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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/07/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del dott. U. Scavuzzo, Presidente di Sezione, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1577.2023 RG TRA in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Parte_1
con sede in Roma alla Via Casilina n. 125, rappresentata e difesa, anche Parte_2 disgiuntamente tra loro, giusta procura in atti, dagli Avvocati Giovanni Izzo, C.F.
, e Federica Amodeo (C.F. ) del Foro di Roma ed C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma alla Piazza di Campitelli n. 3, opponente E Via Toledo S.r.l., in persona del suo legale rappresentante dott. , cod. Controparte_1 fisc. partita i.v.a. ricevuta l'informativa di cui al D. Lgs. 28/2010 e al D.L. P.IVA_1 P.IVA_1 132/2014, elettivamente domiciliato in Palermo, via F. Ferrara n° 8, presso lo studio dell'avv. Dario Greco, cod. fisc. , PEC: fax 091335228, C.F._3 Email_1 dal quale è rappresentato e difeso per procura in atti, opposta E in persona del suo legale rappresentante sig. Controparte_2 CP_3
cod. fisc. , con sede Milano, Via Uberto di Visconti di Modrone 1, ricevuta
[...] P.IVA_2 l'informativa di cui al D. Lgs. 28/2010 e al D.L. 132/2014 ed elettivamente domiciliata in Palermo, via F. Ferrara n° 8, presso lo studio dell'avv. Dario Greco, cod. fisc. , PEC: C.F._3
fax 091335228, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura Email_1 in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Antonella Oddo, cod. fisc. C.F._4 opposto interventore avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di cessione di diritto d'opzione; 1464 c.c. Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza di discussione del 10.7.2025 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, formulava Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 279/2023 (R.G. n. 668/2023), emesso dal Tribunale di Messina in data 14.2.2023 e notificato a mezzo pec in pari data, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di Via Toledo S.r.l., della somma di € 74.123,47, oltre interessi di mora ex D.L. 231/02 dalla data del 2.12.2022 sino al soddisfo, e spese di procedura, liquidate con l'aumento previsto dall'art. 4 comma 1 bis in complessivi
€ 3.321,10, in € 406,50 per rimborso spese esenti art. 15 D.P.R. 633/72 ed € 2.914,60 per onorario di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi CPA ed IVA, come per legge, e successive occorrende;
deduceva
- che in data 28.2.2017 aveva sottoscritto con la società Via Toledo S.r.l. un contratto di cessione del diritto di opzione, per la conclusione di un contratto di affitto avente ad oggetto l'azienda alberghiera Hotel Monte Tauro, sito in Taormina (ME), via Madonna delle Grazie n. 3, di durata non inferiore a 6 anni con canone non inferiore ad euro 750.000,00 oltre i.v.a., da corrispondersi in misura proporzionale all'effettivo godimento delle stanze della struttura alberghiera e con corrispettivo e durata parametrati al contratto di affitto dell'azienda alberghiera che avrebbe contestualmente concluso;
Pt_1
1 - che il corrispettivo della cessione di opzione era stato così pattutio: un corrispettivo annuo fisso di euro 230.000,00 oltre i.v.a. – pari a euro 2.346,00, annui, oltre i.v.a. per stanza – da versarsi in misura proporzionale all'effettivo godimento delle stanze, e un eventuale corrispettivo variabile determinato nella misura del 25% del fatturato lordo annuo dell'azienda alberghiera eccedente la somma di euro 4.000.000,00 per tutto il periodo in cui l'odierna opponente avesse continuato a gestire l'albergo, direttamente o tramite società del proprio gruppo;
- che sempre in data 28.2.2017, conseguentemente alla cessione di opzione, aveva stipulato con Erminia S.r.l., proprietaria dell'azienda, un contratto di affitto avente ad oggetto l'azienda, della durata di 9 anni, decorrenti dal 1° marzo 2017, rinnovabili automaticamente per un pari periodo ad un canone di euro 750.000,00 annui, oltre IVA, per l'intero ramo d'azienda, pari a euro 7.653,00 annui, oltre i.v.a., per stanza da corrispondersi in misura proporzionale all'effettivo godimento, previa presentazione della relativa fattura, in rate trimestrali anticipate da doversi pagare entro i primi dieci giorni del trimestre corrispondente;
- che i suindicati contratti facevano parte di un'operazione unitaria dal momento che nel regolamento contrattuale convenuto tra l'odierna opponente e Via Toledo S.r.l. – opposta – in sede di cessione di opzione, le stesse parti avevano scientemente deciso di determinare il corrispettivo dovuto per la cessione di opzione ricalcando esattamente le modalità di calcolo e pagamento del canone del contratto di affitto;
- che, sin dalla sottoscrizione del contratto, l'odierno appellante aveva regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni, corrispondendo sia il corrispettivo fisso che quello variabile, quando dovuto;
- che, tuttavia, a partire dal marzo 2020, con l'insorgere della pandemia da Covid-19, la gestione alberghiera era divenuta economicamente insostenibile e che, a seguito di tale situazione, la stessa opponente aveva subito una forte contrazione del proprio fatturato, rendendo impossibile il pagamento integrale del corrispettivo pattuito per la cessione di opzione;
- che, nonostante ciò, Via Toledo S.r.l. – anziché accettare una rinegoziazione contrattuale o considerare le difficoltà economiche in atto – aveva provveduto a notificare i decreti ingiuntivi nn. 1574/2020 (in data 5.12.2020), e 277/2021 (in data 9.3.2021), richiedendo giudizialmente i pieni corrispettivi pretesi in forza della cessione di opzione;
- che tali decreti ingiuntivi erano stati opposti dall'odierna opponente;
- che la stessa richiesta di riduzione dei canoni era stata formulata anche nei confronti di Erminia s.r.l. – parte concedente nel contratto di affitto – per ottenere la rideterminazione dei canoni di affitto dell'azienda alberghiera;
- che in data 30.6.2021, creditrice di Erminia – parte concedente nel Controparte_4 contratto di affitto – e soggetto pignorante dei canoni di affitto dell'azienda alberghiera, aveva notificato alla stessa Erminia, a e a Via Toledo, atto di citazione con domanda di revocatoria della cessione del diritto Pt_1 d'opzione (R.G. n. 43397/2021 Tribunale di Roma);
- che, in ragione della pendenza del suindicato giudizio, l'odierna opposta aveva notificato all'odierna opponente ulteriori quattro decreti ingiuntivi;
- che l'odierna opposta aveva anche ottenuto la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione;
- che, nonostante il suindicato giudizio di revocatoria, in data 4.3.2023, l'opposta aveva inviato alla stessa opponente una lettera di messa in mora richiedendo il pagamento del trimestre marzo 2023-maggio 2023 e preannunciando la richiesta di un settimo decreto ingiuntivo;
- che la stessa opponente, in data 23.2.2023, aveva immediatamente corrisposto all'opposta il complessivo importo di € 80.234,73, con opportuna riserva di ripetizione;
- che l'accoglimento della revocatoria sopra citata avrebbe fatto venir meno il titolo legittimamente le richieste di pagamento poste a fondamento dei ricorsi monitori;
ciò premesso rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della proposta opposizione, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: IN VIA PRELIMINARE Sospendere, per i motivi di cui in narrativa, il presente giudizio di opposizione, in attesa di conoscere l'esito del procedimento promosso da e pendente dinanzi al Tribunale di Roma, Sez. Controparte_5 IX, Giudice Landi, avente n. R.G. n. 43397/2021, avente ad oggetto la domanda di revocazione della Cessione di Opzione, su cui si fonda il ricorso per decreto ingiuntivo opposto. NEL MERITO
- IN VIA PRINCIPALE, in caso di accoglimento della domanda di revocazione formulata da
[...] e pendente dinanzi al Tribunale di Roma, Sez. IX, Giudice Landi, avente n. R.G. n. Controparte_4
2 43397/2021, revocare il decreto ingiuntivo n. 279/2023 (R.G. n. 668/2023), depositato dal Tribunale di Messina in data 14 febbraio 2023 e notificato a mezzo PEC in pari data, essendo venuto meno il titolo giuridico sulla base del quale esso è stato emesso, con conseguente opportuna ripetizione degli importi già corrisposti.
- IN OGNI CASO, condannare Via Toledo S.r.l., per i motivi di cui in narrativa ed ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri di legge.”. Si costituiva in giudizio Via Toledo S.r.l., in persona del legale rappresentante Dott. CP_1
la quale, dopo aver sollevato una questione sul rito applicabile, chiedeva il rigetto dell'opposizione
[...] con la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Deduceva, altresì, che il Tribunale di Messina, con decreto ingiuntivo n. 1574/2020, aveva già ingiunto a il pagamento di €142.273,28 per i trimestri da giugno a Pt_1 novembre 2020 – periodo segnato dalla crisi pandemica –, e che, nonostante l'opposizione, il Tribunale – con ordinanza del 16.4.2022 – , aveva concesso la provvisoria esecuzione nella misura del 75%, riconoscendo la fondatezza della pretesa creditoria di Via Toledo;
evidenziava, ancora, che nel presente giudizio, invece, le somme richieste riguardavano il periodo da dicembre 2022 a febbraio 2023 – in assenza di restrizioni sulle presenze alberghiere –, e che non aveva effettuato alcun pagamento, rendendo ancora più evidente Pt_1 l'infondatezza della sua opposizione. Deduceva, inoltre, che la società , estranea al rapporto Controparte_4 contrattuale tra Via Toledo e aveva promosso innanzi al Tribunale di Roma un'azione revocatoria Pt_1 per dichiarare l'inefficacia del contratto del febbraio 2017 e che, nell'ambito di tale procedimento, aveva richiesto un sequestro conservativo per un importo di 14 milioni di euro, poi rigettato con provvedimento del 7-9 dicembre 2021; argomentava che tale rigetto era stato confermato dal Collegio del Tribunale di Roma con provvedimento del 1° marzo 2022, respingendo il reclamo di con la conseguenza che CP_4 l'infondatezza delle richieste cautelari di tale soggetto non potesse in alcun modo giustificare il mancato pagamento da parte di nei confronti di Via Toledo. Contestava, ancora, – quanto alla natura giuridica Pt_1 del corrispettivo – che il pagamento non fosse un canone, come erroneamente definito dall'opponente, bensì il corrispettivo per la cessione del diritto di opzione a stipulare un contratto di affitto d'azienda, come definito in contratto, e che tale corrispettivo, stabilito in forma di pagamento periodico, fosse autonomo e scollegato dalle vicende del successivo contratto di affitto tra l'odierna opponente ed Erminia S.r.l.; contestava, infine, l'applicabilità dell'art. 1464 c.c. – invocato dall'opponente – sostenendo, invece, che, nel caso di specie, dovesse trovare applicazione l'art. 1465 c.c. – relativo all'impossibilità sopravvenuta nei contratti con effetti traslativi –, argomentando che il corrispettivo ingiunto riguardasse la cessione di un diritto già trasferito, per cui, in base alla norma citata, l'acquirente – nonché odierna opponente – non potesse essere liberato dall'obbligo di pagamento per cause non imputabili all'alienante e che l'opposta Via Toledo S.r.l., avendo adempiuto cedendo il diritto di opzione e non avendo responsabilità nella crisi pandemica, avesse diritto a ricevere integralmente la prestazione pattuita. Con decreto di fissazione dell'8.6.2023, il Giudice dava atto che al giudizio dovessero applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente al D.L.gs. n. 149/2022 e fissava per la comparizione delle parti e per la trattazione della causa l'udienza del 7.12.2023, disponendone successivamente lo svolgimento a trattazione scritta e assegnando termine alle parti per il deposito telematico di note scritte. Depositate le note – nelle quali parte opponente segnalava che, medio tempore, l'opposta aveva notificato alla stessa odierna opponente due ulteriori decreti ingiuntivi (nn. 477/2023, notificato il 24.3.2023, e 1007/2023, notificato in data 25.9.2023 ed entrambi provvisoriamente esecutivi) – il Giudice disponeva a cura della Cancelleria la rimessione degli atti del presente procedimento al Presidente di sezione per la valutazione dei presupposti della riunione del giudizio con il giudizio recante il n. 197/2021 R.G.; il Presidente disponeva la chiamata delle cause nn. 1577/2023 e 197/2021 R.G. davanti a sé, per i provvedimenti di cui all'art. 274, comma 2, c.p.c., all'udienza del 12.3.2024, disponendone lo svolgimento a trattazione scritta e assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte. Nelle note di trattazione scritte per l'udienza del 12.3.2024, parte opponente informava il Giudicante che, medio tempore, l'opposta le aveva notificato un ulteriore decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, avverso il quale era stata proposta opposizione, precisando di aver provveduto all'immediato pagamento di quanto ingiunto. All'esito dell'udienza cartolare, il Presidente della II Sezione Civile disponeva la chiamata della causa all'udienza del 26.9.2024 per l'eventuale riunione con il processo n. 197.2021 R.G. Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva in giudizio la Controparte_2
la quale – dopo aver premesso di aver stipulato, in data 16.2.2024, con la Via Toledo S.r.l., un contratto
[...] per la cessione di tutti i diritti ed i crediti scaturenti dal contratto sottoscritto in data 28.2.2017 con la società
3 “assumendo la medesima la posizione contrattuale ed alle condizioni ivi stabilite Parte_1 e che per maggiore conoscenza viene allegato alla presente scrittura alla lettera a) formandone parte integrante della stessa” –, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta da la Parte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la condanna della al Parte_1 pagamento delle somme che si riterranno dovute. All'udienza del 26.9.2024, le parti si rimettevano al Presidente per la riunione al procedimento n. 1894/2021 dei procedimenti nn. 4301/2023, 1577/2023, 197/2021; il Presidente di Sezione, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza, per la precisazione delle conclusioni e per l'eventuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., del 27.2.2025, concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive fino al 31.1.2025. Depositate le note conclusive, con decreto del 24.2.2025 il Presidente di Sezione differiva l'udienza del 27.2.2025 al 10.7.2025. All'udienza del 10.7.2025, dopo la discussione orale della causa, il Presidente di Sezione riservava di depositare la sentenza nei successivi 30 giorni ai sensi del comma 3 dell'art. 281 sexies c.p.c. Preliminarmente, va esaminata la richiesta formulata da parte opponente volta ad ottenere la sospensione del presente giudizio, in considerazione della pendenza, avanti al Tribunale di Roma, di un giudizio revocatorio ex art. 2901 c.c., proposto da avente ad oggetto la cessione del Controparte_4 diritto di opzione stipulata tra e Via Toledo. Pt_1 La domanda non può trovare accoglimento. L'azione revocatoria ordinaria non determina la caducazione dell'atto oggetto di revoca, né ne pregiudica la validità o l'efficacia generale, ma comporta esclusivamente un'inefficacia relativa dell'atto, limitata al rapporto tra debitore e creditore istante, e al solo fine della reintegrazione della garanzia generica ex art. 2740 c.c. L'effetto proprio della revocatoria è, dunque, conservativo e non accertativo: non si determina alcuna nullità o inefficacia assoluta dell'atto, né l'eliminazione dell'efficacia inter partes del contratto di cessione, che rimane valido e pienamente efficace tra le parti contraenti. Nel caso di specie, non sussiste pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra il presente giudizio e quello pendente avanti al Tribunale di Roma, non ricorrendo un nesso logico e giuridico di subordinazione tale da imporre la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Neppure è configurabile una sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c., poiché l'eventuale accoglimento della domanda revocatoria non influirebbe sull'accertamento del credito tra e Via Toledo, oggetto del Pt_1 presente giudizio, né esporrebbe le parti al rischio di giudicati tra loro contrastanti. Ne consegue che la domanda di sospensione deve essere rigettata. L'opposizione in esame è infondata nel merito e va, pertanto, rigettata e ciò per quanto di ragione. Giova rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'opposto, sostanzialmente attore, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del credito, mentre l'opponente, in qualità di convenuto sostanziale, è tenuto ad allegare e dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato. Nel caso di specie, la parte opposta, ha puntualmente assolto l'onere probatorio a proprio carico, producendo il contratto di cessione del diritto di opzione sottoscritto in data 28.2.2017, le fatture emesse nei confronti della debitrice per il trimestre marzo 2023 – maggio 2023 e la documentazione attestante il mancato integrale pagamento da parte dell'opponente, la quale ha corrisposto il complessivo importo di euro 80.234,73, pari alla somma ingiunta con il decreto ingiuntivo oggi opposto, comprensiva di interessi di mora ex D.Lgs. 231/02 e spese legali liquidate, in data 23.2.2023. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 279/2023 Parte_1 deducendo, in via principale, la pendenza, dinanzi al Tribunale di Roma, di un procedimento ex art. 2901 c.c., promosso da avente ad oggetto la cessione del diritto di opzione stipulata tra Controparte_4 Pt_1 e Via Toledo, da cui deriva il credito monitoriamente azionato e chiedendo, pertanto, la sospensione del presente giudizio. L'opposta – Via Toledo s.r.l. – costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, deducendo che il contratto tra le parti fosse un contratto di cessione di un diritto di opzione, con effetti reali già compiutamente perfezionati sin dalla stipula del 28.2.2017, nonché che il corrispettivo oggetto di ingiunzione costituisse un'obbligazione autonoma e svincolata da quella derivante dal contratto di affitto d'azienda stipulato separatamente tra ed Erminia s.r.l.; infine, che l'impatto Pt_1 della pandemia non rileverebbe, dunque, ai sensi dell'art. 1464 c.c., bensì – eventualmente – sotto la diversa
4 previsione dell'art. 1465 c.c., la quale non consente l'esonero dall'obbligo di pagamento in caso di inadempimento per causa non imputabile al cedente. L'opponente non ha sollevato alcuna contestazione specifica sull'esistenza, validità o quantificazione del credito azionato da Via Toledo s.r.l., limitandosi ad affermare di aver agito in via prudenziale in attesa della definizione del procedimento revocatorio sopra menzionato, né ha dedotto fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione azionata, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., o contestato la regolarità formale del decreto ingiuntivo impugnato. Il pagamento integrale della somma ingiunta impone la revoca del decreto ingiuntivo [cfr. doc. all. n. 12 all'atto introduttivo]. Legittima deve, allora, ritenersi, anche in ragione del pagamento eseguito medio tempore dalla parte opponente, la compensazione delle spese di lite nella misura di ½ con la condanna dell'opponente al pagamento in favore di parte opposta del residuo mezzo liquidato in dispositivo facendo applicazione della tariffa vigente, del valore della controversia, delle quattro fasi di giudizio e dei parametri minimi. Vanno, invece, dichiarate interamente compensate le spese di lite tra opponente e interventore
[...]
in persona del suo legale rappresentante sig. . Controparte_2 Controparte_3
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, nella causa portante il numero 1577/2023 R.G. sull'opposizione proposta da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. con sede Parte_1 Parte_3 in Roma alla Via Casilina n. 125, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avvocati Giovanni Izzo (C.F. ) e Federica Amodeo (C.F. ) del Foro di Roma ed C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma alla Piazza di Campitelli n. 3, opponente
contro
Via Toledo S.r.l., in persona del suo legale rappresentante dott. , cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1 partita i.v.a. , ricevuta l'informativa di cui al D. Lgs. 28/2010 e al D.L. 132/2014, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Palermo, via F. Ferrara n° 8, presso lo studio dell'avv. Dario Greco, cod. fisc.
, PEC: fax 091335228, dal quale è C.F._3 Email_1 rappresentato e difeso per procura in atti, parte opposta, e nei confronti di Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante sig. cod. fisc. , con sede Milano,
[...] Controparte_3 P.IVA_2 Via Uberto di Visconti di Modrone 1, ricevuta l'informativa di cui al D. Lgs. 28/2010 e al D.L. 132/2014 ed elettivamente domiciliata in Palermo, via F. Ferrara n° 8, presso lo studio dell'avv. Dario Greco, cod. fisc.
, PEC: fax 091335228, dal quale è C.F._3 Email_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Antonella Oddo, cod. fisc. interventore, così provvede: C.F._4 a. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b. dichiara la compensazione per ½ delle spese di lite nel rapporto tra Controparte_6 e Via Toledo s.r.l. e condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta del residuo mezzo liquidato in euro 1.270,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c. dichiara interamente compensate le spese di lite tra opponente e interventore. Messina, il 16.7.2025
Il Presidente della Seconda Sezione Civile
(Dott. Ugo Scavuzzo)
5
nella causa iscritta al n. 1577.2023 RG TRA in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Parte_1
con sede in Roma alla Via Casilina n. 125, rappresentata e difesa, anche Parte_2 disgiuntamente tra loro, giusta procura in atti, dagli Avvocati Giovanni Izzo, C.F.
, e Federica Amodeo (C.F. ) del Foro di Roma ed C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma alla Piazza di Campitelli n. 3, opponente E Via Toledo S.r.l., in persona del suo legale rappresentante dott. , cod. Controparte_1 fisc. partita i.v.a. ricevuta l'informativa di cui al D. Lgs. 28/2010 e al D.L. P.IVA_1 P.IVA_1 132/2014, elettivamente domiciliato in Palermo, via F. Ferrara n° 8, presso lo studio dell'avv. Dario Greco, cod. fisc. , PEC: fax 091335228, C.F._3 Email_1 dal quale è rappresentato e difeso per procura in atti, opposta E in persona del suo legale rappresentante sig. Controparte_2 CP_3
cod. fisc. , con sede Milano, Via Uberto di Visconti di Modrone 1, ricevuta
[...] P.IVA_2 l'informativa di cui al D. Lgs. 28/2010 e al D.L. 132/2014 ed elettivamente domiciliata in Palermo, via F. Ferrara n° 8, presso lo studio dell'avv. Dario Greco, cod. fisc. , PEC: C.F._3
fax 091335228, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura Email_1 in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Antonella Oddo, cod. fisc. C.F._4 opposto interventore avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di cessione di diritto d'opzione; 1464 c.c. Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza di discussione del 10.7.2025 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, formulava Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 279/2023 (R.G. n. 668/2023), emesso dal Tribunale di Messina in data 14.2.2023 e notificato a mezzo pec in pari data, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di Via Toledo S.r.l., della somma di € 74.123,47, oltre interessi di mora ex D.L. 231/02 dalla data del 2.12.2022 sino al soddisfo, e spese di procedura, liquidate con l'aumento previsto dall'art. 4 comma 1 bis in complessivi
€ 3.321,10, in € 406,50 per rimborso spese esenti art. 15 D.P.R. 633/72 ed € 2.914,60 per onorario di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi CPA ed IVA, come per legge, e successive occorrende;
deduceva
- che in data 28.2.2017 aveva sottoscritto con la società Via Toledo S.r.l. un contratto di cessione del diritto di opzione, per la conclusione di un contratto di affitto avente ad oggetto l'azienda alberghiera Hotel Monte Tauro, sito in Taormina (ME), via Madonna delle Grazie n. 3, di durata non inferiore a 6 anni con canone non inferiore ad euro 750.000,00 oltre i.v.a., da corrispondersi in misura proporzionale all'effettivo godimento delle stanze della struttura alberghiera e con corrispettivo e durata parametrati al contratto di affitto dell'azienda alberghiera che avrebbe contestualmente concluso;
Pt_1
1 - che il corrispettivo della cessione di opzione era stato così pattutio: un corrispettivo annuo fisso di euro 230.000,00 oltre i.v.a. – pari a euro 2.346,00, annui, oltre i.v.a. per stanza – da versarsi in misura proporzionale all'effettivo godimento delle stanze, e un eventuale corrispettivo variabile determinato nella misura del 25% del fatturato lordo annuo dell'azienda alberghiera eccedente la somma di euro 4.000.000,00 per tutto il periodo in cui l'odierna opponente avesse continuato a gestire l'albergo, direttamente o tramite società del proprio gruppo;
- che sempre in data 28.2.2017, conseguentemente alla cessione di opzione, aveva stipulato con Erminia S.r.l., proprietaria dell'azienda, un contratto di affitto avente ad oggetto l'azienda, della durata di 9 anni, decorrenti dal 1° marzo 2017, rinnovabili automaticamente per un pari periodo ad un canone di euro 750.000,00 annui, oltre IVA, per l'intero ramo d'azienda, pari a euro 7.653,00 annui, oltre i.v.a., per stanza da corrispondersi in misura proporzionale all'effettivo godimento, previa presentazione della relativa fattura, in rate trimestrali anticipate da doversi pagare entro i primi dieci giorni del trimestre corrispondente;
- che i suindicati contratti facevano parte di un'operazione unitaria dal momento che nel regolamento contrattuale convenuto tra l'odierna opponente e Via Toledo S.r.l. – opposta – in sede di cessione di opzione, le stesse parti avevano scientemente deciso di determinare il corrispettivo dovuto per la cessione di opzione ricalcando esattamente le modalità di calcolo e pagamento del canone del contratto di affitto;
- che, sin dalla sottoscrizione del contratto, l'odierno appellante aveva regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni, corrispondendo sia il corrispettivo fisso che quello variabile, quando dovuto;
- che, tuttavia, a partire dal marzo 2020, con l'insorgere della pandemia da Covid-19, la gestione alberghiera era divenuta economicamente insostenibile e che, a seguito di tale situazione, la stessa opponente aveva subito una forte contrazione del proprio fatturato, rendendo impossibile il pagamento integrale del corrispettivo pattuito per la cessione di opzione;
- che, nonostante ciò, Via Toledo S.r.l. – anziché accettare una rinegoziazione contrattuale o considerare le difficoltà economiche in atto – aveva provveduto a notificare i decreti ingiuntivi nn. 1574/2020 (in data 5.12.2020), e 277/2021 (in data 9.3.2021), richiedendo giudizialmente i pieni corrispettivi pretesi in forza della cessione di opzione;
- che tali decreti ingiuntivi erano stati opposti dall'odierna opponente;
- che la stessa richiesta di riduzione dei canoni era stata formulata anche nei confronti di Erminia s.r.l. – parte concedente nel contratto di affitto – per ottenere la rideterminazione dei canoni di affitto dell'azienda alberghiera;
- che in data 30.6.2021, creditrice di Erminia – parte concedente nel Controparte_4 contratto di affitto – e soggetto pignorante dei canoni di affitto dell'azienda alberghiera, aveva notificato alla stessa Erminia, a e a Via Toledo, atto di citazione con domanda di revocatoria della cessione del diritto Pt_1 d'opzione (R.G. n. 43397/2021 Tribunale di Roma);
- che, in ragione della pendenza del suindicato giudizio, l'odierna opposta aveva notificato all'odierna opponente ulteriori quattro decreti ingiuntivi;
- che l'odierna opposta aveva anche ottenuto la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione;
- che, nonostante il suindicato giudizio di revocatoria, in data 4.3.2023, l'opposta aveva inviato alla stessa opponente una lettera di messa in mora richiedendo il pagamento del trimestre marzo 2023-maggio 2023 e preannunciando la richiesta di un settimo decreto ingiuntivo;
- che la stessa opponente, in data 23.2.2023, aveva immediatamente corrisposto all'opposta il complessivo importo di € 80.234,73, con opportuna riserva di ripetizione;
- che l'accoglimento della revocatoria sopra citata avrebbe fatto venir meno il titolo legittimamente le richieste di pagamento poste a fondamento dei ricorsi monitori;
ciò premesso rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della proposta opposizione, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: IN VIA PRELIMINARE Sospendere, per i motivi di cui in narrativa, il presente giudizio di opposizione, in attesa di conoscere l'esito del procedimento promosso da e pendente dinanzi al Tribunale di Roma, Sez. Controparte_5 IX, Giudice Landi, avente n. R.G. n. 43397/2021, avente ad oggetto la domanda di revocazione della Cessione di Opzione, su cui si fonda il ricorso per decreto ingiuntivo opposto. NEL MERITO
- IN VIA PRINCIPALE, in caso di accoglimento della domanda di revocazione formulata da
[...] e pendente dinanzi al Tribunale di Roma, Sez. IX, Giudice Landi, avente n. R.G. n. Controparte_4
2 43397/2021, revocare il decreto ingiuntivo n. 279/2023 (R.G. n. 668/2023), depositato dal Tribunale di Messina in data 14 febbraio 2023 e notificato a mezzo PEC in pari data, essendo venuto meno il titolo giuridico sulla base del quale esso è stato emesso, con conseguente opportuna ripetizione degli importi già corrisposti.
- IN OGNI CASO, condannare Via Toledo S.r.l., per i motivi di cui in narrativa ed ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri di legge.”. Si costituiva in giudizio Via Toledo S.r.l., in persona del legale rappresentante Dott. CP_1
la quale, dopo aver sollevato una questione sul rito applicabile, chiedeva il rigetto dell'opposizione
[...] con la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Deduceva, altresì, che il Tribunale di Messina, con decreto ingiuntivo n. 1574/2020, aveva già ingiunto a il pagamento di €142.273,28 per i trimestri da giugno a Pt_1 novembre 2020 – periodo segnato dalla crisi pandemica –, e che, nonostante l'opposizione, il Tribunale – con ordinanza del 16.4.2022 – , aveva concesso la provvisoria esecuzione nella misura del 75%, riconoscendo la fondatezza della pretesa creditoria di Via Toledo;
evidenziava, ancora, che nel presente giudizio, invece, le somme richieste riguardavano il periodo da dicembre 2022 a febbraio 2023 – in assenza di restrizioni sulle presenze alberghiere –, e che non aveva effettuato alcun pagamento, rendendo ancora più evidente Pt_1 l'infondatezza della sua opposizione. Deduceva, inoltre, che la società , estranea al rapporto Controparte_4 contrattuale tra Via Toledo e aveva promosso innanzi al Tribunale di Roma un'azione revocatoria Pt_1 per dichiarare l'inefficacia del contratto del febbraio 2017 e che, nell'ambito di tale procedimento, aveva richiesto un sequestro conservativo per un importo di 14 milioni di euro, poi rigettato con provvedimento del 7-9 dicembre 2021; argomentava che tale rigetto era stato confermato dal Collegio del Tribunale di Roma con provvedimento del 1° marzo 2022, respingendo il reclamo di con la conseguenza che CP_4 l'infondatezza delle richieste cautelari di tale soggetto non potesse in alcun modo giustificare il mancato pagamento da parte di nei confronti di Via Toledo. Contestava, ancora, – quanto alla natura giuridica Pt_1 del corrispettivo – che il pagamento non fosse un canone, come erroneamente definito dall'opponente, bensì il corrispettivo per la cessione del diritto di opzione a stipulare un contratto di affitto d'azienda, come definito in contratto, e che tale corrispettivo, stabilito in forma di pagamento periodico, fosse autonomo e scollegato dalle vicende del successivo contratto di affitto tra l'odierna opponente ed Erminia S.r.l.; contestava, infine, l'applicabilità dell'art. 1464 c.c. – invocato dall'opponente – sostenendo, invece, che, nel caso di specie, dovesse trovare applicazione l'art. 1465 c.c. – relativo all'impossibilità sopravvenuta nei contratti con effetti traslativi –, argomentando che il corrispettivo ingiunto riguardasse la cessione di un diritto già trasferito, per cui, in base alla norma citata, l'acquirente – nonché odierna opponente – non potesse essere liberato dall'obbligo di pagamento per cause non imputabili all'alienante e che l'opposta Via Toledo S.r.l., avendo adempiuto cedendo il diritto di opzione e non avendo responsabilità nella crisi pandemica, avesse diritto a ricevere integralmente la prestazione pattuita. Con decreto di fissazione dell'8.6.2023, il Giudice dava atto che al giudizio dovessero applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente al D.L.gs. n. 149/2022 e fissava per la comparizione delle parti e per la trattazione della causa l'udienza del 7.12.2023, disponendone successivamente lo svolgimento a trattazione scritta e assegnando termine alle parti per il deposito telematico di note scritte. Depositate le note – nelle quali parte opponente segnalava che, medio tempore, l'opposta aveva notificato alla stessa odierna opponente due ulteriori decreti ingiuntivi (nn. 477/2023, notificato il 24.3.2023, e 1007/2023, notificato in data 25.9.2023 ed entrambi provvisoriamente esecutivi) – il Giudice disponeva a cura della Cancelleria la rimessione degli atti del presente procedimento al Presidente di sezione per la valutazione dei presupposti della riunione del giudizio con il giudizio recante il n. 197/2021 R.G.; il Presidente disponeva la chiamata delle cause nn. 1577/2023 e 197/2021 R.G. davanti a sé, per i provvedimenti di cui all'art. 274, comma 2, c.p.c., all'udienza del 12.3.2024, disponendone lo svolgimento a trattazione scritta e assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte. Nelle note di trattazione scritte per l'udienza del 12.3.2024, parte opponente informava il Giudicante che, medio tempore, l'opposta le aveva notificato un ulteriore decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, avverso il quale era stata proposta opposizione, precisando di aver provveduto all'immediato pagamento di quanto ingiunto. All'esito dell'udienza cartolare, il Presidente della II Sezione Civile disponeva la chiamata della causa all'udienza del 26.9.2024 per l'eventuale riunione con il processo n. 197.2021 R.G. Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva in giudizio la Controparte_2
la quale – dopo aver premesso di aver stipulato, in data 16.2.2024, con la Via Toledo S.r.l., un contratto
[...] per la cessione di tutti i diritti ed i crediti scaturenti dal contratto sottoscritto in data 28.2.2017 con la società
3 “assumendo la medesima la posizione contrattuale ed alle condizioni ivi stabilite Parte_1 e che per maggiore conoscenza viene allegato alla presente scrittura alla lettera a) formandone parte integrante della stessa” –, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta da la Parte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la condanna della al Parte_1 pagamento delle somme che si riterranno dovute. All'udienza del 26.9.2024, le parti si rimettevano al Presidente per la riunione al procedimento n. 1894/2021 dei procedimenti nn. 4301/2023, 1577/2023, 197/2021; il Presidente di Sezione, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza, per la precisazione delle conclusioni e per l'eventuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., del 27.2.2025, concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive fino al 31.1.2025. Depositate le note conclusive, con decreto del 24.2.2025 il Presidente di Sezione differiva l'udienza del 27.2.2025 al 10.7.2025. All'udienza del 10.7.2025, dopo la discussione orale della causa, il Presidente di Sezione riservava di depositare la sentenza nei successivi 30 giorni ai sensi del comma 3 dell'art. 281 sexies c.p.c. Preliminarmente, va esaminata la richiesta formulata da parte opponente volta ad ottenere la sospensione del presente giudizio, in considerazione della pendenza, avanti al Tribunale di Roma, di un giudizio revocatorio ex art. 2901 c.c., proposto da avente ad oggetto la cessione del Controparte_4 diritto di opzione stipulata tra e Via Toledo. Pt_1 La domanda non può trovare accoglimento. L'azione revocatoria ordinaria non determina la caducazione dell'atto oggetto di revoca, né ne pregiudica la validità o l'efficacia generale, ma comporta esclusivamente un'inefficacia relativa dell'atto, limitata al rapporto tra debitore e creditore istante, e al solo fine della reintegrazione della garanzia generica ex art. 2740 c.c. L'effetto proprio della revocatoria è, dunque, conservativo e non accertativo: non si determina alcuna nullità o inefficacia assoluta dell'atto, né l'eliminazione dell'efficacia inter partes del contratto di cessione, che rimane valido e pienamente efficace tra le parti contraenti. Nel caso di specie, non sussiste pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra il presente giudizio e quello pendente avanti al Tribunale di Roma, non ricorrendo un nesso logico e giuridico di subordinazione tale da imporre la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Neppure è configurabile una sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c., poiché l'eventuale accoglimento della domanda revocatoria non influirebbe sull'accertamento del credito tra e Via Toledo, oggetto del Pt_1 presente giudizio, né esporrebbe le parti al rischio di giudicati tra loro contrastanti. Ne consegue che la domanda di sospensione deve essere rigettata. L'opposizione in esame è infondata nel merito e va, pertanto, rigettata e ciò per quanto di ragione. Giova rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'opposto, sostanzialmente attore, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del credito, mentre l'opponente, in qualità di convenuto sostanziale, è tenuto ad allegare e dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato. Nel caso di specie, la parte opposta, ha puntualmente assolto l'onere probatorio a proprio carico, producendo il contratto di cessione del diritto di opzione sottoscritto in data 28.2.2017, le fatture emesse nei confronti della debitrice per il trimestre marzo 2023 – maggio 2023 e la documentazione attestante il mancato integrale pagamento da parte dell'opponente, la quale ha corrisposto il complessivo importo di euro 80.234,73, pari alla somma ingiunta con il decreto ingiuntivo oggi opposto, comprensiva di interessi di mora ex D.Lgs. 231/02 e spese legali liquidate, in data 23.2.2023. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 279/2023 Parte_1 deducendo, in via principale, la pendenza, dinanzi al Tribunale di Roma, di un procedimento ex art. 2901 c.c., promosso da avente ad oggetto la cessione del diritto di opzione stipulata tra Controparte_4 Pt_1 e Via Toledo, da cui deriva il credito monitoriamente azionato e chiedendo, pertanto, la sospensione del presente giudizio. L'opposta – Via Toledo s.r.l. – costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, deducendo che il contratto tra le parti fosse un contratto di cessione di un diritto di opzione, con effetti reali già compiutamente perfezionati sin dalla stipula del 28.2.2017, nonché che il corrispettivo oggetto di ingiunzione costituisse un'obbligazione autonoma e svincolata da quella derivante dal contratto di affitto d'azienda stipulato separatamente tra ed Erminia s.r.l.; infine, che l'impatto Pt_1 della pandemia non rileverebbe, dunque, ai sensi dell'art. 1464 c.c., bensì – eventualmente – sotto la diversa
4 previsione dell'art. 1465 c.c., la quale non consente l'esonero dall'obbligo di pagamento in caso di inadempimento per causa non imputabile al cedente. L'opponente non ha sollevato alcuna contestazione specifica sull'esistenza, validità o quantificazione del credito azionato da Via Toledo s.r.l., limitandosi ad affermare di aver agito in via prudenziale in attesa della definizione del procedimento revocatorio sopra menzionato, né ha dedotto fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione azionata, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., o contestato la regolarità formale del decreto ingiuntivo impugnato. Il pagamento integrale della somma ingiunta impone la revoca del decreto ingiuntivo [cfr. doc. all. n. 12 all'atto introduttivo]. Legittima deve, allora, ritenersi, anche in ragione del pagamento eseguito medio tempore dalla parte opponente, la compensazione delle spese di lite nella misura di ½ con la condanna dell'opponente al pagamento in favore di parte opposta del residuo mezzo liquidato in dispositivo facendo applicazione della tariffa vigente, del valore della controversia, delle quattro fasi di giudizio e dei parametri minimi. Vanno, invece, dichiarate interamente compensate le spese di lite tra opponente e interventore
[...]
in persona del suo legale rappresentante sig. . Controparte_2 Controparte_3
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, nella causa portante il numero 1577/2023 R.G. sull'opposizione proposta da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. con sede Parte_1 Parte_3 in Roma alla Via Casilina n. 125, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avvocati Giovanni Izzo (C.F. ) e Federica Amodeo (C.F. ) del Foro di Roma ed C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma alla Piazza di Campitelli n. 3, opponente
contro
Via Toledo S.r.l., in persona del suo legale rappresentante dott. , cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1 partita i.v.a. , ricevuta l'informativa di cui al D. Lgs. 28/2010 e al D.L. 132/2014, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Palermo, via F. Ferrara n° 8, presso lo studio dell'avv. Dario Greco, cod. fisc.
, PEC: fax 091335228, dal quale è C.F._3 Email_1 rappresentato e difeso per procura in atti, parte opposta, e nei confronti di Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante sig. cod. fisc. , con sede Milano,
[...] Controparte_3 P.IVA_2 Via Uberto di Visconti di Modrone 1, ricevuta l'informativa di cui al D. Lgs. 28/2010 e al D.L. 132/2014 ed elettivamente domiciliata in Palermo, via F. Ferrara n° 8, presso lo studio dell'avv. Dario Greco, cod. fisc.
, PEC: fax 091335228, dal quale è C.F._3 Email_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Antonella Oddo, cod. fisc. interventore, così provvede: C.F._4 a. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b. dichiara la compensazione per ½ delle spese di lite nel rapporto tra Controparte_6 e Via Toledo s.r.l. e condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta del residuo mezzo liquidato in euro 1.270,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c. dichiara interamente compensate le spese di lite tra opponente e interventore. Messina, il 16.7.2025
Il Presidente della Seconda Sezione Civile
(Dott. Ugo Scavuzzo)
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