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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/03/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
Il Tribunale di Taranto,prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Marcello MAGGI – Presidente rel.
dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice
dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado iscritto al n. 4698 del R.G. 2024
T R A
(Avv.Alessandra Lorusso) Parte_1
RICORRENTE
E
– (Avv.ti Gaia Silvestri ed Annamaria Scarcia) Controparte_1
RESISTENTE
All'udienza del 14.3.2025, il procedimento è stato riservato per la decisione sulle conclusioni prese dai procuratori delle parti nel relativo verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato il 28-10-2024 ha chiesto che le sia assegnata ex Parte_1
art.12bis l.898/1970 la somma pari al 40% del trattamento di fine servizio spettante all'ex coniuge - già dipendente dall'Amministrazione della Difesa - Controparte_1
essendo titolare dell'assegno di divorzio e non avendo contratto nuovo matrimonio, con condanna dell'ex coniuge a corrisponderle il relativo importo indicato in € 27.968,62,
oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, il tutto con vittoria di spese di lite;
in subordine per il caso di non riconoscimento dell'indennità in questione sulla scorta dell'art.12bis l.898/1970 ha chiesto che l'importo predetto le venga riconosciuto a titolo di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.civ. il tutto con vittoria di spese di lite o o comunque compensazione in caso di soccombenza.
Il si è costituito resistendo alle domande e chiedendo dichiararle CP_1
inammissibili per violazione del principio del ne bis in idem e di quello di sussidiarietà
per l'azione di arricchimento ed in subordine rigettarle integralmente ovvero accoglierle nei limiti di quanto effettivamente dovuto, il tutto con vittoria di spese di lite o loro compensazione in caso di accoglimento.
*****
La domanda principale di riconoscimento della quota prevista dall'art.12bis l.div. è
inammissibile per l'effetto preclusivo derivante da giudicato sostanziale.
Risulta documentalmente che con ricorso del 7-3-2016 propose Controparte_1
domanda di divorzio nei confronti di;
quest'ultima si costituì con memoria Parte_1
del 6-12-2016 spiegando in via riconvenzionale domanda di assegno di “mantenimento”
comunque interpretabile con riferimento allo stesso assegno di divorzio;
in seguito con memoria integrativa del 25-10-2017 la chiese “accertare e dichiarare il diritto della Pt_1
resistente a percepire ex art.12bis l.898/70 la quota di indennità di trattamento fine
rapporto maturata e percepita dal ricorrente, nella misura che sarà calcolata dall'Ill.mo Giudicante ovvero nella misura che lo stesso riterrà equa”; con sentenza non definitiva n.699/2018 pubblicata il 13-3-2018 il Tribunale pronunciò la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 11-9-1989; all'esito dell'istruttoria, con sentenza n.1282 pubblicata il 16-5-2022 il Tribunale accolse la domanda di attribuzione alla di assegno di divorzio liquidandolo in € 150 con decorrenza dalla pubblicazione Pt_1
della stessa pronuncia e rigettò la “domanda di riconoscimento in suo favore di quota parte TFR percepito da ”. A giustificazione di quest'ultima pronuncia Controparte_1
di rigetto, il Tribunale argomentò secondo i seguenti termini: <Condizione per il
riconoscimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante ai sensi dell'articolo
12-bis della legge n. 898 del 1970 all'ex coniuge è che quest'ultimo sia già titolare di
assegno divorzile o abbia presentato la relativa domanda al momento in cui l'altro ex
coniuge abbia maturato il diritto alla corresponsione del trattamento. Tra il diritto
all'assegno divorzile e il riconoscimento della quota del trattamento di fine rapporto
esiste, pertanto, un rapporto di univoca operatività sicché dato il primo ad esso
consegue il secondo là dove, invece, al riconoscimento del secondo non segue la
revoca del primo se non a pena di una disapplicazione dell'art. 12-bis legge n. 898 del
1970, che del beneficio fissa presupposti e legittimazione”. (conf. Cassazione civile sez.
I, 09/03/2022, n.7733) Nel caso di specie, il Sig. ha percepito il trattamento CP_1
di fine rapporto in n.2 tranches -ottobre 2016 – settembre 2017 -, prima della sentenza
non definitiva di divorzio, depositata in data 12 marzo 2018, e comunque prima della
proposizione della relativa domanda da parte dalla resistente, che solo con la memoria
integrativa depositata in data 25 ottobre 2017 ha chiesto riconoscersi il suo diritto alla
corresponsione di quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'ex coniuge. Non
sussistono quindi i presupposti per l' accoglimento di tale domanda>>.
Non è contestato che la sentenza n.1282-2022 non sia stata oggetto di impugnazione nei termini di legge, neppure per ciò che attiene al rigetto della domanda di attribuzione del 40% del TFS percepito dal ai sensi dell'art.12bis cit.. Si è quindi formato CP_1
giudicato formale rispetto alla pronuncia di rigetto ed anche giudicato sostanziale esterno, vincolante in questa sede ex art.2909 c.civ. , perché la domanda spiegata in via principale in questo giudizio coincide con quella spiegata dalla con la memoria Pt_1
integrativa depositata il 25-10-2017 , in quanto la relativa azione ha identici elementi costitutivi per soggetti, petitum(indennità ex art.12 bis l.div.) e causa petendi (il rapporto nascente dallo scioglimento del matrimonio).
E' principio noto quello secondo il quale il quale giudicato sostanziale fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso,
e si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che ne rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico. Quanto precede determina un effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi e il petitum. Più in particolare,
l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune a una causa introdotta posteriormente preclude il riesame della questione anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo e l'effetto preclusivo riguarda il successivo giudizio, che abbia identici elementi costitutivi della azione, cioè i soggetti, la causa petendi e il petitum(ex multis, Cassazione civile, sez. I, 12/2/2021, n. 3635; Cassazione civile, sez. I,
10/02/2020, n. 3032); la preclusione a riesaminare la questione implica il vincolo del giudice a decidere la propria regiudicanda in conformità di ciò che si desume dal giudicato, vale a dire implica l'impossibilità di decidere la questione in modo diverso(Cassazione civile, sez. I, 9/1/2020, n. 212), coprendo il giudicato il dedotto e il deducibile, ossia tutte le possibili questioni che, sebbene non dedotte specificamente,
costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cassazione civile, sez. I, 5/7/2024, n. 18432).
A ciò va aggiunto che la pronuncia di rigetto resa dal Tribunale nel 2022 non ha carattere meramente processuale (destinata a non fare stato all'esterno del processo di riferimento) ma di pronuncia di merito, in quanto il Tribunale non ha argomentato in ordine alla tardività della domanda di attribuzione di quota TFR sulla scorta della disciplina processuale del rito divorzile, ma ha ritenuto che ostasse al riconoscimento del credito per quota TFS la circostanza di fatto per cui ,al momento in cui la domanda di riconoscimento del relativo credito era stata proposta (memoria integrativa del 25-
10-2017), il avesse già maturato e percepito il trattamento di fine servizio in CP_1
due tranches -ottobre 2016 – settembre 2017 - prima della sentenza di divorzio,
depositata in data 12 marzo 2018, e comunque prima della proposizione della relativa domanda da parte dalla resistente solo con la appena citata memoria integrativa.
In altri termini il Tribunale ha ritenuto che la percezione del TFS in data anteriore alla sentenza sullo status e comunque in data anteriore alla domanda di riconoscimento della quota del 40% ex art.12bis l.div., costituisse circostanza impeditiva al riconoscimento del relativo diritto di credito;
e tale pronuncia, condivisibile o meno, non
è retrattabile in questa sede sulla scorta di differenti argomentazioni di diritto, ormai precluse per effetto del giudicato sostanziale.
La domanda principale è quindi inammissibile in quanto coperta da giudicato.
Non può essere accolta neppure la domanda subordinata di riconoscimento di una somma a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento parametrata a quanto sarebbe spettato ex art.12bis l.div., ed in tesi spettante tenendo conto dell'intervenuto riconoscimento dell'assegno di divorzio e della evidenziata necessità di compensare il
“contributo dato dalla richiedente con il suo lavoro casalingo e mediante l'accudimento della prole alla realizzazione del patrimonio familiare” , riconosciuto nella sentenza del 2022 ,oltre che della circostanza che l'incasso dell'intero TFS da parte del CP_1
non avrebbe dato completo riconoscimento a tale sacrificio economico.
E' fondata a questo proposito l'eccezione di infondatezza della domanda di indennizzo per arricchimento senza causa ex art.2041 c.civ. per difetto del requisito di sussidiarietà
di cui all'art.2042 c.civ., in forza del quale l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.
Nell'interpretare l'art.2042 cit. la giurisprudenza di legittimità ha reputato che la proponibilità dell'azione generale di arricchimento, la cui esperibilità va valutata in astratto, deve essere negata tutte le volte che il depauperato abbia a disposizione altra azione utile per farsi indennizzare del pregiudizio subito, a nulla rilevando che sia decaduto da essa o sia rimasto soccombente in giudizio per ragioni di rito o di merito,
purché queste ragioni non attengano proprio all'originaria esercitabilità dell'azione,
come nel caso in cui la pretesa basata su un contratto sia stata respinta per nullità del negozio stesso dovuta a difetto di forma o ad altra causa relativa alla carenza originaria dell'azione per difetto del titolo posto a suo fondamento(Cassazione civile, sez. VI,
12/1/2022, n. 723). Si è ulteriormente precisato che ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'articolo 2042 c.civ. , la domanda di arricchimento è
proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico;
in tali casi la domanda resta preclusa in ragione della clausola di cui all'articolo 2042 del Cc.(da ultimo Cassazione civile, sez. III, 21/5/2024, n. 14186).
Nella specie il rigetto della domanda di merito di quota ex art.12bis cit. non è dipeso,
secondo quanto reputato dal giudice del divorzio, dalla carenza ab origine di un titolo giustificativo, ma dal fatto che la quota del 40% fosse stata richiesta giudizialmente dall'interessata dopo la maturazione del diritto al TFS e comunque dopo la sua percezione in due distinte rate, entrambe antecedenti la memoria integrativa più volte citata. In altri termini il giudice del divorzio non ha negato la ricorrenza dei presupposti sostanziali del diritto alla quota del 40% ma ha implicitamente ritenuto la tardività del suo esercizio da parte della ricorrente in un momento successivo alla maturazione del diritto al TFS (avvenuta il 12-9-2016 con la cessazione del rapporto di impiego), e comunque alla sua concreta esigibilità ( date di percezione delle due rate); ritenendo così implicitamente che la avrebbe dovuto attivarsi nel richiederla in momento Pt_1
antecedente (cosa che astrattamente avrebbe potuto fare, essendo il giudizio di divorzio pendente sin dal mese di marzo 2016).
In sostanza il non riconoscimento da parte del giudice del divorzio della quota del 40%,
è nella specie assimilabile a fattispecie di riconosciuta decadenza del diritto, di norma ricollegata dall'ordinamento al mancato tempestivo esercizio di un diritto pur in presenza dei suoi presupposti ,nella specie il non avere contratto nuove nozze e l'avere diritto all'assegno di divorzio. Rispetto a quest'ultimo aspetto, doveva evidentemente aversi riguardo anche ai fini della domanda di quota TFS, al momento della domanda di assegno di divorzio, ponendo altrimenti a carico del richiedente l'alea della durata del giudizio e sino alla pronuncia che quel diritto all'assegno avesse riconosciuto (non essendo dubbio poi che la domanda di riconoscimento della quota ex art.12bis possa essere proposta nello stesso giudizio in cui si richieda l'assegno ex art. 5 l.div.: Cass. In definitiva poiché il mancato riconoscimento del diritto alla quota del 40% è stata nella specie riconducibile, secondo la sentenza divorzile che fa stato tra le parti, a fattispecie di tardivo esercizio del diritto e non alla originaria carenza di suoi presupposti, non può
essere riconosciuta,secondo le linee interpretative dell'art.2042 c.civ. sopra richiamate,
la possibilità di ottenerne l'equivalente a titolo di indennità per ingiustificato arricchimento.
Ne segue il rigetto anche della domanda subordinata.
La novità delle questioni affrontate con riferimento alla domanda subordinata, giustifica la statuizione di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
1)dichiara inammissibile la domanda di attribuzione della quota ex art.12bis
l.898/1970 di trattamento di fine servizio spiegata da nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
2)rigetta la domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa spiegata dalla Pt_1
3)compensa le spese di lite tra le parti.
Taranto, 14-3-2025 Il Presidente est.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
14 novembre 2008 n. 27233).