Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5143/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 5143/2021 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 19 febbraio 2025 È presente per l'opponente l'avv. Angelo Antonio Cubelli anche per delega del codifensore avv. Donato Antonio Frasca il quale si riporta all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ai documenti depositati e alle note e integrazioni depositate nel corso del processo e, sempre impugnando e contestando ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito, rassegna le seguenti conclusioni: voglia L'Ill.mo sig G.I. in via preliminare in accoglimento della presente opposizione dichiarare la pretesa creditoria portata dal decreto ingiuntivo opposto infondata e non provata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo N. 1351/2021 del 08/11/2021. Per l'effetto dichiarare non dovute le somme per cui si procede. In subordine accogliere la seguente opposizione e dichiarare prescritto il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, per decorso del termine di legge in difetto di atti interruttivi, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite. Dichiarare in ogni caso non dovuti gli interessi convenzionali e moratori per i motivi indicati nell'atto di opposizione. Con vittoria di spese e onorari di lite nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia. Chiede che la causa venga decisa. Nessuno è comparso per la parte opposta. Pertanto, dopo che il difensore ha concluso, questo giudice, in assenza del difensore suddetto, nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 19 febbraio 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA
1
nella controversia civile iscritta al n.° 5143/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) “e vertente TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta C.F._1 procura speciale in calce all'Atto di citazione, dagli avvi.ti Angelo Antonio Cubelli (C.F.
) e Donato Antonio Frasca (C.F. ), nel cui studio, C.F._2 C.F._3 in Calitri alla Via Sotto Macello n. 8, el.te domicilia;
-
ATTORE – opponente
E
P. Iva , C.f. ), società Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A , soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07/06/2017 con numero
35239.3, e per essa, quale procuratore, ( P. Iva Controparte_3 Controparte_2
, c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede P.IVA_1 P.IVA_3 legale in Milano (Mi) alla Piazza della Trivulziana n. 4/A , nonché sede operativa in La EZ
(Sp) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati C.F._4
(C.F. con studio in La EZ (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N giusta C.F._5 procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e con domicilio eletto in Via Paolo
Emilio Taviani n. 170, 19125 La EZ (SP);
- CONVENUTO - opposto
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez.
III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
Con Atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il D.I. n. 1351/21, emesso dal Tribunale di Avellino, in data 08/11/2021 (R.G. 3863/2021) e notificato a mezzo posta il 23/11/2021, con il quale il Tribunale adito gli ingiungeva di pagare, in favore della ricorrente, la somma di €33.519,01, oltre interessi come indicati in ricorso, spese e competenze del procedimento monitorio.
La difesa opponente eccepiva “I. NEL MERITO. INFONDATEZZA DELLA
PRETESA. MANCANZA DI PROVA DEL CREDITO AZIONATO CON IL PROCEDIMENTO MONITORIO. DISCONOSCIMENTO DELLA SUSSISTENZA DI DUE
CONTRATTI DI PRESTITO CHIROGRAFARIO”, contestando che, contrariamente a quanto indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, l'unico contratto allegato per la richiesta di decreto ingiuntivo era un contratto di apertura di un conto corrente di corrispondenza del 28/02/1992,
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recante numero 21222, che non trovava alcun riscontro nei rapporti contrattuali indicati nel ricorso, recanti i numeri 490081001 e 490081002 e che non vi fosse alcuna corrispondenza tra il contratto di conto corrente menzionato e i rapporti di credito emessi dalla riferiti a due CP_4 presunti rapporti di prestito chirografario e deducendo che incombeva sull'istituto di credito la produzione del contratto intercorso con il cliente e della documentazione giustificativa del presunto credito, contestando che si chiedeva la condanna sulla base si due contratti, non allegati e che l'opponente impugnava e disconosceva, mentre viene esibita la sola apertura del conto corrente e degli estratti conto che l'opponente impugnava e disconosceva voce per voce in quanto riferiti a rapporti non allegati;
“II PRESCRIZIONE DEL CREDITO PORTATO DAL
DECRETO INGIUNTIVO”, poiché l'unico documento allegato, quale prova della sussistenza di un rapporto contrattuale, era la copia di un contratto di apertura di conto corrente del 1992 e fino al 2017 non vi erano stati atti interruttivi, messe in mora o richieste di pagamento, per cui il presunto credito portato dal decreto ingiuntivo doveva considerarsi prescritto;
“III INAPPLICABILITA' DEI TASSI DI INTERESSE, CORRISPETTIVI E MORATORI”, deducendo che il contratto di conto corrente posto a base del decreto ingiuntivo (un solo contratto esibito) prevedeva un tasso debitore pari al 20%, per i tassi e per gli interessi non prescritti, maturati successivamente all'entrata in vigore della Legge 108 del 1996, e per i tassi di interesse corrispettivi e moratori indicati nei due estratti conto, risalenti a data successiva al 1996, il G.I. doveva dichiarare nulla la clausola relativa ai suddetti interessi o, in ogni caso, sostituire i tassi applicati con il tasso legale, come previsto dalla normativa di riferimento. L'opponente concludeva “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: In via preliminare e pregiudiziale, nel merito, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare la pretesa creditoria portata dal decreto opposto infondata e non provata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1351/2021 del 08/11/2021 Per l'effetto dichiarare non dovute le somme per cui si procede. In subordine accogliere la presente opposizione e dichiarare prescritto il credito portato dal Decreto Ingiuntivo opposto, per decorso del termine di legge in difetto di atti interruttivi, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite;
Dichiarare in ogni caso non dovuti gli interessi convenzionali e moratori come richiesti per violazione della legge 108/1996 e dell'art. 1815 c.c., in quanto usurari quantomeno per la parte maturata successivamente all'entrata in vigore della legge citata, con conseguente applicazione del tasso di interesse legale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.”.
Si costituiva in giudizio la parte opposta precisando quanto alla propria CP_1 legittimazione, che, a seguito del contratto di cessione intercorso tra la società cedente e il credito vantato nei confronti della controparte processuale fosse stato oggetto Controparte_1 di una cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione, ex artt. 1 e
4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, in tali ipotesi la società cessionaria subentrava nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto era unicamente l'altro contraente, ovvero la società erogatrice del finanziamento;
contestava l'eccezione ex adverso sollevata in ordine alla presunta nullità del contratto in oggetto quale conseguenza della presunta mancata o viziata sottoscrizione da parte del e l'eccezione di prescrizione;
Parte_1 eccependo che il disconoscimento fosse generico, infondato e non determinato, avendo natura meramente dilatoria, rendendo tuttavia necessario il procedimento di verificazione di cui essa faceva espressa istanza, intendendosi avvalere del documento disconosciuto, chiedendo la verificazione ai sensi dell'art. 216 C.p.c. e ss.., anche attraverso il ricorso al procedimento di cui all'art. 219 C.p.c., nonché l'ammissione di CTU grafologica, per la verificazione della firma
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apposta dal Sig. sul documento disconosciuto;
deduceva la sussistenza dei Parte_1 presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo. L'opposta concludeva “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1351/2021 del 08/11/2021 RG n. 3863/2021 emesso dal Tribunale di Avellino stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale , nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1351/2021 del 08/11/2021 RG n. 3863/2021 emesso dal
Tribunale di Avellino In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig.
al pagamento in favore della società della diversa, Parte_1 Controparte_1 maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”. Denegata la concessione della provvisoria esecuzione, la causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'esito della odierna udienza di discussione viene decisa. Così brevemente riassunti i fatti di causa, si osserva quanto segue.
Nel merito, ed in apertura di ragionamento, non può prescindersi dal richiamo ai noti principi per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.” (v. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. In ordine alla ripartizione degli oneri probatori, è noto poi come la giurisprudenza abbia affermato che "il creditore, che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte
(legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento” (v. Cass. civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Sulla scorta di quanto sopra, non può dirsi che, nel caso di specie, la parte convenuta/opposta abbia dato valida prova scritta della fonte del credito azionato in via monitoria. Difatti, la ha agito sul presupposto che avesse CP_1 Parte_1 intrattenuto con il rapporto contrattuale n. 490081001 ed il rapporto contrattuale n. CP_4
490081002, i quali presentavano un andamento irregolare e venivano passati a sofferenza e di vantare, quindi, essa, quale cessionaria, un credito di complessivi €33.519,01 di cui €3179,91 per il primo e €30.339,10 per il secondo, come certificato dagli estratti ex art. 50 T.u.b. (v. Ricorso per decreto ingiuntivo e alleg.). Come già osservato in corso di causa (v. Ordinanza del
22/02/2023), rispetto ai due contratti richiamati in ricorso, veniva, di contro, documentalmente prodotto da a corredo del ricorso, due volte, un unico contratto, recante una CP_1 identificazione numerica non corrispondente a quelle riportate in ricorso. Segnatamente, veniva prodotto un contratto di apertura di conto corrente, recante n. 21222, concluso da con la e risalente al Parte_1 Controparte_5
28/02/1992 (v. doc. 5 e 6 alleg. Ricorso monitorio). Successivamente, nel presente giudizio di merito, veniva prodotto dalla difesa opposta un ulteriore documento, proveniente dalla
[...]
ovvero copia di una “Lettera di trasmissione a Banca di Controparte_5 cambiali di recupero” con cui si rimetteva una cambiale sufficiente a rappresentare la somma di
L. 34.869.450, sottoscritta per accettazione da e per avallo da Parte_1
4 R.G. n. 5143/2021
, rilasciata a garanzia del fido concesso a Persona_1 Parte_1 per L. 20 milioni, in linea capitale, utilizzabile sotto forma di prestito a scadenza denominato
“mutuo chirografario a famiglie”, estinguibile con n. 60 rate mensili, comprensive di capitale, interessi e commissioni, risalente al 28/02/1992 (v. doc. 4 prod. convenuta).
A fronte di tale corredo documentale, non è chi non veda come non vi sia sufficiente dimostrazione che la pretesa creditoria di cui la assume di essere titolare sia CP_1 effettivamente derivante dai due contratti allegati, non corrispondenti a quelli indicati in sede monitoria. Peraltro e per completezza, volendo tenere conto di quanto in atti, deve pure notarsi, sotto un profilo istruttorio, che, con riguardo ai crediti che derivino da rapporti di conto corrente, per costanti indirizzi, la è tenuta a provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del CP_5 suo svolgimento mediante produzione di tutti gli estratti conto (v. ex multis Cass. civile sez. I,
02/05/2019, n.11543; Cass. civile sez. I, 15/05/2023, n.13139 “La banca che assuma di essere creditrice del cliente ha l'onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura…”), onere cui la parte opposta, nel caso di specie, non ha adempiuto. Quanto al presunto mutuo chirografario, è sufficiente osservare che la copia del documento prodotto in questa sede rappresenti solo una lettera di trasmissione di cambiale in garanzia.
Difatti, nel documento di cui trattasi è dato leggersi che il mutuo chirografario sarebbe stato disciplinato da “relativo contratto” integralmente richiamato, ma non allegato (v. ancora doc. 4 prod. opposta), sicché il rapporto è non provato anche quanto alla sua regolamentazione, tassi e condizioni applicati. A fronte di tali lacune documentali, non possono giudicarsi sufficienti i due estratti ex art. 50 D.lgs. 385/93, in assenza della documentazione contrattuale di riferimento redatta in forma scritta ex art. 117 T.U.B. e considerato, inoltre e per completezza, che essi decorrono comunque solo dal 2008 e non consentono alcuna ricostruzione dei rapporti di cui trattasi.
In conclusione, non avendo la parte convenuta/opposta, sulla quale gravava il relativo onere, provato la fonte contrattuale del credito per il quale ha agito, la domanda non può essere considerata fondata e conseguentemente il decreto ingiuntivo n. 1351/21, emesso dal Tribunale di Avellino in data 08/11/2021, va revocato in accoglimento del motivo sub I dell'opposizione proposta da . Ogni altra questione ed eccezione resta assorbita. Parte_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta/opposta e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, in base ai parametri forensi vigenti, tenuto conto del valore della controversia, dell'oggetto, della scarsa complessità e delle attività processuali effettivamente espletate, in particolare dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale e dell'estrema snellezza della fase decisoria, caratterizzata dalla decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1351/2021, emesso dal Tribunale di Avellino in data 08/11/2021. B. Condanna la parte convenuta/opposta in persona del legale rappr.te p.t., al CP_1 pagamento, in favore dell'attore/opponente, delle spese di giudizio che si liquidano in
€3.809,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 19 febbraio 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi
È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi 5