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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/06/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia
…………………………. NOTIF. APPELLO Esposito, ha pronunciato la seguente
………………………….
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5765/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
Parte_1
(P.IVA ), in persona dell'Amministratore pro P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in VIA M. MASCIA, 16 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. VOLPE CARMINE (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._1 procura in calce all'atto di citazione OPPONENTE E
, (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del suo procuratore e difensore avv. Luigi Sebastiano (C.F. ) in CodiceFiscale_3
Salerno al Corso Vittorio Emanuele 170/A, come da mandato in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 6/3/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
N.R.G. 5765/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
1412/2017, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 8/8/2017 e notificato a mezzo pec il 6/9/2017, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore dell'architetto CP_2
della somma di € 5414,08, oltre interessi e spese per la
[...] prestazione professionale dallo stesso svolta in favore del
. Parte_1
Parte opponente eccepiva di aver eseguito interamente la prestazione dovuta e la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 c.c. Il Condominio chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa il precedente amministratore condominiale, Controparte_3
, "affinché partecipi al giudizio e tenga indenne
[...]
l'opponente dai danni e/o dalle conseguenze pecuniarie dello stesso". In data 13/2/2018 si costituiva ribadendo, in Controparte_1 primo luogo, di non aver ricevuto interamente il compenso spettantegli per l'opera professionale prestata, in quanto, a fronte di un onorario previsto di € 9.183,07 oltre Contributo CNPAIA e IVA, infatti, gli erano stati corrisposti € 6.175,00, comprensivi di Contributo CNPAIA e IVA, residuando pertanto un debito del Condominio opponente di € 5.418,08 (comprensivi di Contributo CNPAIA e IVA), per i quali era stata richiesta l'ingiunzione. Evidenziava che la documentazione esibita, relativa al pagamento da parte dei singoli Condomini, a mani dell'amministratore pro tempore. dott. , delle quote “Direzione Lavori” di Controparte_3 spettanza di ciascuno di essi (disposizioni di bonifico, copie di assegni bancari, ricevute sottoscritte dall'amministratore), fosse irrilevante nel presente giudizio, non provando l'integrale pagamento, ad opera del ed in favore dell'opposto, Parte_1 dell'onorario previsto. L'architetto non si opponeva alla chiamata in causa del _1 precedente amministratore, ragionier Persona_1 ritenendo che fosse anche nel proprio interesse acquisire ogni elemento utile alla complessiva ricostruzione dei rapporti intercorsi con il . Parte_1
Il Tribunale, non provvedendo in maniera espressa sulla richiesta di chiamata in causa, la disattendeva implicitamente.
N.R.G. 5765/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 Con atto del 22 marzo 2021, l'architetto deferiva al _1
, in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 giuramento decisorio, sul seguente capo: "Giuro e giurando affermo essere vero che il ha Parte_1 interamente corrisposto all'Arch. il compenso Controparte_1 professionale - pari a euro 9.183,07 oltre e IV - a lui CP_4 spettante quale direttore dei lavori di ristrutturazione del " _1
, sito in Cava de' Tirreni (SA) alla ,
[...] Parte_1 svoltisi tra il maggio 2011 e il maggio 2012". Il giuramento veniva ammesso, e l'avv. , Testimone_1 amministratore del condominio, lo prestava all'udienza del 24 marzo 2022, dichiarando: "Nulla sono in grado di riferire in ordine alla circostanza di cui al giuramento decisorio, atteso che all'epoca dei fatti ancora non rivestivo la carica di amministratore del condominio. Tuttavia, posso dichiarare che l'amministratore uscente, tale , mi ha riferito telefonicamente che Controparte_3 nessun debito gravasse sull'ente di gestione. Preciso altresì che nell'occasione non mi ha inviato né consegnato documentazione comprovante quanto asserito telefonicamente". La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015).
N.R.G. 5765/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie risulta documentalmente provato:
- che il Parte_2 con delibera assembleare del 16/09/2010, conferiva all'architetto l'incarico di Direttore dei Controparte_1 lavori di ristrutturazione del fabbricato condominiale sito alla di G. Vitale n.55;
- che i lavori, effettuati dalla ditta "Edile di ", Controparte_5 ebbero inizio nel maggio 2011 (cfr comunicazione di inizio lavori, furono regolarmente eseguiti e si conclusero nel maggio 2012 (cfr dichiarazione di fine lavori);
- che il compenso spettante per la direzione dei lavori ammontava ad € 9.183,07, oltre CA e IV (e così in totale euro 11.589,08), come risulta dal preventivo presentato nella citata assemblea condominiale del 16/09/2010, dal riepilogo di onorari e spese, dal quadro comparativo e dal quadro economico con allegati tabelle millesimali e prospetti dei lavori eseguiti;
N.R.G. 5765/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 - che, a conclusione dei lavori, l'architetto ostituiva _1 in mora il condominio per ottenere il saldo dei suoi onorari (€ 5.414,08) con PEC del 29/07/2016;
- che l'amministratore del condominio, avv. , Testimone_1 convocava l'assemblea oltre due mesi dopo, per il giorno 05/10/2016 nel corso della riunione, l'amministratore informava della richiesta del direttore dei lavori i condomini, i quali dichiaravano di aver versato le quote relative alla ristrutturazione nelle mani del precedente amministratore, rag. . Nella stessa assemblea Controparte_3
l'amministratore fece presente che "questa eccezione è irrilevante e inopponibile al tecnico, in quanto lo stesso mantiene sempre il proprio diritto di credito nei confronti del ". Cionondimeno, l'assemblea deliberò “di Parte_1 attendere le eventuali azioni legali nei confronti del
e solo qualora queste fossero intentate deciderà Parte_1 su quale possa essere la linea di difesa del " (cfr Parte_1 verbale dell'assemblea condominiale del 05/10/2016). Peraltro, nella stessa riunione assembleare del 05/10/2016, l'amministratore dava conto ai condomini (cfr punto 2 dell'odg, pag. 2 del citato verbale) della sentenza favorevole al emessa dal Tribunale nel procedimento ex Parte_1 art. 700 cpc intentato nei confronti del precedente amministratore per ottenere la consegna dei documenti condominiali e della notifica della stessa in forma esecutiva al rag. , notifica rimasta a quella data del tutto CP_3 infruttuosa;
- che dopo due mesi dall'assemblea del 05/10/2016, che l'amministratore, con PEC del 24/11/2016, ne comunicava l'esito all'architetto al quale chiese anche di farle _1 avere “copia dei versamenti effettuati dall'ex amministratore del Condominio” “nonché computo metrico” e “delibera assembleare da cui si evince la percentuale spettante per la Direzione”; ciò perché “purtroppo non riusciamo a recuperare i documenti contabili del Condominio nonostante ci siamo adoperati in tal senso” ;L'arch. _1 fornì tutti i documenti richiesti, e in particolare copia dei bonifici ricevuti dal precedente amministratore del
N.R.G. 5765/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 condominio, bonifici in mancanza dei quali il condominio non avrebbe avuto prova di alcun pagamento, neppure parziale, degli onorari per la direzione dei lavori. Nel caso di specie, pertanto, il creditore ha provato il titolo posto a base del proprio credito (conferimento dell'incarico professionale ed esecuzione dei lavori per i quali ha richiesto il pagamento ed omessa contestazione del quantum del compenso richiesto) ed ha allegato l'inadempimento del debitore. Il Condominio, invece, non assolveva all'onere probatorio sullo stesso gravante, non avendo provato l'adempimento, né altra causa estintiva e/o impeditiva dello stesso, avendo espressamente affermato, nella corrispondenza intercorsa con l'architetto di non essere in possesso di alcuna documentazione _1 relativa agli anni della precedente gestione condominiale, che il revocato amministratore non aveva mai consegnato, "e, tra questa, quella afferente il rapporto di appalto nell'ambito del quale si è sviluppata la prestazione professionale dell'arch. _1
