Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/05/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 7548 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2021 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
GIANNINI LAURA
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._2
FONTANA MARCO
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nei rispettivi atti introduttivi.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
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1. L'attore ha radicato il presente giudizio domandando “dichiarare la falsità del contratto di compravendita ai rogiti Notaio Dott. del 27/07/1998 tra i sigg. Persona_1
e quali venditori e la signora Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
quale acquirente in ordine al prezzo di vendita ivi dichiarato pari a L. Controparte_3
220.000.000 (L. Duecentoventimilioni) e non già L. 97.000.000 (L. Novatasettemilioni)” (così le conclusioni dell'atto di citazione).
L'attore, in particolare, lamenta che “la somma effettivamente corrisposta dalla signora
è stata pari a L. 220.000.000 e non già a L. 97.000.000 come dichiarato nel rogito CP_3
sopra emarginato;
- La somma di L. 220.000.000 è stata corrisposta dalla acquirente signora
n mani del signor (pagina 2 dell'atto di citazione). CP_3 Controparte_1
2. Il convenuto, ritualmente costituitosi, ha chiesto dichiararsi inammissibile la querela di falso per difetto dei relativi presupposti di legge, nonché di interesse ad agire o, in subordine, rigettare la stessa poiché infondata.
3. Depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., non è stata svolta attività istruttoria trattandosi di controversia di natura documentale, per le ragioni di seguito esposte.
4. Le parti sono state così invitate a precisare le conclusioni e hanno quindi depositato gli scritti finali nei termini loro concessi.
§
A) La querela di falso è inammissibile, come correttamente eccepito da Controparte_1
Lo strumento di cui agli articoli 221 e seguenti c.p.c., non è infatti azionabile per contestare, come nel caso di specie, non già l'attività del Pubblico Ufficiale che lo ha predisposto, ma aspetti estranei all'efficacia probatoria privilegiata conferita all'atto pubblico dall'art. 2700 c.c.
Ai sensi della norma da ultimo richiamata, infatti, l'atto pubblico fa piena prova, appunto fino a querela di falso:
- della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e, nella vicenda che si esamina, nessuno dubita che sia stato rogato dal Notaio dott. ; Persona_1
- delle attestazioni del suddetto Notaio di quanto avvenuto in sua presenza e, ugualmente, nessuno discute che le parti del contratto abbiano rilasciato al Pubblico Ufficiale le dichiarazioni da questi riportate nel rogito.
L'art. 2700 c.c. non si occupa, invece, della prova di veridicità ed esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti al Pubblico Ufficiale, la quale può essere contrastata con gli ordinari mezzi di legge, ma non con la querela di falso.
Nel caso in discussione, il Notaio, come all'epoca (27/07/1998) consentito, si è insomma limitato a raccogliere dichiarazione fattagli dai contraenti per cui il prezzo di vendita complessivo da essi
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pattuito (lire 97.000.000) era stato in precedenza per l'intero già pagato dalla parte acquirente a quella venditrice, che ne ha così rilasciato quietanza liberatoria.
La rispondenza al vero di tale dichiarazione, come detto pacificamente fatta dai contraenti al Notaio, esula dalla fede privilegiata conferita dall'art. 2700 c.c. al rogito in questione e la querela di falso proposta da è, pertanto, inammissibile. Parte_1
B) La declaratoria di inammissibilità della querela comporta la pronuncia dei provvedimenti accessori di cui all'art. 226 c.p.c., come in dispositivo.
C) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono così poste a carico dell'attore (art. 91, primo comma, c.p.c.). Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 4.000,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi ai minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- dichiara inammissibile la querela di falso proposta dall'attore;
- dispone che, a cura della Cancelleria, sia fatta menzione della sentenza sull'originale del documento;
- incarica la Cancelleria, una volta completata l'attività di cui al punto che precede, di restituire l'originale del documento all'attore;
- condanna l'attore a pagare a una pena pecuniaria di euro 20,00 alla Controparte_4
- condanna l'attore a rifondere le spese di lite al convenuto, liquidate in euro 4.000,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 29/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
LA PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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