Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 23/02/2026, n. 3112
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica atti prodromici

    Il giudice rileva la mancata costituzione della Regione Campania, che non ha permesso di acquisire la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento. Pertanto, la deduzione di omessa notifica dell'atto prodromico viene ritenuta fondata per principio di non contestazione.

  • Accolto
    Prescrizione triennale del tributo

    Poiché la cartella esattoriale impugnata risulta essere il primo atto notificato e la notifica è avvenuta in data successiva al decorso dei termini, il giudice accoglie la deduzione di prescrizione triennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 23/02/2026, n. 3112
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3112
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo