Decreto presidenziale 29 aprile 2026
Sentenza 30 aprile 2026
Decreto presidenziale 4 maggio 2026
Rigetto
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05/05/2026, n. 3523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3523 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03523/2026REG.PROV.COLL.
N. 03615/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3615 del 2026, proposto da
EL TA, RO AL, LE CA, rappresentati e difesi dall'avvocato HE Lembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Gallipoli, Commissione Elettorale Circondariale di Lecce, Comune di Gallipoli, non costituiti in giudizio;
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Lecce, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AN PI, DO PO, UN AL, non costituiti in giudizio;
MA SP, LI BA, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonella Corvaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 670/2026.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: MA SP, LI BA, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Lecce, Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza speciale elettorale del giorno 5 maggio 2026 il Cons. RO HE PA e uditi per le parti gli avvocati RO Colagrande in sostituzione dell'avv. HE Lembo, l'avvocato dello Stato Veronica Chiappiniello e l'avv. Pierpaolo Nocito in sostituzione dell'avv. Antonella Corvaglia;
- letto l’atto di appello in esame, e ritenutane l’infondatezza. Invero:
a) per pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: “ L'esigenza che la sottoscrizione sia apposta su moduli contenenti il contrassegno della lista e le generalità dei candidati è finalizzata a garantire e attestare la consapevolezza e volontà dei firmatari di fornire supporto a quella specifica compagine politica e al relativo progetto di governo ” (C.d.S, sent. n. 8540/25);
b) l’impugnato provvedimento di ricusazione si fonda sul presupposto che “ sui moduli riportanti un elenco di candidati nonché le sottoscrizioni degli elettori risulta visibilmente incollato un diverso foglio che copre il suddetto elenco di candidati e riporta un presumibilmente diverso elenco di candidati ”;
c) tale motivazione regge al vaglio delle censure articolate dagli appellanti, atteso che se è vero che non c’è la prova che le sottoscrizioni siano avvenute prima dell’incollatura, è anche vero che non c’è neanche la prova che siano state apposte dopo, sicché resta l’inattendibilità della riferibilità soggettiva delle firme dei sottoscrittori alla lista effettivamente presentata, con irrimediabile ed insanabile pregiudizio della legittimità della sua presentazione;
d) ad avvalorare l’assunto dell’inattendibilità soggettiva del documento in esame soccorre anche la visibile non corrispondenza (per n. 3 nominativi) dell’elenco riportato sul modulo originale, rispetto all’elenco dei candidati riportato sul foglio sovrapposto ed incollato;
e) nessun rilievo assumono le dichiarazioni di corrispondenza depositate dagli odierni appellanti, in quanto, in disparte anche il rilievo che trattasi di dichiarazioni prive di data certa, esse non possono in alcun modo supplire all’oggettiva inattendibilità dei moduli riportanti l’elenco dei candidati e le relative sottoscrizioni, emergenti dalle circostanze sopra riportate;
- ritenuto pertanto, per tali ragioni, di rigettare il proposto appello;
- spese di lite secondo soccombenza;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna solidalmente gli appellanti al rimborso delle spese di lite sostenute dalle parti appellate, che si liquidano, per ciascuna di esse, in € 5.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026, con l'intervento dei magistrati:
OL GI NI TT, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
RO HE PA, Consigliere, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| RO HE PA | OL GI NI TT |
IL SEGRETARIO