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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 5204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5204 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del GOP, dr. Francesco Saverio Caiazzo, all'udienza del 17/12/2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2523/2024, avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione”
TRA
“ , C.F. , con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in TT (SA), alla Piazza De Vita, n. 20, nella persona del rapp.te legale p.t., Sig. (C.F. ), nato a Parte_2 C.F._1
TT il 28.05.1983, residente a [...] e lo stesso (C.F. ), in proprio, quale Parte_2 C.F._1 soggetto obbligato in solido, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Dario
ND e EA IN MA, come da procura in atti
- RICORRENTI –
CONTRO
, C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_2 del Direttore pro tempore domiciliato in al rappresentato CP_1 CP_2
e difeso dai funzionari delegati dott.ssa Anna Maria Stile, dott.ssa Maria Grazia
Tuozzo, dott.ssa Marianna Bassi, dott.ssa e dott.ssa Controparte_3
OR LI, come da delega in atti,
- RESISTENTE –
CONCLUSINI Come da note di trattazione scritta depositate all'udienza del 17/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 13.08.2022 l effettuava un accesso Controparte_1 ispettivo presso il ristorante-pizzeria “PO”, sito in Pollica (SA), località
Acciaroli, via Porto, gestito da PO s.r.l.s.
All'esito, gli ispettori contestavano la presenza di 14 lavoratori formalmente dipendenti di “ ” impegnati in attività di sala e cucina (camerieri, Parte_1 pizzaioli, aiuto pizzeria, lavapiatti, barman), con strumenti, locali e divise del committente.
Con Verbale unico di accertamento (prot. n. 52276 del 13.12.2022) veniva contestata interposizione illecita da pseudo-appalto ai sensi dell'art. 29, comma
1, D.Lgs. 276/2003 e dell'art. 18, comma 5-bis del medesimo decreto.
A seguito di memoria difensiva dei ricorrenti, L' emanava CP_4
l'ordinanza ingiunzione n. 4881/4686B del 13.02.2024 notificata in data
05.03.2024, avente ad oggetto la condanna dell'opponente al pagamento di
€ 37.718,00, per presunta violazione dell'art. 29 co. 1 D. Lgs 10/09/2003 n. 276 come introdotto dal D.Lgs. 06/10/2004 n. 251; norma sanzionatoria art. 18 co.
5bis D. Lgs 10/09/2003 n. 276 come introdotto dal D. Lgs 06/10/2004 n. 251 e modificato dall'art. 1 co. 1 e dall'art. 8 cp. 3 D. lgs 15/01/2016 n. 8;
Con ricorso depositato in data 04/04/2024, i ricorrenti proponevano opposizione alla cennata ordinanza, contestando con un primo motivo che non esiste divieto di appaltare attività core business;
con un secondo motivo che l'onere della prova sulla non genuinità grava sull' (art. 2697 c.c.); con terzo che motivo il CP_1 verbale non fa fede sulle valutazioni soggettive. rilevava che la giurisprudenza
(Cass. 19412/2020; 30694/2018; 15557/2019) conferma che l'organizzazione dei mezzi può consistere nel potere direttivo sui lavoratori e che l'appalto di manodopera è lecito se autonomo e senza eterodirezione. rilevava che il contratto prevedeva autonomia organizzativa e che l non ha provato CP_1 alcuna ingerenza. Inoltre, che il servizio appaltato era la gestione complessiva di sala e cucina, richiedente competenze manageriali, non semplici mansioni operative. Pertanto, concludeva per l'annullamento dell'ordinanza e la sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 5 D.Lgs. 150/2011, per fumus boni iuris e periculum in mora, stante il grave pregiudizio economico per la cooperativa. Co Con comparsa di costituzione, il 01/07/2024, si costitutiva l di CP_1 rilevando di aver proceduto ad accertamenti avviati il 13/08/2022 presso il ristorante “PO” (Pollica, SA) nell'ambito della vigilanza “sommerso e sicurezza estate 2022”. Ove trovava 14 lavoratori formalmente assunti da
[...]
ma operanti sotto la direzione di PO SRLS. Dalle Dichiarazioni Pt_1 dei lavoratori assumeva che gli stessi ricevevano ordini da , e Parte_2 che non avevano nessuna partecipazione alla vita societaria della cooperativa.
Deduceva quindi che il contratto di appalto stipulato il 01/06/2022, mancasse di genuinità, mancanti mezzi propri e autonomia organizzativa, inoltre l'appaltatore non disponeva di attrezzature, locali e know-how, utilizzando risorse del committente. Pertanto, ritemeva configurarsi una mera fornitura di manodopera e Concludeva per l'inammissibilità del ricorso e la conferma dell'ordinanza oltre la condanna alle spese.
Occorre affrontare prioritariamente la tematica della sussistenza o meno della prova dell'interposizione illecita di manodopera prefigurata dagli Ispettori con riferimento ai rapporti di appalto intercorso tra la e la Parte_3
PO s.r.l.s.
In tal senso, in punto di diritto, va rammentato che la norma di riferimento è costituita dall'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 a mente del quale: “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo
e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Secondo l'esegesi costante della giurisprudenza di legittimità, l'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore”, previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore (cfr.
Cassazione n. 15557/2019). Qualora, quindi, venga prospettata un'intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d'impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo e di controllo sulle persone dipendenti dall'appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare l'intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto (Cassazione n.
12664/2003).
Pur a seguito dell'abrogazione espressa della legge n. 1369 del 1960, ad opera dell'art. 85 D. Lgs. n. 276 del 2003, che ha introdotto una regolamentazione dettagliata della somministrazione di lavoro, permane, dunque, l'impianto fondamentale del divieto di interposizione al di fuori dei casi consentiti.
Ed, infatti, come visto, il primo comma dell'art. 29, primo comma, del d. Igs. 276 del 2003 nel definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro, disciplinato dagli artt. 20-28 dello stesso decreto, richiama i due principali elementi che per la disciplina di cui all'art. 1655 c.c. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio di impresa.
Ne deriva che il giudice del merito è tenuto ad accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo e di controllo sulle persone dipendenti dall'appaltatore del servizio, salvo il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, essendo leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto (Cassazione n. 8643/2001).
Da ultimo, poi, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito (ord. n. 12551/2020) che: “in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi 13 dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n.
276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'“intuitus personae” nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. (Nella specie, relativa a un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo)”.
Mentre, dunque, in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, c.d. “pesanti”, il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti c.d. “leggeri”, in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti.
In punto di riparto dell'onere della prova circa la dimostrazione degli elementi caratterizzanti la fattispecie della intermediazione vietata di manodopera, laddove tale elemento venga ritenuto in seno ad un verbale ispettivo, è utile richiamare il consolidato principio, recepito anche normativamente dall'art. 10, comma 5, del D. Lvo n. 124 del 2004 in base al quale i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cassazione S. Un. n. 916/1996), con la precisazione, successivamente operata da altre decisioni, che con riferimento alle circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (Cassazione n. 10128/2003).
Orbene, alla luce dei principi di diritto che precedono e delle risultanze istruttorie acquisite deve dirsi che gli elementi offerti inducono a confermare le valutazioni ispettive nella parte in cui hanno individuato nel caso di specie un'ipotesi di intermediazione illecita di manodopera, anziché un appalto di servizi genuino. nel caso concreto, in merito all' esistenza del 'core business', pur rilevando, come già detto sopra, la liceità di appalti riconducibili al suo ambito, l'appalto che qui ci occupa concerne attività identiche a quelle caratteristiche dell'impresa committente, PO, quali servizi di sala e cucina, svolte nei suoi locali, con le sue attrezzature e divise, senza evidenza di processi autonomi dell'appaltatore, : combinazione che costituisce indizio forte di Pt_1 interposizione non genuina.
L'“organizzazione di mezzi” richiede struttura propria (mezzi, strumenti, procedure e rischio), non la mera fornitura di manodopera. Nel caso di specie i mezzi materiali sono integralmente del committente;
il contratto prevede rimborsi per materiali di consumo, confermando assenza di dotazione autonoma. La prevalenza dei mezzi del committente dei lavoratori rivelano il carattere sostanziale di somministrazione.
Clausole programmatiche non superano i riscontri fattuali: i lavoratori operano con strumenti e divise del committente, in spazi e tempi funzionali alla sua organizzazione, svolgendo mansioni tipiche del ristorante;
non sono indicati referenti o procedure proprie dell'appaltatore, né evidenze di pianificazione autonoma di turni/standard produttivi. L'eterodirezione si valuta in concreto e gli indici convergono.
Gli stessi lavoratori, tutti assunti a sommarie informazioni. Nello specifico, il lavoratore , intento a svolgere l'attività di aiuto cuoco, dichiarava: Persona_1
'Lavoro alle dipendenze di a far data dal luglio 2022. Controparte_5
In questo momento sono addetto a aiuto cuoco;
sul lavoro ricevo ordini e direttive da CA AN(…) Lavoro numero 5 giorni effettivi la settimana con riposo due giorni a turno, dalle 16:30 alle 24,00. Non sono socio della società cooperativa, né ho firmato un documento di consenso alla cooperativa, non ho partecipato ad assemblee o riunioni.(…)”; il lavoratore intento Testimone_1
a svolgere l'attività di preparazione pizza: “lavoro alle dipendenze di
[...]
