Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00198/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00241/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 241 del 2024, proposto da
Azienda agricola Gualdi Santo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e AD - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- dell'atto di iscrizione ipotecaria n. 02220231460000072009 Fascicolo n. 2023/1851 trasmesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione con pec in data 06 febbraio 2024;
- di ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, e con esso del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte;
- e, in ogni caso, del provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso EA ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto), del provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto della cartella, ovvero delle comunicazioni EA, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nelle cartelle e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, (non allegato e non conosciuto);
- e comunque di ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, compresa la Cartella Esattoriale n. 022 2020 7280062107 000 asseritamente notificata il 29.11.2008, la Cartella Esattoriale n. 022 2020 7280072518 000 asseritamente notificata il 21.01.2009 a titolo di prelievo latte;
- e, in ogni caso di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella comunicazione (sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di EA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di AD - Agenzia delle Entrate Riscossione
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. RI AB GE e udito l’avv. Tomaselli per la parte ricorrente, nessuno presente per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso.
1.1. Con ricorso notificato in data 8 aprile 2024, l’Azienda agricola ricorrente, produttrice di latte vaccino e come tale assoggettata al regime europeo delle c.d. quote latte fino alla campagna 2014-2015, ha impugnato l’atto di iscrizione ipotecaria n. 02220231460000072009 Fascicolo n. 2023/1851 trasmesso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo pec in data 06 febbraio 2024, in riferimento rispettivamente:
- alla cartella di pagamento n. 02220080024974833 notificata dalla Regione Lombardia il 29.11.2008, per il tramite di Equitalia, a mezzo della quale veniva richiesto il pagamento del prelievo supplementare dovuto per la campagna lattiera 2006/07;
- alla cartella di pagamento EA n. 02220207280072518000 notificata il 21.01.2009, a mezzo della quale veniva richiesto il pagamento del prelievo supplementare dovuto per la campagna lattiera 2000/01.
1.2. Il ricorso è stato affidato a numerosi motivi; è stata inoltre eccepita la prescrizione del credito sotteso al provvedimento impugnato, sia per capitale che per interessi.
2. Svolgimento del processo .
2.1. EA e AD sono costituite in giudizio con atto di stile, integrato dal deposito di relazione di EA sui fatti di causa, corredata della pertinente documentazione, evidenziando di aver avviato il procedimento di discarico delle cartelle di pagamento sottese all’iscrizione ipotecaria e di rideterminazione degli importi dovuti a seguito di due giudicati di annullamento delle imputazioni di prelievo relative alle annate in contestazione (sentenza Consiglio di Stato, n. 6658 del 28 luglio 2022 (all. 7 EA) in relazione all’annata 2000/01; e sentenza TAR Lazio-Roma n. 5605 del 21 marzo 2024 (allegati 11 e 12 EA), non impugnata e passata in giudicato, in relazione all’annata 2006/07).
2.2. In prossimità dell’udienza di merito, la difesa erariale ha depositato una memoria difensiva, opponendosi in particolare all’eccezione di prescrizione del credito.
2.3. Parte ricorrente ha integrato la propria documentazione e depositato una memoria conclusiva, prendendo atto di quanto dedotto da EA nella propria relazione e documentando che, in ottemperanza ai giudicati intervenuti, AD ha provveduto al discarico delle cartelle presupposte (doc. 1) e alla successiva richiesta di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria per cui è causa (doc.2); l’iscrizione ipotecaria è stata quindi oggetto di “cancellazione totale” in data 2 dicembre 2024, come da annotazione presentata in pari data (Registro particolare n. 7164 Registro generale n. 5399 doc. 3). Alla luce di quanto sopra, parte ricorrente ha dato atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
2.4. All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, il difensore di parte ricorrente ha confermato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e ha chiesto al Collegio di provvedere in conformità. Il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Decisione .
3.1. Alla luce di quanto dedotto e documentato da entrambe le parti, e di quanto conclusivamente richiesto dalla parte ricorrente, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, dal momento che in corso di causa l’iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione è stata integralmente cancellata a seguito del discarico integrale delle due cartelle di pagamento presupposte, disposto in ottemperanza ai sopravvenuti giudicati di annullamento delle presupposte imputazioni di prelievo.
3.2. Sussistono peraltro giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, attesa la complessità e la particolarità delle questioni che hanno caratterizzato il contenzioso in materia di quota latte, con particolare riferimento a quelle concernenti il contrasto della disciplina nazionale con il diritto eurounitario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR ED, Presidente
RI AB GE, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AB GE | UR ED |
IL SEGRETARIO