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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 511/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
LICASTRO MARIA, Giudice
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2371/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - S.r.l. - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2281 DEL 28.03.2025 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro il Comune di Palermo, la società Ricorrente 1 S.r.l. e per essa il legale rappresentante
Rappresentante_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n.2281 emesso il 28.032025 e notificato il
31.03.2025, relativo all'IMU anno d'imposta 2021, per l'importo complessivo di € 9.565,95.
Ha dedotto di possedere tutti i requisiti di legge per usufruire dell'esenzione per le attività colpite dall'emergenza Covid-19.
Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio, rappresentando di aver riformato l'avviso di accertamento con riconoscimento, in autotutela, dell'esenzione COVID per i primi sei mesi dell'anno 2021 sul cespite di Indirizzo 1 Id.Catastale_1 rideterminando l'imposta dovuta in € 2.950,00 oltre sanzioni,- interessi e spese di notifica per un totale di € 4.117,13. Ha precisato che: - è rimasta confermata l'IMU richiesta per i restanti sei mesi sul cespite con Id.Catastale_1, e sull'intera annualità per l'immobile con Id.Catastale 2 non avendo parte ricorrente sollevato alcuna doglianza al riguardo ed appartenendo l'immobile alla categoria D1.; - la società ricorrente in data 15.10.2025 ha provveduto al pagamento dell'atto riforma n. 1148597 del 7.10.2025.
Ha concluso chiedendo dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Alle controdeduzioni del Comune la ricorrente non ha replicato, rimanendo acquiescente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di accertamento ha ad oggetto la debenza dell'IMU per l'anno 2021 in relazione a due unità immobiliari, una accatastata in categoria D8 e avente Fg 32 Part. 315 Sub 45, l'altra accatastata in categoria
D1 e avente Fg 89 Part. 2899 Sub 16.
Con il ricorso non sono stati sollevati motivi di doglianza in relazione all'unità immobiliare in categoria D1, mentre è stato chiesto l'annullamento dell'atto impositivo con riguardo all'unità immobiliare in categoria D8, sostenendo la società ricorrente di possedere tutti i requisiti di legge per usufruire dell'esenzione per le attività colpite dall'emergenza Covid-19.
Con l'atto di riforma il Comune di Palermo ha provveduto al riconoscimento dell'esenzione COVID per i primi sei mesi dell'anno 2021 sul cespite di Indirizzo_1 - Id.Catastale_1 evidenziando che, nel caso di specie, trattandosi di esenzione per l'anno 2021 richiesta da un'impresa edile, il riferimento normativo è Il comma dell'articolo 6-sexies Decreto legge n.41/2021 (cd. dl "Sostegni") con il quale viene "stabilita l'esenzione solamente della prima rata IMU 2021" per i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
La ricorrente in data 15.10.2025 ha versato quanto richiesto dal Comune con l'atto di riforma per la parte residua.
Consegue pertanto l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Spese compensate avuto riguardo all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
LICASTRO MARIA, Giudice
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2371/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - S.r.l. - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2281 DEL 28.03.2025 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro il Comune di Palermo, la società Ricorrente 1 S.r.l. e per essa il legale rappresentante
Rappresentante_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n.2281 emesso il 28.032025 e notificato il
31.03.2025, relativo all'IMU anno d'imposta 2021, per l'importo complessivo di € 9.565,95.
Ha dedotto di possedere tutti i requisiti di legge per usufruire dell'esenzione per le attività colpite dall'emergenza Covid-19.
Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio, rappresentando di aver riformato l'avviso di accertamento con riconoscimento, in autotutela, dell'esenzione COVID per i primi sei mesi dell'anno 2021 sul cespite di Indirizzo 1 Id.Catastale_1 rideterminando l'imposta dovuta in € 2.950,00 oltre sanzioni,- interessi e spese di notifica per un totale di € 4.117,13. Ha precisato che: - è rimasta confermata l'IMU richiesta per i restanti sei mesi sul cespite con Id.Catastale_1, e sull'intera annualità per l'immobile con Id.Catastale 2 non avendo parte ricorrente sollevato alcuna doglianza al riguardo ed appartenendo l'immobile alla categoria D1.; - la società ricorrente in data 15.10.2025 ha provveduto al pagamento dell'atto riforma n. 1148597 del 7.10.2025.
Ha concluso chiedendo dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Alle controdeduzioni del Comune la ricorrente non ha replicato, rimanendo acquiescente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di accertamento ha ad oggetto la debenza dell'IMU per l'anno 2021 in relazione a due unità immobiliari, una accatastata in categoria D8 e avente Fg 32 Part. 315 Sub 45, l'altra accatastata in categoria
D1 e avente Fg 89 Part. 2899 Sub 16.
Con il ricorso non sono stati sollevati motivi di doglianza in relazione all'unità immobiliare in categoria D1, mentre è stato chiesto l'annullamento dell'atto impositivo con riguardo all'unità immobiliare in categoria D8, sostenendo la società ricorrente di possedere tutti i requisiti di legge per usufruire dell'esenzione per le attività colpite dall'emergenza Covid-19.
Con l'atto di riforma il Comune di Palermo ha provveduto al riconoscimento dell'esenzione COVID per i primi sei mesi dell'anno 2021 sul cespite di Indirizzo_1 - Id.Catastale_1 evidenziando che, nel caso di specie, trattandosi di esenzione per l'anno 2021 richiesta da un'impresa edile, il riferimento normativo è Il comma dell'articolo 6-sexies Decreto legge n.41/2021 (cd. dl "Sostegni") con il quale viene "stabilita l'esenzione solamente della prima rata IMU 2021" per i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
La ricorrente in data 15.10.2025 ha versato quanto richiesto dal Comune con l'atto di riforma per la parte residua.
Consegue pertanto l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Spese compensate avuto riguardo all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.