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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 5174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5174 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4522/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RA Matteo ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4522/2023 promossa da:
Parte_1
(cod. fisc. ), (C.F.: ) e
[...] P.IVA_1 Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ), con il proc. dom. avv. SIMONELLI SAVERIO, Parte_1 CodiceFiscale_2
IZ EL
parte opponente contro
(cod. fisc. ), Controparte_1 P.IVA_2
con il proc. dom. avv. TRIVELLI MARIA ENRICA, VIA DANIELE MANIN, 5 VERONA
parte opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
1. Accertare e dichiarare la nullità, totale o almeno parziale, del contratto di finanziamento agrario
n. 343 per: deviazione dello scopo in un mutuo di scopo agrario;
mancanza di traditio per la parte
di capitale destinata al mero ripianamento di passività pregresse;
2. Accertare la nullità/inefficacia delle clausole relative a interessi ultralegali, anatocismo, CMS,
spese e valute non validamente pattuite, con applicazione del solo tasso legale o dei tassi sostitutivi
ex art. 117 TUB [D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), art. 117];
3. Verificare l'eventuale superamento del tasso soglia usurario ex L. 108/1996 e, in caso positivo,
dichiarare la non debenza di qualsiasi interesse ex art. 1815, comma 2, c.c. [Legge 7 marzo 1996, n.
108 (disciplina antiusura)];
4. Accertare l'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi e condannare la banca alla
cancellazione/ rettifica e al risarcimento del danno non patrimoniale;
5. Accogliere le istanze istruttorie di: ordine di esibizione ex artt. 210 c.p.c. e 119 TUB di tutta la
documentazione contrattuale relativa al conto n. 2187 e agli affidamenti [D.lgs. 1° settembre 1993,
n. 385 (TUB), art. 119]; ammissione di CTU contabile econometrica nei termini già formulati;
6. Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, rideterminare l'eventuale
residuo credito alla luce delle risultanze peritali, con condanna della banca alle spese di lite ed alle
ulteriori conseguenze di legge, ivi compresa la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in ragione
della condotta processuale tenuta [Cass. civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19596].
Con vittoria di spese e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara
antistatario.
Per parte opposta:
In via pregiudiziale e preliminare
Contrariis reiectis, piaccia al Tribunale adito: a) dichiarare la propria competenza respingendo le eccezioni avversarie;
b) dichiarare la nullità per violazione dell'articolo 164 comma 4 c.p.c. delle domande avversarie di
cui ai punti 5), 6), 7), 8) seconda parte, 9), 10), 11), 12), 13), 14), 19) delle conclusioni ex adverso
rassegnate, non essendo state integrate nel termine concesso e/o avendo introdotto domande nuove
per tali inammissibili, definendo così il thema decidendum;
Nel merito
Respingersi tutte le domande ex adverso proposte, siccome infondate in fatto ed in diritto,
confermandosi per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto.
Attesa la temerarietà della lite, condannare controparte al risarcimento del danno ex articolo 96
c.p.c. con liquidazione equitativa.
Con vittoria di spese e competenze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2
, e convenivano in giudizio la
[...] Parte_1 Parte_1 Controparte_2
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
[...]
580/2023 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Brescia.
Gli opponenti in particolare esponevano:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 154.906,85, era riferita a somme non restituite oggetto di un finanziamento agrario acceso dalla con la banca opposta e assistito da cambiale Parte_1
agraria avallata dai due soci illimitatamente responsabili della mutuataria;
- che il giudice adito in via monitoria era territorialmente incompetente;
- che il mutuo era nullo, in quanto le parti concordemente avevano eluso lo scopo contrattualmente pattuito;
- che, infatti, il finanziamento era erogato con lo scopo di consentire la conduzione dell'impresa agricola e, invece, era stato utilizzato con l'intesa delle parti per ridurre una pregressa esposizione debitoria di altra società facente capo ai soci della;
Parte_3 - che, inoltre, il mutuo era comunque nullo, in quanto erogato per estinguere un precedente debito, senza una effettiva traditio della somma finanziata;
- che la banca non aveva prodotto il contratto di conto corrente e di affidamento in conto corrente, omettendo di fornire adeguata prova del credito azionato monitoriamente;
- che era illegittima la segnalazione a sofferenza effettuata in Centrale Rischi.
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando quanto ex Controparte_2
adverso dedotto e, in particolare, evidenziando come le domande ricollegate al contratto di conto corrente esorbitassero dall'oggetto del giudizio.
A seguito di integrazione dell'atto introduttivo ad opera degli opponenti, per sanare la nullità iniziale dell'atto rilevata dal giudice, nessuna attività istruttoria veniva espletata e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza del 26.11.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti, sul presupposto che in loro favore dovrebbe trovare applicazione il “foro” del consumatore.
Sul punto è sufficiente osservare come tanto la debitrice principale che i due soci non possano rivestire la qualifica soggettiva di consumatori, considerato come la prima assuma una struttura societaria incompatibile con il carattere personale del consumatore e i secondi siano soci illimitatamente responsabili della i cui interessi e attività si sovrappongono a quelli della società, Parte_1
impedendo l'applicazione in loro favore della disciplina speciale prevista per la tutela del consumatore.
Esclusa, pertanto, l'operatività dell'invocato foro del consumatore, cui conseguirebbe nell'intento degli opponenti la incompetenza territoriale del giudice del monitorio, va respinta anche la contestazione incentrata su una ipotizzata nullità del finanziamento agrario, inteso come mutuo di scopo, per violazione della finalità di impego della somma erogata.
Premesso come il mutuo di scopo si caratterizzi per la consegna al mutuatario di somme di denaro o altre cose fungibili allo scopo esclusivo contrattualmente pattuito di raggiungere una determinata finalità espressamente inserita nel sinallagma contrattuale (v. anche Cass. 11.2.2011 n. 3392), va osservato come, una volta erogata la somma, la mancata sua destinazione allo scopo programmato lungi dal determinare sic et simpliciter la nullità del finanziamento, comporta viceversa un inadempimento del mutuatario, che non ha rispettato la finalità concordata.
La previsione a livello contrattuale dello scopo da perseguire con il finanziamento, infatti, si pone come una garanzia per il mutuante, che ha la certezza che la somma da egli erogata verrà utilizzata per una finalità programmata e non per cause differenti.
La circostanza, quindi, che nel caso di specie la somma finanziata sia stata utilizzata dalla Parte_1
per una finalità differente, ossia per estinguere un precedente finanziamento di una società terza, al più, qualora si voglia condividere la qualifica di mutuo di scopo del finanziamento oggetto di causa,
si configura quale inadempimento della mutuataria.
Sul punto, infatti, va rilevato come il tentativo di parte opponente di estender gli effetti della violazione dello scopo alla validità stessa del finanziamento, prospettando una intesa simulatoria delle parti quanto alle reali finalità del finanziamento, è rimasta completamente priva di supporto probatorio.
A ciò, infine, si aggiunga come la giurisprudenza sia ormai consolidata nel riconoscere la validità di un finanziamento contratto al fine di estinguere un debito preesistente, in quanto, una volta erogata la somma, il mutuatario comunque ne trae un beneficio anche là dove liberamente decida di utilizzare la stessa quale provvista per estinguere un debito preesistente proprio o altrui.
Del tutto inconferenti, infine, rimangono le contestazioni più o meno articolate, riferite dagli opponenti a rapporti contrattuali differenti da quello dedotto in giudizio.
Parte opponente, infatti, ha contestato la mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente e di affidamento, senza considerare come gli stessi esorbitino rispetto alla pretesa creditoria azionata, che trova il proprio titolo negoziale nel contratto di finanziamento, questo sì puntualmente prodotto in atti.
A pari, le contestazioni, peraltro articolate in termini di assoluta genericità, riguardanti tali diversi rapporti contrattuali, non trovano cittadinanza nel presente giudizio, neppure qualora le si volessero intendere quali domande riconvenzionali, che sarebbero comunque illegittime, in quanto non dipendenti dal titolo negoziale dedotto in giudizio da parte attrice.
Per ultimo del tutto generica è rimasta la contestazione in ordine alla validità dell'avallo cambiario sottoscritto dai due opponenti soci della la cui sottoscrizione non può che essere loro Parte_1
attribuita nella loro qualità personale di soci e non certo quali rappresentanti legali della società, per la quale gli stessi hanno apposto ulteriore sottoscrizione.
In difetto di ulteriori contestazioni pertinenti al credito azionato, va respinta in quanto infondata la contestazione riguardante la segnalazione in Centrale Rischi, non avendo parte opponente provato la disponibilità di strumenti economico finanziari atti a consentire di far fronte alle obbligazioni assunte e, quindi, di ritenere priva di presupposto la valutazione in ordine allo stato di sofferenza.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale degli opponenti, si liquidano in complessivi euro 8.050,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_2
, da e da nei confronti della
[...] Parte_1 Parte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 580/2023 emesso dal Tribunale
[...]
di Brescia, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna gli oppone ti a rifondere in via tra di loro solidale l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 8.050,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 28 novembre 2025
Il giudice
RA ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RA Matteo ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4522/2023 promossa da:
Parte_1
(cod. fisc. ), (C.F.: ) e
[...] P.IVA_1 Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ), con il proc. dom. avv. SIMONELLI SAVERIO, Parte_1 CodiceFiscale_2
IZ EL
parte opponente contro
(cod. fisc. ), Controparte_1 P.IVA_2
con il proc. dom. avv. TRIVELLI MARIA ENRICA, VIA DANIELE MANIN, 5 VERONA
parte opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
1. Accertare e dichiarare la nullità, totale o almeno parziale, del contratto di finanziamento agrario
n. 343 per: deviazione dello scopo in un mutuo di scopo agrario;
mancanza di traditio per la parte
di capitale destinata al mero ripianamento di passività pregresse;
2. Accertare la nullità/inefficacia delle clausole relative a interessi ultralegali, anatocismo, CMS,
spese e valute non validamente pattuite, con applicazione del solo tasso legale o dei tassi sostitutivi
ex art. 117 TUB [D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), art. 117];
3. Verificare l'eventuale superamento del tasso soglia usurario ex L. 108/1996 e, in caso positivo,
dichiarare la non debenza di qualsiasi interesse ex art. 1815, comma 2, c.c. [Legge 7 marzo 1996, n.
108 (disciplina antiusura)];
4. Accertare l'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi e condannare la banca alla
cancellazione/ rettifica e al risarcimento del danno non patrimoniale;
5. Accogliere le istanze istruttorie di: ordine di esibizione ex artt. 210 c.p.c. e 119 TUB di tutta la
documentazione contrattuale relativa al conto n. 2187 e agli affidamenti [D.lgs. 1° settembre 1993,
n. 385 (TUB), art. 119]; ammissione di CTU contabile econometrica nei termini già formulati;
6. Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, rideterminare l'eventuale
residuo credito alla luce delle risultanze peritali, con condanna della banca alle spese di lite ed alle
ulteriori conseguenze di legge, ivi compresa la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in ragione
della condotta processuale tenuta [Cass. civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19596].
Con vittoria di spese e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara
antistatario.
Per parte opposta:
In via pregiudiziale e preliminare
Contrariis reiectis, piaccia al Tribunale adito: a) dichiarare la propria competenza respingendo le eccezioni avversarie;
b) dichiarare la nullità per violazione dell'articolo 164 comma 4 c.p.c. delle domande avversarie di
cui ai punti 5), 6), 7), 8) seconda parte, 9), 10), 11), 12), 13), 14), 19) delle conclusioni ex adverso
rassegnate, non essendo state integrate nel termine concesso e/o avendo introdotto domande nuove
per tali inammissibili, definendo così il thema decidendum;
Nel merito
Respingersi tutte le domande ex adverso proposte, siccome infondate in fatto ed in diritto,
confermandosi per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto.
Attesa la temerarietà della lite, condannare controparte al risarcimento del danno ex articolo 96
c.p.c. con liquidazione equitativa.
Con vittoria di spese e competenze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2
, e convenivano in giudizio la
[...] Parte_1 Parte_1 Controparte_2
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
[...]
580/2023 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Brescia.
Gli opponenti in particolare esponevano:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 154.906,85, era riferita a somme non restituite oggetto di un finanziamento agrario acceso dalla con la banca opposta e assistito da cambiale Parte_1
agraria avallata dai due soci illimitatamente responsabili della mutuataria;
- che il giudice adito in via monitoria era territorialmente incompetente;
- che il mutuo era nullo, in quanto le parti concordemente avevano eluso lo scopo contrattualmente pattuito;
- che, infatti, il finanziamento era erogato con lo scopo di consentire la conduzione dell'impresa agricola e, invece, era stato utilizzato con l'intesa delle parti per ridurre una pregressa esposizione debitoria di altra società facente capo ai soci della;
Parte_3 - che, inoltre, il mutuo era comunque nullo, in quanto erogato per estinguere un precedente debito, senza una effettiva traditio della somma finanziata;
- che la banca non aveva prodotto il contratto di conto corrente e di affidamento in conto corrente, omettendo di fornire adeguata prova del credito azionato monitoriamente;
- che era illegittima la segnalazione a sofferenza effettuata in Centrale Rischi.
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando quanto ex Controparte_2
adverso dedotto e, in particolare, evidenziando come le domande ricollegate al contratto di conto corrente esorbitassero dall'oggetto del giudizio.
A seguito di integrazione dell'atto introduttivo ad opera degli opponenti, per sanare la nullità iniziale dell'atto rilevata dal giudice, nessuna attività istruttoria veniva espletata e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza del 26.11.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti, sul presupposto che in loro favore dovrebbe trovare applicazione il “foro” del consumatore.
Sul punto è sufficiente osservare come tanto la debitrice principale che i due soci non possano rivestire la qualifica soggettiva di consumatori, considerato come la prima assuma una struttura societaria incompatibile con il carattere personale del consumatore e i secondi siano soci illimitatamente responsabili della i cui interessi e attività si sovrappongono a quelli della società, Parte_1
impedendo l'applicazione in loro favore della disciplina speciale prevista per la tutela del consumatore.
Esclusa, pertanto, l'operatività dell'invocato foro del consumatore, cui conseguirebbe nell'intento degli opponenti la incompetenza territoriale del giudice del monitorio, va respinta anche la contestazione incentrata su una ipotizzata nullità del finanziamento agrario, inteso come mutuo di scopo, per violazione della finalità di impego della somma erogata.
Premesso come il mutuo di scopo si caratterizzi per la consegna al mutuatario di somme di denaro o altre cose fungibili allo scopo esclusivo contrattualmente pattuito di raggiungere una determinata finalità espressamente inserita nel sinallagma contrattuale (v. anche Cass. 11.2.2011 n. 3392), va osservato come, una volta erogata la somma, la mancata sua destinazione allo scopo programmato lungi dal determinare sic et simpliciter la nullità del finanziamento, comporta viceversa un inadempimento del mutuatario, che non ha rispettato la finalità concordata.
La previsione a livello contrattuale dello scopo da perseguire con il finanziamento, infatti, si pone come una garanzia per il mutuante, che ha la certezza che la somma da egli erogata verrà utilizzata per una finalità programmata e non per cause differenti.
La circostanza, quindi, che nel caso di specie la somma finanziata sia stata utilizzata dalla Parte_1
per una finalità differente, ossia per estinguere un precedente finanziamento di una società terza, al più, qualora si voglia condividere la qualifica di mutuo di scopo del finanziamento oggetto di causa,
si configura quale inadempimento della mutuataria.
Sul punto, infatti, va rilevato come il tentativo di parte opponente di estender gli effetti della violazione dello scopo alla validità stessa del finanziamento, prospettando una intesa simulatoria delle parti quanto alle reali finalità del finanziamento, è rimasta completamente priva di supporto probatorio.
A ciò, infine, si aggiunga come la giurisprudenza sia ormai consolidata nel riconoscere la validità di un finanziamento contratto al fine di estinguere un debito preesistente, in quanto, una volta erogata la somma, il mutuatario comunque ne trae un beneficio anche là dove liberamente decida di utilizzare la stessa quale provvista per estinguere un debito preesistente proprio o altrui.
Del tutto inconferenti, infine, rimangono le contestazioni più o meno articolate, riferite dagli opponenti a rapporti contrattuali differenti da quello dedotto in giudizio.
Parte opponente, infatti, ha contestato la mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente e di affidamento, senza considerare come gli stessi esorbitino rispetto alla pretesa creditoria azionata, che trova il proprio titolo negoziale nel contratto di finanziamento, questo sì puntualmente prodotto in atti.
A pari, le contestazioni, peraltro articolate in termini di assoluta genericità, riguardanti tali diversi rapporti contrattuali, non trovano cittadinanza nel presente giudizio, neppure qualora le si volessero intendere quali domande riconvenzionali, che sarebbero comunque illegittime, in quanto non dipendenti dal titolo negoziale dedotto in giudizio da parte attrice.
Per ultimo del tutto generica è rimasta la contestazione in ordine alla validità dell'avallo cambiario sottoscritto dai due opponenti soci della la cui sottoscrizione non può che essere loro Parte_1
attribuita nella loro qualità personale di soci e non certo quali rappresentanti legali della società, per la quale gli stessi hanno apposto ulteriore sottoscrizione.
In difetto di ulteriori contestazioni pertinenti al credito azionato, va respinta in quanto infondata la contestazione riguardante la segnalazione in Centrale Rischi, non avendo parte opponente provato la disponibilità di strumenti economico finanziari atti a consentire di far fronte alle obbligazioni assunte e, quindi, di ritenere priva di presupposto la valutazione in ordine allo stato di sofferenza.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale degli opponenti, si liquidano in complessivi euro 8.050,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_2
, da e da nei confronti della
[...] Parte_1 Parte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 580/2023 emesso dal Tribunale
[...]
di Brescia, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna gli oppone ti a rifondere in via tra di loro solidale l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 8.050,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 28 novembre 2025
Il giudice
RA ER