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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/07/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 02/07/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 364/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp. e dif. dall'avv. DOMENICO PEZZELLA;
Parte_1
RICORRENTE
E in persona del suo legale rappresentante p.t.; CP_1
CONTUMACE MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/01/2024, la parte ricorrente in epigrafe, deduceva di aver ricevuto, in data 09/01/2023 provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza del seguente tenore: “ il beneficio relativo alla domanda di reddito di cittadinanza.. protocollo n.INPS-RDC- 2022-6135321 presentata in data 04/07/2022 è stato revocato per le seguenti motivazioni- mancanza del requisito di cittadinanza”. CP_ Rilevava che in data 17/04/2023, l' di Nola comunicava allo stesso la revoca del reddito di cittadinanza e contestualmente richiedeva il pagamento della complessiva somma di €3.583,32 dovuto all'indebito pagamento, a titolo di reddito di cittadinanza, da luglio 2022 a novembre 2022. CP_ Ciò premesso, il ricorrente agiva in giudizio nei confronti dell' per ottenere l'accoglimento del ricorso, oltre spese processuali. CP_ Nonostante la rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto, l' non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. All'odierna udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter. La domanda del ricorrente è infondata e va respinta. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell' illegittimità della pretesa restitutoria CP_ avanzata dall' con la comunicazione di indebito del 17/04/2023, avente ad oggetto la restituzione del Reddito di Cittadinanza per il periodo da luglio 2022 a novembre 2022 per la presunta mancanza del requisito previsto dall'art. 2 comma 1 a) 1) Legge n.26/2019. La disciplina di riferimento è rappresentata dal richiamato D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, che ha istituito il "reddito di cittadinanza" (di seguito Rdc) definito dall'art. 1 quale "misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione CP_ sociale, nonchè diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzion formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro".
La norma richiamata nel provvedimento di revoca dispone:
“Art.
2. Beneficiari 1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”.
Avuto riguardo alla specifica ragione della revoca e successivo provvedimento di ripetizione dell'indebito, si osserva che essendo il ricorrente cittadino albanese e dunque appartenente a
Paese terzo, allo stesso era richiesto dalla norma, ai fini del riconoscimento del beneficio, il possesso di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo.
Va allora rilevato che il GL, con provvedimento adottato all'udienza del 09/07/2024 invitava la parte a dedurre sulla titolarità del permesso di soggiorno di lungo periodo e che la stessa, in data 30-6-2025, depositava copia del permesso di soggiorno per motivi familiari, con validità dal
06.11.2019 al 02.07.2024, e del permesso di soggiorno permanente UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato in data 21 luglio 2023 e dunque successivamente alla domanda per cui è causa.
Il ricorso va in conclusione rigettato. Nulla per spese attesa la contumacia.
PQM
Il Tribunale così provvede:
- Rigetta il ricorso. Nulla per spese di lite.
Si comunichi
Così deciso in Nola, 02/07/2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Fucci