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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 23/02/2026, n. 3112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3112 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3112/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUFFO MARIO ROSARIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14139/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale V. Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250026371059000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3169/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede accoglimento del ricorso, con vittoria di spese con attribuzione.
Resistente/Appellato: chiede rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'atto in epigrafe emesso dall' Agenzia delle Entrate Riscossione per il pagamento della tassa automobilistica 2019, di competenza della Regione
Campania.
La ricorrente deduce: omessa notifica degli atti prodromici;
intervenuta conseguente prescrizione triennale del tributo;
decadenza per iscrizione a ruolo oltre il termine previsto.
La stessa conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese con attribuzione al difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita deducendo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva per gli atti della fase impositiva e la piena legittimità degli atti afferenti la riscossione.
L'Ufficio conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La Regione Campania non risulta essersi costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il Giudice rileva, invero, che la mancata costituzione della Regione Campania non ha consentito di acquisire la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento che costituisce l'atto prodromico della cartella di pagamento impugnata.
Di conseguenza, la deduzione di parte ricorrente relativa all'omessa notifica dell'atto prodromico del provvedimento opposto, per il principio di non contestazione, deve ritenersi fondata.
Da quanto sopra, discende che deve ritenersi avvenuta la prescrizione triennale della pretesa tributaria relativa alla tassa automobilistica 2019 poichè la cartella esattoriale impugnata, che risulterebbe essere il primo atto notificato, è stata notificata in data 23/4/2025. Pertanto, anche la presente deduzione di parte ricorrente deve essere accolta.
Per le suesposte argomentazioni, il Giudice accoglie il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e, poste a carico della Regione Campania, vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio liquidate in
€ 150,00, oltre oneri e accessori di legge se dovuti, con attribuzione al difensore di parte ricorrente antistatario.
Così deciso in Napoli in data 18 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
IO IO RU
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUFFO MARIO ROSARIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14139/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale V. Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250026371059000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3169/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede accoglimento del ricorso, con vittoria di spese con attribuzione.
Resistente/Appellato: chiede rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'atto in epigrafe emesso dall' Agenzia delle Entrate Riscossione per il pagamento della tassa automobilistica 2019, di competenza della Regione
Campania.
La ricorrente deduce: omessa notifica degli atti prodromici;
intervenuta conseguente prescrizione triennale del tributo;
decadenza per iscrizione a ruolo oltre il termine previsto.
La stessa conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese con attribuzione al difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita deducendo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva per gli atti della fase impositiva e la piena legittimità degli atti afferenti la riscossione.
L'Ufficio conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La Regione Campania non risulta essersi costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il Giudice rileva, invero, che la mancata costituzione della Regione Campania non ha consentito di acquisire la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento che costituisce l'atto prodromico della cartella di pagamento impugnata.
Di conseguenza, la deduzione di parte ricorrente relativa all'omessa notifica dell'atto prodromico del provvedimento opposto, per il principio di non contestazione, deve ritenersi fondata.
Da quanto sopra, discende che deve ritenersi avvenuta la prescrizione triennale della pretesa tributaria relativa alla tassa automobilistica 2019 poichè la cartella esattoriale impugnata, che risulterebbe essere il primo atto notificato, è stata notificata in data 23/4/2025. Pertanto, anche la presente deduzione di parte ricorrente deve essere accolta.
Per le suesposte argomentazioni, il Giudice accoglie il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e, poste a carico della Regione Campania, vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio liquidate in
€ 150,00, oltre oneri e accessori di legge se dovuti, con attribuzione al difensore di parte ricorrente antistatario.
Così deciso in Napoli in data 18 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
IO IO RU