(atto di citazione in opposizione). Pertanto, a fronte di un compenso richiesto e non contestato di € 11.589,08 e di un parziale pagamento di € 6.175,00, effettuati a mezzo di sette bonifici (date e importi dei quali sono annotati sulle fatture in atti) in possesso anche del condominio solo in quanto forniti dall'architetto residua un credito dell'opposto pari _1 ad € 5.414,08, corrispondente all'importo richiesto con il decreto ingiuntivo. Con riguardo al giuramento decisorio, la sua disciplina è contenuta nell'art. 2736 c.c e negli artt. 234 e ss. c.c. Il giuramento decisorio è una dichiarazione di scienza con valore di prova legale. Nel momento in cui viene reso in giudizio vincola il giudice, che non potrà fare altro che dichiarare vittorioso colui che ha reso giuramento e soccombente chi ha deferito il giuramento. Può però succedere il soggetto a cui è stato deferito il giuramento si rifiuti di prestarlo. In questo caso il giudice sarà costretto a dichiarare vittoriosa l'altra parte. In ogni caso, una volta che il giuramento è stato prestato, esso è incontrovertibile, per cui la parte avversa non può agire per ottenere che in sede civile ne sia dichiarata la falsità, così come in sede penale non è
N.R.G. 5765/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 possibile chiedere che la sentenza passata in giudicato fondata sul giuramento venga revocata. Il giuramento decisorio, in relazione al suo oggetto, può essere di due tipi:
• de veritate: quando i fatti oggetto del giuramento sono personali;
• de scientia: quando i fatti oggetto del giuramento riguardano soggetti terzi di cui chi lo presta è a conoscenza. L'importante è che abbia ad oggetto fatti e circostanze che sono decisivi ai fini del decidere. La disciplina di questa prova legale è contenuta nel codice civile all'art. 2736, che definisce sia il giuramento decisorio che quello suppletorio, definendo il primo come "quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa." L'altra norma di interesse dal punto di vista procedurale è invece l'art 233 c.p.c il quale sancisce che: "1. Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte.
2. Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico." Come anticipato, il giuramento decisorio è quello che riguarda fatti decisivi ai fini della decisione, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 17197/2018) la quale, ha ribadito che "il giuramento può dirsi decisorio quando abbia ad oggetto non uno dei momenti necessari dell'iter da seguire per la decisione, ma circostanze dalle quali discende la decisione di uno
o più capi della domanda, circostanze, cioè, tali da comportare che il giudice, previo accertamento dell'an iuratum sit, debba soltanto accogliere o rigettare la domanda ovvero singoli capi di essa, basandosi, quanto al fatto, solo sul giuramento prestato ovvero sulla mancata prestazione del medesimo e su eventuali fatti pacifici e notori." La parte che deferisce all'altra il giuramento deve utilizzare precise formule, che tuttavia, come precisato dalla Cassazione civile n. 26027/2014, non sono così rigide, infatti "la libertà di scelta del giurante non è garantita solo dalla formula di giuramento "affermo
N.R.G. 5765/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 o nego che", ma anche da quella , più semplice "affermo che" ovvero "nego che", dovendosi ritenere la possibilità d'invertire in senso contrario una delle suddette formule implicita nella stessa natura del giuramento (decisorio o suppletorio) diretto a confermare in modo solenne, in senso positivo o negativo, la verità o meno di un fatto decisivo ai fini della risoluzione della lite, senza che ciò costituisca, in realtà, una modificazione della formula stessa, ma soltanto la scelta dell'alternativa che si è inteso porre al giurante, quale particolare sistema di risoluzione della lite." L'art. 233 c.p.c sancisce che il giuramento decisorio possa essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore. Occorre a questo punto verificare l'esito del giuramento decisorio ove la parte che ha reso il giuramento ha affermato di non sapere quanto richiesto. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 20602/2022, hanno affermato che l'eccezione di prescrizione presuntiva implica implicitamente l'affermazione di aver pagato il debito. Se un soggetto terzo (nel nostro caso il nuovo amministratore, nella pronuncia delle Sezioni Unite il curatore) eccepisce la prescrizione presuntiva, lo stesso è tenuto ad acquisire informazioni sui pregressi rapporti economici in senso lato, non potendo pretendere di eccepire la prescrizione presuntiva, così come se si tratti di una prescrizione estintiva (fondata su elementi obiettivi), se non dopo aver acquisito elementi per affermare che quell'obbligazione si sia estinta. Egli è, d'altronde, consapevole che il creditore può deferirgli il giuramento, quanto meno nella forma de scientia, ed alla formula del giuramento, cui è obbligato a rispondere, deve “prepararsi”. Pertanto, non è ammissibile che il soggetto al quale sia stato deferito il giuramento, da un lato, eccepisca la prescrizione presuntiva, e dall'altro, dichiari di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno. Tale contraddizione, secondo la Corte, vanificherebbe l'effettività dello strumento del giuramento decisorio, rompendo l'equilibrio tra le parti. La Suprema Corte ha precisato che il giuramento deferito, a fronte di una affermazione di pagamento, è un giuramento sulla
N.R.G. 5765/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 veridicità del pagamento, ed il soggetto che ha affermato ciò deve subirne le conseguenze. La dichiarazione di ignoranza, in questo caso, equivale a mancato giuramento, con le conseguenze che ne derivano in termini di mancato superamento della presunzione di pagamento. In virtù di tali principi di diritto, deve ritenersi che la dichiarazione dell'amministratore p.t. del di non Parte_1 conoscere il fatto estintivo dell'obbligazione, resa in sede di giuramento decisorio, equivalga agli esiti di un giuramento negativo o al rifiuto di giurare, e pertanto determini l'esito del giudizio in senso favorevole al deferente. L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5765/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
[...]
, ogni contraria istanza disattesa Parte_3 così provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Conferma decreto ingiuntivo n. 1412/2017, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 8/8/2017, che viene dichiarato definitivamente esecutivo.
3. Condanna il al Controparte_6 pagamento, in favore di , delle spese di giudizio che CP_1 si liquidano in € 2552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 30/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 5765/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia
…………………………. NOTIF. APPELLO Esposito, ha pronunciato la seguente
………………………….
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5765/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
Parte_1
(P.IVA ), in persona dell'Amministratore pro P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in VIA M. MASCIA, 16 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. VOLPE CARMINE (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._1 procura in calce all'atto di citazione OPPONENTE E
, (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del suo procuratore e difensore avv. Luigi Sebastiano (C.F. ) in CodiceFiscale_3
Salerno al Corso Vittorio Emanuele 170/A, come da mandato in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 6/3/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
N.R.G. 5765/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
1412/2017, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 8/8/2017 e notificato a mezzo pec il 6/9/2017, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore dell'architetto CP_2
della somma di € 5414,08, oltre interessi e spese per la
[...] prestazione professionale dallo stesso svolta in favore del
. Parte_1
Parte opponente eccepiva di aver eseguito interamente la prestazione dovuta e la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 c.c. Il Condominio chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa il precedente amministratore condominiale, Controparte_3
, "affinché partecipi al giudizio e tenga indenne
[...]
l'opponente dai danni e/o dalle conseguenze pecuniarie dello stesso". In data 13/2/2018 si costituiva ribadendo, in Controparte_1 primo luogo, di non aver ricevuto interamente il compenso spettantegli per l'opera professionale prestata, in quanto, a fronte di un onorario previsto di € 9.183,07 oltre Contributo CNPAIA e IVA, infatti, gli erano stati corrisposti € 6.175,00, comprensivi di Contributo CNPAIA e IVA, residuando pertanto un debito del Condominio opponente di € 5.418,08 (comprensivi di Contributo CNPAIA e IVA), per i quali era stata richiesta l'ingiunzione. Evidenziava che la documentazione esibita, relativa al pagamento da parte dei singoli Condomini, a mani dell'amministratore pro tempore. dott. , delle quote “Direzione Lavori” di Controparte_3 spettanza di ciascuno di essi (disposizioni di bonifico, copie di assegni bancari, ricevute sottoscritte dall'amministratore), fosse irrilevante nel presente giudizio, non provando l'integrale pagamento, ad opera del ed in favore dell'opposto, Parte_1 dell'onorario previsto. L'architetto non si opponeva alla chiamata in causa del _1 precedente amministratore, ragionier Persona_1 ritenendo che fosse anche nel proprio interesse acquisire ogni elemento utile alla complessiva ricostruzione dei rapporti intercorsi con il . Parte_1
Il Tribunale, non provvedendo in maniera espressa sulla richiesta di chiamata in causa, la disattendeva implicitamente.
N.R.G. 5765/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 Con atto del 22 marzo 2021, l'architetto deferiva al _1
, in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 giuramento decisorio, sul seguente capo: "Giuro e giurando affermo essere vero che il ha Parte_1 interamente corrisposto all'Arch. il compenso Controparte_1 professionale - pari a euro 9.183,07 oltre e IV - a lui CP_4 spettante quale direttore dei lavori di ristrutturazione del " _1
, sito in Cava de' Tirreni (SA) alla ,
[...] Parte_1 svoltisi tra il maggio 2011 e il maggio 2012". Il giuramento veniva ammesso, e l'avv. , Testimone_1 amministratore del condominio, lo prestava all'udienza del 24 marzo 2022, dichiarando: "Nulla sono in grado di riferire in ordine alla circostanza di cui al giuramento decisorio, atteso che all'epoca dei fatti ancora non rivestivo la carica di amministratore del condominio. Tuttavia, posso dichiarare che l'amministratore uscente, tale , mi ha riferito telefonicamente che Controparte_3 nessun debito gravasse sull'ente di gestione. Preciso altresì che nell'occasione non mi ha inviato né consegnato documentazione comprovante quanto asserito telefonicamente". La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015).
N.R.G. 5765/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie risulta documentalmente provato:
- che il Parte_2 con delibera assembleare del 16/09/2010, conferiva all'architetto l'incarico di Direttore dei Controparte_1 lavori di ristrutturazione del fabbricato condominiale sito alla di G. Vitale n.55;
- che i lavori, effettuati dalla ditta "Edile di ", Controparte_5 ebbero inizio nel maggio 2011 (cfr comunicazione di inizio lavori, furono regolarmente eseguiti e si conclusero nel maggio 2012 (cfr dichiarazione di fine lavori);
- che il compenso spettante per la direzione dei lavori ammontava ad € 9.183,07, oltre CA e IV (e così in totale euro 11.589,08), come risulta dal preventivo presentato nella citata assemblea condominiale del 16/09/2010, dal riepilogo di onorari e spese, dal quadro comparativo e dal quadro economico con allegati tabelle millesimali e prospetti dei lavori eseguiti;
N.R.G. 5765/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 - che, a conclusione dei lavori, l'architetto ostituiva _1 in mora il condominio per ottenere il saldo dei suoi onorari (€ 5.414,08) con PEC del 29/07/2016;
- che l'amministratore del condominio, avv. , Testimone_1 convocava l'assemblea oltre due mesi dopo, per il giorno 05/10/2016 nel corso della riunione, l'amministratore informava della richiesta del direttore dei lavori i condomini, i quali dichiaravano di aver versato le quote relative alla ristrutturazione nelle mani del precedente amministratore, rag. . Nella stessa assemblea Controparte_3
l'amministratore fece presente che "questa eccezione è irrilevante e inopponibile al tecnico, in quanto lo stesso mantiene sempre il proprio diritto di credito nei confronti del ". Cionondimeno, l'assemblea deliberò “di Parte_1 attendere le eventuali azioni legali nei confronti del
e solo qualora queste fossero intentate deciderà Parte_1 su quale possa essere la linea di difesa del " (cfr Parte_1 verbale dell'assemblea condominiale del 05/10/2016). Peraltro, nella stessa riunione assembleare del 05/10/2016, l'amministratore dava conto ai condomini (cfr punto 2 dell'odg, pag. 2 del citato verbale) della sentenza favorevole al emessa dal Tribunale nel procedimento ex Parte_1 art. 700 cpc intentato nei confronti del precedente amministratore per ottenere la consegna dei documenti condominiali e della notifica della stessa in forma esecutiva al rag. , notifica rimasta a quella data del tutto CP_3 infruttuosa;
