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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/10/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1566/22 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile letti gli atti della causa iscritta al n. 1566/22 R.G.; dato atto che l'udienza del 23 ottobre 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte attrice;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 1566/2022 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Marina di Parte_1 C.F._1
Caulonia, via Alfonsine n. 2, presso lo studio dell'Avv. Mirko Audino, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ); CP_1 C.F._2
, nata a [...] il [...] (C.F. ); CP_2 C.F._3
Pag. 1 a 9 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
(P.IVA ); P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. IVA Controparte_4
). P.IVA_2
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: usucapione;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate da parte attrice in sostituzione dell'udienza del
23.10.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3
e chiedendo che fosse accertato l'acquisto, in suo favore, del
[...] Controparte_4 diritto di proprietà per maturata usucapione sui beni siti nel Comune di Caulonia (RC), catastalmente censiti al foglio 115, particelle 72, 74, 573, 814 e 815, tutti formalmente di proprietà delle convenute e nella qualità di eredi della precedente CP_1 CP_2 intestataria, , vedova di . esponeva che gli immobili Persona_1 Persona_2 Parte_1 oggetto di giudizio erano gravati da ipoteca, iscritta in data 27.04.2025 ai nn. 8.935/3.132 in rinnovazione dell'ipoteca volontaria iscritta in data 6 maggio 1985 ai nn 6.648/268, in favore della nonché pignoramento trascritto in data 19.01.2010 ai n. 874/614, Controparte_3 rinnovato in favore di A fondamento della domanda, deduceva di possedere Controparte_4
i predetti immobili da oltre vent'anni in modo continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, avendoli occupati stabilmente e provvedendo alla loro manutenzione e cura, senza subire mai le contestazioni di alcuno. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis: 1)-accertare e dichiarare che la Sig.ra possiede da Parte_1 oltre vent'anni uti dominus gli immobili siti in Caulonia e contraddistinti in catasto al foglio di mappa n°115, ed identificati con le particelle n. 72, 74, 573, 814 e 815; 2)-per l'effetto, dichiarare in favore dell'odierna attrice l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà dei beni retro descritti, dichiarando l'emettenda pronuncia titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'art.
2689 C.C. con espresso esonero di ogni responsabilità a carico del Conservatore dei registri
Pag. 2 a 9 immobiliari; 3)-disponendo altresì la refusione delle spese e competenze di lite in favore di parte attrice solo per l'ipotesi di opposizione”.
Il giudice onorario precedente assegnatario del fascicolo, dichiarata la contumacia di tutte le parti convenute ed assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice nei limiti di cui al verbale d'udienza del 7.9.2023, autorizzando l'attore a depositare fotografie riproducenti i luoghi di causa.
Nelle more, con comparsa depositata telematicamente in data 12.1.2024, si costituiva in giudizio l'avv. Mirko Audino quale nuovo difensore di , riportandosi a tutte le richieste e Parte_1 conclusioni formulate nell'interesse dell'attrice.
In data 23.1.2024 la causa era riassegnata alla scrivente, giusto decreto presidenziale del 22.1.2024,
e all'udienza del 24.1.2024, già fissata dal precedente giudice onorario assegnatario del fascicolo per l'escussione dei testi, sentiti questi ultimi, su richiesta del procuratore di parte attrice, era disposto un rinvio per la precisazione delle conclusioni.
In esito all'udienza del 23.5.2024, la scrivente revocava la dichiarazione di contumacia pronunciata dal precedente giudicante nei confronti di e di Controparte_3 Controparte_4
atteso il mancato rispetto dei termini liberi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., nel testo
[...] ratione temporis vigente e, contestualmente, disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei loro confronti. Effettuato tale adempimento nel termine perentorio concesso e permanendo la mancata costituzione dei detti convenuti, ne veniva nuovamente dichiarata la contumacia e, successivamente, era disposta una nuova audizione a chiarimento dei testi già sentiti.
La causa era da ultimo rinviata all'udienza del 23 ottobre 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine fino a venti giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, in punto di legittimazione passiva, va rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio. Sulla scorta della documentazione in atti, e CP_1 CP_2 risultano essere le formali intestatarie catastali del compendio immobiliare per cui è causa, mentre e risultano titolari di formalità Controparte_3 CP_4 CP_4 pregiudizievoli (rispettivamente, di ipoteca in rinnovazione e di pignoramento in rinnovazione) relative ai predetti beni, contro le intestatarie dei detti immobili.
Pag. 3 a 9 Nel merito, la pretesa attorea è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte, con conseguente assorbimento di ogni diversa questione.
In punto di diritto, va premesso che l'acquisto del diritto di proprietà su beni immobili a titolo originario per usucapione ordinariamente presuppone, ai sensi dell'art. 1158 c.c., il possesso del bene esercitato per vent'anni.
Secondo quando costantemente affermato dalla Suprema Corte, in applicazione della regola di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus possessionis, consistente nella disponibilità materiale del bene piena ed esclusiva, conseguita senza violenza o clandestinità, continua e non interrotta da almeno venti anni, ma anche dell'animus rem sibi habendi, consistente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante (Cass. n. 14092 del 11/06/2010; Cass. n.
15145 del 06/08/2004; Cass. n. 15755 del 13/12/2001).
In altri termini, per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessario dar prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, del momento iniziale del possesso ad usucapionem, della decorrenza del ventennio e del possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e continuo, tramite il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria sullo stesso corrispondente al diritto di proprietà.
La prova del diritto affermato, pur potendo essere offerta mediante l'audizione di testimoni, deve essere certa e rigorosa, idonea a non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite nonché sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare tanto il corpus possessionis, quanto l'animus rem sibi habendi (Cass. n. 20670 del 5.10.2010). Difatti, il comportamento dell'usucapente priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, sicchè le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui, al fine di assicurare un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale alla
CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (Cass. n. 20539 del 30/08/2017).
Da ciò consegue l'insufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare una indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (cfr. Corte di Appello Napoli n. 3151/2018).
Pag. 4 a 9 Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza dei requisiti del possesso ad usucapionem con riferimento ai beni oggetto di domanda.
Anzitutto, deve rilevarsi l'assoluta genericità della prospettazione attorea. Già in punto di allegazione nell'atto di citazione, si è limitata ad individuare i beni oggetto della Parte_1 domanda dal punto di vista catastale, senza fornirne ulteriori descrizioni sulla loro natura, e non ha puntualmente descritto le attività tramite le quali avrebbe di fatto esercitato sul compendio immobiliare in questione un possesso utile ad usucapirlo.
Invero, in relazione al bene censito al N.C.E.U. del comune di Caulonia al foglio 115 p.lla 815, parte attrice, in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., non ha neppure formulato alcun capitolo di prova specificamente afferente a dimostrarne il possesso e l'utilizzo uti dominus da parte sua, avendo testualmente fatto riferimento a: “l'immobile sito in Marina di Caulonia alla via
PI e contraddistinto in catasto foglio di mappa n° 115 ed identificato con le particelle nn° 72,
74, 573 e 574”, l'ultima delle quali, peraltro, neppure richiamata nell'originario atto introduttivo del giudizio e, come tale, non oggetto di domanda.
Al riguardo, è opportuno precisare che la parte attrice ha fatto richiamo alla suddetta particella catastale solo nel capitolo di prova testimoniale n. 1 indicato nell'atto di citazione (“Vero che la
Sig.ra possiede da oltre vent'anni esclusivamente, per intero e animo domini, gli Parte_1 immobili siti in Caulonia e contraddistinti in catasto al foglio di mappa n°115, ed identificati con la particelle nn. 72, 74, 573, 814 e 815”). Il precedente giudice onorario assegnatario del fascicolo, tuttavia, si è limitato ad ammettere le prove articolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c. e l'attrice non ha specificamente reiterato l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori indicati in citazione in nessuna udienza, ivi inclusa quella di precisazione delle conclusioni, sicché tale richiesta probatoria deve considerarsi abbandonata (cfr. Cass. n. 33103 del 10/11/2021).
In ogni caso, pur volendo ritenere che la parte attrice non abbia rinunciato a tale istanza istruttoria, non può non evidenziarsi che il predetto capitolo di prova testimoniale non avrebbe superato, a parere della scrivente, il vaglio di ammissibilità e rilevanza.
In particolare, in tema di usucapione, la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (cfr. Cass. n. 22720 del
24/10/2014). Per l'effetto, non assumono specifico rilievo locuzioni quali “ha posseduto”, “si è
Pag. 5 a 9 comportato come proprietario” od anche “ha utilizzato” (senza ulteriori precisazioni) in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni (cfr. Cass. n. 1824 del 18/02/2000).
In applicazione di tali coordinate ermeneutiche, è evidente che il capitolo 1) indicato in atto di citazione è generico, valutativo e irrilevante ai fini del giudizio atteso che il possesso è un concetto giuridico e nessun fatto specifico è stato allegato per dimostrare il possesso uti dominus.
Tanto precisato rispetto alle scarne allegazioni contenute in atti e alle prove articolate, non può non rilevarsi che neppure dalle deposizioni testimoniali sono emerse circostanze compatibili con un possesso in capo all'attrice rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c..
Entrambi i testi sentiti, infatti, si sono limitati a confermare che l'attrice utilizza i beni oggetto dei capitoli di prova, specificando che si tratta di terreni coltivati dalla da oltre venti anni, Pt_1 senza fornire ulteriori elementi fattuali utili da cui desumere l'esistenza di un possesso ad usucapionem.
In particolare, il teste ha precisato che i terreni predetti - in cui ha visto Testimone_1 Parte_1
coltivare principalmente ortaggi e in cui vi è una piccola casetta usata come deposito - si
[...] trovano all'interno di una più grande area recintata a cui si accede attraverso due cancelli di ingresso (uno grande e uno piccolo). Ha riferito che, attraverso essi, si accede ad una strada che conduce sia al terreno in cui ha sempre visto , sia a tutta la restante area dove Parte_1 prima insisteva la fabbrica e l'abitazione di , padre delle odierne convenute, Persona_2 CP_1
e Il teste ha precisato che il terreno curato da parte attrice, posto sul lato
[...] CP_2 destro della strada, non è recintato rispetto alla rimanente parte di proprietà precedentemente appartenuta a . Ha dichiarato di non sapere chi abbia costruito i cancelli e la recinzione Persona_2 esterna dell'area, riferendo che probabilmente essi erano stati costruiti da . Ha altresì Persona_2 riferito di aver visto personalmente altre persone entrare dai cancelli e che, attualmente, all'interno dell'area, sono in corso dei lavori eseguiti da coloro i quali si sono aggiudicati all'asta la proprietà del CP_1
L'altro teste ha confermato che ai predetti terreni, coltivati dalla da più di Testimone_2 Pt_1 vent'anni, si fa accesso tramite due cancelli. Ha precisato che tali cancelli si trovano sui luoghi sin dagli anni '70, da quando era stata aperta la fabbrica che era di . Ha Parte_2 Persona_2 confermato che, entrando da tali cancelli, si dipana una strada e che, al lato destro di tale strada, insistono i fondi di cui si occupa l'attrice, in cui, tuttavia, non ha mai notato di aver visto alcun deposito, mentre sulla sinistra sorgono delle costruzioni in precedenza nella disponibilità di CP_1
Pag. 6 a 9 Per_
. Il teste ha, inoltre, riferito che la recinzione è posta solamente lungo il perimetro esterno dell'intera area, mentre non vi è alcuna recinzione tra i fondi coltivati dalla , da un lato, e la Pt_1 strada e il resto dell'area, dall'altro. Ha altresì aggiunto di aver fatto più volte accesso sui luoghi tramite il cancello di ingresso in quanto lavorava alle dipendenze di . Persona_2
Orbene, le circostanze riferite dai testi si reputano insufficienti a dimostrare l'esercizio da parte della di un possesso uti dominus sui beni oggetto di causa. Pt_1
Al riguardo, in punto di diritto, non può ignorarsi il fatto che è ormai costante nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento per il quale “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività
è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. n. 1796 del 20/01/2022). Nello stesso senso, la Corte di Cassazione ha affermato
“Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (Cass. n. 6123 del 05/03/2020; più di recente, Cass. n. 1121/2024 del 09/01/2024).
Nella fattispecie in esame, emerge dal narrato testimoniale che l'unica attività svolta dalla Pt_1 sui beni oggetto di causa è stata la loro coltivazione;
tuttavia, come sopra argomentato, tale attività non è di per sé espressiva del possesso utile all'usucapione. Il mero generico “uso” degli immobili
Pag. 7 a 9 nulla aggiunge ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un possesso esercitato in modo esclusivo e con la chiara manifestazione esteriore di voler escludere ogni altro soggetto. Nessuna prova è stata, ancora, offerta circa l'avvenuta apposizione di una recinzione ad opera dell'attrice a delimitazione degli appezzamenti di terreno dalla stessa coltivati. Ed infatti, come anticipato, i testi sentiti hanno riferito che il terreno curato dalla non è recintato rispetto alla più grande area Pt_1 in cui esso si trova, ove insistono altri immobili originariamente appartenenti a , padre Persona_2 delle convenute. L'esistenza di una recinzione esterna nulla aggiunge sulla dimostrazione dell'intenzione della Lavorata di instaurare con i beni in suo uso una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios": e, infatti, tutti i testi hanno riferito che tale recinzione, esistente da tempo risalente, delimita l'intera area in cui sono ricompresi gli immobili oggetto di domanda - che, come risulta dalle stesse allegazioni attoree, appartenevano alla moglie di
, – e i beni originariamente di , mentre nessuno dei testi Persona_2 Persona_1 Persona_2 ha saputo riferire in merito a chi abbia costruito tale recinzione, circostanza, in ogni caso, neppure allegata in atti (anzi, il teste ha riferito che verosimilmente essa è stata costruita dal . Tes_1 CP_1
Alla pari, l'esistenza dei cancelli è un dato neutro ai fini della valutazione del possesso ad usucapionem della non essendo stato neppure allegato, prima ancora che provato, che li Pt_1 abbia apposti l'attrice e considerato che sia il sia il hanno dichiarato che essi sono da Tes_1 Tes_2 sempre stati usati anche da parte di soggetti terzi.
Alcuna altra prova parte attrice ha inteso offrire circa lo svolgimento di attività diverse da quelle riferite dai testi con la conseguenza che, in applicazione dei citati orientamenti giurisprudenziali, non può dirsi raggiunta idonea prova degli elementi costitutivi dell'acquisto a titolo di usucapione.
La contumacia dei convenuti non può sopperire alla carenza assertiva e probatoria registrata atteso che essa non implica di per sé il riconoscimento della fondatezza della domanda proposta nei loro confronti né esime chi agisce in giudizio dall'onere di dare la prova dei fatti costitutivi del suo vantato diritto (Cass. n. 14860 del 13/06/2013).
Infine, per completezza, vale la pena osservare come anche un'eventuale c.t.u. – sulla cui eventuale necessità il procuratore di parte attrice si è soltanto rimesso alle determinazioni del giudicante – a fronte della genericità delle allegazioni attoree e del narrato testimoniale si sarebbe rivelata esplorativa e comunque inidonea a fornire elementi utili a corroborare la prova del possesso ad usucapionem dei beni oggetto di domanda.
Per tutte le considerazioni che precedono deve concludersi che, alla luce del quadro probatorio in atti, non può ragionevolmente ritenersi dimostrato in maniera pacifica ed univoca, in ossequio al
Pag. 8 a 9 rigorismo probatorio che connota i giudizi di usucapione, che abbia esercitato sui Parte_1 beni oggetto del presente giudizio ed in danno agli odierni convenuti un possesso ininterrotto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto dalla legge.
Da quanto sin qui argomentato deriva, quindi, l'integrale rigetto della domanda attorea.
Nulla sulle spese di lite, attesa la contumacia di tutte le parti convenute (cfr. Cass. n. 16174 del
19/06/2018, nonché Cass. n. 7361 del 14/03/2023 per cui: “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa, assorbita e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- nulla sulle spese di lite.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 27/10/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 9 a 9
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile letti gli atti della causa iscritta al n. 1566/22 R.G.; dato atto che l'udienza del 23 ottobre 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte attrice;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 1566/2022 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Marina di Parte_1 C.F._1
Caulonia, via Alfonsine n. 2, presso lo studio dell'Avv. Mirko Audino, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ); CP_1 C.F._2
, nata a [...] il [...] (C.F. ); CP_2 C.F._3
Pag. 1 a 9 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
(P.IVA ); P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. IVA Controparte_4
). P.IVA_2
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: usucapione;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate da parte attrice in sostituzione dell'udienza del
23.10.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3
e chiedendo che fosse accertato l'acquisto, in suo favore, del
[...] Controparte_4 diritto di proprietà per maturata usucapione sui beni siti nel Comune di Caulonia (RC), catastalmente censiti al foglio 115, particelle 72, 74, 573, 814 e 815, tutti formalmente di proprietà delle convenute e nella qualità di eredi della precedente CP_1 CP_2 intestataria, , vedova di . esponeva che gli immobili Persona_1 Persona_2 Parte_1 oggetto di giudizio erano gravati da ipoteca, iscritta in data 27.04.2025 ai nn. 8.935/3.132 in rinnovazione dell'ipoteca volontaria iscritta in data 6 maggio 1985 ai nn 6.648/268, in favore della nonché pignoramento trascritto in data 19.01.2010 ai n. 874/614, Controparte_3 rinnovato in favore di A fondamento della domanda, deduceva di possedere Controparte_4
i predetti immobili da oltre vent'anni in modo continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, avendoli occupati stabilmente e provvedendo alla loro manutenzione e cura, senza subire mai le contestazioni di alcuno. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis: 1)-accertare e dichiarare che la Sig.ra possiede da Parte_1 oltre vent'anni uti dominus gli immobili siti in Caulonia e contraddistinti in catasto al foglio di mappa n°115, ed identificati con le particelle n. 72, 74, 573, 814 e 815; 2)-per l'effetto, dichiarare in favore dell'odierna attrice l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà dei beni retro descritti, dichiarando l'emettenda pronuncia titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'art.
2689 C.C. con espresso esonero di ogni responsabilità a carico del Conservatore dei registri
Pag. 2 a 9 immobiliari; 3)-disponendo altresì la refusione delle spese e competenze di lite in favore di parte attrice solo per l'ipotesi di opposizione”.
Il giudice onorario precedente assegnatario del fascicolo, dichiarata la contumacia di tutte le parti convenute ed assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice nei limiti di cui al verbale d'udienza del 7.9.2023, autorizzando l'attore a depositare fotografie riproducenti i luoghi di causa.
Nelle more, con comparsa depositata telematicamente in data 12.1.2024, si costituiva in giudizio l'avv. Mirko Audino quale nuovo difensore di , riportandosi a tutte le richieste e Parte_1 conclusioni formulate nell'interesse dell'attrice.
In data 23.1.2024 la causa era riassegnata alla scrivente, giusto decreto presidenziale del 22.1.2024,
e all'udienza del 24.1.2024, già fissata dal precedente giudice onorario assegnatario del fascicolo per l'escussione dei testi, sentiti questi ultimi, su richiesta del procuratore di parte attrice, era disposto un rinvio per la precisazione delle conclusioni.
In esito all'udienza del 23.5.2024, la scrivente revocava la dichiarazione di contumacia pronunciata dal precedente giudicante nei confronti di e di Controparte_3 Controparte_4
atteso il mancato rispetto dei termini liberi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., nel testo
[...] ratione temporis vigente e, contestualmente, disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei loro confronti. Effettuato tale adempimento nel termine perentorio concesso e permanendo la mancata costituzione dei detti convenuti, ne veniva nuovamente dichiarata la contumacia e, successivamente, era disposta una nuova audizione a chiarimento dei testi già sentiti.
La causa era da ultimo rinviata all'udienza del 23 ottobre 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine fino a venti giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, in punto di legittimazione passiva, va rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio. Sulla scorta della documentazione in atti, e CP_1 CP_2 risultano essere le formali intestatarie catastali del compendio immobiliare per cui è causa, mentre e risultano titolari di formalità Controparte_3 CP_4 CP_4 pregiudizievoli (rispettivamente, di ipoteca in rinnovazione e di pignoramento in rinnovazione) relative ai predetti beni, contro le intestatarie dei detti immobili.
Pag. 3 a 9 Nel merito, la pretesa attorea è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte, con conseguente assorbimento di ogni diversa questione.
In punto di diritto, va premesso che l'acquisto del diritto di proprietà su beni immobili a titolo originario per usucapione ordinariamente presuppone, ai sensi dell'art. 1158 c.c., il possesso del bene esercitato per vent'anni.
Secondo quando costantemente affermato dalla Suprema Corte, in applicazione della regola di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus possessionis, consistente nella disponibilità materiale del bene piena ed esclusiva, conseguita senza violenza o clandestinità, continua e non interrotta da almeno venti anni, ma anche dell'animus rem sibi habendi, consistente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante (Cass. n. 14092 del 11/06/2010; Cass. n.
15145 del 06/08/2004; Cass. n. 15755 del 13/12/2001).
In altri termini, per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessario dar prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, del momento iniziale del possesso ad usucapionem, della decorrenza del ventennio e del possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e continuo, tramite il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria sullo stesso corrispondente al diritto di proprietà.
La prova del diritto affermato, pur potendo essere offerta mediante l'audizione di testimoni, deve essere certa e rigorosa, idonea a non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite nonché sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare tanto il corpus possessionis, quanto l'animus rem sibi habendi (Cass. n. 20670 del 5.10.2010). Difatti, il comportamento dell'usucapente priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, sicchè le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui, al fine di assicurare un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale alla
CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (Cass. n. 20539 del 30/08/2017).
Da ciò consegue l'insufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare una indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (cfr. Corte di Appello Napoli n. 3151/2018).
Pag. 4 a 9 Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza dei requisiti del possesso ad usucapionem con riferimento ai beni oggetto di domanda.
Anzitutto, deve rilevarsi l'assoluta genericità della prospettazione attorea. Già in punto di allegazione nell'atto di citazione, si è limitata ad individuare i beni oggetto della Parte_1 domanda dal punto di vista catastale, senza fornirne ulteriori descrizioni sulla loro natura, e non ha puntualmente descritto le attività tramite le quali avrebbe di fatto esercitato sul compendio immobiliare in questione un possesso utile ad usucapirlo.
Invero, in relazione al bene censito al N.C.E.U. del comune di Caulonia al foglio 115 p.lla 815, parte attrice, in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., non ha neppure formulato alcun capitolo di prova specificamente afferente a dimostrarne il possesso e l'utilizzo uti dominus da parte sua, avendo testualmente fatto riferimento a: “l'immobile sito in Marina di Caulonia alla via
PI e contraddistinto in catasto foglio di mappa n° 115 ed identificato con le particelle nn° 72,
74, 573 e 574”, l'ultima delle quali, peraltro, neppure richiamata nell'originario atto introduttivo del giudizio e, come tale, non oggetto di domanda.
Al riguardo, è opportuno precisare che la parte attrice ha fatto richiamo alla suddetta particella catastale solo nel capitolo di prova testimoniale n. 1 indicato nell'atto di citazione (“Vero che la
Sig.ra possiede da oltre vent'anni esclusivamente, per intero e animo domini, gli Parte_1 immobili siti in Caulonia e contraddistinti in catasto al foglio di mappa n°115, ed identificati con la particelle nn. 72, 74, 573, 814 e 815”). Il precedente giudice onorario assegnatario del fascicolo, tuttavia, si è limitato ad ammettere le prove articolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c. e l'attrice non ha specificamente reiterato l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori indicati in citazione in nessuna udienza, ivi inclusa quella di precisazione delle conclusioni, sicché tale richiesta probatoria deve considerarsi abbandonata (cfr. Cass. n. 33103 del 10/11/2021).
In ogni caso, pur volendo ritenere che la parte attrice non abbia rinunciato a tale istanza istruttoria, non può non evidenziarsi che il predetto capitolo di prova testimoniale non avrebbe superato, a parere della scrivente, il vaglio di ammissibilità e rilevanza.
In particolare, in tema di usucapione, la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (cfr. Cass. n. 22720 del
24/10/2014). Per l'effetto, non assumono specifico rilievo locuzioni quali “ha posseduto”, “si è
Pag. 5 a 9 comportato come proprietario” od anche “ha utilizzato” (senza ulteriori precisazioni) in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni (cfr. Cass. n. 1824 del 18/02/2000).
In applicazione di tali coordinate ermeneutiche, è evidente che il capitolo 1) indicato in atto di citazione è generico, valutativo e irrilevante ai fini del giudizio atteso che il possesso è un concetto giuridico e nessun fatto specifico è stato allegato per dimostrare il possesso uti dominus.
Tanto precisato rispetto alle scarne allegazioni contenute in atti e alle prove articolate, non può non rilevarsi che neppure dalle deposizioni testimoniali sono emerse circostanze compatibili con un possesso in capo all'attrice rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c..
Entrambi i testi sentiti, infatti, si sono limitati a confermare che l'attrice utilizza i beni oggetto dei capitoli di prova, specificando che si tratta di terreni coltivati dalla da oltre venti anni, Pt_1 senza fornire ulteriori elementi fattuali utili da cui desumere l'esistenza di un possesso ad usucapionem.
In particolare, il teste ha precisato che i terreni predetti - in cui ha visto Testimone_1 Parte_1
coltivare principalmente ortaggi e in cui vi è una piccola casetta usata come deposito - si
[...] trovano all'interno di una più grande area recintata a cui si accede attraverso due cancelli di ingresso (uno grande e uno piccolo). Ha riferito che, attraverso essi, si accede ad una strada che conduce sia al terreno in cui ha sempre visto , sia a tutta la restante area dove Parte_1 prima insisteva la fabbrica e l'abitazione di , padre delle odierne convenute, Persona_2 CP_1
e Il teste ha precisato che il terreno curato da parte attrice, posto sul lato
[...] CP_2 destro della strada, non è recintato rispetto alla rimanente parte di proprietà precedentemente appartenuta a . Ha dichiarato di non sapere chi abbia costruito i cancelli e la recinzione Persona_2 esterna dell'area, riferendo che probabilmente essi erano stati costruiti da . Ha altresì Persona_2 riferito di aver visto personalmente altre persone entrare dai cancelli e che, attualmente, all'interno dell'area, sono in corso dei lavori eseguiti da coloro i quali si sono aggiudicati all'asta la proprietà del CP_1
L'altro teste ha confermato che ai predetti terreni, coltivati dalla da più di Testimone_2 Pt_1 vent'anni, si fa accesso tramite due cancelli. Ha precisato che tali cancelli si trovano sui luoghi sin dagli anni '70, da quando era stata aperta la fabbrica che era di . Ha Parte_2 Persona_2 confermato che, entrando da tali cancelli, si dipana una strada e che, al lato destro di tale strada, insistono i fondi di cui si occupa l'attrice, in cui, tuttavia, non ha mai notato di aver visto alcun deposito, mentre sulla sinistra sorgono delle costruzioni in precedenza nella disponibilità di CP_1
Pag. 6 a 9 Per_
. Il teste ha, inoltre, riferito che la recinzione è posta solamente lungo il perimetro esterno dell'intera area, mentre non vi è alcuna recinzione tra i fondi coltivati dalla , da un lato, e la Pt_1 strada e il resto dell'area, dall'altro. Ha altresì aggiunto di aver fatto più volte accesso sui luoghi tramite il cancello di ingresso in quanto lavorava alle dipendenze di . Persona_2
Orbene, le circostanze riferite dai testi si reputano insufficienti a dimostrare l'esercizio da parte della di un possesso uti dominus sui beni oggetto di causa. Pt_1
Al riguardo, in punto di diritto, non può ignorarsi il fatto che è ormai costante nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento per il quale “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività
è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. n. 1796 del 20/01/2022). Nello stesso senso, la Corte di Cassazione ha affermato
“Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (Cass. n. 6123 del 05/03/2020; più di recente, Cass. n. 1121/2024 del 09/01/2024).
Nella fattispecie in esame, emerge dal narrato testimoniale che l'unica attività svolta dalla Pt_1 sui beni oggetto di causa è stata la loro coltivazione;
tuttavia, come sopra argomentato, tale attività non è di per sé espressiva del possesso utile all'usucapione. Il mero generico “uso” degli immobili
Pag. 7 a 9 nulla aggiunge ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un possesso esercitato in modo esclusivo e con la chiara manifestazione esteriore di voler escludere ogni altro soggetto. Nessuna prova è stata, ancora, offerta circa l'avvenuta apposizione di una recinzione ad opera dell'attrice a delimitazione degli appezzamenti di terreno dalla stessa coltivati. Ed infatti, come anticipato, i testi sentiti hanno riferito che il terreno curato dalla non è recintato rispetto alla più grande area Pt_1 in cui esso si trova, ove insistono altri immobili originariamente appartenenti a , padre Persona_2 delle convenute. L'esistenza di una recinzione esterna nulla aggiunge sulla dimostrazione dell'intenzione della Lavorata di instaurare con i beni in suo uso una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios": e, infatti, tutti i testi hanno riferito che tale recinzione, esistente da tempo risalente, delimita l'intera area in cui sono ricompresi gli immobili oggetto di domanda - che, come risulta dalle stesse allegazioni attoree, appartenevano alla moglie di
, – e i beni originariamente di , mentre nessuno dei testi Persona_2 Persona_1 Persona_2 ha saputo riferire in merito a chi abbia costruito tale recinzione, circostanza, in ogni caso, neppure allegata in atti (anzi, il teste ha riferito che verosimilmente essa è stata costruita dal . Tes_1 CP_1
Alla pari, l'esistenza dei cancelli è un dato neutro ai fini della valutazione del possesso ad usucapionem della non essendo stato neppure allegato, prima ancora che provato, che li Pt_1 abbia apposti l'attrice e considerato che sia il sia il hanno dichiarato che essi sono da Tes_1 Tes_2 sempre stati usati anche da parte di soggetti terzi.
Alcuna altra prova parte attrice ha inteso offrire circa lo svolgimento di attività diverse da quelle riferite dai testi con la conseguenza che, in applicazione dei citati orientamenti giurisprudenziali, non può dirsi raggiunta idonea prova degli elementi costitutivi dell'acquisto a titolo di usucapione.
La contumacia dei convenuti non può sopperire alla carenza assertiva e probatoria registrata atteso che essa non implica di per sé il riconoscimento della fondatezza della domanda proposta nei loro confronti né esime chi agisce in giudizio dall'onere di dare la prova dei fatti costitutivi del suo vantato diritto (Cass. n. 14860 del 13/06/2013).
Infine, per completezza, vale la pena osservare come anche un'eventuale c.t.u. – sulla cui eventuale necessità il procuratore di parte attrice si è soltanto rimesso alle determinazioni del giudicante – a fronte della genericità delle allegazioni attoree e del narrato testimoniale si sarebbe rivelata esplorativa e comunque inidonea a fornire elementi utili a corroborare la prova del possesso ad usucapionem dei beni oggetto di domanda.
Per tutte le considerazioni che precedono deve concludersi che, alla luce del quadro probatorio in atti, non può ragionevolmente ritenersi dimostrato in maniera pacifica ed univoca, in ossequio al
Pag. 8 a 9 rigorismo probatorio che connota i giudizi di usucapione, che abbia esercitato sui Parte_1 beni oggetto del presente giudizio ed in danno agli odierni convenuti un possesso ininterrotto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto dalla legge.
Da quanto sin qui argomentato deriva, quindi, l'integrale rigetto della domanda attorea.
Nulla sulle spese di lite, attesa la contumacia di tutte le parti convenute (cfr. Cass. n. 16174 del
19/06/2018, nonché Cass. n. 7361 del 14/03/2023 per cui: “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa, assorbita e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- nulla sulle spese di lite.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 27/10/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
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