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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3525 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore -
a scioglimento della riserva della causa in decisione al Collegio assunta ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 30.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3900/23 R.G. e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in P.IVA_1 calce all'atto di appello, dall'avv. Luisa Mattera (C.F. ), presso C.F._1
il cui studio in al Largo Ferrantina n° 7, è elettivamente domiciliata Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv.
Arcangelo Guzzo (C.F. ) presso il cui studio in Roma, alla via C.F._3
Antonio Gramsci n. 9, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.11.2017 Controparte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la
[...] in persona del l.r.p.t. al fine di sentirla Controparte_2
condannare, previo accertamento della sua responsabilità, al risarcimento dei danni
RGn°3900/23-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda derivanti dalla illegittima iscrizione nel Registro delle Imprese della ditta individuale
“Trade Union di OF SE” REA n° 707824.
1.1 Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno della domanda risarcitoria, l'attore deduceva che, in data 12.02.2004, alcuni soggetti rimasti ignoti procedevano all'iscrizione, presso il Registro delle Imprese della Camera di
Commercio di di una società denominata “Trade Union di OF SE”; Pt_1 che detta iscrizione avveniva mediante un “furto di identità” dell'esponente, il cui nome veniva speso abusivamente mediante l'apposizione di firme e l'utilizzo di documenti falsi;
che la perdurante sottrazione agli obblighi fiscali della Parte_2 ditta aveva comportato l'emissione, nei confronti dell'istante, di varie cartelle esattoriali per i tributi evasi, maggiorati delle relative sanzioni, impugnate dal comparente presso le competenti autorità amministrative e giurisdizionali;
che, inoltre, egli aveva denunciato, sin da subito, l'illegittima iscrizione della ditta a suo nome, presentando formale richiesta alla Camera di Commercio di di Pt_1
immediata cancellazione dal Registro delle Imprese, avvenuta soltanto in data
06.04.2017 a seguito di provvedimento giurisdizionale.
1.2 Si costituiva in giudizio la Parte_1
di eccependo che l'attore aveva presentato istanza di
[...] Pt_1 cancellazione in data 01.04.2004, ma che solo in data 27.07.2016 aveva proposto ricorso, innanzi al Tribunale del Registro delle Imprese di al fine di ottenere Pt_1 la cancellazione della ditta;
contestava, inoltre, la richiesta di risarcimento dei danni per carenza di prova in ordine al nesso causale tra il fatto dedotto e le conseguenze dannose lamentate nonché per carenza di prova sulla quantificazione dei presunti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
1.3 Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. e rigettata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento del danno biologico, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva decisa, dopo vari rinvii, ex art. 281 sexies
c.p.c. all'udienza del 3.7.2023.
1.4 Con sentenza resa in pari data all'esito della discussione orale il Tribunale di
Napoli ha accolto la domanda attorea, dichiarando l'esclusiva responsabilità della per l'illegittima Controparte_2
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda iscrizione nel registro delle imprese della “Trade Union di OF SE” – REA n.
707824; per l'effetto, ha condannato la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di € 10.000,00, di cui € 5.000,00 a titolo di danni patrimoniali, per le spese legali sostenute nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali in cui il OF era stato costretto a resistere alle intimazioni di pagamento per imposte e tributi, ed € 5.000,00 a titolo di danno biologico per sindrome post traumatica da stress, oltre accessori legali.
Segnatamente il giudice di prime cure ha ritenuto che il pregiudizio denunziato dall'attore, ovverosia l'iscrizione, nel registro delle imprese, di una ditta a suo nome da parte di terzi al fine di esercitare un'attività commerciale “a nero”, sia imputabile all'ente convenuto, in considerazione della circostanza che i dipendenti dello stesso non avevano seguito le procedure necessarie per la verifica dell'identità del richiedente previste dalla normativa vigente, consentendo, pertanto, l'apertura di una ditta da parte di soggetti truffatori. Tutto ciò risulta(va) aggravato dal fatto che, per l'apertura della suddetta ditta, era stato utilizzato un documento di identità a nome del OF palesemente contraffatto, perché recante una foto ritraente una figura di sesso femminile. Il Giudice di prime cure ha affermato, pertanto, che la condotta dell'ente sia stata idonea e sufficiente a causare i danni subiti dall'attore, che sarebbero stati ragionevolmente evitati ove il convenuto avesse tenuto la condotta doverosa e colposamente omessa;
ha, quindi, riconosciuto, a titolo di danno patrimoniale, le spese sostenute per impugnare i provvedimenti emessi dall'Agenzia delle Entrate, a causa del ritardo della Camera di Commercio nell'effettuare la dovuta cancellazione, liquidate in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. in € 5.000,00, stante l'assenza di documentazione fiscale (fatture) comprovante l'esatto ammontare di dette spese;
sulla scorta della relazione medico-legale di parte attestante una affezione da “sindrome post traumatica da stress”, ritenuta causalmente correlata al vissuto gravemente disturbante provocato dal coinvolgimento nella vicenda di cui è causa, ha riconosciuto un danno biologico quantificato altrettanto equitativamente in
€ 5.000,00.
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.5 Avverso tale pronuncia la Parte_1
di con citazione notificata in data 08.09.2023, ha proposto
[...] Pt_1 gravame affidato a due motivi.
1.6 Con il primo motivo l'appellante ha denunciato la violazione dell'art. 1226 c.c., protestando che il giudice di prime cure ha fatto inammissibilmente ricorso al criterio equitativo di liquidazione del danno patrimoniale, sebbene l'ammontare esatto di detto danno fosse suscettibile di autonoma dimostrazione a cura dell'attore mediante la produzione dei preventivi e della fatture emesse dai professionisti incaricati della difesa nei vari giudizi che il OF era stato costretto ad intraprendere per l'annullamento dei provvedimenti emessi dalla Agenzia delle Entrate.
1.7 Con il secondo motivo l'appellante rimprovera al giudice a quo di aver affermato l'esistenza di un danno biologico sulla base della sola consulenza medico-legale di parte, peraltro proveniente da una struttura privata ed impugnata dalla comparente, e di aver proceduto, comunque, ad una liquidazione “equitativa” di detto danno;
reitera la contestazione sulla sussistenza del nesso causale tra l'eventuale compromissione dell'integrità psico-fisica di controparte e la condotta ascritta alla deducente, insistendo per il rigetto della domanda risarcitoria.
1.8 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.03.2023, si è costituito in giudizio , eccependo l'inammissibilità e, in subordine, Controparte_1
l'infondatezza dell'appello; chiede, inoltre, la condanna della Camera di Commercio di Napoli al risarcimento degli “ulteriori danni” maturati successivamente alla pubblicazione della sentenza, attestati dalla relazione psichiatrica rilasciata in data
27.10.2023 dalla struttura pubblica dell'Ambulatorio di Psichiatria Clinica presso il
Presidio Ospedaliero “F. Lastaria” di Lucera (FG), la cui produzione è da ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., danni anch'essi da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c.c.; la condanna della al risarcimento Controparte_2
dei danni ex art. 96 comma 1 o, in subordine, comma 3 c.p.c.; insiste, infine, nell'ammissione delle richieste istruttorie formulate in primo grado e riproposte ex art. 346 c.p.c., ove ritenute necessarie ai fini della decisione.
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.9 All'udienza del 30.4.2025 il Consigliere istruttore, all'esito degli scritti conclusionali depositati dalle parti nei termini “a ritroso” assegnati ai sensi del novellato art. 352 c.p.c, ha riservato la causa in decisione al Collegio.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello proposto con citazione notificata in data 08.09.2023, risultando rispettato il termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c. decorrente dalla notifica della sentenza avvenuta in data 12.07.2023, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali.
2.1 In via gradatamente preliminare l'appello deve essere dichiarato ammissibile.
Si premette che l'impugnazione in esame è regolata dal regime delineato dall'art. 342
c.p.c. come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
In particolare, l'art. 342c.p.c., in tale formulazione, prevede(va) che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134,
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In forza di tali principi l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali ritiene di non condividere la decisione del primo giudice.
2.2 In via ulteriormente preliminare non sussistevano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un approfondimento in fase decisionale.
2.3 Nel merito, il primo motivo di appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Non è attinta da gravame ed è, perciò divenuta irretrattabile perché coperta da giudicato interno la parte della decisione con cui è stato affermato che “il fatto da cui origina il pregiudizio subito da parte attrice, vale a dire l'iscrizione nel registro delle imprese di una ditta a suo nome da parte di terzi al fine di esercitare un'attività commerciale in maniera da evadere il fisco sia imputabile all'ente convenuto, i cui funzionari preposti non hanno diligentemente adempiuto agli obblighi di adeguata verifica dei soggetti richiedenti l'apertura di una ditta.. nonostante il documento di identità a nome di esibito e consegnato dal soggetto che aveva fatto Controparte_1 luogo alla domanda di iscrizione risultasse ictu oculi contraffatti per la presenza al suo interno di una foto ritraente una figura di sesso femminile”.
Il mezzo di impugnazione si appunta, invece, sulla mancata prova, nel quantum, del danno patrimoniale invocato a titolo di spese sostenute per l'impugnativa degli avvisi
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda di accertamento notificati a per tributi inevasi correlati all'attività Controparte_1 commerciale esercitata sotto l'usurpato nome dell'odierno appellato.
La censura è infondata.
Va premesso che sono incontestate e, comunque, documentalmente provate le molteplici iniziative processuali che il OF è stato costretto ad intraprendere per impugnare le cartelle elevate a suo nome dall'Agenzia delle Entrate, recanti l'ingiunzione di pagamento di importi considerevoli;
nemmeno è contestato che l'odierno appellato abbia dovuto sostenere le relative spese legali, circostanza, comunque, in sé suscettibile di accertamento in via presuntiva, alla luce della natura normalmente onerosa del contratto di patrocinio ai sensi dell'art. 1709 c.c. (vedi
Cass. 20865/2019, secondo cui, in tema di attività professionale svolta da avvocati, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte).
Ciò posto, la liquidazione secondo un criterio equitativo, cui il primo giudice ha fatto ricorso per la quantificazione del danno patrimoniale accertato nell'an, non integra la violazione denunciata del principio secondo cui il danneggiato debba fornire prova documentale degli esborsi sostenuti. La liquidazione delle spese legali sopportate in giudizio avviene, invero, generalmente, in assenza di previa documentazione fiscale emessa dal professionista (fattura), sulla base dei parametri individuati dalla legge per la liquidazione dei compensi per la professione forense (DM 55/2014 come modificato, da ultimo, dal DM 147/2022; in precedenza D.M. 140/2012; ancor prima
D.M. 127/2004). In relazione a tali parametri di riferimento, l'importo riconosciuto dal giudice a quo (€ 5.000,00) risulta certamente non superiore alla quantificazione cui si sarebbe pervenuti mediante l'applicazione delle tariffe e /o parametri delle tabelle ratione temporis vigenti all'epoca dei giudizi in cui è stata esercitata l'attività professionale nell'interesse del OF.
2.4 E', altresì, infondato il secondo motivo di gravame, sia pure in forza di una motivazione in parte difforme da quella seguita dal primo giudice.
È vero che, come sostenuto dall'appellante in subordine rispetto alla principale doglianza sulla insussistenza del nesso causale, il danno biologico, inteso come
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda compromissione dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, non può essere liquidato con l'adozione del criterio equitativo “puro”.
La Suprema Corte, con indirizzo inaugurato dalla pronuncia n. 12408/2011 e poi definitivamente consolidatosi, ha affermato che, nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica, in difetto di diverse previsioni normative, l'esigenza dell'adozione, da parte di tutti i giudici di merito, di parametri di valutazione uniformi è in generale soddisfatta, in considerazione della loro diffusione applicativa sul territorio nazionale, dalle tabelle elaborate presso il
Tribunale di Milano, che, salva la ricorrenza di circostanze, affatto peculiari, idonee a giustificarne l'abbandono, hanno valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa al dettato dell'art. 1226 c.c. (Cass. 11754/2018; 20895/2015;
12470/2017; 23778/2014). Corollario della attribuzione di una valenza
“paranormativa” alle Tabelle di Milano è il principio secondo cui, nella liquidazione del danno biologico, la mancata applicazione di detti parametri tabellari, a far data dal 7 giugno 2011 (data di pubblicazione della succitata sentenza della S.C. n.
12408), può essere fatta valere come vizio di violazione di legge
L'obiezione dell'appellante, pur in sé condivisibile, non conduce, tuttavia, a sovvertire il segno della decisione, ben potendo la liquidazione equitativa “pura” operata dal primo giudice essere rapportata all'altra componente dell'unitaria categoria del danno non patrimoniale, che è rappresentata dal danno morale.
Il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, è risarcibile, ai sensi dell'art. 2059 c.c, nei “soli casi previsti dalla legge", individuati dalla Suprema Corte nell'illecito astrattamente configurabile come reato (art. 185 c.p., comma 2); nell'illecito non qualificabile come reato, ma che per espressa previsione di legge impone il ristoro di un danno non patrimoniale;
nell'illecito non bagatellare che abbia leso diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 26972 del 11/11/2008). In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 2059 c.c. opera esclusivamente sul piano della limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale, lasciando integri gli elementi della fattispecie costitutiva dell'illecito ex art. 2043 c.c. (la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso). Il danno morale, costituendo anch'esso pur sempre un danno-conseguenza, deve essere, quindi, specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi "in re ipsa". E, tuttavia, posto che il danno morale costituisce un paterna d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici (a differenza del danno biologico)
e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, dovendo il più delle volte essere accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11001 del
14/07/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 13754 del 14/06/2006; id. Sez. 3, Sentenza n.
8546 del 03/04/2008).
Il danno morale, inoltre, è pacificamente risarcibile anche in assenza di lesione alla salute, allorquando la sofferenza soggettiva non trasmodi in vera e propria malattia suscettibile di accertamento medico-legale (Cass. Civ. S.U. 21/02/2002 n.2515)
Ebbene, nella specie, il OF, nella citazione introduttiva di primo grado, ha addotto
- unitamente ad un danno da sindrome post- traumatica da stress, che, siccome inquadrabile in una vera e propria patologia psichiatrica, postula l'accertamento medico-legale ed è sottoposto ai criteri di liquidazione tabellari sopra esposti- una più generale sofferenza emotiva, sostanziatasi in una intensa preoccupazione e nel turbamento psicologico ingenerati dalla scoperta del “furto della propria identità” e delle gravi conseguenze derivatene nella sua sfera giuridica. Tale allegazione ben può essere sussunta nell'ambito di un danno morale nell'essenza sopra descritta, senza che ciò immuti il titolo della pretesa risarcitoria, sia perché la riconduzione a siffatta voce rimane in linea con la prospettazione in fatto enunciata dall'attore di primo grado, senza travalicarne i limiti, sia ove si consideri la complessiva unitarietà della categoria del danno non patrimoniale, di cui il danno morale è singola componente.
La posta risarcitoria così inquadrata è, poi, configurabile nel caso in esame, in cui la grave negligenza imputabile all'appellante nelle verifiche dell'identità dei soggetti richiedenti l'iscrizione per l'esercizio dell'attività di impresa ha agevolato la consumazione dell'altrui condotta illecita astrattamente integrante delle fattispecie di
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda reato (sostituzione di persona;
truffa) e, comunque, lesiva di diritti costituzionalmente tutelati (diritto al nome sancito dall'art. 22 Cost) ed il cui risarcimento è previsto da specifiche disposizioni di legge (art. 7 c.c., che fa salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'indebito utilizzo del nome che altri ne faccia).
Quanto alla prova nell'an di detto pregiudizio, la gravità della vicenda complessiva in cui il OF è stato coinvolto giustifica la presunzione, secondo un criterio di normalità desumibile da regole di esperienza (cfr. Cass. 8605 del 2015; Cass. 656 del
2014), della conseguente insorgenza di uno stato di perturbamento psichico, di apprensione e di ansia, che, quand'anche inidonei ad integrare un danno alla salute medicalmente accertato, configurano appunto l'essenza tipica di un danno morale autonomamente risarcibile alle condizioni sopra indicate, nella specie ricorrenti.
In ordine, infine, alla liquidazione nel quantum, per tale voce è pacificamente ammesso il ricorso ad un criterio di equità pura, non essendo il pregiudizio da sofferenza interna suscettibile, per sua natura, di essere provato nel suo esatto ammontare. Ciò posto, l'importo di € 5.000,00 riconosciuto dal giudice a quo risulta certamente proporzionato anche ove riesaminato a tale titolo, alla luce della gravità dei fatti e del lungo arco temporale entro cui si è protratta l'incertezza nella ricostruzione dell'accaduto, definitasi soltanto con il decreto del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Registro delle Imprese del 27.3.2017, che, accogliendo il ricorso ex art. 2191 c.c. proposto dal OF, ha ordinato la cancellazione della ditta
“Traid Union di OF SE REA 707824” con effetti ex tunc.
2.5 Va dichiarata, di contro, inammissibile la “richiesta di risarcimento degli ulteriori danni” avanzata ex art. 345 c.p.c. dall'appellato nella Controparte_1 comparsa di costituzione nel presente grado, sull'assunto che, successivamente alla pubblicazione della statuizione di primo grado, si è ulteriormente aggravata la situazione di salute del danneggiato, come avvalorato dalla relazione psichiatrica prodotta in allegato alla succitata comparsa, in cui si attesta un quadro patologico cronico e recidivante con conseguente necessaria terapia sia di tipo farmacologico che cognitivo-comportamentale.
Considerato che l'allegazione è chiaramente riferita ad un danno biologico, si osserva che tale danno identifica non la lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma la
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona. Ove, pertanto, si accerti che siano residuati postumi permanenti, la liquidazione del danno biologico- da eseguire, come già sopra illustrato, mediante il sistema c.d. del punto variabile, il cui valore tiene conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro in rapporto alla durata della vita media- ristora tutte le conseguenze negative che la menomazione all'integrità psicofisica della persona provoca sulle attività ordinarie, intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti, ferma la possibilità di personalizzazione mediante incremento del punto percentuale, nel caso in cui siano derivate conseguenze straordinarie, oltre cioè quelle normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) da allegare e provare specificamente.
E', pertanto, evidente che il danno biologico non è suscettibile di frazionamento in una molteplicità di conseguenze singolarmente deducibili via via che esse si manifestino nel tempo, sul presupposto che esse siano “sopravvenute” rispetto all'originaria prospettazione e, in quanto tali, non “coperte” dalla precedente statuizione. La sostanziale unitarietà del danno alla salute, nell'essenza sopra illustrata della serie ordinaria delle conseguenze negative riverberatesi nella sfera dinamico-relazionale della persona, impone, cioè, che tale posta risarcitoria sia azionata in maniera altrettanto unitaria;
inoltre, lo stesso meccanismo di liquidazione tabellare, il cui punto percentuale di invalidità è rapportato alla vita “media”, implica che il valore economico di questo tenga conto della proiezione di dette conseguenze per tutta la durata della vita del danneggiato, senza che siano configurabili effetti sopravvenuti in ipotesi non considerati ab origine, a meno di contestare l'esattezza degli esiti dell'accertamento medico-legale (individuazione dei postumi) e/o della relativa stima (individuazione della correlativa percentuale di invalidità permanente).
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi si ispirano ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore fino ad € 26.000,00, tenuto conto delle attività processuali e difensive effettivamente espletate.
4. Deve essere, invece, respinta la richiesta di condanna dell'odierno appellante per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 primo comma c.p.c.
L'opinione prevalente in giurisprudenza è nel senso che la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 costituisce un'ipotesi peculiare sussumibile nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana o extracontrattuale ex art. 2043 c.c., contemplante gli illeciti correlati alla qualità di parte del processo (Cass. Civ.
18344/2010). Ne consegue che la parte che invoca l'altrui responsabilità processuale ha, secondo la regola generale, l'onere di provare, non solo la condotta abusiva, ma anche i danni ed il nesso tra l'una e gli altri (in base alla regola generale dell'art. 2697 c.c.). Nella specie, premesso che i danni risarcibili a tale titolo in favore della parte che abbia vinto il processo sono diversi dalla mera ripetizione delle spese di lite, a cui si aggiungono per espresso dettato normativo, e devono derivare direttamente dalla condotta processuale ingiusta, senza che a tal fine rilevino i danni da ritardato conseguimento del bene della vita (i quali sono “compensati” dai meccanismi legali di riconoscimento degli interessi da lucro cessante e di rivalutazione monetaria: C. 11221/1992; C. 3090/1990; C. 163/1989), nella specie la difesa dell'appellato non ha allegato e comprovato un danno siffatto, senza che a siffatta carenza nell'an possa supplirsi con una quantificazione rimessa ad una valutazione equitativa presuntiva da parte del giudice secondo la regola di cui all'art. 1226 cc. (C. 17902/2010; 28226/2008; C. 13395/2007).
4.1 Ancora, non si ravvisano gli estremi per l'applicazione, richiesta in alternativa alla precedente, dell'art. 96 comma 3 c.p.c., che, rispondendo, nell'interpretazione avvallata da Corte Cost. 152/2016, ad una funzione sanzionatoria dell'offesa arrecata alla giurisdizione, presuppone l'accertamento, al pari della fattispecie disciplinata dal comma 1 della succitata disposizione, della mala fede o colpa grave della parte
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda soccombente, per integrare le quali si richiede la violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza della propria impostazione difensiva (Cass. Civ. Sezioni Unite 9912/2018; 21570/2012). Tale condizione, nella specie, non ricorre, poiché la conferma della statuizione è avvenuta sulla base di un iter logico-motivazionale in parte difforme da quello seguito dal primo giudice.
5. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 6926/2023 del
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 3.7.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
2) condanna la di Controparte_2 Pt_1 alla refusione, in favore di , delle spese di lite del presente grado, che Controparte_1
liquida in € 3.500,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
RGn°3900/23-Sentenza
- 14 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore -
a scioglimento della riserva della causa in decisione al Collegio assunta ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 30.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3900/23 R.G. e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in P.IVA_1 calce all'atto di appello, dall'avv. Luisa Mattera (C.F. ), presso C.F._1
il cui studio in al Largo Ferrantina n° 7, è elettivamente domiciliata Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv.
Arcangelo Guzzo (C.F. ) presso il cui studio in Roma, alla via C.F._3
Antonio Gramsci n. 9, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.11.2017 Controparte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la
[...] in persona del l.r.p.t. al fine di sentirla Controparte_2
condannare, previo accertamento della sua responsabilità, al risarcimento dei danni
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- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda derivanti dalla illegittima iscrizione nel Registro delle Imprese della ditta individuale
“Trade Union di OF SE” REA n° 707824.
1.1 Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno della domanda risarcitoria, l'attore deduceva che, in data 12.02.2004, alcuni soggetti rimasti ignoti procedevano all'iscrizione, presso il Registro delle Imprese della Camera di
Commercio di di una società denominata “Trade Union di OF SE”; Pt_1 che detta iscrizione avveniva mediante un “furto di identità” dell'esponente, il cui nome veniva speso abusivamente mediante l'apposizione di firme e l'utilizzo di documenti falsi;
che la perdurante sottrazione agli obblighi fiscali della Parte_2 ditta aveva comportato l'emissione, nei confronti dell'istante, di varie cartelle esattoriali per i tributi evasi, maggiorati delle relative sanzioni, impugnate dal comparente presso le competenti autorità amministrative e giurisdizionali;
che, inoltre, egli aveva denunciato, sin da subito, l'illegittima iscrizione della ditta a suo nome, presentando formale richiesta alla Camera di Commercio di di Pt_1
immediata cancellazione dal Registro delle Imprese, avvenuta soltanto in data
06.04.2017 a seguito di provvedimento giurisdizionale.
1.2 Si costituiva in giudizio la Parte_1
di eccependo che l'attore aveva presentato istanza di
[...] Pt_1 cancellazione in data 01.04.2004, ma che solo in data 27.07.2016 aveva proposto ricorso, innanzi al Tribunale del Registro delle Imprese di al fine di ottenere Pt_1 la cancellazione della ditta;
contestava, inoltre, la richiesta di risarcimento dei danni per carenza di prova in ordine al nesso causale tra il fatto dedotto e le conseguenze dannose lamentate nonché per carenza di prova sulla quantificazione dei presunti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
1.3 Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. e rigettata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento del danno biologico, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva decisa, dopo vari rinvii, ex art. 281 sexies
c.p.c. all'udienza del 3.7.2023.
1.4 Con sentenza resa in pari data all'esito della discussione orale il Tribunale di
Napoli ha accolto la domanda attorea, dichiarando l'esclusiva responsabilità della per l'illegittima Controparte_2
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda iscrizione nel registro delle imprese della “Trade Union di OF SE” – REA n.
707824; per l'effetto, ha condannato la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di € 10.000,00, di cui € 5.000,00 a titolo di danni patrimoniali, per le spese legali sostenute nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali in cui il OF era stato costretto a resistere alle intimazioni di pagamento per imposte e tributi, ed € 5.000,00 a titolo di danno biologico per sindrome post traumatica da stress, oltre accessori legali.
Segnatamente il giudice di prime cure ha ritenuto che il pregiudizio denunziato dall'attore, ovverosia l'iscrizione, nel registro delle imprese, di una ditta a suo nome da parte di terzi al fine di esercitare un'attività commerciale “a nero”, sia imputabile all'ente convenuto, in considerazione della circostanza che i dipendenti dello stesso non avevano seguito le procedure necessarie per la verifica dell'identità del richiedente previste dalla normativa vigente, consentendo, pertanto, l'apertura di una ditta da parte di soggetti truffatori. Tutto ciò risulta(va) aggravato dal fatto che, per l'apertura della suddetta ditta, era stato utilizzato un documento di identità a nome del OF palesemente contraffatto, perché recante una foto ritraente una figura di sesso femminile. Il Giudice di prime cure ha affermato, pertanto, che la condotta dell'ente sia stata idonea e sufficiente a causare i danni subiti dall'attore, che sarebbero stati ragionevolmente evitati ove il convenuto avesse tenuto la condotta doverosa e colposamente omessa;
ha, quindi, riconosciuto, a titolo di danno patrimoniale, le spese sostenute per impugnare i provvedimenti emessi dall'Agenzia delle Entrate, a causa del ritardo della Camera di Commercio nell'effettuare la dovuta cancellazione, liquidate in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. in € 5.000,00, stante l'assenza di documentazione fiscale (fatture) comprovante l'esatto ammontare di dette spese;
sulla scorta della relazione medico-legale di parte attestante una affezione da “sindrome post traumatica da stress”, ritenuta causalmente correlata al vissuto gravemente disturbante provocato dal coinvolgimento nella vicenda di cui è causa, ha riconosciuto un danno biologico quantificato altrettanto equitativamente in
€ 5.000,00.
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.5 Avverso tale pronuncia la Parte_1
di con citazione notificata in data 08.09.2023, ha proposto
[...] Pt_1 gravame affidato a due motivi.
1.6 Con il primo motivo l'appellante ha denunciato la violazione dell'art. 1226 c.c., protestando che il giudice di prime cure ha fatto inammissibilmente ricorso al criterio equitativo di liquidazione del danno patrimoniale, sebbene l'ammontare esatto di detto danno fosse suscettibile di autonoma dimostrazione a cura dell'attore mediante la produzione dei preventivi e della fatture emesse dai professionisti incaricati della difesa nei vari giudizi che il OF era stato costretto ad intraprendere per l'annullamento dei provvedimenti emessi dalla Agenzia delle Entrate.
1.7 Con il secondo motivo l'appellante rimprovera al giudice a quo di aver affermato l'esistenza di un danno biologico sulla base della sola consulenza medico-legale di parte, peraltro proveniente da una struttura privata ed impugnata dalla comparente, e di aver proceduto, comunque, ad una liquidazione “equitativa” di detto danno;
reitera la contestazione sulla sussistenza del nesso causale tra l'eventuale compromissione dell'integrità psico-fisica di controparte e la condotta ascritta alla deducente, insistendo per il rigetto della domanda risarcitoria.
1.8 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.03.2023, si è costituito in giudizio , eccependo l'inammissibilità e, in subordine, Controparte_1
l'infondatezza dell'appello; chiede, inoltre, la condanna della Camera di Commercio di Napoli al risarcimento degli “ulteriori danni” maturati successivamente alla pubblicazione della sentenza, attestati dalla relazione psichiatrica rilasciata in data
27.10.2023 dalla struttura pubblica dell'Ambulatorio di Psichiatria Clinica presso il
Presidio Ospedaliero “F. Lastaria” di Lucera (FG), la cui produzione è da ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., danni anch'essi da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c.c.; la condanna della al risarcimento Controparte_2
dei danni ex art. 96 comma 1 o, in subordine, comma 3 c.p.c.; insiste, infine, nell'ammissione delle richieste istruttorie formulate in primo grado e riproposte ex art. 346 c.p.c., ove ritenute necessarie ai fini della decisione.
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.9 All'udienza del 30.4.2025 il Consigliere istruttore, all'esito degli scritti conclusionali depositati dalle parti nei termini “a ritroso” assegnati ai sensi del novellato art. 352 c.p.c, ha riservato la causa in decisione al Collegio.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello proposto con citazione notificata in data 08.09.2023, risultando rispettato il termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c. decorrente dalla notifica della sentenza avvenuta in data 12.07.2023, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali.
2.1 In via gradatamente preliminare l'appello deve essere dichiarato ammissibile.
Si premette che l'impugnazione in esame è regolata dal regime delineato dall'art. 342
c.p.c. come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
In particolare, l'art. 342c.p.c., in tale formulazione, prevede(va) che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134,
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In forza di tali principi l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali ritiene di non condividere la decisione del primo giudice.
2.2 In via ulteriormente preliminare non sussistevano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un approfondimento in fase decisionale.
2.3 Nel merito, il primo motivo di appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Non è attinta da gravame ed è, perciò divenuta irretrattabile perché coperta da giudicato interno la parte della decisione con cui è stato affermato che “il fatto da cui origina il pregiudizio subito da parte attrice, vale a dire l'iscrizione nel registro delle imprese di una ditta a suo nome da parte di terzi al fine di esercitare un'attività commerciale in maniera da evadere il fisco sia imputabile all'ente convenuto, i cui funzionari preposti non hanno diligentemente adempiuto agli obblighi di adeguata verifica dei soggetti richiedenti l'apertura di una ditta.. nonostante il documento di identità a nome di esibito e consegnato dal soggetto che aveva fatto Controparte_1 luogo alla domanda di iscrizione risultasse ictu oculi contraffatti per la presenza al suo interno di una foto ritraente una figura di sesso femminile”.
Il mezzo di impugnazione si appunta, invece, sulla mancata prova, nel quantum, del danno patrimoniale invocato a titolo di spese sostenute per l'impugnativa degli avvisi
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda di accertamento notificati a per tributi inevasi correlati all'attività Controparte_1 commerciale esercitata sotto l'usurpato nome dell'odierno appellato.
La censura è infondata.
Va premesso che sono incontestate e, comunque, documentalmente provate le molteplici iniziative processuali che il OF è stato costretto ad intraprendere per impugnare le cartelle elevate a suo nome dall'Agenzia delle Entrate, recanti l'ingiunzione di pagamento di importi considerevoli;
nemmeno è contestato che l'odierno appellato abbia dovuto sostenere le relative spese legali, circostanza, comunque, in sé suscettibile di accertamento in via presuntiva, alla luce della natura normalmente onerosa del contratto di patrocinio ai sensi dell'art. 1709 c.c. (vedi
Cass. 20865/2019, secondo cui, in tema di attività professionale svolta da avvocati, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte).
Ciò posto, la liquidazione secondo un criterio equitativo, cui il primo giudice ha fatto ricorso per la quantificazione del danno patrimoniale accertato nell'an, non integra la violazione denunciata del principio secondo cui il danneggiato debba fornire prova documentale degli esborsi sostenuti. La liquidazione delle spese legali sopportate in giudizio avviene, invero, generalmente, in assenza di previa documentazione fiscale emessa dal professionista (fattura), sulla base dei parametri individuati dalla legge per la liquidazione dei compensi per la professione forense (DM 55/2014 come modificato, da ultimo, dal DM 147/2022; in precedenza D.M. 140/2012; ancor prima
D.M. 127/2004). In relazione a tali parametri di riferimento, l'importo riconosciuto dal giudice a quo (€ 5.000,00) risulta certamente non superiore alla quantificazione cui si sarebbe pervenuti mediante l'applicazione delle tariffe e /o parametri delle tabelle ratione temporis vigenti all'epoca dei giudizi in cui è stata esercitata l'attività professionale nell'interesse del OF.
