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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 10501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10501 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
RG 8049/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8049 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione giudiziale;
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ROMITO ANTONIETTA presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08.04.2025, esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 in Napoli in data 15.10.1992 con (Atto n. 204 p. I s. sez. C, Reg. Atti di CP_1
Matrimonio Anno 1992); che dall'unione coniugale era nato il figlio in data 08.10.1992, Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non avevano più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, era divenuta insostenibile la
1 RG 8049/2025
convivenza sotto lo stesso tetto, al punto che da anni la aveva trasferito altrove la CP_1 propria residenza.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 27.10.2025, compariva soltanto parte ricorrente innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis.14 c.p.c., il quale, rilevata la regolarità del contraddittorio e la mancata costituzione del convenuto, ne dichiarava la contumacia.
Acquisite le memorie ex art. 473 bis 17 e rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la contumacia del convenuto, il Giudice provvedeva a sentire la sola parte ricorrente, la quale dichiarava di volersi solo separare dalla moglie, senza statuizioni accessorie, in quanto non aveva contatti con lei da anni. Riferiva altresì di essere invalido, di non lavorare e che anche la moglie non lavorava ed era invalida.
All'esito il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio con atti al PM per le conclusioni.
Il Pm concludeva per la pronuncia di separazione.
Nel merito la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento, in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Il ricorrente ha dichiarato di non vedere la coniuge da anni e di non avere alcun rapporto con quest'ultima. Tali elementi, non opposti dalla controparte, rimasta contumace, comprovano una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Quanto alle condizioni accessorie nulla va disposto in assenza di domande e di prole minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
18.12.1959 e nata a [...] il [...] (Atto n. 204 p. I s. sez. C, Reg. Atti CP_1
2 RG 8049/2025
di Matrimonio Anno 1992) ;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 7.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulia d'Alessandro Dott. Immacolata Cozzolino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8049 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione giudiziale;
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ROMITO ANTONIETTA presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08.04.2025, esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 in Napoli in data 15.10.1992 con (Atto n. 204 p. I s. sez. C, Reg. Atti di CP_1
Matrimonio Anno 1992); che dall'unione coniugale era nato il figlio in data 08.10.1992, Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non avevano più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, era divenuta insostenibile la
1 RG 8049/2025
convivenza sotto lo stesso tetto, al punto che da anni la aveva trasferito altrove la CP_1 propria residenza.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 27.10.2025, compariva soltanto parte ricorrente innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis.14 c.p.c., il quale, rilevata la regolarità del contraddittorio e la mancata costituzione del convenuto, ne dichiarava la contumacia.
Acquisite le memorie ex art. 473 bis 17 e rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la contumacia del convenuto, il Giudice provvedeva a sentire la sola parte ricorrente, la quale dichiarava di volersi solo separare dalla moglie, senza statuizioni accessorie, in quanto non aveva contatti con lei da anni. Riferiva altresì di essere invalido, di non lavorare e che anche la moglie non lavorava ed era invalida.
All'esito il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio con atti al PM per le conclusioni.
Il Pm concludeva per la pronuncia di separazione.
Nel merito la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento, in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Il ricorrente ha dichiarato di non vedere la coniuge da anni e di non avere alcun rapporto con quest'ultima. Tali elementi, non opposti dalla controparte, rimasta contumace, comprovano una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Quanto alle condizioni accessorie nulla va disposto in assenza di domande e di prole minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
18.12.1959 e nata a [...] il [...] (Atto n. 204 p. I s. sez. C, Reg. Atti CP_1
2 RG 8049/2025
di Matrimonio Anno 1992) ;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 7.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulia d'Alessandro Dott. Immacolata Cozzolino
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