Art. 1.
Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Libia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea firmato a Roma il 28 maggio 1976.
Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Libia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea firmato a Roma il 28 maggio 1976.