Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e', data agli accordi di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' rispettivamente, all'articolo 5 del primo accordo ed all'articolo 2 del secondo accordo.
Piena ed intera esecuzione e', data agli accordi di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' rispettivamente, all'articolo 5 del primo accordo ed all'articolo 2 del secondo accordo.