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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/12/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2881/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio, magistrato in applicazione ex DL 117/2025,
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta ex art. 127-ter c.p.c. all'udienza cartolare del 20.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2881/2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in INDIRIZZO TELEMATICO presso il Difensore NE ON
ATTRICE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIA ON. CP_1 C.F._2
G. SEMINARA 46 TERMINI IMERESE presso il Difensore NT NA
RITA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Esposte le domande nelle linee essenziali per brevità.
1. L'attrice chiede la divisione dell'immobile sito in Termini Imerese, via Giorgio
La Pira n. 19, acquistato in regime di comunione legale nel 2004 con il coniuge
CP_ convenuto. Il sostiene invece che l'immobile sia di sua proprietà esclusiva,
acquistato con proventi di una vincita all'Enalotto del 1997 e con somme ereditarie.
L'attrice contesta tale ricostruzione, rilevando che se così fosse non si spiegherebbe la
CP_ scelta del di cointestarle l'immobile.
Indipendentemente da tale questione, tuttavia, la domanda di divisione appare inammissibile. La Consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che l'immobile presenta gravi difformità urbanistiche insanabili, tra cui: l'eliminazione della chiostrina interna per ricavare un vano abitabile;
la modifica dell'altezza interna da 3,60 a 2,90 metri;
la realizzazione di gradini all'ingresso; la modifica della larghezza del balcone sul retro.
L'immobile è dunque da ritenersi totalmente abusivo. Va pertanto richiamato il principio, consolidato dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui "Quando sia
proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice
non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in
assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa
equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio
1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione
dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la
pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito
alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione
attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono
rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio" (Cassazione civile sez. un., 07/10/2019,
pagina 2 di 4 (ud. 16/04/2019, dep. 07/10/2019), n.25021). In senso conforme anche la giurisprudenza di merito successiva (v. in particolare Corte appello Firenze sez. III, 02/03/2023, n.434,
in tema di abusi non gravi). La domanda è dunque inammissibile, essendo l'immobile destinato a rimanere in comunione fin quando non sarà sanato (o demolito).
CP_ 2. Quanto alla domanda riconvenzionale, si osserva quanto segue. Il sig.
chiede il rimborso di € 42.800,00 per interventi di manutenzione e miglioria sostenuti con denaro e opera personale, invocando l'art. 192 comma 3 c.c, a mente del quale
“ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio
personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune”. Tuttavia, l'art. 143
c.c. stabilisce che "entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze
e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della
famiglia". La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il dovere di contribuzione che
nasce dal matrimonio è per i bisogni della famiglia e, dunque, va inteso (non nell'interesse
esclusivo dell'altro coniuge, ma) in senso solidaristico (cioè nell'interesse collettivo della
famiglia) e ampio (ad esempio, costituisce adempimento del dovere di contribuzione:
mettere a disposizione della famiglia una casa di cui si era già proprietari prima delle nozze
affinché vi si possa vivere senza doverne acquistare un'altra; effettuare le spese di
ristrutturazione sulla casa di proprietà dell'altro coniuge per poterla abitare
congiuntamente; partecipare alle spese per l'acquisto dell'abitazione familiare da parte del
coniuge in regime di separazione dei beni ….), per cui deve escludersi (salvo che sia fornita
prova contraria) la ripetibilità delle attribuzioni eseguite per concorrere a realizzare
un progetto di vita comune.” (Cassazione civile sez. II, 13/12/2023, n.34883). La
domanda riconvenzionale non può pertanto trovare accoglimento, trattandosi di spese sostenute nell'interesse del nucleo familiare e come tali costituenti adempimento dell'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia ex art. 143 c.c. e pertanto non ripetibili.
pagina 3 di 4 CP_ 3. Dagli atti emerge che il sig. , di professione muratore, ha eseguito personalmente i lavori abusivi, rassicurando la moglie sulla loro legittimità. La
responsabilità per gli abusi ricade quindi esclusivamente su di lui;
questo rileva ai fini della regolazione delle spese di lite, che si liquidano secondo la soccombenza e secondo i parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione, per le ragioni di cui in motivazione;
Rigetta la domanda riconvenzionale;
Condanna il convenuto a rifondere all'attrice le CP_1 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in Euro 7.000,00 oltre IVA e accessori.
Termini Imerese, 1 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio, magistrato in applicazione ex DL 117/2025,
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta ex art. 127-ter c.p.c. all'udienza cartolare del 20.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2881/2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in INDIRIZZO TELEMATICO presso il Difensore NE ON
ATTRICE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIA ON. CP_1 C.F._2
G. SEMINARA 46 TERMINI IMERESE presso il Difensore NT NA
RITA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Esposte le domande nelle linee essenziali per brevità.
1. L'attrice chiede la divisione dell'immobile sito in Termini Imerese, via Giorgio
La Pira n. 19, acquistato in regime di comunione legale nel 2004 con il coniuge
CP_ convenuto. Il sostiene invece che l'immobile sia di sua proprietà esclusiva,
acquistato con proventi di una vincita all'Enalotto del 1997 e con somme ereditarie.
L'attrice contesta tale ricostruzione, rilevando che se così fosse non si spiegherebbe la
CP_ scelta del di cointestarle l'immobile.
Indipendentemente da tale questione, tuttavia, la domanda di divisione appare inammissibile. La Consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che l'immobile presenta gravi difformità urbanistiche insanabili, tra cui: l'eliminazione della chiostrina interna per ricavare un vano abitabile;
la modifica dell'altezza interna da 3,60 a 2,90 metri;
la realizzazione di gradini all'ingresso; la modifica della larghezza del balcone sul retro.
L'immobile è dunque da ritenersi totalmente abusivo. Va pertanto richiamato il principio, consolidato dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui "Quando sia
proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice
non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in
assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa
equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio
1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione
dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la
pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito
alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione
attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono
rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio" (Cassazione civile sez. un., 07/10/2019,
pagina 2 di 4 (ud. 16/04/2019, dep. 07/10/2019), n.25021). In senso conforme anche la giurisprudenza di merito successiva (v. in particolare Corte appello Firenze sez. III, 02/03/2023, n.434,
in tema di abusi non gravi). La domanda è dunque inammissibile, essendo l'immobile destinato a rimanere in comunione fin quando non sarà sanato (o demolito).
CP_ 2. Quanto alla domanda riconvenzionale, si osserva quanto segue. Il sig.
chiede il rimborso di € 42.800,00 per interventi di manutenzione e miglioria sostenuti con denaro e opera personale, invocando l'art. 192 comma 3 c.c, a mente del quale
“ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio
personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune”. Tuttavia, l'art. 143
c.c. stabilisce che "entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze
e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della
famiglia". La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il dovere di contribuzione che
nasce dal matrimonio è per i bisogni della famiglia e, dunque, va inteso (non nell'interesse
esclusivo dell'altro coniuge, ma) in senso solidaristico (cioè nell'interesse collettivo della
famiglia) e ampio (ad esempio, costituisce adempimento del dovere di contribuzione:
mettere a disposizione della famiglia una casa di cui si era già proprietari prima delle nozze
affinché vi si possa vivere senza doverne acquistare un'altra; effettuare le spese di
ristrutturazione sulla casa di proprietà dell'altro coniuge per poterla abitare
congiuntamente; partecipare alle spese per l'acquisto dell'abitazione familiare da parte del
coniuge in regime di separazione dei beni ….), per cui deve escludersi (salvo che sia fornita
prova contraria) la ripetibilità delle attribuzioni eseguite per concorrere a realizzare
un progetto di vita comune.” (Cassazione civile sez. II, 13/12/2023, n.34883). La
domanda riconvenzionale non può pertanto trovare accoglimento, trattandosi di spese sostenute nell'interesse del nucleo familiare e come tali costituenti adempimento dell'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia ex art. 143 c.c. e pertanto non ripetibili.
pagina 3 di 4 CP_ 3. Dagli atti emerge che il sig. , di professione muratore, ha eseguito personalmente i lavori abusivi, rassicurando la moglie sulla loro legittimità. La
responsabilità per gli abusi ricade quindi esclusivamente su di lui;
questo rileva ai fini della regolazione delle spese di lite, che si liquidano secondo la soccombenza e secondo i parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione, per le ragioni di cui in motivazione;
Rigetta la domanda riconvenzionale;
Condanna il convenuto a rifondere all'attrice le CP_1 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in Euro 7.000,00 oltre IVA e accessori.
Termini Imerese, 1 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4