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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/10/2025, n. 4032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4032 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.
EP TANGO, nella causa iscritta al n. 2463/2025 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
(avv. SAVARINO FABRIZIO)
-ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO )
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza del 02/10/2025 ha pronunciato
SENTENZA mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice accoglie il ricorso e dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per l'invalidità civile pari o superiore al 74% e l'assegno ordinario di invalidità civile a far data dal 1.1.2025;
Compensa le spese di lite tra le parti e pone definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
CTU di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato in data 18/02/2025 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per l'invalidità civile pari o superiore al 74%
e l'assegno ordinario di invalidità civile;
1 - premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza del
02/10/2025;
- ritenuto che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU disposta ex art. 445-bis, comma 1°, c.p.c.;
- rilevato che nel merito la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base di accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario (88%) necessario per ottenere l'invocata prestazione a far data dal 1.1.2025;
- considerato che tali conclusioni appaiono condivisibili, siccome logicamente argomentate ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti;
rilevato che le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto della decorrenza successiva al deposito del ricorso, ponendo definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
CTU di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 02/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
PP TA
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.
EP TANGO, nella causa iscritta al n. 2463/2025 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
(avv. SAVARINO FABRIZIO)
-ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO )
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza del 02/10/2025 ha pronunciato
SENTENZA mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice accoglie il ricorso e dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per l'invalidità civile pari o superiore al 74% e l'assegno ordinario di invalidità civile a far data dal 1.1.2025;
Compensa le spese di lite tra le parti e pone definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
CTU di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato in data 18/02/2025 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per l'invalidità civile pari o superiore al 74%
e l'assegno ordinario di invalidità civile;
1 - premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza del
02/10/2025;
- ritenuto che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU disposta ex art. 445-bis, comma 1°, c.p.c.;
- rilevato che nel merito la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base di accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario (88%) necessario per ottenere l'invocata prestazione a far data dal 1.1.2025;
- considerato che tali conclusioni appaiono condivisibili, siccome logicamente argomentate ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti;
rilevato che le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto della decorrenza successiva al deposito del ricorso, ponendo definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
CTU di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 02/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
PP TA
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