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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/05/2025, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.) nel giudizio iscritto al n. 1432/2024 R.G. avente ad oggetto: trasporto promosso da nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, C.F._1
, nata a [...], in data [...], codice fiscale Parte_2
; C.F._2
entrambi rappresentanti e difesi dall'avvocato Filippo Freddoneve, giusta procura in atti attori
contro codice fiscale , con sede a Roma in via Bianchini n. 47; Controparte_1 P.IVA_1 convenuta contumace
All'udienza del 14.5.2025 parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da verbale in atti;
indi, la causa è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.02.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno citato in giudizio chiedendo la condanna della società
[...] Controparte_1
convenuta al pagamento della somma di euro 16.400,00, oltre interessi dalla domanda sino al saldo, a titolo di compensazione pecuniaria e risarcimento del danno patrimoniale e non
1 patrimoniale subito dagli attori per il ritardo del volo Catania-Dubai di giorno 14.08.2023 e
Dubai-Catania di giorno 30.08.2023.
regolarmente citata in giudizio, non si è costituita in giudizio ed alla Controparte_2
prima udienza del 3.7.2024, dichiarata la contumacia della convenuta, è stata differita la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Tanto premesso, la domanda attorea è parzialmente fondata.
2.1 In punto di fatto si osserva che e , in occasione del loro Parte_1 Parte_2
viaggio di nozze, hanno acquistato presso la compagnia aerea i seguenti biglietti aerei: CP_1
volo Catania-Dubai del 14.8.2023 h. 13; volo Dubai-Giacarta del 15.8.2023 h. 10.50; volo
Giacarta-Bali del 16.8.2023 h. 4:30; volo Bali-Giacarta del 29.8.2023 h. 10:40; volo Giacarta-
Dubai del 30.8.2023 h. 00:40; volo Dubai-Catania del 30.8.2023 h. 7.30.
Gli attori hanno dedotto che: il volo Catania-Dubai del 14.8.2023, a causa della presenza di cenere vulcanica sulla pista, sarebbe stato riprogrammato per giorno 15.8.2023 alle ore 17:15 ma lo stesso sarebbe poi partito il 16.8.2023 alle ore 18:00, così perdendo il godimento di due notti di soggiorno, rispettivamente a Dubai (notte del 15.8.2023) ed a Bali (notte del 16.8.2023); con riguardo al volo di ritorno, i predetti hanno dedotto che gli sarebbe stato negato l'imbarco nel volo Dubai-Catania del 30.8.2023 h 7:30 e che, dopo avere dimostrato di avere regolarmente prenotato il volo, sarebbero stati imbarcati in un volo delle ore 16:00 con destinazione Roma per poi giungere a Catania alle ore 1.00 del 1.9.2023, con un ritardo complessivo di più di tredici ore rispetto all'orario originariamente previsto.
Gli attori hanno dedotto di avere subito danni patrimoniale e non patrimoniali a causa dell'inadempimento della compagnia aerea ed hanno chiesto la condanna della stessa al risarcimento della somma di euro 16.400, di cui: euro 10.000 a titolo di compensazione pecuniaria, euro 2.400 per i ritardi dei voli di andata e ritorno ed euro 4.000 a titolo di risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali.
3. Ciò detto, le domande attoree sono parzialmente fondate e vanno accolte per le ragioni di seguito esposte.
3.1 La disciplina della responsabilità del vettore aereo è regolata, oltre che dalle norme del codice civile in tema di responsabilità contrattuale (artt. 1218 e ss. c.c.), anche dal Regolamento
n. 261/04/CE ovvero, in alternativa, dalla Convenzione di Montreal del 1999, a seconda che il volo in rientri o meno nell'ambito applicativo del Regolamento comunitario.
Ed infatti, l'art. 3 del Regolamento prevede che lo stesso si applichi: 2 “a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;
b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un
aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e
assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario”.
Nel caso di specie, i sig.ri e hanno acquistato i biglietti aerei di andata e Pt_1 Parte_2
ritorno con partenza da Catania e destinazione finale Bali (con scalo a Dubai e Giacarta). Ne
consegue che il volo di andata rientra nell'ambito applicativo del Regolamento comunitario, trattandosi di passeggeri in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro.
Con riguardo al volo di ritorno, va esclusa l'applicazione del Regolamento in quanto si è trattato di un volo in partenza da un paese terzo con destinazione in un aeroporto di un paese membro,
ma gestito da un vettore non comunitario. Tale conclusione trae fondamento nell'art. 2 co. I lett.
c) del Regolamento n. 261/2004, secondo cui per “vettore comunitario si intende un vettore aereo munito di valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei”, condizione non riscontrabile con riferimento all'odierna convenuta.
Per quanto sopra, nella fattispecie in esame coesistono due diverse discipline normative, quella unionale e quella convenzionale prevista dalla Convenzione di Montreal, a nulla valendo la circostanza che “la circostanza che il volo di andata e il volo di ritorno siano stati oggetto di un'unica prenotazione” (Corte di Giustizia, Sez. IV, decisione del 10.07.2008, procedimento C
173/07)
La differenza di fondo tra le due discipline consiste nel fatto che il Regolamento n. 261/04/CE
si basa sul principio indennitario e si affida alle presunzioni sia con riguardo all'elemento soggettivo della colpa sia in merito all'accertamento della sussistenza e della quantificazione del danno;
la Convenzione si fonda, invece, sul generale principio risarcitorio (e, come sottolineato, tra le altre, da Cass civ., Sez. III, 09.04.2021, n. 9474, la tutela indennitaria è
eccezionale e non estensibile). Per quanto sopra, nei casi disciplinati dal Regolamento n.
261/04/CE, il soggetto che invoca la responsabilità del vettore per la cancellazione o ritardo del
3 volo dovrà allegare il titolo e l'inadempimento, mentre spetta al vettore provare l'eventuale adempimento o il carattere non imputabile dell'inadempimento medesimo (art. 1218 e 2697
c.c., quali interpretati da Cass. civ., Sez. Un. n. 13533/2001), ferma restando la presunzione sopra richiamata in ordine all'imputabilità del danno. Nell'ipotesi di applicazione della
Convenzione di Montreal, invece, incombe sul passeggero l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi del diritto al risarcimento del danno, ovverosia l'esistenza di uno specifico pregiudizio ed il nesso causale tra ritardo e pregiudizio.
3.2 Operate le superiori premesse, è incontroverso che per il ritardo del volo di andata Catania-
Dubai debba trovare applicazione l'art. 7 del Regolamento 261/04/CE sulla compensazione pecuniaria prevista nel caso di ritardo o cancellazione del volo. Nello specifico, trattandosi di un ritardo superiore a quattro ore e di una tratta superiore ai 3500 km, va riconosciuto a ciascun viaggiatore, ai sensi dell'art. 7 lett. c), il diritto alla compensazione pecuniaria pari a euro 600.
Con riguardo al volo di ritorno Dubai-Catania, invece, gli attori hanno affermato che la compagnia aerea avrebbe dapprima negato loro l'imbarco per il volo del 30.08.2023 h 7:30 e successivamente riprogrammato il medesimo volo per le 16:00 dello stesso giorno, con scalo a
Roma ed arrivo a destinazione finale alle ore 1:00 del 1.9.2023.
Ebbene, esclusa l'applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria di cui al Regolamento
comunitario, va ricordato che la Convenzione di Montreal richiama le regole generali in materia di inadempimento, stabilendo una presunzione di responsabilità del vettore in caso di ritardo
(art. 19), superabile dal vettore laddove dimostri di avere adottato “tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”. In caso di risarcimento, la Convenzione introduce limitazioni di cui agli artt. 22 e
29, in base alle quali, in ipotesi di ritardo, il danno non può superare l'importo di euro 4150 di diritti speciali di prelievo, ove ne sia provata l'esistenza.
Nel caso in esame, rispetto al volo vi è stato un ritardo significativo, considerato che, a seguito del diniego di imbarco sul volo prenotato, la compagnia ha assicurato il decollo nove ore dopo l'orario previsto per una diversa destinazione, con arrivo a destinazione finale con un ritardo di tredici ore. Per la misura del risarcimento possono essere richiamati i medesimi parametri previsti dal regolamento 261/2004, sicché va riconosciuto a ciascuno dei passeggeri, a titolo di risarcimento del danno da ritardo, l'importo di euro 600 ciascuno.
3.3 In merito agli ulteriori danni, appare opportuno nuovamente distinguere la disciplina del viaggio di andata da quella del viaggio di ritorno.
4 Quanto al viaggio di andata, l'art. 12 del Regolamento stabilisce il diritto al “risarcimento supplementare”, ove nei sia fornita la prova. In merito al viaggio di ritorno, invece, vanno riconosciuti i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1223 c.c., secondo le regole e le limitazioni previste dagli artt. 19 e 22 della
Convenzione.
Nel caso in esame, gli attori hanno prospettato sia pregiudizi di natura patrimoniale che non patrimoniale.
Sul versante patrimoniale, gli attori hanno depositato i voucher attinenti alle prenotazioni alberghiere a Dubai del 14.8.2023 (doc. 4) ed a Bali del 16.8.2023 (doc. 5) ma non è stata fornita la prova del pagamento degli importi dei relativi soggiorni.
Sul versante non patrimoniale, inoltre, non è stata fornita alcuna dimostrazione della lesione dei diritti costituzionalmente rilevanti conseguente all'inadempimento, ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Nello specifico, il certificato medico attestante la trombosi relativa a (doc. 9) Parte_2
non è idonei a dimostrare alcun pregiudizio concreto, non essendo stata fornita la prova del nesso di causalità tra il ritardo aereo e la patologia documentata dall'attrice.
Gli attori, inoltre, hanno omesso di provare i pregiudizi concreti derivanti dal mancato godimento del viaggio di nozze, al di là dei disagi connessi ai ritardi sopra menzionati (già
oggetto di ristoro economico).
Per quanto sopra, la domanda risarcitoria va rigettata.
3.4 In conclusione, parzialmente accogliendo le domande attoree, la compagnia aerea convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 2.400 in favore di e Parte_1
, oltre interessi al tasso legale dalla data diffida de 21.9.2023 (doc. 11). Parte_2
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, applicando i valori medi delle fasi di studio (euro
425) ed introduttiva (euro 131) e riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi istruttoria (euro 425,50) e decisionale (euro 425,50), tenuto conto del mancato svolgimento di attività istruttoria e della ridotta attività processuale conseguente alla contumacia della convenuta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1432/2024
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
5 accoglie parzialmente le domande avanzate da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, condanna al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1
, della somma di euro 2.400, oltre interessi legali dal 21.9.2023; Parte_2
condanna al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, Controparte_1
in solido tra loro, che liquida in euro 1407, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, 15 maggio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.) nel giudizio iscritto al n. 1432/2024 R.G. avente ad oggetto: trasporto promosso da nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, C.F._1
, nata a [...], in data [...], codice fiscale Parte_2
; C.F._2
entrambi rappresentanti e difesi dall'avvocato Filippo Freddoneve, giusta procura in atti attori
contro codice fiscale , con sede a Roma in via Bianchini n. 47; Controparte_1 P.IVA_1 convenuta contumace
All'udienza del 14.5.2025 parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da verbale in atti;
indi, la causa è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.02.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno citato in giudizio chiedendo la condanna della società
[...] Controparte_1
convenuta al pagamento della somma di euro 16.400,00, oltre interessi dalla domanda sino al saldo, a titolo di compensazione pecuniaria e risarcimento del danno patrimoniale e non
1 patrimoniale subito dagli attori per il ritardo del volo Catania-Dubai di giorno 14.08.2023 e
Dubai-Catania di giorno 30.08.2023.
regolarmente citata in giudizio, non si è costituita in giudizio ed alla Controparte_2
prima udienza del 3.7.2024, dichiarata la contumacia della convenuta, è stata differita la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Tanto premesso, la domanda attorea è parzialmente fondata.
2.1 In punto di fatto si osserva che e , in occasione del loro Parte_1 Parte_2
viaggio di nozze, hanno acquistato presso la compagnia aerea i seguenti biglietti aerei: CP_1
volo Catania-Dubai del 14.8.2023 h. 13; volo Dubai-Giacarta del 15.8.2023 h. 10.50; volo
Giacarta-Bali del 16.8.2023 h. 4:30; volo Bali-Giacarta del 29.8.2023 h. 10:40; volo Giacarta-
Dubai del 30.8.2023 h. 00:40; volo Dubai-Catania del 30.8.2023 h. 7.30.
Gli attori hanno dedotto che: il volo Catania-Dubai del 14.8.2023, a causa della presenza di cenere vulcanica sulla pista, sarebbe stato riprogrammato per giorno 15.8.2023 alle ore 17:15 ma lo stesso sarebbe poi partito il 16.8.2023 alle ore 18:00, così perdendo il godimento di due notti di soggiorno, rispettivamente a Dubai (notte del 15.8.2023) ed a Bali (notte del 16.8.2023); con riguardo al volo di ritorno, i predetti hanno dedotto che gli sarebbe stato negato l'imbarco nel volo Dubai-Catania del 30.8.2023 h 7:30 e che, dopo avere dimostrato di avere regolarmente prenotato il volo, sarebbero stati imbarcati in un volo delle ore 16:00 con destinazione Roma per poi giungere a Catania alle ore 1.00 del 1.9.2023, con un ritardo complessivo di più di tredici ore rispetto all'orario originariamente previsto.
Gli attori hanno dedotto di avere subito danni patrimoniale e non patrimoniali a causa dell'inadempimento della compagnia aerea ed hanno chiesto la condanna della stessa al risarcimento della somma di euro 16.400, di cui: euro 10.000 a titolo di compensazione pecuniaria, euro 2.400 per i ritardi dei voli di andata e ritorno ed euro 4.000 a titolo di risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali.
3. Ciò detto, le domande attoree sono parzialmente fondate e vanno accolte per le ragioni di seguito esposte.
3.1 La disciplina della responsabilità del vettore aereo è regolata, oltre che dalle norme del codice civile in tema di responsabilità contrattuale (artt. 1218 e ss. c.c.), anche dal Regolamento
n. 261/04/CE ovvero, in alternativa, dalla Convenzione di Montreal del 1999, a seconda che il volo in rientri o meno nell'ambito applicativo del Regolamento comunitario.
Ed infatti, l'art. 3 del Regolamento prevede che lo stesso si applichi: 2 “a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;
b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un
aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e
assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario”.
Nel caso di specie, i sig.ri e hanno acquistato i biglietti aerei di andata e Pt_1 Parte_2
ritorno con partenza da Catania e destinazione finale Bali (con scalo a Dubai e Giacarta). Ne
consegue che il volo di andata rientra nell'ambito applicativo del Regolamento comunitario, trattandosi di passeggeri in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro.
Con riguardo al volo di ritorno, va esclusa l'applicazione del Regolamento in quanto si è trattato di un volo in partenza da un paese terzo con destinazione in un aeroporto di un paese membro,
ma gestito da un vettore non comunitario. Tale conclusione trae fondamento nell'art. 2 co. I lett.
c) del Regolamento n. 261/2004, secondo cui per “vettore comunitario si intende un vettore aereo munito di valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei”, condizione non riscontrabile con riferimento all'odierna convenuta.
Per quanto sopra, nella fattispecie in esame coesistono due diverse discipline normative, quella unionale e quella convenzionale prevista dalla Convenzione di Montreal, a nulla valendo la circostanza che “la circostanza che il volo di andata e il volo di ritorno siano stati oggetto di un'unica prenotazione” (Corte di Giustizia, Sez. IV, decisione del 10.07.2008, procedimento C
173/07)
La differenza di fondo tra le due discipline consiste nel fatto che il Regolamento n. 261/04/CE
si basa sul principio indennitario e si affida alle presunzioni sia con riguardo all'elemento soggettivo della colpa sia in merito all'accertamento della sussistenza e della quantificazione del danno;
la Convenzione si fonda, invece, sul generale principio risarcitorio (e, come sottolineato, tra le altre, da Cass civ., Sez. III, 09.04.2021, n. 9474, la tutela indennitaria è
eccezionale e non estensibile). Per quanto sopra, nei casi disciplinati dal Regolamento n.
261/04/CE, il soggetto che invoca la responsabilità del vettore per la cancellazione o ritardo del
3 volo dovrà allegare il titolo e l'inadempimento, mentre spetta al vettore provare l'eventuale adempimento o il carattere non imputabile dell'inadempimento medesimo (art. 1218 e 2697
c.c., quali interpretati da Cass. civ., Sez. Un. n. 13533/2001), ferma restando la presunzione sopra richiamata in ordine all'imputabilità del danno. Nell'ipotesi di applicazione della
Convenzione di Montreal, invece, incombe sul passeggero l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi del diritto al risarcimento del danno, ovverosia l'esistenza di uno specifico pregiudizio ed il nesso causale tra ritardo e pregiudizio.
3.2 Operate le superiori premesse, è incontroverso che per il ritardo del volo di andata Catania-
Dubai debba trovare applicazione l'art. 7 del Regolamento 261/04/CE sulla compensazione pecuniaria prevista nel caso di ritardo o cancellazione del volo. Nello specifico, trattandosi di un ritardo superiore a quattro ore e di una tratta superiore ai 3500 km, va riconosciuto a ciascun viaggiatore, ai sensi dell'art. 7 lett. c), il diritto alla compensazione pecuniaria pari a euro 600.
Con riguardo al volo di ritorno Dubai-Catania, invece, gli attori hanno affermato che la compagnia aerea avrebbe dapprima negato loro l'imbarco per il volo del 30.08.2023 h 7:30 e successivamente riprogrammato il medesimo volo per le 16:00 dello stesso giorno, con scalo a
Roma ed arrivo a destinazione finale alle ore 1:00 del 1.9.2023.
Ebbene, esclusa l'applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria di cui al Regolamento
comunitario, va ricordato che la Convenzione di Montreal richiama le regole generali in materia di inadempimento, stabilendo una presunzione di responsabilità del vettore in caso di ritardo
(art. 19), superabile dal vettore laddove dimostri di avere adottato “tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”. In caso di risarcimento, la Convenzione introduce limitazioni di cui agli artt. 22 e
29, in base alle quali, in ipotesi di ritardo, il danno non può superare l'importo di euro 4150 di diritti speciali di prelievo, ove ne sia provata l'esistenza.
Nel caso in esame, rispetto al volo vi è stato un ritardo significativo, considerato che, a seguito del diniego di imbarco sul volo prenotato, la compagnia ha assicurato il decollo nove ore dopo l'orario previsto per una diversa destinazione, con arrivo a destinazione finale con un ritardo di tredici ore. Per la misura del risarcimento possono essere richiamati i medesimi parametri previsti dal regolamento 261/2004, sicché va riconosciuto a ciascuno dei passeggeri, a titolo di risarcimento del danno da ritardo, l'importo di euro 600 ciascuno.
3.3 In merito agli ulteriori danni, appare opportuno nuovamente distinguere la disciplina del viaggio di andata da quella del viaggio di ritorno.
4 Quanto al viaggio di andata, l'art. 12 del Regolamento stabilisce il diritto al “risarcimento supplementare”, ove nei sia fornita la prova. In merito al viaggio di ritorno, invece, vanno riconosciuti i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1223 c.c., secondo le regole e le limitazioni previste dagli artt. 19 e 22 della
Convenzione.
Nel caso in esame, gli attori hanno prospettato sia pregiudizi di natura patrimoniale che non patrimoniale.
Sul versante patrimoniale, gli attori hanno depositato i voucher attinenti alle prenotazioni alberghiere a Dubai del 14.8.2023 (doc. 4) ed a Bali del 16.8.2023 (doc. 5) ma non è stata fornita la prova del pagamento degli importi dei relativi soggiorni.
Sul versante non patrimoniale, inoltre, non è stata fornita alcuna dimostrazione della lesione dei diritti costituzionalmente rilevanti conseguente all'inadempimento, ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Nello specifico, il certificato medico attestante la trombosi relativa a (doc. 9) Parte_2
non è idonei a dimostrare alcun pregiudizio concreto, non essendo stata fornita la prova del nesso di causalità tra il ritardo aereo e la patologia documentata dall'attrice.
Gli attori, inoltre, hanno omesso di provare i pregiudizi concreti derivanti dal mancato godimento del viaggio di nozze, al di là dei disagi connessi ai ritardi sopra menzionati (già
oggetto di ristoro economico).
Per quanto sopra, la domanda risarcitoria va rigettata.
3.4 In conclusione, parzialmente accogliendo le domande attoree, la compagnia aerea convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 2.400 in favore di e Parte_1
, oltre interessi al tasso legale dalla data diffida de 21.9.2023 (doc. 11). Parte_2
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, applicando i valori medi delle fasi di studio (euro
425) ed introduttiva (euro 131) e riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi istruttoria (euro 425,50) e decisionale (euro 425,50), tenuto conto del mancato svolgimento di attività istruttoria e della ridotta attività processuale conseguente alla contumacia della convenuta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1432/2024
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
5 accoglie parzialmente le domande avanzate da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, condanna al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1
, della somma di euro 2.400, oltre interessi legali dal 21.9.2023; Parte_2
condanna al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, Controparte_1
in solido tra loro, che liquida in euro 1407, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, 15 maggio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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