Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 21 novembre 1950, n. 1016 , con la quale e' stata autorizzata la maggiore spesa di L. 2400 milioni occorrente per il completamento della ferrovia Bari-Barletta;
Visto l'atto 4 giugno 1951, approvato e reso esecutorio con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 526 ;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 2 aprile 1954 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Ferrotramviaria Societa' anonima italiana per il completamento, elettrificazione esclusa, del tronco Bari-Bitonto della ferrovia Bari-Barletta.
Vista la legge 21 novembre 1950, n. 1016 , con la quale e' stata autorizzata la maggiore spesa di L. 2400 milioni occorrente per il completamento della ferrovia Bari-Barletta;
Visto l'atto 4 giugno 1951, approvato e reso esecutorio con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 526 ;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 2 aprile 1954 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Ferrotramviaria Societa' anonima italiana per il completamento, elettrificazione esclusa, del tronco Bari-Bitonto della ferrovia Bari-Barletta.