Articolo 6 della Legge 19 agosto 2016, n. 167
Articolo 5
Versione
15 settembre 2016
>
Versione
1 gennaio 2019
>
Versione
1 marzo 2020
Art. 6. Disposizioni di attuazione e copertura finanziaria 1. Con la procedura di cui al comma 2, da completare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad inserire nei LEA gli accertamenti diagnostici neonatali con l'applicazione dei metodi aggiornati alle evidenze scientifiche disponibili, per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie e per la diagnosi delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 25.715.000 euro annui per il triennio 2016-2018 ((, in 29.715.000 euro per l'anno 2019, in 31.715.000 euro per l'anno 2020 e in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021)) , si provvede, quanto a 15.715.000 euro annui per il triennio 2016-2018 ((, a 19.715.000 euro per l'anno 2019, a 21.715.000 euro per l'anno 2020 e a 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021)) , mediante la procedura di cui all' articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , come incrementata dall' articolo 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
3. Ai sensi dell' articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, di cui all' articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e successive modificazioni, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che aggiorna i LEA, mediante la procedura di cui all' articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, cessano la sperimentazione e l'attivita' del Centro di coordinamento sugli screening neonatali previsti dall' articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 .
Entrata in vigore il 1 marzo 2020
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente