Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 7362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7362 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm.
Composta da:
FILIPPO CASA
PA AS
OL VALIANTE RE RI LD AL
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7362/2026 Roma, li, 24/02/2026
Sent. n.sez. 170/2026 CC 20/01/2026 R.G.N. 31004/2025
Sentenza oscurata
sul ricorso proposto da
CA TI nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 15/07/2025 della Corte di appello di Firenze
udita la relazione svolta dal Consigliere PA MA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Paolo A.M. Fiore, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
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4ea0d892e5314261 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a475951
Firmato Da: PA AS Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: Firmato Da: FILIPPO CASA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 0980da3e776717a
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 15 luglio 2025 la Corte di appello di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata da AN LI per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i delitti di varie sentenze, giudicandola meramente riproduttiva di altra istanza già valutata e respinta con ordinanza emessa in data 08 aprile 2024, il cui ricorso in cassazione è stato rigettato con sentenza del 26 settembre 2024 (rectius la sentenza n. 36100 del 21/06/2024).
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso AN LI, per mezzo del suo difensore avv. Costanza Malerba, articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. La Corte di appello ha errato nel giudicare l'istanza meramente ripetitiva di una già rigettata, perché in essa il ricorrente ha effettuato una precisa analisi dei fatti di reato nella loro oggettività, nel loro rapporto temporale e nella affinità di scopo, così supplendo alle carenze dell'istanza precedente, e ha fornito nuovi elementi di valutazione, non esaminati dal giudice precedente. La novità delle circostanze di fatto e delle ragioni di diritto, che rende legittima la nuova proposizione di un'istanza, sussiste anche quando le deduzioni riguardano elementi già presenti, ma non valutati nell'ambito della precedente decisione. In questo caso l'istanza dichiarata inammissibile è fondata su elementi diversi e contiene fatti nuovi, rispetto a quella precedentemente respinta, ed inoltre contiene nuovi titoli, divenuti esecutivi, non citati nell'istanza precedente, riportati nell'ordine di esecuzione n. 510/2019 SIEP.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
2. L'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce l'inammissibilità di richieste, presentate al giudice dell'esecuzione, che costituiscano mera riproduzione di una istanza già rigettata, basata sui medesimi elementi;
solo la prospettazione di nuovi elementi di fatto o di nuove questioni, anche preesistenti purché non precedentemente valutati, consente di escludere la natura
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meramente reiterativa della richiesta, e di ritenerla ammissibile (Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, Rv. 287553). Il ricorrente sostiene l'erroneità della valutazione della propria istanza come meramente reiterativa di una precedente richiesta di riconoscimento della disciplina della continuazione, già rigettata dal medesimo giudice dell'esecuzione, affermando che essa contiene, quale elemento di novità, una «precisa analisi dei fatti reato nella loro oggettività, nel rapporto temporale con gli altri e nella affinità di scopo». La nuova richiesta di applicazione della continuazione, inoltre, sarebbe basata su *elementi assolutamente diversi e nuovi e contenente fatti nuovi», in particolare indicando altre sentenze, non citate nell'istanza precedente, che costituirebbero il collante tra i fatti in discussione. L'esame dell'istanza presentata in data 25 marzo 2025, allegata al ricorso, effettuato alla luce dell'ordinanza con cui, in data 08 aprile 2024, il giudice dell'esecuzione rigettò l'istanza precedentemente presentata, consente di verificare l'infondatezza delle affermazioni del ricorrente. L'unica, evidente diversità tra le due istanze, secondo quanto ricostruibile della prima di esse attraverso l'ordinanza emessa in data 08 aprile 2024, consiste nell'esclusione, dall'elenco delle sentenze in relazione alle quali si chiede l'applicazione dell'istituto della continuazione, di sette condanne, relative a reati eterogenei o commessi in epoche molto distanti tra loro. In entrambe le istanze, infatti, gli elementi indicati come dimostrativi della sussistenza di un unico, originario disegno criminoso consistono nell'analogia dei titoli di reato, trattandosi di reati contro il patrimonio, e nella condizione di tossicodipendente dell'istante, il quale ha sempre sostenuto di avere commesso i vari delitti allo scopo di procurarsi il denaro necessario per acquistare le sostanze stupefacenti destinate a soddisfare la propria dipendenza. Non si ravvisano, pertanto, nell'istanza giudicata meramente reiterativa, elementi di novità: il ricorso ne afferma la sussistenza in termini generici, ma non ne dà una specifica indicazione, e l'asserita presentazione di una «precisa analisi dei fatti reato» non risulta apportare alcun ulteriore elemento rispetto alla natura dei delitti, all'epoca della loro consumazione e alla finalità di soddisfare la tossicodipendenza del ricorrente, indicatori che già costituivano la ragione della richiesta di continuazione contenuta nella precedente istanza. Anche le richieste e l'oggetto della nuova istanza risultano riproduttivi di quelli contenuti nell'istanza precedente, già rigettata: le due istanze non possono, infatti, ritenersi diverse solo per l'eliminazione, dall'elenco delle sentenze in relazione alle quali si chiede il riconoscimento della continuazione tra i reati in esse giudicati, di alcuni provvedimenti in cui erano contestati reati eterogenei e molto distanti nel tempo.
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Del tutto irrilevante è, poi, la citazione, nell'istanza presentata in data 25 marzo 2025, di numerose sentenze che hanno condannato il ricorrente per violazioni a misure di prevenzione. Il ricorso parla, genericamente, di nuovi titoli esecutivi aggiunti, non citati nella richiesta precedente e che costituirebbero il collante tra i fatti di cui si discute», ma dalla lettura della seconda istanza risulta che trattasi di contravvenzioni, commesse in un arco temporale molto ampio, del tutto prive degli elementi unificanti indicati in relazione ai delitti giudicati con le altre sentenze, dei quali si chiede l'unificazione per continuazione. Tali titoli esecutivi, infatti, hanno ad oggetto violazioni alle misure di prevenzione e non contro il patrimonio, e quindi hanno giudicato reati la cui commissione non può essere finalizzata a procurarsi un profitto, e in ordine ai quali, peraltro, non viene neppure chiesto, formalmente, il riconoscimento della continuazione con i predetti delitti. La funzione di "collante" di tali violazioni, inoltre, non viene spiegata né nell'istanza datata 25 marzo 2025, né nel ricorso: non può, perciò, essere attribuito un effetto innovativo ad una mera allegazione di ulteriori reati, apparentemente privi di qualunque collegamento con quelli tra i quali si sostiene esistere un unico disegno criminoso, e in ordine ai quali non è neppure chiesto il riconoscimento della continuazione.
3. La valutazione del giudice dell'esecuzione circa la natura meramente reiterativa dell'istanza presentata in data 25 marzo 2025 è pertanto logica, essendo uguali, tra le due istanze, non solo la richiesta e l'oggetto, ma anche gli elementi indicati come dimostrativi dell'unicità del disegno criminoso, ed essendo state inserite, nella nuova istanza, solo modifiche prive di novità o del tutto irrilevanti, come l'eliminazione dei reati giudicati con alcune sentenze o l'indicazione di contravvenzioni commesse contestualmente, ma prive di collegamento con gli altri delitti. La nuova istanza, poi, oltre a chiedere il riconoscimento della continuazione tra i medesimi delitti e per i medesimi elementi indicatori dell'unicità del disegno criminoso, già ritenuti insussistenti dal giudice dell'esecuzione, non apporta neppure alcun elemento che sconfessi la valutazione, contenuta nell'ordinanza emessa in data 08 aprile 2024, di sussistenza di una mera inclinazione a compiere quel tipo di delitti piuttosto che di una unicità di disegno criminoso, né si confronta con il dato, oggettivamente rilevabile dal certificato penale del ricorrente e confermativo di quest'ultima valutazione, che egli è stato dichiarato "delinquente abituale", ai sensi dell'art. 103 cod. proc. pen., con la sentenza di condanna per furto emessa dalla pretura di Pistoia in data 19 febbraio 1998, divenuta irrevocabile il 26 giugno 1998.
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4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Stante il riferimento ad una condizione personale del ricorrente, si impone l'oscuramento dei suoi dati identificativi, a tutela del suo diritto alla riservatezza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 20 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
PA MA
Il Presidente
IL AS
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