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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/07/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Gloria CARLESSO Giudice dott.ssa Francesca AJELLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1264/2024, promossa con ricorso depositato in data 15/04/2024 da
, con avv. R. GIACOMIN, nei confronti di , con avv. R. Parte_1 CP_1
FERENCICH;
- i quali hanno contratto matrimonio civile in data 9 maggio 2011 nel Comune di Trieste, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 81, anno 2011, parte I, serie A, ufficio
1, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
- dalla loro unione sono nate le figlie in data 22.05.2008, e , il 07.03.2010. Per_1 Per_2
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione ha adito questo Tribunale per sentir pronunciare dapprima la separazione dal e poi Parte_1 CP_1 lo scioglimento del matrimonio, con affido condiviso delle figlie minori e loro collocamento prevalente presso di sé, salva regolamentazione delle visite paterne e con obbligo di contribuzione al mantenimento a carico del padre, nella misura di € 250 per ciascuna figlia, oltre Istat e 50% delle relative spese straordinarie.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Nel costituirsi in giudizio, ha proposto un diverso assetto, riguardo a collocamento e Parte_2 mantenimento, ordinario e straordinario, delle figlie, pur non opponendosi alla pronuncia della separazione e del divorzio.
Sentite le parti, all'udienza dell'11/07/24, il Giudice delegato ha così provveduto: “dato atto che nelle more il padre sta corrispondendo 150 euro mensili ed avallando in tal senso quanto sta accadendo,
pagina 1 di 4 dispone in conformità, in via provvisoria, anche in attesa che si stabilizzi la sua situazione lavorativa.
Quindi dispone l'audizione delle due minori. Invita altresì le parti a discutere e tentare una soluzione concordata, che potrebbe prevedere un assegno di € 300 mensili per entrambe le figlie, nell'ipotesi di stipendio del padre di € 1200 mensili, oltre 50% spese straordinarie come da locale Protocollo e assegno unico alla madre, salva diversa determinazione in caso di collocamenti paritario”.
Alla successiva udienza dell'1/10/24, sentite le due minori, il Giudice ha così ulteriormente disposto, in via provvisoria, “che le due minori siano collocate in via prevalente presso la madre, con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé a week end alterni, dal sabato mattina alla domenica sera;
inoltre, padre e figlie potranno stare insieme il lunedì a pranzo od altri pomeriggi infrasettimanali che siano compatibili con gli impegni e il gradimento delle stesse minori;
festività natalizie alternate (dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/01, ovvero vigilia e Natale alternati, 31/12 e Capodanno alternati, epifania ad anni alterni, salvi diversi accordi)”.
Il Giudice ha poi ordinato esibizioni documentali e anticipato l'udienza già in precedenza fissata, al fine della pronuncia della separazione, avendo nelle more le parti dichiarato di aver raggiunto un accordo
Con le successive note scritte depositate, le parti hanno confermato le condizioni concordate, chiedendo quindi accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli Parte_2 Parte_1
a vivere separati e con l'obbligo del mutuo rispetto;
- decorsi i tempi di legge ed esperite le formalità di rito, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e celebrato in Trieste il 09.05.2011, Parte_2 Parte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trieste al n. 81, anno 2011, parte I, ordinando all'Ufficiale dello stato Civile presso il Comune di Trieste di effettuare le necessarie annotazioni.
2) Disporre l'affido condiviso delle minori e con collocamento prevalente Per_1 Persona_3 presso la madre;
3) Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie a week end alterni, dal sabato mattina alla domenica sera. Inoltre, padre e figlie potranno stare insieme altri pomeriggi infrasettimanali che siano compatibili con gli impegni e il gradimento delle stesse minori;
festività natalizie alternate (dal
23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/01, ovvero vigilia e Natale alternati, 31/12 e Capodanno alternati, epifania ad anni alterni, salvi diversi accordi).
4) Disporre che i genitori contribuiranno al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Trieste dd 18.05.2015: pagina 2 di 4 5) Porre a carico del padre il contributo per il mantenimento delle figlie e della Per_1 Per_2 somma di € 250,00 (125 euro a testa) con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di separazione.
6) Disporre che eventuali sgravi fiscali, contributi, rimborsi o similia vengano suddivisi tra i coniugi in proporzione alla spesa da ognuno sostenuta oppure, ove non sia collegato ad un eventuale esborso, al
50% tra gli stessi
7) Disporre che la madre continuerà a percepire l'assegno unico nella sua interezza;
8) spese di causa integralmente compensate condiviso delle minori e con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1 Persona_3
2) facoltà per il padre di vedere e tenere con sé le figlie a week end alterni, dal sabato mattina alla domenica sera;
inoltre, padre e figlie potranno stare insieme altri pomeriggi infrasettimanali che siano compatibili con gli impegni e il gradimento delle stesse minori;
festività natalizie alternate (dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/01, ovvero vigilia e Natale alternati, 31/12 e Capodanno alternati, epifania ad anni alterni, salvi diversi accordi).
3) I genitori contribuiranno al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Trieste dd 18.05.2015;
4) Porre a carico del padre il contributo per il mantenimento delle figlie e della Per_1 Per_2 somma di € 250,00 (125 a testa) con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di separazione.
5) La madre continuerà a percepire l'assegno unico nella sua interezza;
6) spese di causa integralmente compensate”.
Ciò premesso, rilevato altresì che sono state indicate le rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, ed inoltre risulta effettuato il deposito della documentazione prescritta ed utile, anche con riferimento all'ordine di esibizione dd. 18/02/25, nulla osta alla pronuncia della separazione personale tra i coniugi, alle concordate condizioni.
Infatti, come da essi dichiarato, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale stima altresì sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle pattuizioni riguardanti le due figlie minori, conformi ai loro interessi, visto anche quanto emerso dal loro ascolto.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. pagina 3 di 4 La domanda di scioglimento del matrimonio sarà invece procedibile decorso il termine di legge, come previsto dall'art. 473-bis 49 c.p.c., ossia trascorsi 6 mesi dalla data della pronuncia odierna di separazione consensuale. In proposito si aderisce invero all'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione con la recente sentenza n. 4311 del 16.10.2023, che ha ammesso il cumulo tra le domande di separazione e divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
e ; Pt_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Fissa nuova udienza al 3/03/26, da intendersi sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche riguardo allo scioglimento della comunione legale (atto trascritto al n. 81, anno 2011, parte I, serie A, ufficio 1).
Così deciso in Trieste, il 10/07/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Gloria CARLESSO Giudice dott.ssa Francesca AJELLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1264/2024, promossa con ricorso depositato in data 15/04/2024 da
, con avv. R. GIACOMIN, nei confronti di , con avv. R. Parte_1 CP_1
FERENCICH;
- i quali hanno contratto matrimonio civile in data 9 maggio 2011 nel Comune di Trieste, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 81, anno 2011, parte I, serie A, ufficio
1, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
- dalla loro unione sono nate le figlie in data 22.05.2008, e , il 07.03.2010. Per_1 Per_2
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione ha adito questo Tribunale per sentir pronunciare dapprima la separazione dal e poi Parte_1 CP_1 lo scioglimento del matrimonio, con affido condiviso delle figlie minori e loro collocamento prevalente presso di sé, salva regolamentazione delle visite paterne e con obbligo di contribuzione al mantenimento a carico del padre, nella misura di € 250 per ciascuna figlia, oltre Istat e 50% delle relative spese straordinarie.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Nel costituirsi in giudizio, ha proposto un diverso assetto, riguardo a collocamento e Parte_2 mantenimento, ordinario e straordinario, delle figlie, pur non opponendosi alla pronuncia della separazione e del divorzio.
Sentite le parti, all'udienza dell'11/07/24, il Giudice delegato ha così provveduto: “dato atto che nelle more il padre sta corrispondendo 150 euro mensili ed avallando in tal senso quanto sta accadendo,
pagina 1 di 4 dispone in conformità, in via provvisoria, anche in attesa che si stabilizzi la sua situazione lavorativa.
Quindi dispone l'audizione delle due minori. Invita altresì le parti a discutere e tentare una soluzione concordata, che potrebbe prevedere un assegno di € 300 mensili per entrambe le figlie, nell'ipotesi di stipendio del padre di € 1200 mensili, oltre 50% spese straordinarie come da locale Protocollo e assegno unico alla madre, salva diversa determinazione in caso di collocamenti paritario”.
Alla successiva udienza dell'1/10/24, sentite le due minori, il Giudice ha così ulteriormente disposto, in via provvisoria, “che le due minori siano collocate in via prevalente presso la madre, con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé a week end alterni, dal sabato mattina alla domenica sera;
inoltre, padre e figlie potranno stare insieme il lunedì a pranzo od altri pomeriggi infrasettimanali che siano compatibili con gli impegni e il gradimento delle stesse minori;
festività natalizie alternate (dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/01, ovvero vigilia e Natale alternati, 31/12 e Capodanno alternati, epifania ad anni alterni, salvi diversi accordi)”.
Il Giudice ha poi ordinato esibizioni documentali e anticipato l'udienza già in precedenza fissata, al fine della pronuncia della separazione, avendo nelle more le parti dichiarato di aver raggiunto un accordo
Con le successive note scritte depositate, le parti hanno confermato le condizioni concordate, chiedendo quindi accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli Parte_2 Parte_1
a vivere separati e con l'obbligo del mutuo rispetto;
- decorsi i tempi di legge ed esperite le formalità di rito, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e celebrato in Trieste il 09.05.2011, Parte_2 Parte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trieste al n. 81, anno 2011, parte I, ordinando all'Ufficiale dello stato Civile presso il Comune di Trieste di effettuare le necessarie annotazioni.
2) Disporre l'affido condiviso delle minori e con collocamento prevalente Per_1 Persona_3 presso la madre;
3) Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie a week end alterni, dal sabato mattina alla domenica sera. Inoltre, padre e figlie potranno stare insieme altri pomeriggi infrasettimanali che siano compatibili con gli impegni e il gradimento delle stesse minori;
festività natalizie alternate (dal
23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/01, ovvero vigilia e Natale alternati, 31/12 e Capodanno alternati, epifania ad anni alterni, salvi diversi accordi).
4) Disporre che i genitori contribuiranno al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Trieste dd 18.05.2015: pagina 2 di 4 5) Porre a carico del padre il contributo per il mantenimento delle figlie e della Per_1 Per_2 somma di € 250,00 (125 euro a testa) con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di separazione.
6) Disporre che eventuali sgravi fiscali, contributi, rimborsi o similia vengano suddivisi tra i coniugi in proporzione alla spesa da ognuno sostenuta oppure, ove non sia collegato ad un eventuale esborso, al
50% tra gli stessi
7) Disporre che la madre continuerà a percepire l'assegno unico nella sua interezza;
8) spese di causa integralmente compensate condiviso delle minori e con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1 Persona_3
2) facoltà per il padre di vedere e tenere con sé le figlie a week end alterni, dal sabato mattina alla domenica sera;
inoltre, padre e figlie potranno stare insieme altri pomeriggi infrasettimanali che siano compatibili con gli impegni e il gradimento delle stesse minori;
festività natalizie alternate (dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/01, ovvero vigilia e Natale alternati, 31/12 e Capodanno alternati, epifania ad anni alterni, salvi diversi accordi).
3) I genitori contribuiranno al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Trieste dd 18.05.2015;
4) Porre a carico del padre il contributo per il mantenimento delle figlie e della Per_1 Per_2 somma di € 250,00 (125 a testa) con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di separazione.
5) La madre continuerà a percepire l'assegno unico nella sua interezza;
6) spese di causa integralmente compensate”.
Ciò premesso, rilevato altresì che sono state indicate le rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, ed inoltre risulta effettuato il deposito della documentazione prescritta ed utile, anche con riferimento all'ordine di esibizione dd. 18/02/25, nulla osta alla pronuncia della separazione personale tra i coniugi, alle concordate condizioni.
Infatti, come da essi dichiarato, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale stima altresì sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle pattuizioni riguardanti le due figlie minori, conformi ai loro interessi, visto anche quanto emerso dal loro ascolto.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. pagina 3 di 4 La domanda di scioglimento del matrimonio sarà invece procedibile decorso il termine di legge, come previsto dall'art. 473-bis 49 c.p.c., ossia trascorsi 6 mesi dalla data della pronuncia odierna di separazione consensuale. In proposito si aderisce invero all'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione con la recente sentenza n. 4311 del 16.10.2023, che ha ammesso il cumulo tra le domande di separazione e divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
e ; Pt_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Fissa nuova udienza al 3/03/26, da intendersi sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche riguardo allo scioglimento della comunione legale (atto trascritto al n. 81, anno 2011, parte I, serie A, ufficio 1).
Così deciso in Trieste, il 10/07/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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