Art. 134.
(Navi mercantili trasformate in navi da guerra).
Sono considerate navi da guerra le navi mercantili, qualora:
1° siano poste sotto la diretta autorita', l'immediato controllo e la responsabilita' dello Stato, al quale appartengono, o usino i segni distintivi da questo adottati per le navi da guerra;
2° il comandante sia al servizio dello stato e iscritto nelle liste del personale della marina da guerra;
3° l'equipaggio sia soggetto alle regole della disciplina militare.
La nave mercantile trasformata in nave da guerra deve essere iscritta al piu' presto nelle liste del naviglio da guerra.
(Navi mercantili trasformate in navi da guerra).
Sono considerate navi da guerra le navi mercantili, qualora:
1° siano poste sotto la diretta autorita', l'immediato controllo e la responsabilita' dello Stato, al quale appartengono, o usino i segni distintivi da questo adottati per le navi da guerra;
2° il comandante sia al servizio dello stato e iscritto nelle liste del personale della marina da guerra;
3° l'equipaggio sia soggetto alle regole della disciplina militare.
La nave mercantile trasformata in nave da guerra deve essere iscritta al piu' presto nelle liste del naviglio da guerra.