- che dopo due mesi dall'assemblea del 05/10/2016, che l'amministratore, con PEC del 24/11/2016, ne comunicava l'esito all'architetto al quale chiese anche di farle _1 avere “copia dei versamenti effettuati dall'ex amministratore del Condominio” “nonché computo metrico” e “delibera assembleare da cui si evince la percentuale spettante per la Direzione”; ciò perché “purtroppo non riusciamo a recuperare i documenti contabili del Condominio nonostante ci siamo adoperati in tal senso” ;L'arch. _1 fornì tutti i documenti richiesti, e in particolare copia dei bonifici ricevuti dal precedente amministratore del
N.R.G. 5765/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 condominio, bonifici in mancanza dei quali il condominio non avrebbe avuto prova di alcun pagamento, neppure parziale, degli onorari per la direzione dei lavori. Nel caso di specie, pertanto, il creditore ha provato il titolo posto a base del proprio credito (conferimento dell'incarico professionale ed esecuzione dei lavori per i quali ha richiesto il pagamento ed omessa contestazione del quantum del compenso richiesto) ed ha allegato l'inadempimento del debitore. Il Condominio, invece, non assolveva all'onere probatorio sullo stesso gravante, non avendo provato l'adempimento, né altra causa estintiva e/o impeditiva dello stesso, avendo espressamente affermato, nella corrispondenza intercorsa con l'architetto di non essere in possesso di alcuna documentazione _1 relativa agli anni della precedente gestione condominiale, che il revocato amministratore non aveva mai consegnato, "e, tra questa, quella afferente il rapporto di appalto nell'ambito del quale si è sviluppata la prestazione professionale dell'arch. _1
(atto di citazione in opposizione). Pertanto, a fronte di un compenso richiesto e non contestato di € 11.589,08 e di un parziale pagamento di € 6.175,00, effettuati a mezzo di sette bonifici (date e importi dei quali sono annotati sulle fatture in atti) in possesso anche del condominio solo in quanto forniti dall'architetto residua un credito dell'opposto pari _1 ad € 5.414,08, corrispondente all'importo richiesto con il decreto ingiuntivo. Con riguardo al giuramento decisorio, la sua disciplina è contenuta nell'art. 2736 c.c e negli artt. 234 e ss. c.c. Il giuramento decisorio è una dichiarazione di scienza con valore di prova legale. Nel momento in cui viene reso in giudizio vincola il giudice, che non potrà fare altro che dichiarare vittorioso colui che ha reso giuramento e soccombente chi ha deferito il giuramento. Può però succedere il soggetto a cui è stato deferito il giuramento si rifiuti di prestarlo. In questo caso il giudice sarà costretto a dichiarare vittoriosa l'altra parte. In ogni caso, una volta che il giuramento è stato prestato, esso è incontrovertibile, per cui la parte avversa non può agire per ottenere che in sede civile ne sia dichiarata la falsità, così come in sede penale non è
N.R.G. 5765/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 possibile chiedere che la sentenza passata in giudicato fondata sul giuramento venga revocata. Il giuramento decisorio, in relazione al suo oggetto, può essere di due tipi:
• de veritate: quando i fatti oggetto del giuramento sono personali;
• de scientia: quando i fatti oggetto del giuramento riguardano soggetti terzi di cui chi lo presta è a conoscenza. L'importante è che abbia ad oggetto fatti e circostanze che sono decisivi ai fini del decidere. La disciplina di questa prova legale è contenuta nel codice civile all'art. 2736, che definisce sia il giuramento decisorio che quello suppletorio, definendo il primo come "quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa." L'altra norma di interesse dal punto di vista procedurale è invece l'art 233 c.p.c il quale sancisce che: "1. Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte.
2. Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico." Come anticipato, il giuramento decisorio è quello che riguarda fatti decisivi ai fini della decisione, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 17197/2018) la quale, ha ribadito che "il giuramento può dirsi decisorio quando abbia ad oggetto non uno dei momenti necessari dell'iter da seguire per la decisione, ma circostanze dalle quali discende la decisione di uno
o più capi della domanda, circostanze, cioè, tali da comportare che il giudice, previo accertamento dell'an iuratum sit, debba soltanto accogliere o rigettare la domanda ovvero singoli capi di essa, basandosi, quanto al fatto, solo sul giuramento prestato ovvero sulla mancata prestazione del medesimo e su eventuali fatti pacifici e notori." La parte che deferisce all'altra il giuramento deve utilizzare precise formule, che tuttavia, come precisato dalla Cassazione civile n. 26027/2014, non sono così rigide, infatti "la libertà di scelta del giurante non è garantita solo dalla formula di giuramento "affermo
N.R.G. 5765/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 o nego che", ma anche da quella , più semplice "affermo che" ovvero "nego che", dovendosi ritenere la possibilità d'invertire in senso contrario una delle suddette formule implicita nella stessa natura del giuramento (decisorio o suppletorio) diretto a confermare in modo solenne, in senso positivo o negativo, la verità o meno di un fatto decisivo ai fini della risoluzione della lite, senza che ciò costituisca, in realtà, una modificazione della formula stessa, ma soltanto la scelta dell'alternativa che si è inteso porre al giurante, quale particolare sistema di risoluzione della lite." L'art. 233 c.p.c sancisce che il giuramento decisorio possa essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore. Occorre a questo punto verificare l'esito del giuramento decisorio ove la parte che ha reso il giuramento ha affermato di non sapere quanto richiesto. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 20602/2022, hanno affermato che l'eccezione di prescrizione presuntiva implica implicitamente l'affermazione di aver pagato il debito. Se un soggetto terzo (nel nostro caso il nuovo amministratore, nella pronuncia delle Sezioni Unite il curatore) eccepisce la prescrizione presuntiva, lo stesso è tenuto ad acquisire informazioni sui pregressi rapporti economici in senso lato, non potendo pretendere di eccepire la prescrizione presuntiva, così come se si tratti di una prescrizione estintiva (fondata su elementi obiettivi), se non dopo aver acquisito elementi per affermare che quell'obbligazione si sia estinta. Egli è, d'altronde, consapevole che il creditore può deferirgli il giuramento, quanto meno nella forma de scientia, ed alla formula del giuramento, cui è obbligato a rispondere, deve “prepararsi”. Pertanto, non è ammissibile che il soggetto al quale sia stato deferito il giuramento, da un lato, eccepisca la prescrizione presuntiva, e dall'altro, dichiari di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno. Tale contraddizione, secondo la Corte, vanificherebbe l'effettività dello strumento del giuramento decisorio, rompendo l'equilibrio tra le parti. La Suprema Corte ha precisato che il giuramento deferito, a fronte di una affermazione di pagamento, è un giuramento sulla
N.R.G. 5765/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 veridicità del pagamento, ed il soggetto che ha affermato ciò deve subirne le conseguenze. La dichiarazione di ignoranza, in questo caso, equivale a mancato giuramento, con le conseguenze che ne derivano in termini di mancato superamento della presunzione di pagamento. In virtù di tali principi di diritto, deve ritenersi che la dichiarazione dell'amministratore p.t. del di non Parte_1 conoscere il fatto estintivo dell'obbligazione, resa in sede di giuramento decisorio, equivalga agli esiti di un giuramento negativo o al rifiuto di giurare, e pertanto determini l'esito del giudizio in senso favorevole al deferente. L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5765/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
[...]
, ogni contraria istanza disattesa Parte_3 così provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Conferma decreto ingiuntivo n. 1412/2017, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 8/8/2017, che viene dichiarato definitivamente esecutivo.
3. Condanna il al Controparte_6 pagamento, in favore di , delle spese di giudizio che CP_1 si liquidano in € 2552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 30/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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