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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/09/2025, n. 3764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3764 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5976/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fabrizio Catalano;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 19 settembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 10 maggio 2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 5662/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza fin dalla data della proposizione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., il quale, pur avendo riscontrato la presenza di tutte le patologie indicate dal medico curante, “ha errato
1 nell'applicazione delle tabelle ministeriali, ha sottovalutato l'incidenza invalidante delle patologie e non ha applicato la riduzione della capacità di lavoro specifica (…)” (cfr. ricorso).
L' costituitosi con memoria del 23 aprile 2024, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, CP_1 quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Disposta la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di un medico specializzato in medicina del lavoro (cfr. ordinanza del 7 ottobre 2024), l'opposizione va parzialmente accolta perché il secondo c.t.u., se ha confermato la valutazione del primo, ha contestualmente verificato un peggioramento delle condizioni della la quale, infatti, presenta Parte_1
i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza (in quanto soggetto invalido con percentuale dell'75%) a decorrere dal mese di novembre 2023.
In particolare, in sede di valutazione medico legale è emerso quanto segue: “La IG.ra di anni 49, è affetta da artrite reumatoide a prevalente incidenza funzionale a carico Parte_1 delle estremità, in soggetto con artropatia polidistrettuale. La diagnosi venne posta nel 2015, pratica terapia con metotrexate e salazopirina, e nei periodi di acuzie con steroidi. Nel corso della visita consulenziale, si apprezzano polsi e caviglie edematosi, in specie a dx, con alluce valgo a dx;
limitate le escursioni di polsi e caviglie. I restanti distretti esaminati presentano lieve ripercussione funzionale. La periziata pratica terapia con sulfalazina e reumaflex. In corso di valutazione eventuale trattamento con farmaco biologico, con riscontro occasionale di fibrosclerosi apicale bilaterale con test funzionale in atto nella norma. L'artrite reumatoide in soggetto con artropatia polidistrettuale è valutabile in riferimento al codice 9303 (ARTRITE REUMATOIDE CON CRONICIZZAZIONE DELLE
MANIFESTAZIONI) con una percentuale di invalidità pari al 65%. Inoltre, si ritiene equo valutare l'ipotiroidismo in soggetto con tiroidite di Hashimoto, in terapia ormonale sostitutiva continuativa, in riferimento ai principali baremes di valutazione con una percentuale di invalidità pari al 15%. Infine, si ritiene equo riconoscere una validità funzionale alla patologia ipertensiva di cui è affetta la periziata, per cui pratica trattamento farmacologico che, in assenza di documentato interessamento degli organi bersaglio, è valutabile in riferimento al codice 6445 (CORONAROPATIA LIEVE (I CLASSE NYHA)) con una percentuale di invalidità pari al 15%. In merito allo scotoma ODx, alla luce degli attuali accertamenti, si ritiene equo riconoscere un punteggio invalidante compreso nella fascia 0-10%. (…) In merito allo specifico quesito relativo alla incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità di lavoro semispecifica, si precisa che la IG.ra è soggetto di anni 49, con grado di istruzione Parte_1 basale (scolarità elementare), senza alcuna qualifica tecnico-professionale e senza esperienza lavorativa precedentemente svolta in modo continuativo. Pertanto, si ritiene non utilizzabile la variazione 2 percentuale fino a 5 punti percentuali sul punteggio tabellare, ritenendo il grado percentuale utilizzato, riferito alla capacità lavorativa generica, adeguato al caso in specie. (…) Per quanto sopra, applicando il criterio valutativo con formula a scalare, si addiviene ad una percentuale di invalidità pari al 75%, percentuale che dà diritto all'assegno mensile di assistenza. In merito alla decorrenza del beneficio, tenuto conto di quanto accertato in sede di visita consulenziale, si ritiene che tale quadro invalidante decorra da circa un anno antecedente la data della visita (novembre 2023)” (cfr. relazione depositata il 15 febbraio 2025).
In definitiva, dunque, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarato che presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di Parte_1 assistenza in quanto soggetto invalido con percentuale dell'75% a decorrere dal mese di novembre 2023.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, queste vengono compensate per entrambi le fasi del giudizio essendo il riconoscimento successivo al deposito del ricorso di opposizione.
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, invece, vanno poste integralmente a carico dell' in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che presenta Parte_1
i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza in quanto soggetto invalido con percentuale dell'75% a decorrere dal mese di novembre 2023; compensa le spese di lite per entrambi le fasi del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 23/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5976/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fabrizio Catalano;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 19 settembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 10 maggio 2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 5662/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza fin dalla data della proposizione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., il quale, pur avendo riscontrato la presenza di tutte le patologie indicate dal medico curante, “ha errato
1 nell'applicazione delle tabelle ministeriali, ha sottovalutato l'incidenza invalidante delle patologie e non ha applicato la riduzione della capacità di lavoro specifica (…)” (cfr. ricorso).
L' costituitosi con memoria del 23 aprile 2024, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, CP_1 quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Disposta la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di un medico specializzato in medicina del lavoro (cfr. ordinanza del 7 ottobre 2024), l'opposizione va parzialmente accolta perché il secondo c.t.u., se ha confermato la valutazione del primo, ha contestualmente verificato un peggioramento delle condizioni della la quale, infatti, presenta Parte_1
i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza (in quanto soggetto invalido con percentuale dell'75%) a decorrere dal mese di novembre 2023.
In particolare, in sede di valutazione medico legale è emerso quanto segue: “La IG.ra di anni 49, è affetta da artrite reumatoide a prevalente incidenza funzionale a carico Parte_1 delle estremità, in soggetto con artropatia polidistrettuale. La diagnosi venne posta nel 2015, pratica terapia con metotrexate e salazopirina, e nei periodi di acuzie con steroidi. Nel corso della visita consulenziale, si apprezzano polsi e caviglie edematosi, in specie a dx, con alluce valgo a dx;
limitate le escursioni di polsi e caviglie. I restanti distretti esaminati presentano lieve ripercussione funzionale. La periziata pratica terapia con sulfalazina e reumaflex. In corso di valutazione eventuale trattamento con farmaco biologico, con riscontro occasionale di fibrosclerosi apicale bilaterale con test funzionale in atto nella norma. L'artrite reumatoide in soggetto con artropatia polidistrettuale è valutabile in riferimento al codice 9303 (ARTRITE REUMATOIDE CON CRONICIZZAZIONE DELLE
MANIFESTAZIONI) con una percentuale di invalidità pari al 65%. Inoltre, si ritiene equo valutare l'ipotiroidismo in soggetto con tiroidite di Hashimoto, in terapia ormonale sostitutiva continuativa, in riferimento ai principali baremes di valutazione con una percentuale di invalidità pari al 15%. Infine, si ritiene equo riconoscere una validità funzionale alla patologia ipertensiva di cui è affetta la periziata, per cui pratica trattamento farmacologico che, in assenza di documentato interessamento degli organi bersaglio, è valutabile in riferimento al codice 6445 (CORONAROPATIA LIEVE (I CLASSE NYHA)) con una percentuale di invalidità pari al 15%. In merito allo scotoma ODx, alla luce degli attuali accertamenti, si ritiene equo riconoscere un punteggio invalidante compreso nella fascia 0-10%. (…) In merito allo specifico quesito relativo alla incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità di lavoro semispecifica, si precisa che la IG.ra è soggetto di anni 49, con grado di istruzione Parte_1 basale (scolarità elementare), senza alcuna qualifica tecnico-professionale e senza esperienza lavorativa precedentemente svolta in modo continuativo. Pertanto, si ritiene non utilizzabile la variazione 2 percentuale fino a 5 punti percentuali sul punteggio tabellare, ritenendo il grado percentuale utilizzato, riferito alla capacità lavorativa generica, adeguato al caso in specie. (…) Per quanto sopra, applicando il criterio valutativo con formula a scalare, si addiviene ad una percentuale di invalidità pari al 75%, percentuale che dà diritto all'assegno mensile di assistenza. In merito alla decorrenza del beneficio, tenuto conto di quanto accertato in sede di visita consulenziale, si ritiene che tale quadro invalidante decorra da circa un anno antecedente la data della visita (novembre 2023)” (cfr. relazione depositata il 15 febbraio 2025).
In definitiva, dunque, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarato che presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di Parte_1 assistenza in quanto soggetto invalido con percentuale dell'75% a decorrere dal mese di novembre 2023.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, queste vengono compensate per entrambi le fasi del giudizio essendo il riconoscimento successivo al deposito del ricorso di opposizione.
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, invece, vanno poste integralmente a carico dell' in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che presenta Parte_1
i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza in quanto soggetto invalido con percentuale dell'75% a decorrere dal mese di novembre 2023; compensa le spese di lite per entrambi le fasi del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 23/09/2025
Il Giudice del Lavoro
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