2.4 E', altresì, infondato il secondo motivo di gravame, sia pure in forza di una motivazione in parte difforme da quella seguita dal primo giudice.
È vero che, come sostenuto dall'appellante in subordine rispetto alla principale doglianza sulla insussistenza del nesso causale, il danno biologico, inteso come
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda compromissione dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, non può essere liquidato con l'adozione del criterio equitativo “puro”.
La Suprema Corte, con indirizzo inaugurato dalla pronuncia n. 12408/2011 e poi definitivamente consolidatosi, ha affermato che, nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica, in difetto di diverse previsioni normative, l'esigenza dell'adozione, da parte di tutti i giudici di merito, di parametri di valutazione uniformi è in generale soddisfatta, in considerazione della loro diffusione applicativa sul territorio nazionale, dalle tabelle elaborate presso il
Tribunale di Milano, che, salva la ricorrenza di circostanze, affatto peculiari, idonee a giustificarne l'abbandono, hanno valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa al dettato dell'art. 1226 c.c. (Cass. 11754/2018; 20895/2015;
12470/2017; 23778/2014). Corollario della attribuzione di una valenza
“paranormativa” alle Tabelle di Milano è il principio secondo cui, nella liquidazione del danno biologico, la mancata applicazione di detti parametri tabellari, a far data dal 7 giugno 2011 (data di pubblicazione della succitata sentenza della S.C. n.
12408), può essere fatta valere come vizio di violazione di legge
L'obiezione dell'appellante, pur in sé condivisibile, non conduce, tuttavia, a sovvertire il segno della decisione, ben potendo la liquidazione equitativa “pura” operata dal primo giudice essere rapportata all'altra componente dell'unitaria categoria del danno non patrimoniale, che è rappresentata dal danno morale.
Il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, è risarcibile, ai sensi dell'art. 2059 c.c, nei “soli casi previsti dalla legge", individuati dalla Suprema Corte nell'illecito astrattamente configurabile come reato (art. 185 c.p., comma 2); nell'illecito non qualificabile come reato, ma che per espressa previsione di legge impone il ristoro di un danno non patrimoniale;
nell'illecito non bagatellare che abbia leso diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 26972 del 11/11/2008). In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 2059 c.c. opera esclusivamente sul piano della limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale, lasciando integri gli elementi della fattispecie costitutiva dell'illecito ex art. 2043 c.c. (la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso). Il danno morale, costituendo anch'esso pur sempre un danno-conseguenza, deve essere, quindi, specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi "in re ipsa". E, tuttavia, posto che il danno morale costituisce un paterna d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici (a differenza del danno biologico)
e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, dovendo il più delle volte essere accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11001 del
14/07/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 13754 del 14/06/2006; id. Sez. 3, Sentenza n.
8546 del 03/04/2008).
Il danno morale, inoltre, è pacificamente risarcibile anche in assenza di lesione alla salute, allorquando la sofferenza soggettiva non trasmodi in vera e propria malattia suscettibile di accertamento medico-legale (Cass. Civ. S.U. 21/02/2002 n.2515)
Ebbene, nella specie, il OF, nella citazione introduttiva di primo grado, ha addotto
- unitamente ad un danno da sindrome post- traumatica da stress, che, siccome inquadrabile in una vera e propria patologia psichiatrica, postula l'accertamento medico-legale ed è sottoposto ai criteri di liquidazione tabellari sopra esposti- una più generale sofferenza emotiva, sostanziatasi in una intensa preoccupazione e nel turbamento psicologico ingenerati dalla scoperta del “furto della propria identità” e delle gravi conseguenze derivatene nella sua sfera giuridica. Tale allegazione ben può essere sussunta nell'ambito di un danno morale nell'essenza sopra descritta, senza che ciò immuti il titolo della pretesa risarcitoria, sia perché la riconduzione a siffatta voce rimane in linea con la prospettazione in fatto enunciata dall'attore di primo grado, senza travalicarne i limiti, sia ove si consideri la complessiva unitarietà della categoria del danno non patrimoniale, di cui il danno morale è singola componente.
La posta risarcitoria così inquadrata è, poi, configurabile nel caso in esame, in cui la grave negligenza imputabile all'appellante nelle verifiche dell'identità dei soggetti richiedenti l'iscrizione per l'esercizio dell'attività di impresa ha agevolato la consumazione dell'altrui condotta illecita astrattamente integrante delle fattispecie di
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda reato (sostituzione di persona;
truffa) e, comunque, lesiva di diritti costituzionalmente tutelati (diritto al nome sancito dall'art. 22 Cost) ed il cui risarcimento è previsto da specifiche disposizioni di legge (art. 7 c.c., che fa salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'indebito utilizzo del nome che altri ne faccia).
Quanto alla prova nell'an di detto pregiudizio, la gravità della vicenda complessiva in cui il OF è stato coinvolto giustifica la presunzione, secondo un criterio di normalità desumibile da regole di esperienza (cfr. Cass. 8605 del 2015; Cass. 656 del
2014), della conseguente insorgenza di uno stato di perturbamento psichico, di apprensione e di ansia, che, quand'anche inidonei ad integrare un danno alla salute medicalmente accertato, configurano appunto l'essenza tipica di un danno morale autonomamente risarcibile alle condizioni sopra indicate, nella specie ricorrenti.
In ordine, infine, alla liquidazione nel quantum, per tale voce è pacificamente ammesso il ricorso ad un criterio di equità pura, non essendo il pregiudizio da sofferenza interna suscettibile, per sua natura, di essere provato nel suo esatto ammontare. Ciò posto, l'importo di € 5.000,00 riconosciuto dal giudice a quo risulta certamente proporzionato anche ove riesaminato a tale titolo, alla luce della gravità dei fatti e del lungo arco temporale entro cui si è protratta l'incertezza nella ricostruzione dell'accaduto, definitasi soltanto con il decreto del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Registro delle Imprese del 27.3.2017, che, accogliendo il ricorso ex art. 2191 c.c. proposto dal OF, ha ordinato la cancellazione della ditta
“Traid Union di OF SE REA 707824” con effetti ex tunc.
2.5 Va dichiarata, di contro, inammissibile la “richiesta di risarcimento degli ulteriori danni” avanzata ex art. 345 c.p.c. dall'appellato nella Controparte_1 comparsa di costituzione nel presente grado, sull'assunto che, successivamente alla pubblicazione della statuizione di primo grado, si è ulteriormente aggravata la situazione di salute del danneggiato, come avvalorato dalla relazione psichiatrica prodotta in allegato alla succitata comparsa, in cui si attesta un quadro patologico cronico e recidivante con conseguente necessaria terapia sia di tipo farmacologico che cognitivo-comportamentale.
Considerato che l'allegazione è chiaramente riferita ad un danno biologico, si osserva che tale danno identifica non la lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma la
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona. Ove, pertanto, si accerti che siano residuati postumi permanenti, la liquidazione del danno biologico- da eseguire, come già sopra illustrato, mediante il sistema c.d. del punto variabile, il cui valore tiene conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro in rapporto alla durata della vita media- ristora tutte le conseguenze negative che la menomazione all'integrità psicofisica della persona provoca sulle attività ordinarie, intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti, ferma la possibilità di personalizzazione mediante incremento del punto percentuale, nel caso in cui siano derivate conseguenze straordinarie, oltre cioè quelle normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) da allegare e provare specificamente.
E', pertanto, evidente che il danno biologico non è suscettibile di frazionamento in una molteplicità di conseguenze singolarmente deducibili via via che esse si manifestino nel tempo, sul presupposto che esse siano “sopravvenute” rispetto all'originaria prospettazione e, in quanto tali, non “coperte” dalla precedente statuizione. La sostanziale unitarietà del danno alla salute, nell'essenza sopra illustrata della serie ordinaria delle conseguenze negative riverberatesi nella sfera dinamico-relazionale della persona, impone, cioè, che tale posta risarcitoria sia azionata in maniera altrettanto unitaria;
inoltre, lo stesso meccanismo di liquidazione tabellare, il cui punto percentuale di invalidità è rapportato alla vita “media”, implica che il valore economico di questo tenga conto della proiezione di dette conseguenze per tutta la durata della vita del danneggiato, senza che siano configurabili effetti sopravvenuti in ipotesi non considerati ab origine, a meno di contestare l'esattezza degli esiti dell'accertamento medico-legale (individuazione dei postumi) e/o della relativa stima (individuazione della correlativa percentuale di invalidità permanente).
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi si ispirano ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore fino ad € 26.000,00, tenuto conto delle attività processuali e difensive effettivamente espletate.
4. Deve essere, invece, respinta la richiesta di condanna dell'odierno appellante per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 primo comma c.p.c.
L'opinione prevalente in giurisprudenza è nel senso che la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 costituisce un'ipotesi peculiare sussumibile nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana o extracontrattuale ex art. 2043 c.c., contemplante gli illeciti correlati alla qualità di parte del processo (Cass. Civ.
18344/2010). Ne consegue che la parte che invoca l'altrui responsabilità processuale ha, secondo la regola generale, l'onere di provare, non solo la condotta abusiva, ma anche i danni ed il nesso tra l'una e gli altri (in base alla regola generale dell'art. 2697 c.c.). Nella specie, premesso che i danni risarcibili a tale titolo in favore della parte che abbia vinto il processo sono diversi dalla mera ripetizione delle spese di lite, a cui si aggiungono per espresso dettato normativo, e devono derivare direttamente dalla condotta processuale ingiusta, senza che a tal fine rilevino i danni da ritardato conseguimento del bene della vita (i quali sono “compensati” dai meccanismi legali di riconoscimento degli interessi da lucro cessante e di rivalutazione monetaria: C. 11221/1992; C. 3090/1990; C. 163/1989), nella specie la difesa dell'appellato non ha allegato e comprovato un danno siffatto, senza che a siffatta carenza nell'an possa supplirsi con una quantificazione rimessa ad una valutazione equitativa presuntiva da parte del giudice secondo la regola di cui all'art. 1226 cc. (C. 17902/2010; 28226/2008; C. 13395/2007).
4.1 Ancora, non si ravvisano gli estremi per l'applicazione, richiesta in alternativa alla precedente, dell'art. 96 comma 3 c.p.c., che, rispondendo, nell'interpretazione avvallata da Corte Cost. 152/2016, ad una funzione sanzionatoria dell'offesa arrecata alla giurisdizione, presuppone l'accertamento, al pari della fattispecie disciplinata dal comma 1 della succitata disposizione, della mala fede o colpa grave della parte
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda soccombente, per integrare le quali si richiede la violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza della propria impostazione difensiva (Cass. Civ. Sezioni Unite 9912/2018; 21570/2012). Tale condizione, nella specie, non ricorre, poiché la conferma della statuizione è avvenuta sulla base di un iter logico-motivazionale in parte difforme da quello seguito dal primo giudice.
5. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 6926/2023 del
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 3.7.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
2) condanna la di Controparte_2 Pt_1 alla refusione, in favore di , delle spese di lite del presente grado, che Controparte_1
liquida in € 3.500,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
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