo 2026 la causa è stata assunta in decisione.
2. Va preliminarmente evidenziato che l’appello non riguarda i capi della sentenza relativi alle annualità 2006/2007 e 2007/2008, che sono quindi divenuti definitivi.
3. La nuova produzione documentale dell’amministrazione appellante è solo parzialmente ammissibile.
Al riguardo va richiamato l’orientamento di questa sezione secondo cui “ pur dovendo in via di principio escludersi l’ammissibilità di nuovi documenti depositati in appello dalla parte che ha omesso di produrli in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio impartito dal primo giudice, devono invece sempre essere ammessi i documenti attestanti la formazione di un giudicato (Cons. Stato, sez. VI, n. 742/2025, Id. Cons. Stato sez. VI, del 26.9.2025 n. 7547; Id. sez. VI 7097/2025). Difatti, in tale ipotesi sussiste l’inderogabile esigenza di evitare che si formi un contrasto tra giudicati esponendo la pronuncia a revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5), c.p.c.
Inoltre, l’eccezione di giudicato esterno rientra, anche secondo la giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2014, n. 17069, con ampi richiami a pronunce precedenti rese anche a Sezioni Unite; Cass., Sez. Un., civ., 25 maggio 2001, n. 226), nel novero delle eccezioni in senso lato, rilevabili anche ex officio in grado di appello e rispetto al cui accertamento non operano i limiti che l’art. 104 c.p.a. pone alla produzione di nuovi documenti in appello ” (v., tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 13 gennaio 2026, n. 271).
Pertanto devono considerarsi ammissibili e rilevanti ai fini della decisione della controversia solo i seguenti documenti:
- la sentenza del Tar Lazio n. 7174 del 17 luglio 2013, passata in giudicato, relativa alla campagna 1999/2000;
- la sentenza del Tar Lazio n. 695 del 20 gennaio 2014, passata in giudicato, relativa alla campagna 2000/2001;
- la sentenza del Tar Lazio n. 1424 del 5 febbraio 2014, passata in giudicato, relativa alla campagna 2001/2002;
- la sentenza del Tar Lazio n. 8378 del 2 novembre 2011, passata in giudicato, relativa alla campagna 2004/2005.
Sono invece irrilevanti, in quanto relative alle due annualità per le quali non è stato proposto appello (2006/2007 e 2007/2008), le sentenze di cui ai doc. 8, 9, 10 e 11.
Sono infine inammissibili i documenti dal n. 12 al n. 22, in quanto consistenti in atti adottati dall’amministrazione che quest’ultima ha omesso di produrre nel giudizio di primo grado in ottemperanza all’ordine istruttorio in quella sede adottato.
4. Ciò premesso in ordine all’ammissibilità della nuova produzione documentale, l’appello dell’amministrazione è parzialmente fondato.
4.1. Quanto al termine di prescrizione applicabile, va rilevato che il diritto di credito in esame si prescrive nell’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. mentre gli interessi si prescrivono nel termine di prescrizione breve di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (v. tra le tante Cons. di Stato, sez. VI, 26 marzo 2025, n. 2506).
Non è invece applicabile al caso di specie il termine prescrizionale breve di cui all’art. 3, comma 1, reg. CE n. 2988/95. L’art. 3 del regolamento citato prevede, infatti, un termine di prescrizione delle “ azioni giudiziarie ” e non dei crediti e, pertanto, il richiamo a tale disciplina non è conferente nel caso di specie (v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 dicembre 2023, n. 10778). È inoltre dirimente considerare che il termine quadriennale previsto dall’art. 3, comma 1, del regolamento in esame costituisce un termine minimo, essendo chiaramente consentito agli Stati membri, ai sensi del c. 3 del medesimo articolo, di mantenere un termine più lungo, che nel caso dello Stato italiano è costituito dal termine generale decennale per il capitale e quinquennale per gli interessi.
4.2. Quanto poi all’idoneità dei giudizi impugnatori instaurati dal debitore a produrre l’effetto interruttivo permanente di cui all’art. 2945, c. 2, c.c., va rilevato che, secondo l’oramai consolidata giurisprudenza di questa sezione, l’atto di costituzione di AG nei giudizi instaurati dal privato, in quanto espressione della volontà di resistere alla domanda di accertamento negativo del credito azionata da parte del produttore, determina l’interruzione della prescrizione con effetti permanenti ex art. 2945, c. 2, c.c. (v. tra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 13 gennaio 2026, n. 265).
4.3. Alla luce di quanto appena esposto, la documentazione relativa ai giudizi impugnatori instaurati dal debitore in relazione alle annate in contestazione è sufficiente ad escludere che prima della notifica dell’atto di intimazione impugnato, risalente al 21 settembre 2021, sia decorso il termine di prescrizione decennale relativo al capitale.
Ed infatti:
- con riguardo all’annata 1999/2000, si è prodotto l’effetto interruttivo con effetti permanenti in relazione alla instaurazione del giudizio davanti al Tar Lazio (R.G. n. 18557/2000), nel quale l’amministrazione si è costituita e che si è concluso con la sentenza n. 7174 del 17 luglio 2013;
- con riguardo all’annata 2000/2001, si è prodotto l’effetto interruttivo con effetti permanenti in relazione alla instaurazione del giudizio davanti al Tar Lazio (R.G. n. 10119/2002), nel quale l’amministrazione si è costituita e che si è concluso con la sentenza n. 695 del 20 gennaio 2014;
- con riguardo all’annata 2001/2002, si è prodotto l’effetto interruttivo con effetti permanenti in relazione alla instaurazione del giudizio davanti al Tar Lazio (R.G. n. 9446/2002), nel quale l’amministrazione si è costituita e che si è concluso con la sentenza n. 1424 del 5 febbraio 2014;
- con riguardo all’annata 2004/2005, si è prodotto l’effetto interruttivo con effetti permanenti in relazione alla instaurazione del giudizio davanti al Tar Lazio (R.G. n. 7645/2005), nel quale l’amministrazione si è costituita e che si è concluso con la sentenza n. 8378 del 2 novembre 2011.
4.4. Gli atti interruttivi prodotti dall’amministrazione sono invece insufficienti ad escludere il decorso della prescrizione del termine quinquennale relativo agli interessi (pur tenendo conto dei periodi di sospensione della prescrizione di cui all’art. 8 quinquies , commi 10 e ss., del d.l. n. 5/2009, conv. dalla l. n. 33 del 2009, e di cui all’art. 68 del d.l. n. 18/2020, conv. dalla l. n. 27/2020 e successive modifiche) con la conseguenza che devono ritenersi prescritti gli interessi risalenti ad oltre il quinquennio anteriore alla notifica della cartella di pagamento impugnata nel presente giudizio (quinquennio da calcolare comunque tenendo conto dei predetti periodi di sospensione legale del termine di prescrizione).
5. Il parziale accoglimento dell’atto di appello, impone di esaminare i motivi I, II, IV e V del ricorso introduttivo di primo grado, assorbiti dal Tar in conseguenza dell’accertamento del decorso della prescrizione e riproposti in appello.
5.1. Con il primo motivo del ricorso introduttivo di primo grado, la società ricorrente ha dedotto: “ Illegittimità propria e derivata. Violazione ed elusione del giudicato. Nullità in relazione all’art. 21-septies della l. n. 241/1990 . Violazione di legge in relazione all’art. 2 del reg. CEE 3950/1992, all’art. 9 del reg. CE 1392/2011, agli artt. 4, 10, 11 e 13 del reg. CE 1788/2003, all’art. 16 del reg. CE 595/2004 e dei principi fissati dalla Corte di Giustizia U.E. Violazione di legge in relazione all’art. 8-ter della legge 33/2009. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 3 e 21-nonies della legge 7.8.1990 n. 241 e del principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost . Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta ”.
In particolare, con tale motivo la società ha affermato che il prelievo supplementare riportato nella cartella impugnata e dal ruolo presupposto è frutto di una compensazione nazionale operata illegittimamente, sulla base di norme confliggenti con l’ordinamento europeo (come accertato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea) ed in mancanza di dati attendibili circa il quantitativo di latte prodotto o addirittura sulla base di dati affetti da assoluta inattendibilità, per non dire di vera e propria falsità.
Tale motivo è inammissibile.
Al riguardo, il collegio ritiene sufficiente richiamare l’orientamento oramai consolidato di questa sezione (v. esaustivamente, tra le tante, Cons. Stato, sez, VI, 4 novembre 2025, n. 8550), secondo cui:
- la nullità per contrasto con il diritto europeo è configurabile solo nel caso, non ricorrente nella presente controversia, in cui il provvedimento è stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo;
- in tutti gli altri casi, come quello in esame, il provvedimento contrario al diritto europeo è annullabile, con la conseguenza che, una volta consolidatosi l’atto presupposto, l’asserita violazione del diritto europeo non può farsi valere nei confronti dell’atto successivo, impugnabile solo per vizi propri.
Ciò premesso nel caso in esame, la pretesa dell’amministrazione si è consolidata in ragione di tutti i sopra citati giudicati intercorsi tra le parti del presente giudizio ed aventi ad oggetto gli atti presupposti, con la conseguenza che l’illegittimità europea non può essere fatta valere nei confronti dell’atto successivo.
5.2. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo di primo grado la società ha dedotto: “ Violazione dell’art. 8-ter della legge 9.4.2009 n. 33 e dei principi di buon andamento e trasparenza della P.A. di cui all’art. 97 Cost . Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta ”.
In particolare, la società interessata ha rappresentato che l’atto impugnato non contiene una motivazione idonea a far comprendere i criteri di calcolo delle somme richieste e non tiene conto delle somme già recuperate mediante la trattenuta degli aiuti agricoli spettanti alla società.
Tale motivo è infondato.
In primo luogo, deve rilevarsi che per ogni annualità sono indicati: gli importi iscritti a ruolo sia a titolo di capitale sia a titolo di interessi; la tabella riepilogativa degli interessi applicati e le date di decorrenza degli interessi per ciascuna campagna lattiera; gli importi dovuti a titolo di oneri della riscossione.
Per quanto attiene poi al mancato computo, ai fini della determinazione delle somme ancora dovute dalla società debitrice, delle somme recuperate mediante compensazione con gli aiuti agricoli spettanti alla società debitrice, si rileva che con ordinanza del 1° agosto 2025 è stata disposta istruttoria, all’esito della quale l’amministrazione ha dichiarato, producendo anche documentazione a sostegno, che le somme già recuperate da AG sono state contabilizzate e detratte dai debiti originari.
Né ad una diversa conclusione possono condurre le deduzioni contenute nelle memorie di parte appellata relative alla non coincidenza tra le somme dovute a titolo di capitale per le annate 1999/2000 e 2000/2001 riportate al doc. 8 depositato in data 6 novembre 2025 e quelle riportate nella cartella di pagamento impugnata notificata nel settembre 2021.
Ed infatti a pag. 12 del citato doc. 8 risulta chiaramente che alla data del 18 giugno 2021 il montante relativo all’annata 2000/2001 era pari ad euro 101.687,63, somma corrispondente a quella ripostata in cartella; parimenti, a pag. 9 del doc. 8 risulta chiaramente che alla data del 27 luglio 2021 il montante relativo all’annata 1999/2000 era pari ad euro 33.820,11, somma corrispondente a quella riportata in cartella. Eventuali riduzioni del credito successive all’adozione dell’atto impugnato potranno essere eventualmente fatte valere solo in fase esecutiva.
5.3. Con il quarto motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la società ricorrente ha dedotto: “ Violazione dell’art. 25 del d.p.r. 29.9.1973 n. 602. Intervenuta decadenza del preteso diritto di AG di attivare la procedura di riscossione coattiva . Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta ”.
Tale motivo è infondato per le ragioni già ampiamente esposte da questa sezione in numerosi precedenti. In particolare, il credito per cui si procede, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, non ha natura tributaria ed è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari, con la conseguenza che il rinvio all’art. 25 citato non comporta l’introduzione di decadenze sostanziali o la rinuncia dello Stato a recuperate il prelievo supplementare dopo il decorso del termine ivi previsto (v. sempre, tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 4 novembre 2025, n. 8550 e i precedenti ivi citati; v. di recente anche Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2026, n. 972).
5.4. Con il quinto motivo del ricorso introduttivo di primo grado la società interessata ha dedotto: “ Violazione di legge in relazione all’art. 7 della legge 27.7.2000 n. 212, agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241, agli artt. 24 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta ”.
Anche tale motivo è infondato.
Al riguardo deve ribadirsi, come già sopra rilevato, che la cartella di pagamento indica specificamente, in relazione al prelievo per ciascuna annata lattiera, le somme dovute a titolo di capitale, a titolo di interessi e a titolo di oneri di riscossione e riporta la tabella riepilogativa degli interessi applicati e le date di decorrenza degli interessi per ciascuna campagna lattiera.
A fronte di tale specifica indicazione parte ricorrente ha solo genericamente affermato che, anche utilizzando gli interessi riportati nella tabella riepilogativa, gli interessi addebitati sarebbero sbagliati. Tuttavia, tale allegazione è generica ed inammissibile, avendo dovuto parte ricorrente quanto meno indicare il corretto ammontare degli interessi, calcolato in base alla tabella predetta e diverso rispetto a quello effettivamente addebitato.
6. In conclusione, quindi, l’appello va parzialmente accolto e, in parziale riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado va accolto solamente con riferimento alle annate lattiere 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2004/2005 e limitatamente alla prescrizione degli interessi risalenti ad oltre il quinquennio anteriore alla notifica della cartella di pagamento impugnata (quinquennio da calcolare tenendo conto dei periodi di sospensione della prescrizione di cui all’art. 8 quinquies , commi 10 e ss., del d.l. n. 5/2009, conv. dalla l. n. 33 del 2009, e di cui all’art. 68 del d.l. n. 18/2020, conv. dalla l. n. 27/2020 e successive modifiche).
Conseguentemente, la cartella impugnata va annullata in parte (sull’annullamento parziale v. da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 13 gennaio 2026, n. 271), con obbligo dell’amministrazione di ricalcolare le somme ancora dovute dall’appellato a titolo di interessi.
7. L’accoglimento parziale dell’appello sulla base di documentazione prodotta in sede di impugnazione giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- accoglie il ricorso di primo grado con riferimento alle sole annate lattiere 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2004/2005 e limitatamente alla prescrizione degli interessi risalenti ad oltre il quinquennio anteriore alla notifica della cartella di pagamento impugnata (quinquennio da calcolare tenendo conto dei periodi di sospensione della prescrizione di cui all’art. 8 quinquies , commi 10 e ss., del d.l. n. 5/2009, conv. dalla l. n. 33 del 2009, e di cui all’art. 68 del d.l. n. 18/2020, conv. dalla l. n. 27/2020 e successive modifiche);
- conseguentemente annulla in parte la cartella impugnata, con obbligo dell’amministrazione di ricalcolare le somme ancora dovute dall’appellato a titolo di interessi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RL ON, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
TE Lorenzo Vitale, Consigliere
AL UL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL UL | RL ON |
IL SEGRETARIO