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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 884/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATTARELLA BERNARDO, Presidente e Relatore
MICELI MARIA, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2977/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Agrigento - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Sicilia - Indirizzo_3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1703/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- RUOLO n. 2019-2634 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2017
- sull'appello n. 3014/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Sicilia - Indirizzo_3
elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_5
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1703/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190010274724 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione della Giustizia Tributaria, Ufficio di Segreteria della
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento, ha proposto appello (RGA n.2977/2024) contro
Resistente_1 – e nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione della Giustizia Tributaria, Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo
Grado della Sicilia - per la riforma della sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Agrigento n.1703/2023, pronunciata sul ricorso avverso la cartella di pagamento n.29120190010274724 ed i correlativi ruoli esattoriali n.2019/2634 e n.2019/2242.
Il ricorrente, premesso che tale cartella di pagamento non gli era mai stata notificata, formulava due motivi d'impugnazione in relazione ai ruoli esattoriali e diciotto motivi d'impugnazione in relazione alla cartella di pagamento.
Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva il rigetto del ricorso.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione della Giustizia Tributaria, Ufficio di Segreteria della
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, interveniva volontariamente in giudizio deducendo che:
- il ruolo n.2019/2242, riportato nella cartella di pagamento, afferisce all'omesso pagamento del contributo unificato dovuto per una controversia promossa da Resistente_1 davanti la C.T.R. della Sicilia ed iscritta a ruolo con il numero RGA 1457/2017;
- l'Ufficio provvedeva al recupero con invito al pagamento notificato il 28/03/2017 mediante p.e.c. all'indirizzo del difensore domiciliatario di Resistente_1;
- trascorso infruttuosamente il termine ultimo per il pagamento, l'Ufficio in data 19/07/2017 emetteva avviso d'irrogazione delle sanzioni, notificandolo personalmente alla parte il 25/07/2017 mediante il servizio postale;
- persistendo l'inadempimento, l'Ufficio procedeva all'iscrizione a ruolo.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione della Giustizia Tributaria, Ufficio di Segreteria della
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento, depositava atto d'intervento volontario, deducendo che:
- il ruolo n.2019/2634, riportato nella cartella di pagamento, afferisce all'omesso pagamento del contributo unificato dovuto per una controversia promossa da Resistente_1 davanti la C.T.P. di Primo Grado di Agrigento ed iscritta a ruolo con il numero RGR 2230/2017;
- l'Ufficio provvedeva al recupero con invito al pagamento notificato il 30/10/2017 mediante p.e.c. all'indirizzo del difensore domiciliatario di Resistente_1;
- trascorso infruttuosamente il termine ultimo per il pagamento, l'Ufficio emetteva avviso d'irrogazione delle sanzioni, notificandolo personalmente alla parte il 23/02/2018 mediante il servizio postale;
- persistendo l'inadempimento, l'Ufficio procedeva all'iscrizione a ruolo.
La C.G.T. di Primo Grado di Agrigento ha:
- accolto il ricorso;
- annullato la cartella di pagamento;
- condannato Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente. In particolare il giudice di primo grado ha ritenuto fondata l'eccezione afferente alla decadenza/prescrizione, poiché l'agente della riscossione “non ha provato che gli atti presupposti siano mai stati notificati per giustificare il provvedimento oggi impugnato”.
Con l'appello Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione della Giustizia Tributaria, Ufficio di
Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento, ha chiesto il rigetto dell'originario ricorso, censurando la sentenza di primo grado per:
- avere ignorato gli interventi volontari dei due enti impositori (l'Ufficio di Segreteria della C.G.T. di Primo
Grado di Agrigento e l'Ufficio di Segreteria della C.G.T. di Secondo Grado per la Sicilia);
- non avere preso in considerazione gli atti e le fonti di prova depositati dagli enti intervenuti in giudizio.
Resistente_1 ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
La sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Agrigento n.1703/2023 è stata appellata, con separato ricorso
(RGA n.3014/2024), anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione della Giustizia Tributaria,
Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, il quale ha chiesto il rigetto dell'originario ricorso di Resistente_1, lamentando la mancata valutazione del proprio intervento volontario nel giudizio di primo grado e l'errata statuizione in relazione all'omessa notifica degli atti prodromici all'impugnata iscrizione a ruolo.
Resistente_1 si è costituito anche in tale giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 26/01/2026, fissata per la trattazione di ognuno dei due appelli, la Corte ha:
- preliminarmente riunito al procedimento RGA n.2977/2024, il procedimento RGA n.3014/2024, trattandosi di due appelli aventi per oggetto la stessa sentenza di primo grado;
- posto in decisione i due appelli riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado deve essere riformata.
La Corte rileva che l'originario ricorso di Resistente_1 risulta inammissibile per il suo proprio contenuto, cioè indipendentemente da quanto dedotto, e documentato, da Riscossione Sicilia S.p.a. e dalle altre due parti intervenute volontariamente.
Invero, sin dall'originario ricorso Resistente_1 ha sempre eccepito che l'impugnata cartella di pagamento
“non gli è mai stata notificata ovverosia si contesta l'illegittimità e/o irregolarità della procedura notificatoria per essere stata effettuata in assoluta difformità del modello legale previsto dal codice di rito, e tale, comunque, da non consentirne l'assunzione nel tipico atto di notificazione considerato dalla legge, di talché,
l'impugnata cartella di pagamento non è pervenuta nella materiale conoscenza e/o conoscibilità legale dell'odierno ricorrente, conseguendone l'inesistenza giuridica insuscettibile di sanatoria”. Orbene, la controversa questione afferente alla possibilità, o meno, per il contribuente, che assuma – come nel caso in esame – di non avere ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo, è stata recentemente affrontata, e risolta, dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.26283 del 06/09/2022, emessa in base al D.L.
n.146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla Legge n.215 del 2021, che ha novellato il D.P.R. n.602 del 1973 art.12, introducendo il comma 4-bis.
Tale norma, poi modificata dall'art.12 del D.Lgs. n.110/2024, stabilisce che: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472".
Con la sopra richiamata sentenza n.26283/2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la disposizione, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale:
- ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
- dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art.372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, l'appello in esame deve essere dichiarato inammissibile, poiché:
- in relazione all'impugnazione del ruolo e della cartella asseritamente non notificata le previsioni del sopra richiamato comma 4 bis sulla limitata impugnabilità presuppongono un interesse ad agire che deve essere dimostrato;
- lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione in termini di cui all'art.153 c.p.c., istituto applicabile anche al processo tributario (Cass.
n.268/2022) sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali “interni” al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l'impugnazione dei provvedimenti sostanziali;
- la disciplina della rimessione in termini di cui all'art.153 c.p.c., comma secondo, presuppone, però, la tempestività dell'iniziativa della parte, da intendersi come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa (Cass. n.19290/2016);
- nel caso in esame, il contribuente non ha dedotto (né tanto meno dimostrato) la sussistenza di uno dei casi previsti dall'art.12, comma 4 bis, del DPR n.602/1973, nei quali è consentita la diretta impugnazione di una cartella di pagamento, né ha formulato a tal fine alcuna richiesta di rimessione in termini.
Non si è formato alcun giudicato in ordine all'interesse in capo al ricorrente, trattandosi di questione a rilievo officioso che non è impedito da un giudicato implicito (Cass. n.32637/2019).
Invero, il giudice di primo grado ha ritenuto fondato il ricorso, ma non ha espressamente accertato l'interesse ad agire in capo al contribuente.
Ed è noto che, per la formazione del giudicato, con conseguente preclusione della deducibilità/rilevabilità
d'ufficio della questione nel successivo grado del giudizio o nel giudizio di legittimità, si richiede che vi sia stata una pronuncia esplicita proprio su detta questione (Cass. n.26019/2008 e n.30954/2024).
Per le suesposte considerazioni, in riforma della sentenza di primo grado, deve dichiararsi l'inammissibilità, ai sensi del citato art.12, comma 4 bis, del DPR n.602/1973, dell'azione impugnatoria esperita con il ricorso introduttivo del giudizio, perché la causa non poteva essere proposta, restando così assorbiti i motivi di ricorso.
In ragione dello jus superveniens e della sopravvenuta interpretazione nomofilattica dell'art.12, comma 4 bis, del DPR n.602/1973, debbono essere integralmente compensate tra tutte le parti le spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
In riforma della sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Agrigento n.1703/2023 - appellata, con separati ricorsi, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione della Giustizia Tributaria, Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento (RGA n.2977/2024) e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione della Giustizia Tributaria, Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Sicilia (RGA n.3014/2024) – dichiara inammissibile l'originario ricorso di Resistente_1.
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Palermo, 26/01/2026
IL PRESIDENTE-RELATORE
AR EL
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATTARELLA BERNARDO, Presidente e Relatore
MICELI MARIA, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2977/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Agrigento - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Sicilia - Indirizzo_3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1703/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- RUOLO n. 2019-2634 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2017
- sull'appello n. 3014/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Sicilia - Indirizzo_3
elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_5
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1703/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190010274724 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione della Giustizia Tributaria, Ufficio di Segreteria della
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento, ha proposto appello (RGA n.2977/2024) contro
Resistente_1 – e nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione della Giustizia Tributaria, Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo
Grado della Sicilia - per la riforma della sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Agrigento n.1703/2023, pronunciata sul ricorso avverso la cartella di pagamento n.29120190010274724 ed i correlativi ruoli esattoriali n.2019/2634 e n.2019/2242.
Il ricorrente, premesso che tale cartella di pagamento non gli era mai stata notificata, formulava due motivi d'impugnazione in relazione ai ruoli esattoriali e diciotto motivi d'impugnazione in relazione alla cartella di pagamento.
Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva il rigetto del ricorso.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione della Giustizia Tributaria, Ufficio di Segreteria della
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, interveniva volontariamente in giudizio deducendo che:
- il ruolo n.2019/2242, riportato nella cartella di pagamento, afferisce all'omesso pagamento del contributo unificato dovuto per una controversia promossa da Resistente_1 davanti la C.T.R. della Sicilia ed iscritta a ruolo con il numero RGA 1457/2017;
- l'Ufficio provvedeva al recupero con invito al pagamento notificato il 28/03/2017 mediante p.e.c. all'indirizzo del difensore domiciliatario di Resistente_1;
- trascorso infruttuosamente il termine ultimo per il pagamento, l'Ufficio in data 19/07/2017 emetteva avviso d'irrogazione delle sanzioni, notificandolo personalmente alla parte il 25/07/2017 mediante il servizio postale;
- persistendo l'inadempimento, l'Ufficio procedeva all'iscrizione a ruolo.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione della Giustizia Tributaria, Ufficio di Segreteria della
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento, depositava atto d'intervento volontario, deducendo che:
- il ruolo n.2019/2634, riportato nella cartella di pagamento, afferisce all'omesso pagamento del contributo unificato dovuto per una controversia promossa da Resistente_1 davanti la C.T.P. di Primo Grado di Agrigento ed iscritta a ruolo con il numero RGR 2230/2017;
- l'Ufficio provvedeva al recupero con invito al pagamento notificato il 30/10/2017 mediante p.e.c. all'indirizzo del difensore domiciliatario di Resistente_1;
- trascorso infruttuosamente il termine ultimo per il pagamento, l'Ufficio emetteva avviso d'irrogazione delle sanzioni, notificandolo personalmente alla parte il 23/02/2018 mediante il servizio postale;
- persistendo l'inadempimento, l'Ufficio procedeva all'iscrizione a ruolo.
La C.G.T. di Primo Grado di Agrigento ha:
- accolto il ricorso;
- annullato la cartella di pagamento;
- condannato Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente. In particolare il giudice di primo grado ha ritenuto fondata l'eccezione afferente alla decadenza/prescrizione, poiché l'agente della riscossione “non ha provato che gli atti presupposti siano mai stati notificati per giustificare il provvedimento oggi impugnato”.
Con l'appello Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione della Giustizia Tributaria, Ufficio di
Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento, ha chiesto il rigetto dell'originario ricorso, censurando la sentenza di primo grado per:
- avere ignorato gli interventi volontari dei due enti impositori (l'Ufficio di Segreteria della C.G.T. di Primo
Grado di Agrigento e l'Ufficio di Segreteria della C.G.T. di Secondo Grado per la Sicilia);
- non avere preso in considerazione gli atti e le fonti di prova depositati dagli enti intervenuti in giudizio.
Resistente_1 ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
La sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Agrigento n.1703/2023 è stata appellata, con separato ricorso
(RGA n.3014/2024), anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione della Giustizia Tributaria,
Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, il quale ha chiesto il rigetto dell'originario ricorso di Resistente_1, lamentando la mancata valutazione del proprio intervento volontario nel giudizio di primo grado e l'errata statuizione in relazione all'omessa notifica degli atti prodromici all'impugnata iscrizione a ruolo.
Resistente_1 si è costituito anche in tale giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 26/01/2026, fissata per la trattazione di ognuno dei due appelli, la Corte ha:
- preliminarmente riunito al procedimento RGA n.2977/2024, il procedimento RGA n.3014/2024, trattandosi di due appelli aventi per oggetto la stessa sentenza di primo grado;
- posto in decisione i due appelli riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado deve essere riformata.
La Corte rileva che l'originario ricorso di Resistente_1 risulta inammissibile per il suo proprio contenuto, cioè indipendentemente da quanto dedotto, e documentato, da Riscossione Sicilia S.p.a. e dalle altre due parti intervenute volontariamente.
Invero, sin dall'originario ricorso Resistente_1 ha sempre eccepito che l'impugnata cartella di pagamento
“non gli è mai stata notificata ovverosia si contesta l'illegittimità e/o irregolarità della procedura notificatoria per essere stata effettuata in assoluta difformità del modello legale previsto dal codice di rito, e tale, comunque, da non consentirne l'assunzione nel tipico atto di notificazione considerato dalla legge, di talché,
l'impugnata cartella di pagamento non è pervenuta nella materiale conoscenza e/o conoscibilità legale dell'odierno ricorrente, conseguendone l'inesistenza giuridica insuscettibile di sanatoria”. Orbene, la controversa questione afferente alla possibilità, o meno, per il contribuente, che assuma – come nel caso in esame – di non avere ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo, è stata recentemente affrontata, e risolta, dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.26283 del 06/09/2022, emessa in base al D.L.
n.146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla Legge n.215 del 2021, che ha novellato il D.P.R. n.602 del 1973 art.12, introducendo il comma 4-bis.
Tale norma, poi modificata dall'art.12 del D.Lgs. n.110/2024, stabilisce che: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472".
Con la sopra richiamata sentenza n.26283/2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la disposizione, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale:
- ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
- dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art.372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, l'appello in esame deve essere dichiarato inammissibile, poiché:
- in relazione all'impugnazione del ruolo e della cartella asseritamente non notificata le previsioni del sopra richiamato comma 4 bis sulla limitata impugnabilità presuppongono un interesse ad agire che deve essere dimostrato;
- lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione in termini di cui all'art.153 c.p.c., istituto applicabile anche al processo tributario (Cass.
n.268/2022) sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali “interni” al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l'impugnazione dei provvedimenti sostanziali;
- la disciplina della rimessione in termini di cui all'art.153 c.p.c., comma secondo, presuppone, però, la tempestività dell'iniziativa della parte, da intendersi come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa (Cass. n.19290/2016);
- nel caso in esame, il contribuente non ha dedotto (né tanto meno dimostrato) la sussistenza di uno dei casi previsti dall'art.12, comma 4 bis, del DPR n.602/1973, nei quali è consentita la diretta impugnazione di una cartella di pagamento, né ha formulato a tal fine alcuna richiesta di rimessione in termini.
Non si è formato alcun giudicato in ordine all'interesse in capo al ricorrente, trattandosi di questione a rilievo officioso che non è impedito da un giudicato implicito (Cass. n.32637/2019).
Invero, il giudice di primo grado ha ritenuto fondato il ricorso, ma non ha espressamente accertato l'interesse ad agire in capo al contribuente.
Ed è noto che, per la formazione del giudicato, con conseguente preclusione della deducibilità/rilevabilità
d'ufficio della questione nel successivo grado del giudizio o nel giudizio di legittimità, si richiede che vi sia stata una pronuncia esplicita proprio su detta questione (Cass. n.26019/2008 e n.30954/2024).
Per le suesposte considerazioni, in riforma della sentenza di primo grado, deve dichiararsi l'inammissibilità, ai sensi del citato art.12, comma 4 bis, del DPR n.602/1973, dell'azione impugnatoria esperita con il ricorso introduttivo del giudizio, perché la causa non poteva essere proposta, restando così assorbiti i motivi di ricorso.
In ragione dello jus superveniens e della sopravvenuta interpretazione nomofilattica dell'art.12, comma 4 bis, del DPR n.602/1973, debbono essere integralmente compensate tra tutte le parti le spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
In riforma della sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Agrigento n.1703/2023 - appellata, con separati ricorsi, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione della Giustizia Tributaria, Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento (RGA n.2977/2024) e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione della Giustizia Tributaria, Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Sicilia (RGA n.3014/2024) – dichiara inammissibile l'originario ricorso di Resistente_1.
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Palermo, 26/01/2026
IL PRESIDENTE-RELATORE
AR EL