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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 10/12/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli IC, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 1072 del R.G. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 06.10.2025 da:
(C.F.: nata il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
IC ed ivi residente in frazione Caprignano 21/B, rappresentata e difesa dall'Avv.
SA RC e (C.F.: ) nato il CP_1 C.F._2
15.07.1965 ad Ascoli IC (AP) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Comini;
avente ad oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 06.10.2025, i ricorrenti, sulla premessa che:
- in data 10.09.1988 i sigg.ri e hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio nel Comune di Ascoli IC, optando per la comunione dei beni;
- dalla loro unione sono nati tre figli: nato a [...] Persona_1
il 11-05-1993; nato a [...] il [...]; Persona_2
nato a [...] il [...]; attualmente solo Persona_3
studente universitario, non è occupato al lavoro (risiede con la Persona_3
propria madre in Ascoli IC, frazione Caprignano 21/B); Parte_1
- il matrimonio nel corso del tempo ha visto diminuire l'affetto coniugale, causa una incompatibilità di carattere tale da rendere impossibile il protrarsi della convivenza;
tra i coniugi è dunque venuta a mancare l'unione affettiva e sentimentale, ed è venuta meno la comunione materiale e spirituale;
infatti la signora in data Parte_1
18.07.2017 ha presentato dinanzi a questo Tribunale il ricorso per separazione giudiziale, iscritto a ruolo al n. 1519/2017 RG;
ha fatto seguito la costituzione in giudizio del signor e il raggiungimento dell'accordo, in sede di separazione, Per_3
con presentazione congiunta delle relative condizioni;
il Tribunale di Ascoli IC, nella persona del Presidente, emetteva successiva omologa del 23.02.2018; è dunque stata dichiarata la separazione dei coniugi;
- da allora, i coniugi non si sono più riconciliati, non hanno più convissuto e la separazione si è protratta sino all'attualità, facendo venir meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
- quanto alle condizioni economico-patrimoniali dei ricorrenti: entrambi i ricorrenti sono occupati al lavoro (dipendenti), e comunque economicamente autosufficienti;
la signora abita con i figli e (entrambi maggiorenni); Parte_1 Per_2 Per_3
soltanto studente universitario (iscritto presso la facoltà di Camerino ove Per_3
dimora al fine di poter seguire le lezioni), non è occupato al lavoro e beneficia di assegno di mantenimento così come disposto in sede di separazione;
tutto ciò premesso, i coniugi, chiedevano congiuntamente al Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento. 3. Il figlio per il quale era stato disposto l'affidamento condiviso (in Persona_3
quanto all'epoca minore), è divenuto maggiorenne, e risiede ancora presso l'abitazione della madre, unitamente a quest'ultima, in Ascoli IC, frazione
Caprignano 21/B.
4. Il sig. ed il figlio oggi maggiorenne, stabiliranno di concerto tra essi Per_3 Per_3
le loro frequentazioni.
5. Il sig. corrisponderà entro il 5 di ogni mese a titolo di mantenimento CP_1
del figlio la somma di Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo le Per_3
indicizzazioni di legge;
6. per quanto riguarda le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio , Per_3
esse saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50 % ciascuno, che i ricorrenti concordemente stabiliscono consistere in: spese scolastiche e d'istruzione
(limitatamente a iscrizioni, rette e tasse;
libri di testo;
corredo scolastico di inizio anno e acquisto di strumenti didattici eccezionali quali, a titolo esemplificativo, computer, microscopio, …; costi del soggiorno nei luoghi di studio;
spese per il trasporto verso e dai luoghi di studio;
viaggi e gite d'istruzione); spese mediche;
spese per attività sportivo-ricreative extra-scolastiche, con relativo corredo. Tali spese dovranno essere rimborsate, nella misura stabilita, al genitore che le ha sostenute, dietro esibizione di idonea documentazione attestante gli esborsi. In ogni caso, a tal uopo, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie e delle relative modalità di rimborso, i ricorrenti richiamano il recentissimo “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” della Conferenza Distrettuale sulla riforma “Cartabia” in materia di famiglia, sottoscritto in Ancona il 10 luglio 2024 dal Presidente della
Corte di Appello di Ancona, dai Presidenti dei Tribunali del distretto di Ancona
(Ancona, Ascoli IC, Fermo, Macerata, Pesaro, Urbino), dai Presidenti dei
Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, Ascoli IC, Fermo, Macerata,
Pesaro e Urbino, dai rappresentanti delle associazioni di avvocati familiaristi CO maggiormente rappresentative presenti nella Regione Marche ( CP_2 Avvocatura e Famiglia, Camera Minorile, CAMMINO, ONDIF) e dall'Ordinario di diritto processuale civile dell'Università degli Studi di Macerata (prof. Romolo
Donzelli), da intendersi qui integralmente riportato e trascritto, con effetto vincolante per i ricorrenti. Delle detrazioni fiscali ancora possibili, dopo l'avvento dell'assegno unico, beneficeranno entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
7. Gli assegni familiari e/o l'Assegno unico, e/o strumenti equivalenti, se esistenti, verranno accreditati integralmente in favore della sig.ra . Parte_1
8. I ricorrenti dichiarano di aver regolato in separata sede ogni ulteriore rapporto di natura patrimoniale esistente tra gli stessi e, pertanto, di non aver altro reciprocamente da pretendere, salvo quanto qui regolamentato;
pertanto gli stessi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e/o titolo derivante dal rapporto di coniugio.
9. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
10. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
In data 14.10.2025 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la prima comparizione delle parti innanzi al Magistrato delegato, l'udienza del 20.11.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi merita accoglimento in quanto nessuna comunanza di vita, né materiale e né spirituale, può più essere ricostituita, come dimostra il contegno processuale ed extra-processuale tenuto dai coniugi stessi. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordemente stabilite dalle parti nei termini sopra riportati appaiono idonee e adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle medesime nonché del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente Per_3 Stante la proposizione congiunta della domanda e l'esplicita richiesta delle parti, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli IC, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo CP_1 Parte_1
per come sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata a cura della
Cancelleria all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Ascoli IC in quanto l'atto
è stato trascritto nel Registro atti di matrimonio di detto Comune all'Anno 1998,
Parte 2, Serie A, N. 237;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli IC in camera di consiglio del 5/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli IC, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 1072 del R.G. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 06.10.2025 da:
(C.F.: nata il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
IC ed ivi residente in frazione Caprignano 21/B, rappresentata e difesa dall'Avv.
SA RC e (C.F.: ) nato il CP_1 C.F._2
15.07.1965 ad Ascoli IC (AP) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Comini;
avente ad oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 06.10.2025, i ricorrenti, sulla premessa che:
- in data 10.09.1988 i sigg.ri e hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio nel Comune di Ascoli IC, optando per la comunione dei beni;
- dalla loro unione sono nati tre figli: nato a [...] Persona_1
il 11-05-1993; nato a [...] il [...]; Persona_2
nato a [...] il [...]; attualmente solo Persona_3
studente universitario, non è occupato al lavoro (risiede con la Persona_3
propria madre in Ascoli IC, frazione Caprignano 21/B); Parte_1
- il matrimonio nel corso del tempo ha visto diminuire l'affetto coniugale, causa una incompatibilità di carattere tale da rendere impossibile il protrarsi della convivenza;
tra i coniugi è dunque venuta a mancare l'unione affettiva e sentimentale, ed è venuta meno la comunione materiale e spirituale;
infatti la signora in data Parte_1
18.07.2017 ha presentato dinanzi a questo Tribunale il ricorso per separazione giudiziale, iscritto a ruolo al n. 1519/2017 RG;
ha fatto seguito la costituzione in giudizio del signor e il raggiungimento dell'accordo, in sede di separazione, Per_3
con presentazione congiunta delle relative condizioni;
il Tribunale di Ascoli IC, nella persona del Presidente, emetteva successiva omologa del 23.02.2018; è dunque stata dichiarata la separazione dei coniugi;
- da allora, i coniugi non si sono più riconciliati, non hanno più convissuto e la separazione si è protratta sino all'attualità, facendo venir meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
- quanto alle condizioni economico-patrimoniali dei ricorrenti: entrambi i ricorrenti sono occupati al lavoro (dipendenti), e comunque economicamente autosufficienti;
la signora abita con i figli e (entrambi maggiorenni); Parte_1 Per_2 Per_3
soltanto studente universitario (iscritto presso la facoltà di Camerino ove Per_3
dimora al fine di poter seguire le lezioni), non è occupato al lavoro e beneficia di assegno di mantenimento così come disposto in sede di separazione;
tutto ciò premesso, i coniugi, chiedevano congiuntamente al Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento. 3. Il figlio per il quale era stato disposto l'affidamento condiviso (in Persona_3
quanto all'epoca minore), è divenuto maggiorenne, e risiede ancora presso l'abitazione della madre, unitamente a quest'ultima, in Ascoli IC, frazione
Caprignano 21/B.
4. Il sig. ed il figlio oggi maggiorenne, stabiliranno di concerto tra essi Per_3 Per_3
le loro frequentazioni.
5. Il sig. corrisponderà entro il 5 di ogni mese a titolo di mantenimento CP_1
del figlio la somma di Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo le Per_3
indicizzazioni di legge;
6. per quanto riguarda le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio , Per_3
esse saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50 % ciascuno, che i ricorrenti concordemente stabiliscono consistere in: spese scolastiche e d'istruzione
(limitatamente a iscrizioni, rette e tasse;
libri di testo;
corredo scolastico di inizio anno e acquisto di strumenti didattici eccezionali quali, a titolo esemplificativo, computer, microscopio, …; costi del soggiorno nei luoghi di studio;
spese per il trasporto verso e dai luoghi di studio;
viaggi e gite d'istruzione); spese mediche;
spese per attività sportivo-ricreative extra-scolastiche, con relativo corredo. Tali spese dovranno essere rimborsate, nella misura stabilita, al genitore che le ha sostenute, dietro esibizione di idonea documentazione attestante gli esborsi. In ogni caso, a tal uopo, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie e delle relative modalità di rimborso, i ricorrenti richiamano il recentissimo “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” della Conferenza Distrettuale sulla riforma “Cartabia” in materia di famiglia, sottoscritto in Ancona il 10 luglio 2024 dal Presidente della
Corte di Appello di Ancona, dai Presidenti dei Tribunali del distretto di Ancona
(Ancona, Ascoli IC, Fermo, Macerata, Pesaro, Urbino), dai Presidenti dei
Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, Ascoli IC, Fermo, Macerata,
Pesaro e Urbino, dai rappresentanti delle associazioni di avvocati familiaristi CO maggiormente rappresentative presenti nella Regione Marche ( CP_2 Avvocatura e Famiglia, Camera Minorile, CAMMINO, ONDIF) e dall'Ordinario di diritto processuale civile dell'Università degli Studi di Macerata (prof. Romolo
Donzelli), da intendersi qui integralmente riportato e trascritto, con effetto vincolante per i ricorrenti. Delle detrazioni fiscali ancora possibili, dopo l'avvento dell'assegno unico, beneficeranno entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
7. Gli assegni familiari e/o l'Assegno unico, e/o strumenti equivalenti, se esistenti, verranno accreditati integralmente in favore della sig.ra . Parte_1
8. I ricorrenti dichiarano di aver regolato in separata sede ogni ulteriore rapporto di natura patrimoniale esistente tra gli stessi e, pertanto, di non aver altro reciprocamente da pretendere, salvo quanto qui regolamentato;
pertanto gli stessi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e/o titolo derivante dal rapporto di coniugio.
9. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
10. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
In data 14.10.2025 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la prima comparizione delle parti innanzi al Magistrato delegato, l'udienza del 20.11.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi merita accoglimento in quanto nessuna comunanza di vita, né materiale e né spirituale, può più essere ricostituita, come dimostra il contegno processuale ed extra-processuale tenuto dai coniugi stessi. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordemente stabilite dalle parti nei termini sopra riportati appaiono idonee e adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle medesime nonché del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente Per_3 Stante la proposizione congiunta della domanda e l'esplicita richiesta delle parti, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli IC, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo CP_1 Parte_1
per come sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata a cura della
Cancelleria all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Ascoli IC in quanto l'atto
è stato trascritto nel Registro atti di matrimonio di detto Comune all'Anno 1998,
Parte 2, Serie A, N. 237;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli IC in camera di consiglio del 5/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi