Decreto cautelare 23 marzo 2023
Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 28/04/2026, n. 7735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7735 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07735/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05115/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5115 del 2023, proposto da
Tank Bar Brew Pub S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Giudici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande adottato con Determinazione Dirigenziale numero repertorio CM/536/2023 del 21/03/2023 e numero protocollo CM/27165/2023 del 21/03/2023 di Roma Capitale - Municipio Roma VIII, Direzione Tecnica, P.O. Gestione e coordinamento Sportello Unico Attività Produttive - Servizio Gestione e coordinamento Attività Produttive - Ufficio Licenze,
- nonché di ogni eventuale altro atto prodromico, presupposto, preparatorio, contestuale, connesso o consequenziale, e, per l'effetto disporne l'annullamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa ES ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
La Tank Bar Brew Pub S.R.L. svolge attività al pubblico di somministrazione di bevande e alimenti presso i locali siti in Roma, via Pietro Giordani.
In data 22 gennaio 2023, le pattuglie del turno notturno della Polizia Urbana di Roma Capitale, intervenute a seguito di segnalazioni telefoniche, hanno constatato il disturbo della quiete pubblica e redatto verbale ai sensi degli artt. 17 c.2 e 33 c.1 della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina 43/19 - Regolamento di Polizia Urbana al responsabile dell’attività perché “ al momento dell’accertamento non poneva in essere nelle adiacenze del locale tutte le cautele possibili per evitare che il comportamento degli avventori non recasse disturbo alla quiete pubblica ”.
In data 19 febbraio 2023 la pattuglia inviata dalla centrale operativa alle ore 00.25 ha verificato la sussistenza della stessa situazione del precedente sopralluogo e redatto verbale, sempre ai sensi dell'art 17 c.2 e 33 с.1 del medesimo regolamento.
Entrambi i verbali sono stati impugnati ex art. 18 L. 689/1981.
In data 21 marzo 2023 Roma Capitale ha adottato la determinazione prot. CM/27165/2023 con la quale: ha richiamato i due verbali di accertamento di violazione sopra citati; ha affermato che la duplice asserita violazione costituisce reiterazione della violazione di cui all’art. 17 del Regolamento di Polizia Urbana ai sensi dell’art. 33 comma quinto del medesimo Regolamento, in quanto la seconda violazione della stessa fattispecie è stata commessa nell'arco temporale di 180 giorni alla prima violazione; ha disposto, in applicazione dell’art. 33 comma 4 del Regolamento, “ la sospensione dell’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (...) per un periodo di 15 (quindici) giorni a far data dal terzo giorno successivo a quello di notifica del presente atto, con espressa avvertenza che, in caso di inadempienza, si procederà d'ufficio all'esecuzione di quanto disposto mediante apposizione di sigilli o tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo allo scopo dal Comando della Polizia Locale Roma Capitale U.O. VIII Gruppo Tintoretto, che è incaricato dell'esecuzione della presente determinazione dirigenziale ”.
Con ricorso notificato in data 23 marzo 2026 Tank Bar Brew Pub S.R.L. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, della predetta determinazione.
Si è costituita Roma Capitale contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
Con ordinanza n. 2078 del 19 aprile 2023 è stata respinta l’istanza cautelare “ Rilevato che il ricorso, ad un sommario esame, proprio della presente fase cautelare, non si presenta assistito dal necessario fumus boni iuris in considerazione del fatto che la sospensione dell’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per quindici giorni è stato correttamente disposto ai sensi dell’art. 33, comma 5, del predetto Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 43 del 2019, a seguito di reiterazione, da parte della ricorrente, della medesima violazione nell’arco temporale di 180 giorni ”.
In sede di appello il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2074 del successivo 22 maggio 2023 ha ritenuto “ ad un primo esame di condividere – pur a fronte delle suggestive prospettazioni della difesa di parte appellante – le affermazioni del giudice di primo grado quanto alla corretta applicazione dell’art. 33, commi 4 e 5, del Regolamento di Polizia Locale ”.
Con istanza versata in atti in data 17 aprile 2026, parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in quanto “ In seguito ed in conseguenza del rigetto dell’istanza cautelare, la ricorrente ha ottemperato all’ordine di cui al provvedimento impugnato, sospendendo l’attività per 15 giorni ”.
All’udienza del 22 aprile 2026 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero, come visto, con atto depositato in data 17 aprile 2026 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso in esame, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa ( ex plurimis , da ultimo: Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo.
Dichiara, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame.
Le spese di lite possono essere equamente compensate tra le parti tenuto conto della attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
ES ER, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| ES ER | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO