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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 10/12/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BELLUNO
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N. 249/2024
Oggi 10.12.2025, innanzi alla dott.ssa SC PO, hanno depositato note scritte: per la parte ricorrente gli avv.ti FR NI e LF Chiocchietti;
per la parte resistente l'avv. DONI FILIPPO;
per CP_1 Controparte_2
l'avv. CARLO PALUMBO.
[...]
Tutte le parti si sono riportate ai propri atti, insistendo nelle proprie conclusioni e contestando le avverse difese.
Il giudice, all'esito dell'udienza, sostituita da note scritte, deposita a definizione del giudizio la sentenza che segue.
Si comunichi.
Il giudice
SC PO
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Belluno, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
SC PO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n.249/2024 R.L. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
FR NI e LF CH
Ricorrente
Contro
, con sede legale in Roma, via Ciro Controparte_3
il Grande, 24, c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Doni
Resistente e
, con sede in Roma alla via Giuseppe Controparte_2
Grezar n. 14, C.F. e P.I. , in persona del sig. (C.F. P.IVA_2 Controparte_4
), n.q. di giusta procura CodiceFiscale_2 Controparte_5
speciale, autenticata per atto Notaio in Roma, Rep. 181515, Racc. Persona_1
12772 del 25/07/2024, rilasciata da , elett.te Controparte_2
2 dom.ta in Napoli alla via dei Fiorentini n. 21 nello studio dell'avv. Carlo Palumbo
(C.F. ) che la rappresenta e difende CodiceFiscale_3
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria - opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
Conclusioni.
Per il ricorrente: in via principale: in accoglimento del presento ricorso, ordinare la cancellazione con effetto retroattivo dal 01.01.2018 dell'iscrizione alla NE NT del ricorrente, per le ragioni esposte nella narrativa CP_1 in fatto ed in diritto, nonché disporre l'annullamento tanto del Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione n. 2018001382 del 09.03.2018 quanto degli avvisi di addebito tutti consequenziali e mai notificati con conseguente annullamento della notificata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre ad I.V.A. e contributo per la Cassa Previdenza.
Per CP_1
PRELIMINARMENTE: dichiararsi la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per omessa indicazione degli AVA opposti, e di conseguenza dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e
l'estinzione del giudizio, ovvero disporsi che parte ricorrente chiarisca l'oggetto dello stesso con remissione di parte resistente in termini per la difesa;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi l'incompetenza funzionale del Giudice del lavoro in favore del
Giudice civile in relazione alle sanzioni amministrative di cui alla cartella esattoriale;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di in relazione alle CP_1 sanzioni amministrative di cui alla cartella esattoriale, appartenenti all' quale Controparte_6 organo locale del Ministero del lavoro;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di interesse ad agire in relazione agli AVA relativi alla gestione artigiani (i primi tre della tabella suesposta);
PRELIMINARMENTE: dichiararsi la tardività di eventuali doglianze formali e sostanziali proposte contro gli AVA e la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto di quaranta giorni dal ricevimento degli stessi;
PRELIMINARMENTE: conseguentemente alla tardività dell'opposizione, dichiararsi il difetto di interesse ad agire in relazione alla domanda di cancellazione dalla gestione commercianti con
3 riguardo a tutti gli AVA oggetto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto non più contestabili;
NEL MERITO: rigettarsi ricorso in opposizione e le domande tutte nello stesso contenute;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: condannarsi parte ricorrente al pagamento delle somme di Cont cui all'opposti , oltre sanzioni civili ed accessori dalla maturazione delle stesse fino all'effettivo pagamento.
Spese diritti ed onorari di causa integralmente rifusi.
Per CP_8 in via preliminare dichiarare, relativamente alle questioni attinenti il ruolo, la carenza di legittimazione passiva di ed in ogni caso tenere indenne Controparte_2 [...]
da qualsiasi condanna anche alle spese. Controparte_2
, espressamente chiede all'Ente Impositore Direzione Controparte_2 CP_1
Provinciale di Belluno di essere manlevata da eventuale condanna alle spese in favore del debitore. preliminarmente accogliere l'eccezione di inammissibilità per tutto quanto dedotto sub 1);
Rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto ed inammissibile;
Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio, oltre magg. Iva e cpa, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto dinanzi al Giudice del Lavoro di Belluno in data
23.12.2024, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver presentato telematicamente all' , attraverso il proprio cassetto previdenziale, la richiesta di CP_1
sgravio e annullamento di svariati avvisi di addebito emessi dall'
[...]
– tanto dalla Direzione Provinciale di Controparte_9
Belluno quanto da quella di TR (doc.1 di parte attrice) dei quali era venuto a conoscenza in conseguenza della notifica di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – Fascicolo n. 2024/8632 da parte dell Controparte_2
avvenuta in data 18.03.2024 (doc.2), la quale richiamava a fondamento
[...]
della stessa l'asserita notificazione di svariati avvisi di addebito da parte dell' sia CP_1
di TR che di Belluno per un totale di 31.115,28 €.
Rilevava fin dalla richiesta di sgravio e cancellazione retroattiva di essere residente all'estero fin dal 14.6.2016 (doc. 7 di parte ricorrente, iscrizione anagrafica di cittadini italiani residenti all'Estero). Con riguardo all' di Belluno, essa rigettava la CP_1
4 richiesta riferendo che “la sua iscrizione alla gestione previdenziale commercianti dal
01/01/2018 è stata acquisita e a lei notificata a seguito del VERBALE UNICO DI
ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE N.2018001382 DEL 09/03/2018, avverso il quale a suo tempo lei non ha mai promosso alcuna azione amministrativa o giudiziaria
(ricorso). La residenza all'estero non viene considerata motivazione sufficiente a[i] fini della sua cancellazione retroattiva. Avverso il diniego potrà proporre ricorso agli organi competenti dell'Istituto documentando opportunamente l'istanza.”.
Il ricorrente presentava dunque ricorso amministrativo all' , dichiarato tuttavia CP_1
inammissibile con provvedimento del 17.10.2024 con motivazione così indicata: ““Il ricorso amministrativo del ricorrente , presentato il 29/07/2024, è Parte_1
stato definito amministrativamente in data 16/10/2024 con il seguente esito:
Inammissibilità. L'impugnazione dell'avviso di addebito non può costituire oggetto di ricorso amministrativo”.
Il ricorrente precisava ancora che gli avvisi di addebito fondanti la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, così come il Verbale Unico di Accertamento e notificazione del 9.3.2018, non gli erano mai stati notificati, con conseguente nullità ed inopponibilità.
Contestava comunque anche nel merito la possibilità di essere forzosamente iscritto alla NE NT su Belluno, in assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di iscrivibilità, come dettagliati in ricorso. Contestava, ancora, la legittimità di un'iscrizione ipotecaria nel caso di crediti inferiori ai 20.000 €, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 602/1973, a tal proposito precisando che l'unica cartella di pagamento, tra quelle indicate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, della quale aveva rinvenuto la notifica era la n. 01620200001336615000 per euro
335,24, regolarmente notificata il 18/08/2022 presso l'indirizzo corretto in Tallin –
Estonia.
Riteneva poi che la controversia ricadesse nell'ambito di applicabilità degli artt. 615,
618 bis c.p.c. contestandosi il diritto del creditore a procedere all'esecuzione e la stessa
5 ammissibilità giuridica della pretesa, con conseguente non operatività del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c.
La difesa di CP_1
2. Costituendosi ritualmente in giudizio dichiarava che il verbale ispettivo CP_1
2018001382 del 9.3.2018 veniva regolarmente ritirato da un familiare convivente (doc.
5 prodotto dall'Ente resistente), ritenendone la fondatezza nel merito, chiarendo in particolare che all'esito del suddetto controllo il ricorrente veniva cancellato dalla
NE Artigiani (alla quale era precedentemente iscritto) e iscritto d'ufficio in quella
NT: a fronte del mancato pagamento dei contributi per detta ultima gestione, le somme venivano iscritte al ruolo. Contestava poi la mancata specificazione degli avvisi di addebito per i quali era stata effettuato il preavviso di iscrizione ipotecaria di cui si doleva il ricorrente, ritenendo pertanto nullo il ricorso per indeterminatezza.
Riteneva carente l'interesse ad agire con riguardo agli AVA estranei alla NE
NT, e contestava inoltre la competenza di questo Giudice del Lavoro con riguardo alle sanzioni amministrative di cui alla cartella esattoriale, ritenendo che la stessa spettasse al Giudice civile, peraltro con difetto di legittimazione passiva per quanto la riguardava, nonché con riguardo agli AVA emessi da altre sedi territoriali
(TR). CP_1
In ogni caso segnalava che tutti gli AVA indicati erano stati correttamente ricevuti da persone che si erano dichiarate familiari conviventi del ricorrente.
Segnalava inoltre che di detti AVA il ricorrente era venuto a conoscenza certa comunque con il ricevimento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
6 d.d. 13.3.2024, con la conseguenza che l'opposizione agli AVA stessi avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di 40 giorni dalla notifica.
La difesa di CP_8
3. L rilevava la tardività dell'azione del ricorrente, Controparte_2
specificando comunque di ritenersi estranea al giudizio in quanto carente di legittimazione passiva, essendo esclusivamente agente della riscossione.
4. La causa veniva istruita esclusivamente attraverso successive udienze e produzioni documentali e decisa all'esito dell'udienza del 10.12.2025.
Il merito
5. Primariamente va rilevato che in questo giudizio non potranno che essere valutate le pretese creditorie fondate su obbligazioni previdenziali richieste da di CP_1
Belluno, e dunque quelle confluite negli AVA di seguito indicati:
- 31620180000552006000, notificato il 14/01/2019;
- 31620190000144910000, notificato il 13/08/2021;
- 31620190000428859000, notificato il 13/08/2021;
- 31620210000150128000, notificato il 20/12/2021;
- 31620220000219150000, notificato il 27/08/2022;
- 31620220000449933000, notificato il 25/01/2023.
Tanto è sufficientemente desumibile dal ricorso introduttivo, laddove esso nelle conclusioni anzitutto chiede la cancellazione dell'iscrizione alla NE
NT, poi l'annullamento del Verbale Unico di accertamento e notificazione,
e infine degli AVA “consequenziali”, con conseguente annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Ciò permette di escludere che si debba entrare nel merito della legittimazione passiva di circa le sanzioni CP_1
amministrative, le cui corrispondenti cartelle, per quanto detto sopra, non sono oggetto del presente procedimento;
ad analoga conclusione può giungersi con riguardo agli
AVA afferenti a periodi precedenti al 2018 o a quelli emessi da enti diversi.
6. Tanto premesso, occorre ricordare che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999 (in vigore ratione temporis, attesa l'entrata in vigore
7 nelle more del d.lgs. 33/2025, cd. T.U. in materia di versamenti e riscossione, per vero applicabile dal 1.1.2026), agli articoli 17 e seguenti, consente al debitore dei contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n.
24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr.
Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24 del suddetto decreto legislativo, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata
(art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Tanto premesso, si deve ricordare che l'avviso di addebito è uno speciale titolo CP_1
esecutivo, introdotto dal D.L. 78/2010, art. 30, del tutto simile ad una cartella esattoriale e che può essere formato direttamente dall'ente di previdenza sociale in ipotesi di debiti originati da contributi previdenziali e/o assistenziali e somme aggiuntive (sanzioni e interessi di mora). Dal primo gennaio 2011 l'avviso di addebito
8 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di CP_1
detto . CP_3
Ebbene, va ricordato che l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 1239 del
2007) volta a negare in radice l'esistenza del credito, mentre l'opposizione agli atti esecutivi (617 c.p.c.) tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi. Nell'opposizione ex art. 617 c.p.c. l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione o di quelli ad essa prodromici, così che ha un interesse giuridicamente rilevante ad agire, in quanto vuole non già sottrarsi al pagamento del debito, ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e ai singoli atti in cui essa si estrinseca.
7. Venendo all'esame del caso concreto, va comunque precisato che l'applicazione dell'art. 615 c.p.c. o dell'art. 617 c.p.c. – e del relativo termine decadenziale - non dipende dall'essere iniziata o meno l'esecuzione, e dunque nel caso di specie dalla qualificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria quale atto che inizia l'esecuzione: la distinzione opera sulla base delle censure mosse dal ricorrente, così che se egli contesti la sussistenza del credito – come nel caso di specie, laddove oltre alla irregolarità delle notifiche viene contestata l'iscrizione alla NE
NT per insussistenza dei presupposti di fatto della stessa – si ricadrà nell'ambito di applicazione dell'art. 615 c.p.c.; detto altrimenti il ricorrente con il ricorso ha impugnato l'iscrizione alla NE NT , con conseguente CP_1
contestazione del credito preteso da con gli AVA successivi, poi esitati nella CP_1
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (per vero basata, come si è visto, anche su AVA e cartelle che restano estranee a questo giudizio), ritenendo che il credito in radice non sia dovuto. Incidentalmente, poi, si evidenzia che il preavviso di iscrizione ipotecaria (come disciplinato dalla normativa vigente ratione temporis) non costituisce già atto esecutivo, così che la competenza a decidere nel caso di specie resta del Giudice del Lavoro, non di quello dell'Esecuzione (“L'iscrizione ipotecaria
9 prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R.
n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento” Cass. Sent.
19667/2014).
8. Orbene per verificare la fondatezza della pretesa attorea, pur con le limitazioni circa il suo oggetto viste sopra, occorrerà anzitutto verificare se al sig. sia Pt_1
opponibile l'accertamento svolto con il verbale ispettivo a seguito del quale ne veniva disposta l'iscrizione alla NE NT: ebbene, lo stesso avrebbe dovuto essere notificato all'indirizzo del ricorrente, fatto che pacificamente non avvenne: a far data dal 14.6.2016 egli risiedeva all'estero (doc. 7 del ricorso), senza che pertanto sia possibile ritenere valida la notifica fatta a parenti non conviventi, posto che la verifica della residenza è logicamente precedente alla possibilità di ritenere la stessa valida ove fatta nelle mani di soggetti diversi, pur se presenti all'indirizzo (viceversa si finirebbe con il ritenere valida la notifica fatta a parenti del notificando, a prescindere dalla residenza di ciascuno). Lo stesso dovrà dirsi con riguardo agli AVA notificati a soggetti che si sono dichiarati parenti o familiari (o dati per notificati per compiuta giacenza).
Tanto premesso nessun termine di 40 giorni per l'opposizione agli AVA può essere opposto al ricorrente per il sol fatto di aver ricevuto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, come invece sostenuto da : il termine di 40 giorni è infatti CP_1
previsto in caso di notifica dell'AVA stesso (ai sensi del combinato disposto dall'art. 30 del D.L. 78/2010 e dell'art. 24, co. 5 e 6, del D.lgs. 46/1999), che se non opposto diviene – come è accaduto nel caso di specie – fondamento dell'avvio di azioni esecutive;
l'opposizione all'AVA nei termini ne presuppone la regolare notifica, cosa
10 non avvenuta nel caso di specie: nessun termine in tal senso può dunque essere opposto al ricorrente.
9. Quanto all'eventuale decadenza dall'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, fermo restando come già chiarito che in questa sede ci si può occupare solo della parte in cui la stessa dipende dagli AVA emessi dall' CP_1
di Belluno, va confermato che, trattandosi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., essa non soggiace a termini decadenziali.
10. Incidentalmente, circa la presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di iscrizione alla NE NT, si rileva che l'onere della prova degli stessi era in capo ad , che nei suoi atti nulla riferisce a tal proposito limitandosi a recepire CP_1
quanto confluito nel verbale ispettivo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di TR, laconicamente dichiarando che “in base a quanto dichiarato dai dipendenti, parte ricorrente svolge in detta impresa attività e compiti di carattere commerciale ed amministrativo che esulano delle funzioni di presidente del c.d.a.”.
11. Con riguardo alla legittimazione passiva in capo a ente cui è CP_8
stata demandata la riscossione, se è pur vero che lo stesso non ha né aveva competenza in merito all'accertamento, alla quantificazione e alla richiesta del credito di , va CP_1
tuttavia rilevato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è atto che gli compete, il cui destino risulta inevitabilmente inciso da una pronuncia relativa agli atti prodromici (quali sono l'iscrizione alla NE NT e gli AVA successivi).
Premesso dunque che l'accertamento ispettivo iniziale e la conseguente iscrizione alla gestione commercianti disposta coattivamente non sono opponibili al sig. , Pt_1
poiché non gli sono mai stati validamente notificati, anche gli AVA emessi da
[...]
vanno dunque annullati. Da un tanto discende che il preavviso di iscrizione CP_10
ipotecaria non potrà più fondarsi su detti AVA:
considerato che
lo stesso era stato disposto per una somma pari a 31.115,28 €, e che la somma degli AVA annullati diminuisce l'importo dovuto a una somma inferiore a quella prevista per l'iscrizione
11 ipotecaria (20.000 €, così come previsto dall'art. 77, co. 1 bis, D.P.R. 602/1977), andrà disposto l'annullamento anche della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
11. Considerati il principio di prova fornito da , nonché la mancata puntuale CP_1
indicazione degli AVA di cui chiedeva l'annullamento parte ricorrente, le spese andranno compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione con effetto retroattivo dell'iscrizione dalla NE
NT del ricorrente;
b) annulla il verbale di accertamento e notificazione n. 2018001382 d.d.
9.3.2018 e, per l'effetto, annulla gli AVA conseguenti, ed in particolare i numeri:
- 31620180000552006000, notificato il 14/01/2019;
- 31620190000144910000, notificato il 13/08/2021;
- 31620190000428859000, notificato il 13/08/2021;
- 31620210000150128000, notificato il 20/12/2021;
- 31620220000219150000, notificato il 27/08/2022;
- 31620220000449933000, notificato il 25/01/2023.
c) Annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
d) Compensa le spese.
Così deciso in Belluno in data 11.12.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa SC PO
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