a far data dal 1 Marzo 2022 con la qualifica di Controparte_6 pizzaiolo. In questo momento sono addetto a preparare pizze. Sul lavoro ricevo ordini effettivi da . Lavoro numero 6 giorni effettivi la settimana Parte_2 con il riposo di un giorno dalle 18:30 alle 23 per un totale complessivo di 40 ore settimanali. Non sono socio della cooperativa, non ho firmato un consenso alla società, non partecipo alla vita societaria ne divido gli utili(…)”; il lavoratore
, intento, a svolgere l'attività di pizzaiolo: '(…)Lavoro alle Parte_4 dipendenze di a far data dal 1 maggio 22 Controparte_6 con la qualifica di pizzaiolo. In questo momento son addetto a pizzeria. (…)
Lavoro dalle 17:00 fino alla chiusura, non ho firmato nulla oltre il contratto, precedentemente dipendente della (…)”; il lavoratore Parte_5 [...]
, intento a svolgere l'attività di aiuto pizzaiolo: “(…) Lavoro alle Per_2 dipendenze di a far data dal giugno 2022 Controparte_6 con la qualifica di pizzaiolo, sul lavoro ricevo direttive da . Da Parte_2 circa due settimane sono presso il Ristorante PO di Acciaroli.(…)”; la lavoratrice , intenta a svolgere l'attività di cameriera: “(…)Lavoro Parte_6 alle dipendenze di a far data dal 15 maggio Controparte_6
22 con la qualifica di cameriera. In questo momento sono addetta al servizio tavoli. (…) Lavoro n 5 giorni effettivi la settimana con riposo a turnazione dalle
18:00 alle ore 24,00. Da novembre 2021 lavoro per . Da maggio Parte_2
2022 lavoro per la cooperativa di CA e AN Mi hanno cambiato Pt_2 il contratto. Non sono socia della cooperativa. Non ho fatto domanda di iscrizione alla cooperativa. Ho lavorato nella pizzeria di Capaccio. Da una Pt_1 settimana invece presto attività lavorativa nel locale di Acciaroli, il titolare
[...]
mi ha trasportato in questo locale”; il lavoratore , intento a Pt_2 Per_3 svolgere l'attività di pizzaiolo: “(…)Lavoro alle dipendenze di
[...]
a far data dal 17 maggio 22 con la qualifica di pizzaiolo. In Controparte_6 questo momento sono addetto a pizzaiolo. (…) Lavoro n 6 giorni effettivi la settimana con riposo a turnazione dalle 18:00 alle ore 24,00. Sul lavoro ricevo direttive da . Non sono socio della cooperativa, né partecipo alla Parte_2 vita societaria. Non ho firmato un consenso, né diviso utili.. (…)”; il lavoratore
, intento a svolgere l'attività di cameriere: “(…) Lavoro alle Persona_4 dipendenze di Gruppo Positano società cooperativa affondata a far data dal
18/06/2022 con la qualifica di cameriere sono occupato con un contratto a tempo indeterminato. In questo momento sono addetto a servire ai tavoli. Sul lavoro ricevo ordini e direttive da . Lavoro sei giorni effettivi la settimana Parte_2 con il riposo il lunedì dalle 19:00 alle 24,00. Sono assunto quale cameriere dal
15/06/2022. Di norma lavoro al ristorante pizzeria in Capaccio. Da ieri Pt_1 sono presso questo ristorante avente insegna PO . Non sono socio della cooperativa sono solo dipendente. La sede della cooperativa forse è a
Battaipaglia(…)”; il lavoratore, intento a svolgere l'attività di Persona_5 barista: “(..) Lavoro a far data dal 05/07/2022 con la qualifica di barista. In questo momento sono addetto a preparativi bevande. Sul lavoro ricevo ordini e direttive da . Lavoro dalle 17:00 fino alla chiusura. Sono stato assunto ma Parte_2 non conosco la ditta per cui lavoro (…); il lavoratore , intento a Persona_6 svolgere attività di lavapiatti: “ (..)Lavoro alle dipendenze di Parte_1
a far data dal 09/06/2022 con la qualifica di lavapiatti. In Controparte_6 questo momento sono addetto a lavapiatti. Sul lavoro ricevo ordini e direttive da
. Lavoro 5 giorni effettivi la settimana con il riposo il lunedì dalle Parte_2
20:00 alle 24,00.Non sono socio della cooperativa, né ho firmato un documento di adesione. Non partecipo alla vita societaria. Non divido gli utili(…)”; il lavoratore
, intento a svolgere attività di barman risulta aver dichiarato: Persona_7
“(…)Lavoro alle dipendenze di a far data Controparte_6 dal maggio/giugno 2022 con la qualifica di barman. Preciso che ho sempre lavorato in questo locale con insegna PO. Sul lavoro ricevo ordini e direttive da . Lavoro 6 giorni effettivi la settimana con un giorno Parte_2 di riposo dalle 19.00 alle 01,00. Non sono socio della cooperativa, né ho firmato un documento di adesione. Non partecipo ad assemblee o riunioni. Non divido gli utili(…)”; il lavoratore , intento a svolgere attività di Persona_8 cameriere: “(…) Lavoro alle dipendenze di Controparte_6
a far data dal giugno 2022 con la qualifica di cameriere a tempo indeterminato sul lavoro riceve direttive ordini da manzo lavoro numero 5 giorni effettivi Pt_2 la settimana con il riposo a rotazione lavoro dalle 19 alle ore 24.00. Sono dipendente della cooperativa di cui non ricordo esattamente la denominazione né ove sia ubicata la sede. Sono anche socio, ho sottoscritto il contratto di lavoro ordine direttive vengono impartite da e da quando sono stato Parte_2 assunto presso la mia attività presso il ristorante PO.(…); la lavoratrice
, intenta a svolgere l'attività di cameriera ai tavoli: “(…) Lavoro alle Tes_2 dipendenze di a far data dal maggio 2022 Controparte_6 con la qualifica di cameriera, in questo momento sono addetto al servizio ai tavoli, sul lavoro ricevo ordini e direttive da . Lavoro dalle 18:00 alle ore Parte_2
20. Ho firmato solo il contratto di lavoro, non ho fatto domanda di adesione alla cooperativa, non ho partecipato ad alcuna, assemblea, ne' ho pagato alcuna quota associativa. (…)”; il lavoratore AD AD NI, intento a svolgere l'attività di cameriere ai tavoli: ” Lavoro alle dipendenze del
[...]
a far data dal 1 marzo 2022 con la qualifica di cameriere. In Controparte_6 questo momento sono addetto a servire i tavoli. Sul lavoro ricevo ordini e direttive da . Lavoro n 6 giorni effettivi la settimana dalle ore 17,00 alle Parte_2
20.00. Da circa due settimane lavoro in questo locale. (…)”; il lavoratore Tes_3
, intento a svolgere l'attività di aiuto cuoco ai tavoli: “Lavoro alle dipendenze
[...] di a far data dal 1 marzo 2022 con la Parte_1 Controparte_6 qualifica di aiuto cuoco in questo momento sono addetto al servizio ai tavoli sul lavoro dicevo ordini e direttive da lavoro dalle 17:00 alle ore Parte_2
24,00. Non sono socio della cooperativa non ho firmato alcuna adesione, né partecipo alla vita societaria”.
Dagli accertamenti ispettivi e dalla documentazione successiva è emerso che tra
PO s.r.l.s. e era stato stipulato il 01/06/2022 Controparte_5 un contratto di appalto per la gestione di sala, cucina e somministrazione di alimenti e bevande. Tuttavia, le verifiche hanno rilevato che i lavoratori, pur formalmente assunti dalla , hanno svolto attività direttamente a favore CP_6 di PO, coincidenti con il core business di quest'ultima. Portato l'appalto è da considerarsi non genuino e configurante un illecito fenomeno di interposizione di manodopera.
Da ultimo l'onere di dimostrare l'autonomia sostanziale dell'appalto grava sui ricorrenti, che non hanno fornito elementi idonei. Non è stata prodotta la prova dell'esistenza dell'asserite competenze manageriali e di 'Know-how', così come dedotto dai ricorrenti a dimostrazione di un'organizzazione propria dell'appaltatore. Non sono stati allegati manuali, piani turni, organigrammi registri di formazione, protocolli e in sede di accesso sono stati riscontrati solo profili operativi.
L'opposizione va pertanto respinta.
Le spese di lite, seguono la soccombenza, e vengono liquidate al lume dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 149/2015: “…In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, CP_1 con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente comma confluiscono in un apposito capitolo di bilancio dell' e ne integrano le CP_1 dotazioni finanziarie”. Pertanto, esse vengono ex D.M. 55/2024 e succ. mod., così liquidate in base ai valori minimi dello scaglione di riferimento (da
€ 26.001,00 a € 52.000,00), € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva ed € 1453,00 per la fase decisionale, per un totale di € 2.906,00 ridotto del 20%, come sopra specificato, per la complessiva somma di € 2.324,80 oltre accessori come per legge qualora dovuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa:
1) Rigetta l'opposizione; Co
2) Conferma l'ordinanza ingiunzione n. 4881/4686B elevata dal di CP_1 il 13.02.2024;
3) Condanna gli opponenti al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell' , che liquida in Controparte_7
€ 2.324,80 oltre accessori come per legge se dovuti.
Così deciso in Salerno, il 17/12/2025
Il GOP
Dr. Francesco Saverio Caiazzo.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del GOP, dr. Francesco Saverio Caiazzo, all'udienza del 17/12/2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2523/2024, avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione”
TRA
“ , C.F. , con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in TT (SA), alla Piazza De Vita, n. 20, nella persona del rapp.te legale p.t., Sig. (C.F. ), nato a Parte_2 C.F._1
TT il 28.05.1983, residente a [...] e lo stesso (C.F. ), in proprio, quale Parte_2 C.F._1 soggetto obbligato in solido, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Dario
ND e EA IN MA, come da procura in atti
- RICORRENTI –
CONTRO
, C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_2 del Direttore pro tempore domiciliato in al rappresentato CP_1 CP_2
e difeso dai funzionari delegati dott.ssa Anna Maria Stile, dott.ssa Maria Grazia
Tuozzo, dott.ssa Marianna Bassi, dott.ssa e dott.ssa Controparte_3
OR LI, come da delega in atti,
- RESISTENTE –
CONCLUSINI Come da note di trattazione scritta depositate all'udienza del 17/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 13.08.2022 l effettuava un accesso Controparte_1 ispettivo presso il ristorante-pizzeria “PO”, sito in Pollica (SA), località
Acciaroli, via Porto, gestito da PO s.r.l.s.
All'esito, gli ispettori contestavano la presenza di 14 lavoratori formalmente dipendenti di “ ” impegnati in attività di sala e cucina (camerieri, Parte_1 pizzaioli, aiuto pizzeria, lavapiatti, barman), con strumenti, locali e divise del committente.
Con Verbale unico di accertamento (prot. n. 52276 del 13.12.2022) veniva contestata interposizione illecita da pseudo-appalto ai sensi dell'art. 29, comma
1, D.Lgs. 276/2003 e dell'art. 18, comma 5-bis del medesimo decreto.
A seguito di memoria difensiva dei ricorrenti, L' emanava CP_4
l'ordinanza ingiunzione n. 4881/4686B del 13.02.2024 notificata in data
05.03.2024, avente ad oggetto la condanna dell'opponente al pagamento di
€ 37.718,00, per presunta violazione dell'art. 29 co. 1 D. Lgs 10/09/2003 n. 276 come introdotto dal D.Lgs. 06/10/2004 n. 251; norma sanzionatoria art. 18 co.
5bis D. Lgs 10/09/2003 n. 276 come introdotto dal D. Lgs 06/10/2004 n. 251 e modificato dall'art. 1 co. 1 e dall'art. 8 cp. 3 D. lgs 15/01/2016 n. 8;
Con ricorso depositato in data 04/04/2024, i ricorrenti proponevano opposizione alla cennata ordinanza, contestando con un primo motivo che non esiste divieto di appaltare attività core business;
con un secondo motivo che l'onere della prova sulla non genuinità grava sull' (art. 2697 c.c.); con terzo che motivo il CP_1 verbale non fa fede sulle valutazioni soggettive. rilevava che la giurisprudenza
(Cass. 19412/2020; 30694/2018; 15557/2019) conferma che l'organizzazione dei mezzi può consistere nel potere direttivo sui lavoratori e che l'appalto di manodopera è lecito se autonomo e senza eterodirezione. rilevava che il contratto prevedeva autonomia organizzativa e che l non ha provato CP_1 alcuna ingerenza. Inoltre, che il servizio appaltato era la gestione complessiva di sala e cucina, richiedente competenze manageriali, non semplici mansioni operative. Pertanto, concludeva per l'annullamento dell'ordinanza e la sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 5 D.Lgs. 150/2011, per fumus boni iuris e periculum in mora, stante il grave pregiudizio economico per la cooperativa. Co Con comparsa di costituzione, il 01/07/2024, si costitutiva l di CP_1 rilevando di aver proceduto ad accertamenti avviati il 13/08/2022 presso il ristorante “PO” (Pollica, SA) nell'ambito della vigilanza “sommerso e sicurezza estate 2022”. Ove trovava 14 lavoratori formalmente assunti da
[...]
ma operanti sotto la direzione di PO SRLS. Dalle Dichiarazioni Pt_1 dei lavoratori assumeva che gli stessi ricevevano ordini da , e Parte_2 che non avevano nessuna partecipazione alla vita societaria della cooperativa.
Deduceva quindi che il contratto di appalto stipulato il 01/06/2022, mancasse di genuinità, mancanti mezzi propri e autonomia organizzativa, inoltre l'appaltatore non disponeva di attrezzature, locali e know-how, utilizzando risorse del committente. Pertanto, ritemeva configurarsi una mera fornitura di manodopera e Concludeva per l'inammissibilità del ricorso e la conferma dell'ordinanza oltre la condanna alle spese.
Occorre affrontare prioritariamente la tematica della sussistenza o meno della prova dell'interposizione illecita di manodopera prefigurata dagli Ispettori con riferimento ai rapporti di appalto intercorso tra la e la Parte_3
PO s.r.l.s.
In tal senso, in punto di diritto, va rammentato che la norma di riferimento è costituita dall'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 a mente del quale: “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo
e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Secondo l'esegesi costante della giurisprudenza di legittimità, l'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore”, previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore (cfr.
Cassazione n. 15557/2019). Qualora, quindi, venga prospettata un'intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d'impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo e di controllo sulle persone dipendenti dall'appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare l'intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto (Cassazione n.
12664/2003).
Pur a seguito dell'abrogazione espressa della legge n. 1369 del 1960, ad opera dell'art. 85 D. Lgs. n. 276 del 2003, che ha introdotto una regolamentazione dettagliata della somministrazione di lavoro, permane, dunque, l'impianto fondamentale del divieto di interposizione al di fuori dei casi consentiti.
Ed, infatti, come visto, il primo comma dell'art. 29, primo comma, del d. Igs. 276 del 2003 nel definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro, disciplinato dagli artt. 20-28 dello stesso decreto, richiama i due principali elementi che per la disciplina di cui all'art. 1655 c.c. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio di impresa.
Ne deriva che il giudice del merito è tenuto ad accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo e di controllo sulle persone dipendenti dall'appaltatore del servizio, salvo il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, essendo leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto (Cassazione n. 8643/2001).
Da ultimo, poi, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito (ord. n. 12551/2020) che: “in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi 13 dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n.
276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'“intuitus personae” nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. (Nella specie, relativa a un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo)”.
Mentre, dunque, in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, c.d. “pesanti”, il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti c.d. “leggeri”, in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti.
In punto di riparto dell'onere della prova circa la dimostrazione degli elementi caratterizzanti la fattispecie della intermediazione vietata di manodopera, laddove tale elemento venga ritenuto in seno ad un verbale ispettivo, è utile richiamare il consolidato principio, recepito anche normativamente dall'art. 10, comma 5, del D. Lvo n. 124 del 2004 in base al quale i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cassazione S. Un. n. 916/1996), con la precisazione, successivamente operata da altre decisioni, che con riferimento alle circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (Cassazione n. 10128/2003).
Orbene, alla luce dei principi di diritto che precedono e delle risultanze istruttorie acquisite deve dirsi che gli elementi offerti inducono a confermare le valutazioni ispettive nella parte in cui hanno individuato nel caso di specie un'ipotesi di intermediazione illecita di manodopera, anziché un appalto di servizi genuino. nel caso concreto, in merito all' esistenza del 'core business', pur rilevando, come già detto sopra, la liceità di appalti riconducibili al suo ambito, l'appalto che qui ci occupa concerne attività identiche a quelle caratteristiche dell'impresa committente, PO, quali servizi di sala e cucina, svolte nei suoi locali, con le sue attrezzature e divise, senza evidenza di processi autonomi dell'appaltatore, : combinazione che costituisce indizio forte di Pt_1 interposizione non genuina.
L'“organizzazione di mezzi” richiede struttura propria (mezzi, strumenti, procedure e rischio), non la mera fornitura di manodopera. Nel caso di specie i mezzi materiali sono integralmente del committente;
il contratto prevede rimborsi per materiali di consumo, confermando assenza di dotazione autonoma. La prevalenza dei mezzi del committente dei lavoratori rivelano il carattere sostanziale di somministrazione.
Clausole programmatiche non superano i riscontri fattuali: i lavoratori operano con strumenti e divise del committente, in spazi e tempi funzionali alla sua organizzazione, svolgendo mansioni tipiche del ristorante;
non sono indicati referenti o procedure proprie dell'appaltatore, né evidenze di pianificazione autonoma di turni/standard produttivi. L'eterodirezione si valuta in concreto e gli indici convergono.
Gli stessi lavoratori, tutti assunti a sommarie informazioni. Nello specifico, il lavoratore , intento a svolgere l'attività di aiuto cuoco, dichiarava: Persona_1
'Lavoro alle dipendenze di a far data dal luglio 2022. Controparte_5
In questo momento sono addetto a aiuto cuoco;
sul lavoro ricevo ordini e direttive da CA AN(…) Lavoro numero 5 giorni effettivi la settimana con riposo due giorni a turno, dalle 16:30 alle 24,00. Non sono socio della società cooperativa, né ho firmato un documento di consenso alla cooperativa, non ho partecipato ad assemblee o riunioni.(…)”; il lavoratore intento Testimone_1
a svolgere l'attività di preparazione pizza: “lavoro alle dipendenze di
[...]
a far data dal 1 Marzo 2022 con la qualifica di Controparte_6 pizzaiolo. In questo momento sono addetto a preparare pizze. Sul lavoro ricevo ordini effettivi da . Lavoro numero 6 giorni effettivi la settimana Parte_2 con il riposo di un giorno dalle 18:30 alle 23 per un totale complessivo di 40 ore settimanali. Non sono socio della cooperativa, non ho firmato un consenso alla società, non partecipo alla vita societaria ne divido gli utili(…)”; il lavoratore
, intento, a svolgere l'attività di pizzaiolo: '(…)Lavoro alle Parte_4 dipendenze di a far data dal 1 maggio 22 Controparte_6 con la qualifica di pizzaiolo. In questo momento son addetto a pizzeria. (…)
Lavoro dalle 17:00 fino alla chiusura, non ho firmato nulla oltre il contratto, precedentemente dipendente della (…)”; il lavoratore Parte_5 [...]
, intento a svolgere l'attività di aiuto pizzaiolo: “(…) Lavoro alle Per_2 dipendenze di a far data dal giugno 2022 Controparte_6 con la qualifica di pizzaiolo, sul lavoro ricevo direttive da . Da Parte_2 circa due settimane sono presso il Ristorante PO di Acciaroli.(…)”; la lavoratrice , intenta a svolgere l'attività di cameriera: “(…)Lavoro Parte_6 alle dipendenze di a far data dal 15 maggio Controparte_6
22 con la qualifica di cameriera. In questo momento sono addetta al servizio tavoli. (…) Lavoro n 5 giorni effettivi la settimana con riposo a turnazione dalle
18:00 alle ore 24,00. Da novembre 2021 lavoro per . Da maggio Parte_2
2022 lavoro per la cooperativa di CA e AN Mi hanno cambiato Pt_2 il contratto. Non sono socia della cooperativa. Non ho fatto domanda di iscrizione alla cooperativa. Ho lavorato nella pizzeria di Capaccio. Da una Pt_1 settimana invece presto attività lavorativa nel locale di Acciaroli, il titolare
[...]
mi ha trasportato in questo locale”; il lavoratore , intento a Pt_2 Per_3 svolgere l'attività di pizzaiolo: “(…)Lavoro alle dipendenze di
[...]
a far data dal 17 maggio 22 con la qualifica di pizzaiolo. In Controparte_6 questo momento sono addetto a pizzaiolo. (…) Lavoro n 6 giorni effettivi la settimana con riposo a turnazione dalle 18:00 alle ore 24,00. Sul lavoro ricevo direttive da . Non sono socio della cooperativa, né partecipo alla Parte_2 vita societaria. Non ho firmato un consenso, né diviso utili.. (…)”; il lavoratore
, intento a svolgere l'attività di cameriere: “(…) Lavoro alle Persona_4 dipendenze di Gruppo Positano società cooperativa affondata a far data dal
18/06/2022 con la qualifica di cameriere sono occupato con un contratto a tempo indeterminato. In questo momento sono addetto a servire ai tavoli. Sul lavoro ricevo ordini e direttive da . Lavoro sei giorni effettivi la settimana Parte_2 con il riposo il lunedì dalle 19:00 alle 24,00. Sono assunto quale cameriere dal
15/06/2022. Di norma lavoro al ristorante pizzeria in Capaccio. Da ieri Pt_1 sono presso questo ristorante avente insegna PO . Non sono socio della cooperativa sono solo dipendente. La sede della cooperativa forse è a
Battaipaglia(…)”; il lavoratore, intento a svolgere l'attività di Persona_5 barista: “(..) Lavoro a far data dal 05/07/2022 con la qualifica di barista. In questo momento sono addetto a preparativi bevande. Sul lavoro ricevo ordini e direttive da . Lavoro dalle 17:00 fino alla chiusura. Sono stato assunto ma Parte_2 non conosco la ditta per cui lavoro (…); il lavoratore , intento a Persona_6 svolgere attività di lavapiatti: “ (..)Lavoro alle dipendenze di Parte_1
a far data dal 09/06/2022 con la qualifica di lavapiatti. In Controparte_6 questo momento sono addetto a lavapiatti. Sul lavoro ricevo ordini e direttive da
. Lavoro 5 giorni effettivi la settimana con il riposo il lunedì dalle Parte_2
20:00 alle 24,00.Non sono socio della cooperativa, né ho firmato un documento di adesione. Non partecipo alla vita societaria. Non divido gli utili(…)”; il lavoratore
, intento a svolgere attività di barman risulta aver dichiarato: Persona_7
“(…)Lavoro alle dipendenze di a far data Controparte_6 dal maggio/giugno 2022 con la qualifica di barman. Preciso che ho sempre lavorato in questo locale con insegna PO. Sul lavoro ricevo ordini e direttive da . Lavoro 6 giorni effettivi la settimana con un giorno Parte_2 di riposo dalle 19.00 alle 01,00. Non sono socio della cooperativa, né ho firmato un documento di adesione. Non partecipo ad assemblee o riunioni. Non divido gli utili(…)”; il lavoratore , intento a svolgere attività di Persona_8 cameriere: “(…) Lavoro alle dipendenze di Controparte_6
a far data dal giugno 2022 con la qualifica di cameriere a tempo indeterminato sul lavoro riceve direttive ordini da manzo lavoro numero 5 giorni effettivi Pt_2 la settimana con il riposo a rotazione lavoro dalle 19 alle ore 24.00. Sono dipendente della cooperativa di cui non ricordo esattamente la denominazione né ove sia ubicata la sede. Sono anche socio, ho sottoscritto il contratto di lavoro ordine direttive vengono impartite da e da quando sono stato Parte_2 assunto presso la mia attività presso il ristorante PO.(…); la lavoratrice
, intenta a svolgere l'attività di cameriera ai tavoli: “(…) Lavoro alle Tes_2 dipendenze di a far data dal maggio 2022 Controparte_6 con la qualifica di cameriera, in questo momento sono addetto al servizio ai tavoli, sul lavoro ricevo ordini e direttive da . Lavoro dalle 18:00 alle ore Parte_2
20. Ho firmato solo il contratto di lavoro, non ho fatto domanda di adesione alla cooperativa, non ho partecipato ad alcuna, assemblea, ne' ho pagato alcuna quota associativa. (…)”; il lavoratore AD AD NI, intento a svolgere l'attività di cameriere ai tavoli: ” Lavoro alle dipendenze del
[...]
a far data dal 1 marzo 2022 con la qualifica di cameriere. In Controparte_6 questo momento sono addetto a servire i tavoli. Sul lavoro ricevo ordini e direttive da . Lavoro n 6 giorni effettivi la settimana dalle ore 17,00 alle Parte_2
20.00. Da circa due settimane lavoro in questo locale. (…)”; il lavoratore Tes_3
, intento a svolgere l'attività di aiuto cuoco ai tavoli: “Lavoro alle dipendenze
[...] di a far data dal 1 marzo 2022 con la Parte_1 Controparte_6 qualifica di aiuto cuoco in questo momento sono addetto al servizio ai tavoli sul lavoro dicevo ordini e direttive da lavoro dalle 17:00 alle ore Parte_2
24,00. Non sono socio della cooperativa non ho firmato alcuna adesione, né partecipo alla vita societaria”.
Dagli accertamenti ispettivi e dalla documentazione successiva è emerso che tra
PO s.r.l.s. e era stato stipulato il 01/06/2022 Controparte_5 un contratto di appalto per la gestione di sala, cucina e somministrazione di alimenti e bevande. Tuttavia, le verifiche hanno rilevato che i lavoratori, pur formalmente assunti dalla , hanno svolto attività direttamente a favore CP_6 di PO, coincidenti con il core business di quest'ultima. Portato l'appalto è da considerarsi non genuino e configurante un illecito fenomeno di interposizione di manodopera.
Da ultimo l'onere di dimostrare l'autonomia sostanziale dell'appalto grava sui ricorrenti, che non hanno fornito elementi idonei. Non è stata prodotta la prova dell'esistenza dell'asserite competenze manageriali e di 'Know-how', così come dedotto dai ricorrenti a dimostrazione di un'organizzazione propria dell'appaltatore. Non sono stati allegati manuali, piani turni, organigrammi registri di formazione, protocolli e in sede di accesso sono stati riscontrati solo profili operativi.
L'opposizione va pertanto respinta.
Le spese di lite, seguono la soccombenza, e vengono liquidate al lume dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 149/2015: “…In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, CP_1 con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente comma confluiscono in un apposito capitolo di bilancio dell' e ne integrano le CP_1 dotazioni finanziarie”. Pertanto, esse vengono ex D.M. 55/2024 e succ. mod., così liquidate in base ai valori minimi dello scaglione di riferimento (da
€ 26.001,00 a € 52.000,00), € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva ed € 1453,00 per la fase decisionale, per un totale di € 2.906,00 ridotto del 20%, come sopra specificato, per la complessiva somma di € 2.324,80 oltre accessori come per legge qualora dovuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa:
1) Rigetta l'opposizione; Co
2) Conferma l'ordinanza ingiunzione n. 4881/4686B elevata dal di CP_1 il 13.02.2024;
3) Condanna gli opponenti al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell' , che liquida in Controparte_7
€ 2.324,80 oltre accessori come per legge se dovuti.
Così deciso in Salerno, il 17/12/2025
Il GOP
Dr. Francesco Saverio Caiazzo.