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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4684 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 977/2024 R.G., la Corte, con ordinanza depositata in data 6.6.2025, formulava, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., proposta conciliativa/transattiva, invitando le parti a documentare il raggiungimento dell'accordo nelle note da depositare in sostituzione dell'udienza, disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., mediante la concessione alle stesse del termine perentorio, per deposito di note scritte contenenti le istanze, conclusioni e le determinazioni da ciascuna adottate in ordine alla suddetta proposta, fino alle ore 09.30 del giorno 3.10.2025.
Nelle note scritte, ritualmente depositate in data 2.10.2025, ai sensi della citata disposizione, l'appellante dichiarava: “rappresenta all'adita
Corte di Appello che tutte le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dall'adita Autorità ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., dando corso alla stessa con la corresponsione degli importi previsti. Alla luce, quindi, dell'avvenuto raggiungimento dell'accordo e della esecuzione data allo stesso, chiede pronunciarsi sentenza di cessata materia del contendere, nulla statuendo sulle spese in ragione dell'accordo raggiunto, onde rendere anche formalmente superata la statuizione di primo grado”.
Precedentemente, in data 16.6.2025, il difensore della Controparte_1
depositava copia della corrispondenza informatica con la quale
[...]
aveva comunicato, ai procuratori delle controparti, l'adesione della sua assistita alla proposta ex art. 185 bis c.p.c.. La Corte, esaminata la sopra riportata istanza e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, pronunciata ai sensi degli artt. 281 sexies, 350 bis c.p.c..
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 977/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 11855/2023, emessa dal
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 28.12.2023, notificata il
06.02.2024;
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Napoli alla Via dei Greci n. 36, presso lo studio pag. 2/6 dell'avvocato Umberto Truglio (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
7.3.1956 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luca Fabrizio ( ), giusta procura C.F._4
in atti;
APPELLATO
NONCHE'
(partita iva e c.f. e n. REA Controparte_1 P.IVA_1
211652), con sede in Napoli alla Via San Domenico n. 31, in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., Dott.ssa
(c.f. ) rappresentata e Controparte_3 C.F._5
difesa giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione dall'Avv. Giuseppe Stellato (c.f. e dall'Avv. C.F._6
ES BA (C.F. ); C.F._7
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danno da responsabilità medica.
Conclusioni: come da atti di causa da intendersi richiamati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 3/6 , con atto notificato in data 02/03/2024, interponeva Parte_1
appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il
Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda, condannandola alla rifusione delle spese processuali, dalla stessa proposta, nei confronti dei convenuti, odierni appellati, per conseguire la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni che assumeva di avere sofferto in conseguenza dell'erronea esecuzione dell'intervento di patello-plastica del ginocchio sinistro a cui si sottoponeva in data 14.11.2013.
Con ordinanza emessa all'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, questa Corte, nell'accogliere l'istanza di rinnovo della CTU formulata dall'appellante, nominava CCTTUU, i dottori (medico legale) e Persona_1 Persona_2
(specialista in ortopedia e traumatologia), i quali concludevano la relazione peritale affermando che “il tipo di trattamento chirurgico prescelto e praticato dal dott. in data 14.11.2013 presso la CP_2
deve considerarsi, invece, insufficiente per mancata correzione CP_1
del malallineamento rotuleo, quadro alla base della patologia sofferta dalla paziente”.
Con ordinanza del 6.6.2025, la Corte, preso atto dell'invito dell'appellante, rivolto alle controparti, alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita e della volontà dell'appellato, dott. , CP_2
di definire la lite in via transattiva, formulava proposta conciliativa alle parti ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c..
Come innanzi evidenziato, poi, nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3.10.2025,
l'appellante dichiarava che le parti avevano raggiunto, in sede pag. 4/6 stragiudiziale, un accordo transattivo che aveva definito bonariamente l'intera controversia.
§ 2.
Sulla scorta di quanto appena rilevato, deve, quindi, ritenersi venuto meno l'interesse delle parti ad una statuizione di merito, avendo le medesime definito la lite in via transattiva.
La declaratoria di cessata materia del contendere, che deve, per l'effetto, essere adottata, determina, non già l'inammissibilità dell'appello, bensì la rimozione della sentenza di primo grado, ormai priva di attualità, per avere le parti disciplinato, in via transattiva nell'esercizio della loro autonomia negoziale, il rapporto in origine controverso (cfr. Cass. civ. n. 19160 del 2007; n. 10553 del 2009; Sez.
U, Sentenza n. 8980 del 11/04/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 26299 del
18/10/2018)
§ 3.
Rileva, da ultimo, il Collegio che alcuna pronuncia si imponga in ordine alle spese processuali, non avendone le parti fatto specifica richiesta ed avendo le stesse dichiarato di avere definito ogni aspetto della controversia.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 11855/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) nulla sulle spese processuali.
pag. 5/6 Così deciso nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Massimiliano Sacchi) (dr. Alessandro Cocchiara)
(Il presente provvedimento è stato interamente redatto con la collaborazione dell'Aupp, dott. Alessia Pasquariello)
pag. 6/6
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 977/2024 R.G., la Corte, con ordinanza depositata in data 6.6.2025, formulava, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., proposta conciliativa/transattiva, invitando le parti a documentare il raggiungimento dell'accordo nelle note da depositare in sostituzione dell'udienza, disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., mediante la concessione alle stesse del termine perentorio, per deposito di note scritte contenenti le istanze, conclusioni e le determinazioni da ciascuna adottate in ordine alla suddetta proposta, fino alle ore 09.30 del giorno 3.10.2025.
Nelle note scritte, ritualmente depositate in data 2.10.2025, ai sensi della citata disposizione, l'appellante dichiarava: “rappresenta all'adita
Corte di Appello che tutte le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dall'adita Autorità ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., dando corso alla stessa con la corresponsione degli importi previsti. Alla luce, quindi, dell'avvenuto raggiungimento dell'accordo e della esecuzione data allo stesso, chiede pronunciarsi sentenza di cessata materia del contendere, nulla statuendo sulle spese in ragione dell'accordo raggiunto, onde rendere anche formalmente superata la statuizione di primo grado”.
Precedentemente, in data 16.6.2025, il difensore della Controparte_1
depositava copia della corrispondenza informatica con la quale
[...]
aveva comunicato, ai procuratori delle controparti, l'adesione della sua assistita alla proposta ex art. 185 bis c.p.c.. La Corte, esaminata la sopra riportata istanza e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, pronunciata ai sensi degli artt. 281 sexies, 350 bis c.p.c..
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 977/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 11855/2023, emessa dal
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 28.12.2023, notificata il
06.02.2024;
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Napoli alla Via dei Greci n. 36, presso lo studio pag. 2/6 dell'avvocato Umberto Truglio (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
7.3.1956 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luca Fabrizio ( ), giusta procura C.F._4
in atti;
APPELLATO
NONCHE'
(partita iva e c.f. e n. REA Controparte_1 P.IVA_1
211652), con sede in Napoli alla Via San Domenico n. 31, in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., Dott.ssa
(c.f. ) rappresentata e Controparte_3 C.F._5
difesa giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione dall'Avv. Giuseppe Stellato (c.f. e dall'Avv. C.F._6
ES BA (C.F. ); C.F._7
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danno da responsabilità medica.
Conclusioni: come da atti di causa da intendersi richiamati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 3/6 , con atto notificato in data 02/03/2024, interponeva Parte_1
appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il
Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda, condannandola alla rifusione delle spese processuali, dalla stessa proposta, nei confronti dei convenuti, odierni appellati, per conseguire la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni che assumeva di avere sofferto in conseguenza dell'erronea esecuzione dell'intervento di patello-plastica del ginocchio sinistro a cui si sottoponeva in data 14.11.2013.
Con ordinanza emessa all'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, questa Corte, nell'accogliere l'istanza di rinnovo della CTU formulata dall'appellante, nominava CCTTUU, i dottori (medico legale) e Persona_1 Persona_2
(specialista in ortopedia e traumatologia), i quali concludevano la relazione peritale affermando che “il tipo di trattamento chirurgico prescelto e praticato dal dott. in data 14.11.2013 presso la CP_2
deve considerarsi, invece, insufficiente per mancata correzione CP_1
del malallineamento rotuleo, quadro alla base della patologia sofferta dalla paziente”.
Con ordinanza del 6.6.2025, la Corte, preso atto dell'invito dell'appellante, rivolto alle controparti, alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita e della volontà dell'appellato, dott. , CP_2
di definire la lite in via transattiva, formulava proposta conciliativa alle parti ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c..
Come innanzi evidenziato, poi, nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3.10.2025,
l'appellante dichiarava che le parti avevano raggiunto, in sede pag. 4/6 stragiudiziale, un accordo transattivo che aveva definito bonariamente l'intera controversia.
§ 2.
Sulla scorta di quanto appena rilevato, deve, quindi, ritenersi venuto meno l'interesse delle parti ad una statuizione di merito, avendo le medesime definito la lite in via transattiva.
La declaratoria di cessata materia del contendere, che deve, per l'effetto, essere adottata, determina, non già l'inammissibilità dell'appello, bensì la rimozione della sentenza di primo grado, ormai priva di attualità, per avere le parti disciplinato, in via transattiva nell'esercizio della loro autonomia negoziale, il rapporto in origine controverso (cfr. Cass. civ. n. 19160 del 2007; n. 10553 del 2009; Sez.
U, Sentenza n. 8980 del 11/04/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 26299 del
18/10/2018)
§ 3.
Rileva, da ultimo, il Collegio che alcuna pronuncia si imponga in ordine alle spese processuali, non avendone le parti fatto specifica richiesta ed avendo le stesse dichiarato di avere definito ogni aspetto della controversia.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 11855/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) nulla sulle spese processuali.
pag. 5/6 Così deciso nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Massimiliano Sacchi) (dr. Alessandro Cocchiara)
(Il presente provvedimento è stato interamente redatto con la collaborazione dell'Aupp, dott. Alessia Pasquariello)
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