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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 11353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11353 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 27017/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in persona del giudice dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 6 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 10 novembre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27017 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, promossa
DA
– Avv. A. Onnis Parte_1
- ricorrente opponente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo CP_1
- resistente opposto -
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p. t. – Avv. G. Mansi
- resistente opposta –
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il nominato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
11520259003208466000 notificatagli in data 10/7/2025 con riferimento a sette avvisi di addebito relativi a contributi IVS, deducendo quali motivi di impugnazione la non debenza nel merito delle somme richieste, l'indeterminatezza delle somme richieste, la mancata notifica degli avvisi di addebito e la parziale prescrizione dei diritti sottesi.
Si costituivano in giudizio l' e l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_3 CP_1
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti. Gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata sono stati regolarmente notificati al ricorrente, come dimostrato dall' (all.ti 1-7 alla CP_1 memoria , a far data dal 2017 in poi. CP_1
Ciò posto, la prescrizione quinquennale risulta interrotta da due atti interruttivi regolarmente notificati all'opponente tra il 2022 e il 2023, costituiti da due intimazioni di pagamento (all.ti 4-5 alla memoria ), atti che non risultano CP_3 essere stati mai impugnati dal ricorrente. A tal fine occorre evidenziare che a seguito dei D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) e D.L. 31 dicembre 2020, n. 183
(c.d. Decreto Milleproroghe, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio
2021, n. 21), disposizioni notoriamente adottate a causa della pandemia cagionata dal virus denominato covid-19, sono state disposte una serie di misure fiscali volte a tutelare il contribuente, tra le quali l'interruzione delle notifiche degli atti impositivi dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2021, con la conseguente sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per lo stesso periodo.
Pertanto, tra la notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta nel presente giudizio e la notifica di tale intimazione nessuna prescrizione quinquennale è decorsa.
Le eccezioni di merito sollevate da parte opponente sono conseguentemente inammissibili in questo giudizio perché sarebbero state esaminabili solo in sede di opposizione agli avvisi di addebito, opposizione che non risulta essere mai stata proposta avverso alcuno di tali avvisi.
Infine, l'eccezione di indeterminatezza delle somme pretese dall' deve CP_1 essere respinta perché, come si evince dal prospetto riepilogativo contenuto in ciascun avviso di addebito presupposto, l' ha richiesto all'opponente CP_1 esclusivamente il pagamento dei contributi fissi rientranti nel minimale di reddito, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, L. n. 233/1990.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO respinge il ricorso;
pone a carico di parte ricorrente le spese di lite sostenute dalle parti resistenti, spese che liquida in complessivi euro 1.864,00 per ciascuna parte resistente, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, nonché IVA e CPA per l' ed oneri CP_3 riflessi per l' CP_1
Roma, 10 novembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in persona del giudice dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 6 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 10 novembre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27017 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, promossa
DA
– Avv. A. Onnis Parte_1
- ricorrente opponente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo CP_1
- resistente opposto -
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p. t. – Avv. G. Mansi
- resistente opposta –
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il nominato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
11520259003208466000 notificatagli in data 10/7/2025 con riferimento a sette avvisi di addebito relativi a contributi IVS, deducendo quali motivi di impugnazione la non debenza nel merito delle somme richieste, l'indeterminatezza delle somme richieste, la mancata notifica degli avvisi di addebito e la parziale prescrizione dei diritti sottesi.
Si costituivano in giudizio l' e l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_3 CP_1
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti. Gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata sono stati regolarmente notificati al ricorrente, come dimostrato dall' (all.ti 1-7 alla CP_1 memoria , a far data dal 2017 in poi. CP_1
Ciò posto, la prescrizione quinquennale risulta interrotta da due atti interruttivi regolarmente notificati all'opponente tra il 2022 e il 2023, costituiti da due intimazioni di pagamento (all.ti 4-5 alla memoria ), atti che non risultano CP_3 essere stati mai impugnati dal ricorrente. A tal fine occorre evidenziare che a seguito dei D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) e D.L. 31 dicembre 2020, n. 183
(c.d. Decreto Milleproroghe, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio
2021, n. 21), disposizioni notoriamente adottate a causa della pandemia cagionata dal virus denominato covid-19, sono state disposte una serie di misure fiscali volte a tutelare il contribuente, tra le quali l'interruzione delle notifiche degli atti impositivi dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2021, con la conseguente sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per lo stesso periodo.
Pertanto, tra la notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta nel presente giudizio e la notifica di tale intimazione nessuna prescrizione quinquennale è decorsa.
Le eccezioni di merito sollevate da parte opponente sono conseguentemente inammissibili in questo giudizio perché sarebbero state esaminabili solo in sede di opposizione agli avvisi di addebito, opposizione che non risulta essere mai stata proposta avverso alcuno di tali avvisi.
Infine, l'eccezione di indeterminatezza delle somme pretese dall' deve CP_1 essere respinta perché, come si evince dal prospetto riepilogativo contenuto in ciascun avviso di addebito presupposto, l' ha richiesto all'opponente CP_1 esclusivamente il pagamento dei contributi fissi rientranti nel minimale di reddito, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, L. n. 233/1990.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO respinge il ricorso;
pone a carico di parte ricorrente le spese di lite sostenute dalle parti resistenti, spese che liquida in complessivi euro 1.864,00 per ciascuna parte resistente, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, nonché IVA e CPA per l' ed oneri CP_3 riflessi per l' CP_1
Roma, 10 novembre 2025
IL GIUDICE