Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 24/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 334/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
21.02.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 334/2023, avente ad oggetto: opposizione ad aviso di addebito – gestione commercianti
TRA
, nato a Praia a [...] il [...], rappresentato e difeso, dall'avv. Parte_1
Piernicola De Paola, nel cui studio, sito alla via M. La Cava in Praia a Mare (CS), elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA ) in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Carnovale e P.IVA_2 dall'Avv. Umberto Ferrato, ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza,
Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 27.02.2023, ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420220004981335000 notificato il
25.01.2023, con cui l' aveva comunicato di aver proceduto al controllo della posizione CP_1 contributiva relativa all'attività commerciale esercitata, da cui era risultato dovuto il pagamento della complessiva somma di Euro €3.236,48 a titolo di contributi I.V.S. e relative sanzioni sul reddito entro il minimale, per i periodi dal 04/2020 sino al 12/2021 a titolo di Gestione Commercianti all' . CP_1
L'istante ha dedotto: la non debenza della somma indicata, in relazione all'attività stagionale, che non esercita nel resto dell'anno.
Tutto ciò premesso chiedeva, quindi, l'annullamento dell'avviso di addebito con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Costituitasi l' , eccepiva l'infondatezza delle avverse deduzioni, e chiedeva il rigetto del ricorso;
CP_1
con vittoria di spese di giudizio.
La causa è quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è stata disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. L'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 d.lgs 46/99. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
Ebbene nel caso di specie l'opposizione de qua è tempestiva perché proposta nei termini di cui innanzi.
§ 3. Nel merito va premesso che l'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, che ha sostituito il comma 1 dell'art.29 l. n.160 del 1975, sancisce l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Orbene, ai fini della definizione della controversia, ritiene il Tribunale, in consapevole contrasto con il proprio precedente orientamento sul punto, che resta insuperabile il chiaro ed inequivoco tenore letterale della L. 233/1990, art. 1, comma 3, che fissa il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali, dovuti alle gestioni di cui al comma 1, da ciascun assicurato, nella misura del minimale annuo di retribuzione.
Ciò non consente all'interessato di provare un reddito effettivo inferiore a quello corrispondente alla presunzione di legge (cfr. Cass. 23 dicembre 1999, n. 14498; Cass. 10 settembre 2009, n. 19502).
È doveroso, pertanto, applicare al caso di specie il principio secondo cui “la contribuzione annua dovuta, ancorché ripartita in n. 4 rate trimestrali, è quella risultante ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. 233/90. E tanto indipendentemente dalla durata della prestazione effettuata nel corso dell'anno, in quanto il regime contributivo dei “Commercianti” è parametrato al reddito prodotto nel corso dell'anno, con un minimale di reddito previsto ex lege dal citato art. 1, comma 3, della l.
233/90”
Sul punto si è da ultimo pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
1684/21, ribadendo che tale regime contributivo - imposto dalla legge - non è correlato alla durata della prestazione ma al reddito prodotto nel corso dell'anno: ciò priva di sostanziale rilevanza giuridica la questione relativa alla natura stagionale dell'attività commerciale svolta dalla parte ricorrente.
In definitiva, il soggetto che esercita attività di lavoro autonomo nel settore del commercio con i requisiti - come nel caso di specie - della professionalità, abitualità e prevalenza, è tenuto al pagamento della contribuzione IVS almeno sul minimale annuo imponibile per come stabilito dall'art. 1, comma 3, L. 233/90, anche in ipotesi di attività stagionale.
In virtù di tutto quanto innanzi esposto, il ricorso va pertanto rigettato.
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza, tuttavia, in considerazione del mutato orientamento interno su questione dirimente sussistono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale sent. n. 77/2018, ai fini della compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Paola, 24.02.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso