Ordinanza collegiale 6 settembre 2024
Ordinanza collegiale 3 ottobre 2025
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 07/04/2026, n. 6219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6219 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06219/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07716/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7716 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SI NE, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Agenzia delle Entrate, FO Pa, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio, Commissione Interministeriale Ripam, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NA BI, IL BO, CL LA, RI RO, LT AL, AT RB, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) Del provvedimento prot. n. 2024/44363 del 24.05.2024 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale Lazio recante “ Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria, (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall’atto n. 300017 del 24 agosto 2023 e dall’atto n. 224448 del 9 maggio 2024) approvata con atto n. 40184 del 13 maggio 2024”, con cui è stata rettificata e approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria, di cui n. 922 per la Direzione Regionale del Lazio e Uffici Centrali (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall’atto n. 300017 del 24 agosto 2023 e dall’atto n. 224448 del 9 maggio 2024), riportata nell’allegato A, parte integrante del presente atto, nonché la Graduatoria di merito (All. A) e l’Elenco dei vincitori (All. B), in ogni parte considerata lesiva e in ogni caso nella parte in cui si assegna una posizione ingiusta a parte ricorrente;
2) della Graduatoria di merito (All. A) rettificata del 24.05.2024 sul sito dell’amministrazione, nelle parti di interesse;
3) dell’Elenco dei vincitori (All. B) del 24.05.2024 sul sito dell’amministrazione, nelle parti di interesse;
4) dell’avviso di acquisizione delle preferenze da parte dei vincitori e i relativi atti di assunzione;
5) della nota di riscontro di FO Pa del 20.05.2024 all’istanza di riesame trasmessa in pari data;
6) Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali inerenti l’approvazione delle nuove graduatorie nonché il relativo decreto; b) ogni atto inerente l’assegnazione delle sedi di preferenza; provvedimento prot. n. 2024/40184 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale Lazio recante “Approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria, (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall’atto n. 300017 del 24 agosto 2023 e dall’atto n. 224448 del 9 maggio 2024)”, con cui è stata approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria, di cui n. 922 per la Direzione Regionale del Lazio e Uffici Centrali (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall’atto n. 300017 del 24 agosto 2023 e dall’atto n. 224448 del 9 maggio 2024), riportata nell’allegato A, parte integrante del presente atto, nonché la Graduatoria di merito (All. A) e l’Elenco dei vincitori (All. B), in ogni parte considerata lesiva e in ogni caso nella parte in cui si assegna una posizione ingiusta a parte ricorrente;
7) Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) il bando di concorso, pubblicato in data 24.07.23 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nonché sul sito di FO PA in pari data; nonché del successivo atto di modifica del bando di concorso del 24.08.23, ove considerato eventualmente lesivo per gli interessi di parte ricorrente; b) l’Avviso pubblicato il 15.12.2023 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, per quanto di interesse; c) i verbali istruttori inerenti la valutazione dei titoli della ricorrente; c) ogni avviso inerente l’individuazione dei vincitori e degli idonei in riferimento alla Regione Lazio; d) i contratti di lavoro stipulati nelle more del presente giudizio e le relative prese di servizio;
nonché per l’accertamento,
del diritto della ricorrente a veder riconosciuto il titolo di preferenza dichiarato in domanda,
con conseguente condanna in forma specifica
delle Amministrazioni in indirizzo a riesaminare la posizione di parte ricorrente, con l’adozione di ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione.
Con richieste istruttorie.
Con ogni effetto ed onere conseguente.
Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IS EL il 12\2\2025 :
Per l’annullamento
1) Del provvedimento prot. n. 2024/68090 del 09.08.2024 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale Lazio recante “ Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4266, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria, (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall’atto n. 300017 del 24 agosto 2023, dall’atto n. 224448 del 9 maggio 2024 e dall’atto n. 314540 del 29 luglio 2024) approvata con atto n. 40184 del 13 maggio 2024) approvata con atto n. 40184 del 13 maggio 2024”, con cui è stata rettificata e approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, unitamente alla Graduatoria di merito (All. A) e l’Elenco dei vincitori (All. B), in ogni parte considerata lesiva e in ogni caso nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto a parte ricorrente, di cui si è avuto conoscenza legale in data 11.02.2025 ;
2) Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali inerenti l’approvazione delle nuove graduatorie nonché il relativo decreto; b) ogni atto inerente l’assegnazione delle sedi di preferenza,
unitamente ad ogni atto/provvedimento già impugnato in sede principale,
nonché per l’accertamento, del diritto della ricorrente a veder riconosciuto il titolo di preferenza dichiarato in domanda,
con conseguente condanna delle Amministrazioni in indirizzo a riesaminare la posizione di parte ricorrente, con l’adozione di ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di FO Pa e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio e di Commissione Interministeriale Ripam e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il consigliere IL NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 27 giugno 2024 e depositato il successivo 16 luglio, l’Avv. NE SI ha impugnato il provvedimento prot. n. 2024/44363 del 24.05.2024 dell’Agenzia delle Entrate–Direzione regionale Lazio recante “Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria, (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall’atto n. 300017 del 24 agosto 2023 e dall’atto n. 224448 del 9 maggio 2024) approvata con atto n. 40184 del 13 maggio 2024”, con cui è stata rettificata e approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria, di cui n. 922 per la Direzione Regionale del Lazio e Uffici Centrali (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall’atto n. 300017 del 24 agosto 2023 e dall’atto n. 224448 del 9 maggio 2024).
2. – La ricorrente espone di avere indicato tra gli altri titoli, in sede di domanda di partecipazione al concorso, un titolo di preferenza, ossia lo svolgimento dello stage presso gli uffici giudiziari ex art.73, co. 14, del decreto -legge 21.06.2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013 n. 98.
Ella riferisce di avere ottenuto il punteggio di 22.96, collocandosi alla posizione n. 1594 nella impugnata graduatoria, ma che l’Amministrazione non ha riconosciuto in suo favore il titolo di preferenza su richiamato.
Sotto il profilo della prova di resistenza, la ricorrente assume che il riconoscimento del titolo di preferenza le consentirebbe, dato il punteggio conseguito, di raggiungere la posizione n. 1536, “con l’aumento dunque di chances assunzionali”.
3. – Il ricorso è affidato ad un motivo rubricato “1.Violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso. 2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 del DPR 487/1994e ss.m.i.. 3. Eccesso di potere. Illogicità e irragionevolezza. 4. Difetto assoluto di motivazione. 5. Difetto di istruttoria. 6. Ingiustizia grave e manifesta. 7. Violazione della par condicio concorsorum. 8. Violazione dell’art. 1, co.2 bis, L. 241/1990. 9. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della L. 241/1990. 10. Violazione della trasparenza amministrativa. 11. Violazione del buon andamento amministrativo ex art. 97 Cost.”
In sintesi, sussisterebbe la violazione dell’art. 5 del DPR 487/1994, modificato dal DPR 82/2023, per cui è titolo di preferenza “aver completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del decreto legge 15 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, ai sensi dell’art. 50, comma 1-quinques, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114”.
4. – Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato il 12 febbraio 2025, recante le medesime censure del ricorso introduttivo (oltre che di illegittimità derivata) l’Avv. SI ha impugnato il provvedimento prot. n. 2024/68090 del 9 agosto 2024 dell’Agenzia delle Entrate –Direzione regionale Lazio recante “Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4266, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria, (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall’atto n. 300017 del 24 agosto 2023, dall’atto n. 224448 del 9 maggio 2024 e dall’atto n. 314540 del 29 luglio 2024) approvata con atto n. 40184 del 13 maggio 2024) approvata con atto n. 40184 del 13 maggio 2024”, con cui è stata rettificata e approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, unitamente alla Graduatoria di merito, affermando di averne avuto conoscenza legale solo in data 11 febbraio 2025, ed evidenziando che tale atto era stato pubblicato esclusivamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate e non anche sul Portale InPa, contrariamente a quanto previsto dal bando.
5. – L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio deducendo la tardività dei motivi aggiunti e, di conseguenza, l’improcedibilità del ricorso introduttivo oltre che l’infondatezza dell’impugnazione nel merito.
6. – Con ordinanza n. 16183\2024 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati, collocatisi in graduatoria in posizione migliore di quella di parte ricorrente ed inclusi nella graduatoria finale di merito e nell’elenco dei vincitori della selezione pubblica di cui si discute, limitatamente alle graduatorie formate per l’area regionale di interesse di parte ricorrente.
L’incombente è stato ritualmente assolto.
7. – In occasione della pubblica udienza dell’11 febbraio 2025, in via preliminare il Presidente ha dato avviso di un profilo di improcedibilità del ricorso per la mancata impugnazione della rettifica della graduatoria; il procuratore ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile, che è stata concessa, con rinvio dell'esame del ricorso all'udienza pubblica del 3 giugno 2025.
8. – Con ordinanza n. 17059\2025 è stata ordinata a parte ricorrente l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami anche in relazione ai motivi aggiunti, nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della stessa ordinanza, effettuata il 3 ottobre 2025.
In particolare, il Collegio ha assegnato per l’incombente i seguenti termini:
- “entro il termine perentorio di giorni 15 decorrente dalla pubblicazione della presente ordinanza, inoltrando, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all’amministrazione resistente, e fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;”
- “la prova del compimento dei prescritti adempimenti, contenente anche l’attestato rilasciato dall’amministrazione, dovrà essere depositata agli atti del giudizio, a cura del ricorrente, entro il termine di 15 giorni dall’avvenuta pubblicazione o, se successivo, dal rilascio dell’attestato, il tutto a pena di decadenza”.
Il primo dei due adempimenti risulta effettuato mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata avvenuto in data 6 ottobre 2025, e dunque entro il termine a tale fine assegnato, che è scaduto il 18 giugno 2025.
Lo stesso deve dirsi per il secondo adempimento, effettuato il 15 ottobre 2025.
9. – In vista dell’udienza di trattazione del merito le parti non hanno svolto difese scritte.
10. – Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 21 gennaio 2026.
11. – Il ricorso è infondato.
A tale fine assume dirimente rilevanza la circostanza per cui non risulta prodotto dalla ricorrente, nei termini indicati dal bando di concorso, il titolo del quale l’Avv. SI, adesso, lamenta la pretermissione in sede di valutazione da parte della Commissione di concorso.
Ed invero, il titolo costituito dall’ “ aver completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del decreto legge 15 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, ai sensi dell’art. 50, comma 1-quinques, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 ” non è stato né prodotto in allegato alla domanda di concorso dell’interessata, né autocertificato mediante dichiarazione sostitutiva nell’ambito della domanda medesima, come emerge dalla piana lettura della documentazione in atti.
Tale domanda contempla, invece, la dichiarazione sostitutiva relativa al diverso titolo costituito dall’ “ avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ”, formulata mediante segnatura della specifica casella corrispondente a tale dizione.
Alcuna segnatura (e dunque, nessuna dichiarazione sostitutiva) si rinviene, invece, all’altezza della casella corrispondente alla declaratoria “ avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 .”
Quale unico titolo allegato alla domanda, infine, si rinviene una pubblicazione in materia di diritto penale (mentre altre pubblicazioni risultano oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione nella domanda).
12. – Peraltro, il ricorso è comunque inammissibile per difetto della prova di resistenza, come rilevato ai sensi del 73 c.p.a. dal Presidente del Collegio in pubblica udienza, atteso che la stessa ricorrente afferma di essere collocata al posto n. 1536 in graduatoria e non specifica (se non mediante un generico richiamo a “maggiori chances assunzionali”) quale vantaggio concreto, attuale e personale le arrecherebbe un eventuale accoglimento del ricorso.
Quest’ultimo, pertanto, non risulta neppure assistito dalla condizione dell’azione dell’interesse ad agire.
13. – Il ricorso, in definitiva, va respinto.
Le spese, per la limitata attività difensiva dell’Amministrazione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
IL NA, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL NA | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO