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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/09/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6937/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6937/2024 RG V.G., introdotta da
,nato a [...] il [...] C.F. 1 e residente in [...]
Olimpia 152, con il patrocinio dell'avv. MARIUCCI Monica;
e
,Controparte_1 nata a [...] il [...] ( C.F._2 ), e residente in [...], via di Donna
Olimpia 152 con il patrocinio dell'avv. MARIUCCI Monica;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto Parte 1 e Controparte_1 premesso di essersi separati nell'anno 2021 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: - pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) L. 898/70 lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri SS De OB e IA ZZ ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di Fiesole
e di Roma di procedere alla annotazione della emananda sentenza;
- disporre che la casa ex coniugale sita in Roma, via di Donna Olimpia 152 resti nella disponibilità
del sig. De OB sino all'acquisto per l'intero da parte della sig.ra ZZ come di seguito regolato;
- disporre che il sig. De OB contribuisca al mantenimento della figlia LI maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, versando alla sig.ra ZZ entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 450,00 da aggiornarsi in base agli indici ISTAT nazionali, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Roma che le parti dichiarano di avere ricevuto e conoscere;
- disporre che il sig. De OB corrisponda alla sig.ra ZZ la somma mensile di € 245,00
quale rimborso forfettario concordemente stabilito per l'uso esclusivo della casa ex coniugale fino alla data di liberazione dell'immobile; disporre che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento;
- al fine di regolare le questioni patrimoniali ed economiche insorte tra le parti, il sig. De OB si impegna a vendere alla sig.ra la sig.ra ZZ che si impegna ad acquistare entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza o nel diverso termine che le parti concorderanno, la quota del 25%
- già concordata tra le parti in € 115.000,00 - dell'immobile ex casa coniugale sito in Roma, via
Donna Olimpia 152 e più precisamente appartamento sito alla scala F, piano 6 (7 catastale), int.
11, censito al NCEU del Comune di Roma, Foglio 455, part. 97, sub 134, cat. A/2, classe 3, vani
7, rendita € 1.699,14. A seguito del trasferimento suddetto la sig.ra ZZ diverrà piena e ed esclusiva proprietaria dell'immobile.
Le parti danno atto che il suddetto trasferimento immobiliare è funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale e costituisce mera esecuzione di un accordo traslativo assunto in sede di scioglimento del matrimonio e formalizzato nel procedimento stesso;
esso è pertanto esente da imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa ovvero tributo, ai sensi dell'art. 19 L.
6/3/1987 n. 74 come corretto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 176 del 15/4/1992.
Esecuzione operante anche per le imposte ipotecarie e catastali, come da sentenza della Corte di
Cassazione, Sezione V, 22/5/2002 n. 7193.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data
29/06/2001, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6937/2024 R.G.A.C., così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Fiesole in data 29/06/2001 tra Parte 1
e Controparte 1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fiesole al n.17, Parte I, Anno
2001, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.
Così deciso in Roma il 21/07/2025
152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Marta lenzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6937/2024 RG V.G., introdotta da
,nato a [...] il [...] C.F. 1 e residente in [...]
Olimpia 152, con il patrocinio dell'avv. MARIUCCI Monica;
e
,Controparte_1 nata a [...] il [...] ( C.F._2 ), e residente in [...], via di Donna
Olimpia 152 con il patrocinio dell'avv. MARIUCCI Monica;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto Parte 1 e Controparte_1 premesso di essersi separati nell'anno 2021 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: - pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) L. 898/70 lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri SS De OB e IA ZZ ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di Fiesole
e di Roma di procedere alla annotazione della emananda sentenza;
- disporre che la casa ex coniugale sita in Roma, via di Donna Olimpia 152 resti nella disponibilità
del sig. De OB sino all'acquisto per l'intero da parte della sig.ra ZZ come di seguito regolato;
- disporre che il sig. De OB contribuisca al mantenimento della figlia LI maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, versando alla sig.ra ZZ entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 450,00 da aggiornarsi in base agli indici ISTAT nazionali, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Roma che le parti dichiarano di avere ricevuto e conoscere;
- disporre che il sig. De OB corrisponda alla sig.ra ZZ la somma mensile di € 245,00
quale rimborso forfettario concordemente stabilito per l'uso esclusivo della casa ex coniugale fino alla data di liberazione dell'immobile; disporre che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento;
- al fine di regolare le questioni patrimoniali ed economiche insorte tra le parti, il sig. De OB si impegna a vendere alla sig.ra la sig.ra ZZ che si impegna ad acquistare entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza o nel diverso termine che le parti concorderanno, la quota del 25%
- già concordata tra le parti in € 115.000,00 - dell'immobile ex casa coniugale sito in Roma, via
Donna Olimpia 152 e più precisamente appartamento sito alla scala F, piano 6 (7 catastale), int.
11, censito al NCEU del Comune di Roma, Foglio 455, part. 97, sub 134, cat. A/2, classe 3, vani
7, rendita € 1.699,14. A seguito del trasferimento suddetto la sig.ra ZZ diverrà piena e ed esclusiva proprietaria dell'immobile.
Le parti danno atto che il suddetto trasferimento immobiliare è funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale e costituisce mera esecuzione di un accordo traslativo assunto in sede di scioglimento del matrimonio e formalizzato nel procedimento stesso;
esso è pertanto esente da imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa ovvero tributo, ai sensi dell'art. 19 L.
6/3/1987 n. 74 come corretto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 176 del 15/4/1992.
Esecuzione operante anche per le imposte ipotecarie e catastali, come da sentenza della Corte di
Cassazione, Sezione V, 22/5/2002 n. 7193.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data
29/06/2001, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6937/2024 R.G.A.C., così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Fiesole in data 29/06/2001 tra Parte 1
e Controparte 1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fiesole al n.17, Parte I, Anno
2001, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.
Così deciso in Roma il 21/07/2025
152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Marta lenzi