Decreto cautelare 17 gennaio 2024
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00694/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2024, proposto da
Gruppo di Intervento Giuridico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
Regione Autonoma della Sardegna, Comune Arbus, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del calendario delle esercitazioni militari e dei successivi atti esecutivi, ivi compreso il decreto del Ministero della difesa, con il quale è stato approvato ex art. 322 comma V, d.lgs. n. 66 del 2010, portante il Codice dell’ordinamento militare, il calendario delle esercitazioni militari in Sardegna nel primo semestre del 2024, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, con riserva di motivi aggiunti e ampliamento impugnazione e per la condanna delle amministrazioni resistenti a richiedere ed effettuare il VINCA nei poligoni interessati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. BR SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’associazione ricorrente Gruppo d’Intervento Giuridico (Grig), quale associazione ambientalista riconosciuta ex art. 13 della legge n. 349/1986 e s.m.i ha impugnato il Calendario delle esercitazioni militari e dei successivi atti esecutivi, ivi compreso il decreto del Ministero della Difesa, con il quale è stato approvato ex art.322 co. V d.lgs. 15.3.2010 n. 66 portante il Codice dell’ordinamento Militare, il calendario delle esercitazioni militari in Sardegna nel primo semestre del 2024.
2. Deduce la ricorrente la violazione del principio di precauzione ed eccesso di potere, nella parte in cui lo stesso, pur in assenza di Valutazione di Incidenza Ambientale, ha consentito le attività di addestramento (senza prendere in considerazione la possibilità, pure rappresentata all’amministrazione in sede procedimentale) di localizzare le stesse sempre in area di demanio militare, ma fuori dei confini dell’area S.I.C. e, in ogni caso, senza dettare adeguate prescrizioni (ciò con riferimento in particolare al S.I.C. di Isola Rossa e Capo Teulada e alla Z.P.S. di “ Corru d’Ittiri “ e “San Giovanni” per le attività nei poligoni di Capo Teulada e di Capo Frasca, quest’ultimo adiacente alla Z.P.S.).
Afferma la ricorrente che manca, quindi, la doverosa spiegazione delle concrete ragioni della indicata impossibilità pratica per le Forze Armate di delocalizzare, modificare o ridurre almeno le attività addestrative di maggiore impatto ambientale.
È decisiva poi la mancanza della VINCA, che va effettuata prima di qualsivoglia decisione definitiva in ordine alla prosecuzione delle attività addestrative da svolgersi nel poligono.
4. Resiste in giudizio il Ministero della Difesa, che ha eccepito la nullità del ricorso perché il calendario delle esercitazioni del primo semestre 2024 è stato approvato dal Comitato Paritetico Misto (produzione 2 Ministero 2 febbraio 2024) e non è stato perciò adottato dal Ministro ex art. 322 del d.lgs. n. 152 del 2006, sicchè non è un provvedimento amministrativo impugnabile.
Nel merito, ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
5. All’udienza pubblica del 15 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso, come da avviso reso alle parti in udienza ex art. 73, comma 3 c.p.a., è, in via assorbente, evidentemente ormai improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il provvedimento impugnato ha ormai definitivamente cessato di produrre effetti giuridici.
In merito, può richiamarsi la giurisprudenza della Sezione in relazione all’impugnazione dei piani venatori annuali, la quale ha evidenziato, da un lato, che “ la sopravvenuta cessazione degli effetti dell’atto impugnato per il mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della proposizione del ricorso determina l’improcedibilità dello stesso ”; dall’altro, che “ l’utilità derivante dall’eventuale annullamento in parte qua del calendario venatorio può e deve essere riferita all’atto impugnato e non a futuri ed eventuali atti a fronte dei quali deve escludersi che il potere sia stato esercitato: l’effetto conformativo, infatti, potrebbe manifestarsi soltanto nel momento di riesercizio del potere (su cui strumentalmente si esercita l’effetto vincolante del giudicato), ossia all’interno della sola vicenda amministrativa esaminata (e quindi toccata dalla statuizione caducatoria) e dei seguiti di essa ” e che “ in altri termini, essendo il calendario venatorio adottato ciclicamente, con cadenza annuale, non sia possibile configurare un interesse da una pronuncia di merito in grado di incidere, sotto il profilo conformativo, sull’attività amministrativa futura che dovrà svolgersi per l’anno successivo, in ragione del chiaro disposto dell’art. 34, comma 2, c.p.a., a tenore del quale “in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ” (cfr. T.a.r. Sardegna, sez. I, 10 marzo 2023, n. 78 ed ivi numerosi riferimenti giurisprudenziali ulteriori).
7. Le considerazioni ora espresse, mutatis mutandis , sono evidentemente applicabili anche al caso di specie, posto che l’atto impugnato disciplina(va) solo le esercitazioni militari nel primo semestre del 2024 e che al Collegio è preclusa qualsiasi statuizione in termini generali e astratti atta a orientare il futuro esercizio del potere della p.a., dato il divieto ex art. 34, comma 2 c.p.a.
D’altronde, “ il mero interesse alla conoscenza della legittimità di un provvedimento amministrativo che abbia cessato di produrre effetti non può essere considerato, sic et simpliciter, un interesse alla decisione del ricorso, nel sistema vigente di giurisdizione soggettiva e non oggettiva ” (T.a.r. Sardegna, sez. I, 21 febbraio 2023, n. 110).
8. Né può fondare la persistenza dell’interesse alla decisione la domanda di condanna all’esecuzione della Vinca sulle aree per cui è causa, che può al più connettersi all’impugnazione dell’atto ormai improduttivo di effetti e per cui la ricorrente è comunque, in via autonoma, priva di legittimazione.
9. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., pur potendosi compensare le spese del giudizio in ragione della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI FE, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
BR SE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BR SE | GI FE |
IL SEGRETARIO