CASS
Sentenza 25 marzo 2026
Sentenza 25 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2026, n. 11177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11177 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/06/2025 del GIP DEL TRIBUNALE di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza per l'ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Potenza, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato a IN DO la pena richiesta dalle parti di anni 2 e mesi 5 di reclusione ed € 3.500,00 di multa per il delitto di cui qt, • all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.009/1990. Con la medesima pronuncia, il giudice ha disposto la confisca e la distruzione di quanto in sequestro e ha applicato a IN le pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente per anni 3. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, l'imputato, denunciando, con un unico motivo, la "violazione dell'art. 125 e 448 co.
2-bis c.p.p. in relazione agli artt. 73 e 85 dpr v.309/1990. Vizio di motivazione circa l'applicazione delle pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio". Penale Sent. Sez. 3 Num. 11177 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 06/02/2026 Il ricorrente evidenzia come il G.I.P. abbia applicato le pene accessorie del ritiro della patente e del divieto di espatrio, per la durata di tre anni, pur non essendo le stesse state oggetto di accordo tra le parti nella richiesta di patteggiamento. Sostiene la difesa che, in base a un consolidato orientamento di legittimità, il giudice che intenda applicare una pena accessoria non concordata ha l'onere di fornire una specifica motivazione sul punto e che tale statuizione rimane impugnabile con ricorso per cassazione per vizio di motivazione anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.i A sostegno di tale assunto, vengono richiamate le sentenze di questa Corte n. 16508/2020 e n. 43308/2009, nonché la pronuncia delle Sezioni Unite n. 21368/2020, che ha ammesso il ricorso per vizio di motivazione avverso le statuizioni relative a misure di sicurezza non concordate. Si ricorda, inoltre, la natura facoltativa di tali pene accessorie ai sensi dell'art. 85 tt.P.R.309/1990, che impone al giudice un obbligo di motivazione rafforzato (Cass. n. 10081/2019). Il ricorrente contesta, quindi, la motivazione addotta dal G.I.P. nella sentenza impugnata, la quale recita: "Alla condanna consegue altresì la pena accessoria del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida per anni 3, attesi gli elementi già richiamati al precedente capoverso". Ad avviso della difesa, tale motivazione sarebbe viziata sotto un duplice profilo. In primo luogo, essa non rispetterebbe il requisito della "specificità" richiesto dalla giurisprudenza, in quanto si limita a un rinvio per relationem alle argomentazioni svolte per rigettare un'altra istanza, ovvero quella di conversione della pena detentiva in pena sostitutiva. In secondo luogo, e in via dirimente, il ricorrente deduce che gli elementi fattuali richiamati in tale capoverso sarebbero palesemente erronei e non pertinenti al procedimento a suo carico. Il G.I.P., infatti, ha fondato la sua valutazione su "condizioni soggettive di dipendenza da alcol e droga", sulla "denuncia di DI EL" e su "certificazioni ed istanza prodotte dalla difesa" attestanti tali dipendenze. Il ricorrente asserisce categoricamente che tali elementi sono inesistenti nel fascicolo processuale che lo riguarda: "Invero nel caso di specie non vi sono elementi di fatto per sostenere l'uso di sostanze o alcol da parte del IN, non vi è alcuna denunzia di tale DI EL, non vi sono certificazioni prodotte dalla difesa che attengono dipendenze o certificazioni in generale, nel verbale di arresto non si richiama alcuna dipendenza del ricorrente". Da ciò, la difesa conclude che la motivazione, oltre a non essere specifica, si fonda su un palese errore di fatto, richiamando argomenti pertinenti a un altro procedimento, e chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata sul punto. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso contestata non già l'applicabilità delle pene accessorie del ritiro della patente e del divieto di espatrio nel caso di patteggiamento c.d. allargato, regolato dagli artt. 444 e 445 c.p.p., ma il difetto di motivazione assumendo che il G.I.P. aveva valorizzato elementi estranei alla vicenda processuale. 2. Va osservato che, come correttamente evidenziato dal ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, anche a seguito della riforma dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione per vizio di motivazione in relazione all'applicazione di una pena accessoria facoltativa che non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti. Il giudice, in tale ipotesi, è tenuto a fornire una specifica motivazione sulla necessità di irrogare la sanzione accessoria e sulla sua durata, e l'omessa o meramente apparente motivazione su tale punto costituisce un vizio deducibile in sede di legittimità (Sez. 3, n. 10081 del 21/11/2019, dep. 2020, Radoman, Rv. 278537 - 03). In ordine ai criteri che debbono presiedere all'esercizio del potere discrezionale in parola, è stato chiarito che l'applicazione delle pene accessorie impone una valutazione in ordine alla loro capacità di incidere sul pericolo di recidivanza (Sez. 3, n. 31917 del 17/05/2022, Busacca, Rv. 283444 - 01; Sez. 6, n. 3114 del 13/10/1989 (dep. 1990), Pilone, Rv. 183562). 3. La motivazione del G.I.P. richiama quanto poco prima esposto nella sentenza per dimostrare che non sussistevano le condizioni per la conversione della detenzione in una pena sostitutiva in quanto la dipendenza da alcool e droga, che sarebbe stata ammessa dall'imputato e risultante dal verbale di arresto, la denuncia di DI EL e le certificazioni e le istanze della difesa, le modalità dei fatti e il precedente specifico risalente a pochi mesi prima sanzionato con la sentenza n. 233/2024 in atti rendevano concreto il rischio che IN potesse non ottemperare alle prescrizioni imposte. 3.1 In effetti, come dedotto dalla difesa, dal verbale di arresto e dall'interrogatorio di garanzia, allegati al ricorso, non risulta che dall'incarto processuale emerga la dipendenza dell'imputato da alcool e droga né si rinvengono in tali atti riferimenti alla denuncia di DI, per cui appare del tutto verosimile che tale passo della motivazione sia statertratterda altro provvedimento e inseriterlerroneamente nella sentenza di patteggiamento impugnata. 3.2 Al di là di tale errore, però, resta il fatto che i restanti elementi risultano valorizzati al fine di dimostrare che sussistevano fondate ragioni per ritenere che J 3 Il Presidente DR IL F-02, Deposi.t ta in Ca,icelleria Il Consigliere estensore RE ON UC il condannato avrebbe potuto non ottemperare alle prescrizioni relative a una pena sostitutiva, prognosi che, però, risulta del tutto estranea alla valutazione che avrebbe dovuto fondare l'applicazione delle pene accessorie contestate. 4. La sentenza va, quindi, annullata limitatamente alle pene accessorie del ritiro 'nítk 24h della patente e del divieto di espatrio con rinvio sul punto al Tribunalenn diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'avvenuta applicazione delle pene accessorie del ritiro della patente di guida automobilistica e del divieto di espatrio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Potenza, in diversa persona fisica. Così deciso il 6/2/2026
lette le conclusioni del PG che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza per l'ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Potenza, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato a IN DO la pena richiesta dalle parti di anni 2 e mesi 5 di reclusione ed € 3.500,00 di multa per il delitto di cui qt, • all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.009/1990. Con la medesima pronuncia, il giudice ha disposto la confisca e la distruzione di quanto in sequestro e ha applicato a IN le pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente per anni 3. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, l'imputato, denunciando, con un unico motivo, la "violazione dell'art. 125 e 448 co.
2-bis c.p.p. in relazione agli artt. 73 e 85 dpr v.309/1990. Vizio di motivazione circa l'applicazione delle pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio". Penale Sent. Sez. 3 Num. 11177 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 06/02/2026 Il ricorrente evidenzia come il G.I.P. abbia applicato le pene accessorie del ritiro della patente e del divieto di espatrio, per la durata di tre anni, pur non essendo le stesse state oggetto di accordo tra le parti nella richiesta di patteggiamento. Sostiene la difesa che, in base a un consolidato orientamento di legittimità, il giudice che intenda applicare una pena accessoria non concordata ha l'onere di fornire una specifica motivazione sul punto e che tale statuizione rimane impugnabile con ricorso per cassazione per vizio di motivazione anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.i A sostegno di tale assunto, vengono richiamate le sentenze di questa Corte n. 16508/2020 e n. 43308/2009, nonché la pronuncia delle Sezioni Unite n. 21368/2020, che ha ammesso il ricorso per vizio di motivazione avverso le statuizioni relative a misure di sicurezza non concordate. Si ricorda, inoltre, la natura facoltativa di tali pene accessorie ai sensi dell'art. 85 tt.P.R.309/1990, che impone al giudice un obbligo di motivazione rafforzato (Cass. n. 10081/2019). Il ricorrente contesta, quindi, la motivazione addotta dal G.I.P. nella sentenza impugnata, la quale recita: "Alla condanna consegue altresì la pena accessoria del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida per anni 3, attesi gli elementi già richiamati al precedente capoverso". Ad avviso della difesa, tale motivazione sarebbe viziata sotto un duplice profilo. In primo luogo, essa non rispetterebbe il requisito della "specificità" richiesto dalla giurisprudenza, in quanto si limita a un rinvio per relationem alle argomentazioni svolte per rigettare un'altra istanza, ovvero quella di conversione della pena detentiva in pena sostitutiva. In secondo luogo, e in via dirimente, il ricorrente deduce che gli elementi fattuali richiamati in tale capoverso sarebbero palesemente erronei e non pertinenti al procedimento a suo carico. Il G.I.P., infatti, ha fondato la sua valutazione su "condizioni soggettive di dipendenza da alcol e droga", sulla "denuncia di DI EL" e su "certificazioni ed istanza prodotte dalla difesa" attestanti tali dipendenze. Il ricorrente asserisce categoricamente che tali elementi sono inesistenti nel fascicolo processuale che lo riguarda: "Invero nel caso di specie non vi sono elementi di fatto per sostenere l'uso di sostanze o alcol da parte del IN, non vi è alcuna denunzia di tale DI EL, non vi sono certificazioni prodotte dalla difesa che attengono dipendenze o certificazioni in generale, nel verbale di arresto non si richiama alcuna dipendenza del ricorrente". Da ciò, la difesa conclude che la motivazione, oltre a non essere specifica, si fonda su un palese errore di fatto, richiamando argomenti pertinenti a un altro procedimento, e chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata sul punto. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso contestata non già l'applicabilità delle pene accessorie del ritiro della patente e del divieto di espatrio nel caso di patteggiamento c.d. allargato, regolato dagli artt. 444 e 445 c.p.p., ma il difetto di motivazione assumendo che il G.I.P. aveva valorizzato elementi estranei alla vicenda processuale. 2. Va osservato che, come correttamente evidenziato dal ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, anche a seguito della riforma dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione per vizio di motivazione in relazione all'applicazione di una pena accessoria facoltativa che non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti. Il giudice, in tale ipotesi, è tenuto a fornire una specifica motivazione sulla necessità di irrogare la sanzione accessoria e sulla sua durata, e l'omessa o meramente apparente motivazione su tale punto costituisce un vizio deducibile in sede di legittimità (Sez. 3, n. 10081 del 21/11/2019, dep. 2020, Radoman, Rv. 278537 - 03). In ordine ai criteri che debbono presiedere all'esercizio del potere discrezionale in parola, è stato chiarito che l'applicazione delle pene accessorie impone una valutazione in ordine alla loro capacità di incidere sul pericolo di recidivanza (Sez. 3, n. 31917 del 17/05/2022, Busacca, Rv. 283444 - 01; Sez. 6, n. 3114 del 13/10/1989 (dep. 1990), Pilone, Rv. 183562). 3. La motivazione del G.I.P. richiama quanto poco prima esposto nella sentenza per dimostrare che non sussistevano le condizioni per la conversione della detenzione in una pena sostitutiva in quanto la dipendenza da alcool e droga, che sarebbe stata ammessa dall'imputato e risultante dal verbale di arresto, la denuncia di DI EL e le certificazioni e le istanze della difesa, le modalità dei fatti e il precedente specifico risalente a pochi mesi prima sanzionato con la sentenza n. 233/2024 in atti rendevano concreto il rischio che IN potesse non ottemperare alle prescrizioni imposte. 3.1 In effetti, come dedotto dalla difesa, dal verbale di arresto e dall'interrogatorio di garanzia, allegati al ricorso, non risulta che dall'incarto processuale emerga la dipendenza dell'imputato da alcool e droga né si rinvengono in tali atti riferimenti alla denuncia di DI, per cui appare del tutto verosimile che tale passo della motivazione sia statertratterda altro provvedimento e inseriterlerroneamente nella sentenza di patteggiamento impugnata. 3.2 Al di là di tale errore, però, resta il fatto che i restanti elementi risultano valorizzati al fine di dimostrare che sussistevano fondate ragioni per ritenere che J 3 Il Presidente DR IL F-02, Deposi.t ta in Ca,icelleria Il Consigliere estensore RE ON UC il condannato avrebbe potuto non ottemperare alle prescrizioni relative a una pena sostitutiva, prognosi che, però, risulta del tutto estranea alla valutazione che avrebbe dovuto fondare l'applicazione delle pene accessorie contestate. 4. La sentenza va, quindi, annullata limitatamente alle pene accessorie del ritiro 'nítk 24h della patente e del divieto di espatrio con rinvio sul punto al Tribunalenn diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'avvenuta applicazione delle pene accessorie del ritiro della patente di guida automobilistica e del divieto di espatrio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Potenza, in diversa persona fisica. Così deciso il 6/2/2026