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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 4618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4618 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9337/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 29.10.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro tra
rappresentata e difesa dagli Avv.ti F. Lideo, N. Zampieri, W. Miceli, Parte 1 '
G. Rinaldi e F. Ganci;
e in persona del Ministero pro-tempore, Controparte 1
con l'Avv. Serafino e con l'Avv. Rovello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.07.2025 l'istante ha convenuto in giudizio il [...]
Controparte 1 formulando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 6.549,87 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e , in 2022/2023, e, conseguentemente, condannare il Controparte 1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al
22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18".
Si costituiva in giudizio il CP 1 resistente chiedendo il rigetto delle domande.
Nel corso del giudizio il ricorrente ha precisato la domanda chiedendo la condanna del
CP 1 resistente al versamento della minor somma di Euro 6.333,60 in relazione agli anni scolastici indicati.
Le domande del ricorrente così come precisate sono fondate e, pertanto, meritano di essere accolte.
1.La Pt 1 ha lavorato in favore del CP 1 resistente in forza di una serie di contratti a termine dal 21.11.2018 al 30.06.2019, dal 2.10.2019 al 30.06.2020, dal 24.10.2020 al
30.06.2021, dal 6.09.2021 al 30.06.2022 e dal 12.09.2022 al 30.06.2023.
La ricorrente rileva di aver diritto alla indennità sostitutiva delle ferie e delle festività
soppresse non godute per gli anni scolastici indicati.
L'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, così dispone: "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “la norma sia stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre
2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea" (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268).
Inoltre va osservato che l'art. 1, commi da 54 e 56, Legge 22/2012 ha disposto che " il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Dal combinato delle disposizioni citate discende che i docenti a tempo indeterminato e determinato debbono fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e possono fruire anche di sei giorni di ferie nel restante periodo dell'anno, laddove possano essere sostituiti.
Indipendentemente dalla differenza fra giorni di ferie fruibili obbligatoriamente (nel periodo di sospensione delle lezioni) e facoltativamente (altri periodi), che riguarda il regime autorizzatorio del congedo, come evidenziato in ricorso, ai soli docenti a tempo determinato spetta l'indennità sostitutiva delle ferie per i giorni risultanti dalla sottrazione tra i giorni di ferie spettanti e quelli fruiti nel corso dell'anno, sia quelli fruibili obbligatoriamente, sia quelli fruibili in via facoltativa.
A tal proposito l'art. 13, commi 8, 9, del CCNL 2006-2018, applicabile anche al personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 dello stesso CCNL, prevede quanto segue: "8. Le ferie.... devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti".
La stessa regolamentazione del regime delle ferie si trova nell'art. art. 95, comma 9, del
CCNL del 18 gennaio 2024.
In tale quadro normativo la Suprema Corte ha statuito recentemente ( cfr. ordinanza n.
16715 del 17/06/2024) che "il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, I. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche."
2. Inoltre la Suprema Corte, con riferimento allo status del docente nel periodo di sospensione delle lezioni, ha precisato quanto segue ( ex plurimis, Sezione Lavoro, sentenza 29/10/2020, n. 23934): " La disciplina non sta a significare che il docente non resti a disposizione della scuola pure in quei periodi, ma soltanto che tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione;
si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spazio-temporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto;
... d'altra parte, è evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività, si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie".
Deve dunque concludersi che il docente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, laddove non sia collocato in ferie, a seguito di apposita richiesta al Dirigente scolastico, va considerato a disposizione dell'istituzione scolastica o comunque impegnato nello svolgimento delle attività funzionali all'insegnamento anche in periodi in cui non sono programmate attività di docenza ovvero attività deliberate dalla scuola che richiedono la presenza fisica del docente a scuola.
Il diritto alla remunerazione dell'attività didattica funzionale all'insegnamento durante tutti i periodi di sospensione delle lezioni discende, peraltro, anche dal divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, consacrato nella clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/3/99, allegato alla Direttiva del 28 giugno 1999/70, perché in tutti i periodi di sospensione delle lezioni i docenti di ruolo, se non hanno chiesto ed ottenuto di fruire delle ferie, vengono considerati al lavoro e remunerati, nonostante non siano presenti a scuola e parimenti rimangano solo a disposizione del CP_1 resistente.
Con l'interpretazione del quadro normativo proposta dal CP 1 resistente, dunque, la discriminazione si manifesterebbe nella diversa qualificazione giuridica attribuita ai medesimi periodi di sospensione delle lezioni: per i docenti di ruolo tali periodi vengono considerati "periodi di lavoro", salvo esplicita richiesta di fruizione delle ferie, mentre per i docenti a termine gli stessi identici periodi sarebbero considerati automaticamente "periodi di riposo".
Ciò che rende tale disparità di trattamento censurabile è l'identità sostanziale delle prestazioni richieste ad entrambe le categorie di docenti durante la sospensione delle lezioni. In entrambi i casi, i docenti sia a tempo determinato che indeterminato non sono fisicamente presenti a scuola: in entrambi i casi, i docenti sono contrattualmente impegnati per le attività funzionali all'insegnamento previste dall'art. 29 del CCNL. e rimangono in un regime di "messa a disposizione" a favore del Controparte 1
Questa disparità di trattamento, dunque, non trova alcuna giustificazione oggettiva nelle prestazioni effettivamente rese, né nelle responsabilità assegnate, né nella qualificazione professionale, costituendo una violazione del principio di non discriminazione sancito dalla normativa europea.
Risulta, quindi, ulteriormente comprovato il diritto alla remunerazione dell'«attività didattica>> svolta nei periodi di sospensione delle lezioni poiché "la clausola 4 dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Persona_1 ; 8.9.2011, causa C-177/10 CP_2 ). Il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato» (così: Cass. sez. un.,
20/07/2022, n. 22726).
3. La sentenza n. 8926/24 della Corte di Cassazione ha inoltre affermato che "a fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nel
CCNL, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime".
Le festività soppresse ( quattro giorni), dunque, si aggiungono ai giorni di ferie (32 o 30) previsti dal CCNL, queste ultime già comprensive delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
Quando si tratta di docenti assunti a tempo determinato, spetta alla parte datoriale dimostrare di aver posto il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, diversamente operando il disposto dell'art. 5 comma 8 del DL n. 92 del 2012, e relativa legge di conversione, che consente la monetizzazione delle ferie e dunque la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Il docente precario, se non richiede di fruire delle ferie maturate durante il periodo di sospensione delle lezioni, perderà il diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva solo se il datore di lavoro dimostra di averlo inutilmente invitato a fruirne con comunicazione scritta, specifica e ad personam, con espresso avviso della perdita, in caso di mancata fruizione, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
|| Controparte_1 non ha offerto la prova di avere invitato formalmente il lavoratore a godere delle ferie;
di averlo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono volte e del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento.
A tal proposito non possono certamente assumere il significato di comunicazione idonea le comunicazioni generiche che il dirigente scolastico ha rivolto a tutti gli insegnanti, sia precari sia di ruolo, di richiedere le ferie. In queste comunicazioni generiche, infatti, manca l'elemento ritenuto essenziale dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità, ossia l'avviso che se l'insegnante non fruisce delle ferie queste andranno irrimediabilmente perse e con esse anche il diritto a percepire l'indennità sostitutiva.
La domanda dunque va accolta così come precisato nel dispositivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere in parte compensate, stante il mancato accoglimento integrale delle domande formulate con il ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
Parte 1 con ricorso depositato in data 24.07.2025, nei confronti del
Controparte_1 così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere l'indennità sostitutiva per le ferie e le festività soppresse maturate e non godute con riferimento agli anni scolastici indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna il CP 1 resistente e corrispondere in favore del ricorrente la somma lorda di € 6.333,60, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna il CP 1 resistente al pagamento in favore del ricorrente di 4/5 delle spese di lite, che liquida, per l'intero, in complessivi Euro 2.200,00, con compensazione del residuo 1/5, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Milano, 29.10.2025
Il Giudice
(Luigi Pazienza)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 29.10.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro tra
rappresentata e difesa dagli Avv.ti F. Lideo, N. Zampieri, W. Miceli, Parte 1 '
G. Rinaldi e F. Ganci;
e in persona del Ministero pro-tempore, Controparte 1
con l'Avv. Serafino e con l'Avv. Rovello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.07.2025 l'istante ha convenuto in giudizio il [...]
Controparte 1 formulando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 6.549,87 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e , in 2022/2023, e, conseguentemente, condannare il Controparte 1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al
22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18".
Si costituiva in giudizio il CP 1 resistente chiedendo il rigetto delle domande.
Nel corso del giudizio il ricorrente ha precisato la domanda chiedendo la condanna del
CP 1 resistente al versamento della minor somma di Euro 6.333,60 in relazione agli anni scolastici indicati.
Le domande del ricorrente così come precisate sono fondate e, pertanto, meritano di essere accolte.
1.La Pt 1 ha lavorato in favore del CP 1 resistente in forza di una serie di contratti a termine dal 21.11.2018 al 30.06.2019, dal 2.10.2019 al 30.06.2020, dal 24.10.2020 al
30.06.2021, dal 6.09.2021 al 30.06.2022 e dal 12.09.2022 al 30.06.2023.
La ricorrente rileva di aver diritto alla indennità sostitutiva delle ferie e delle festività
soppresse non godute per gli anni scolastici indicati.
L'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, così dispone: "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “la norma sia stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre
2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea" (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268).
Inoltre va osservato che l'art. 1, commi da 54 e 56, Legge 22/2012 ha disposto che " il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Dal combinato delle disposizioni citate discende che i docenti a tempo indeterminato e determinato debbono fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e possono fruire anche di sei giorni di ferie nel restante periodo dell'anno, laddove possano essere sostituiti.
Indipendentemente dalla differenza fra giorni di ferie fruibili obbligatoriamente (nel periodo di sospensione delle lezioni) e facoltativamente (altri periodi), che riguarda il regime autorizzatorio del congedo, come evidenziato in ricorso, ai soli docenti a tempo determinato spetta l'indennità sostitutiva delle ferie per i giorni risultanti dalla sottrazione tra i giorni di ferie spettanti e quelli fruiti nel corso dell'anno, sia quelli fruibili obbligatoriamente, sia quelli fruibili in via facoltativa.
A tal proposito l'art. 13, commi 8, 9, del CCNL 2006-2018, applicabile anche al personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 dello stesso CCNL, prevede quanto segue: "8. Le ferie.... devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti".
La stessa regolamentazione del regime delle ferie si trova nell'art. art. 95, comma 9, del
CCNL del 18 gennaio 2024.
In tale quadro normativo la Suprema Corte ha statuito recentemente ( cfr. ordinanza n.
16715 del 17/06/2024) che "il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, I. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche."
2. Inoltre la Suprema Corte, con riferimento allo status del docente nel periodo di sospensione delle lezioni, ha precisato quanto segue ( ex plurimis, Sezione Lavoro, sentenza 29/10/2020, n. 23934): " La disciplina non sta a significare che il docente non resti a disposizione della scuola pure in quei periodi, ma soltanto che tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione;
si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spazio-temporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto;
... d'altra parte, è evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività, si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie".
Deve dunque concludersi che il docente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, laddove non sia collocato in ferie, a seguito di apposita richiesta al Dirigente scolastico, va considerato a disposizione dell'istituzione scolastica o comunque impegnato nello svolgimento delle attività funzionali all'insegnamento anche in periodi in cui non sono programmate attività di docenza ovvero attività deliberate dalla scuola che richiedono la presenza fisica del docente a scuola.
Il diritto alla remunerazione dell'attività didattica funzionale all'insegnamento durante tutti i periodi di sospensione delle lezioni discende, peraltro, anche dal divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, consacrato nella clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/3/99, allegato alla Direttiva del 28 giugno 1999/70, perché in tutti i periodi di sospensione delle lezioni i docenti di ruolo, se non hanno chiesto ed ottenuto di fruire delle ferie, vengono considerati al lavoro e remunerati, nonostante non siano presenti a scuola e parimenti rimangano solo a disposizione del CP_1 resistente.
Con l'interpretazione del quadro normativo proposta dal CP 1 resistente, dunque, la discriminazione si manifesterebbe nella diversa qualificazione giuridica attribuita ai medesimi periodi di sospensione delle lezioni: per i docenti di ruolo tali periodi vengono considerati "periodi di lavoro", salvo esplicita richiesta di fruizione delle ferie, mentre per i docenti a termine gli stessi identici periodi sarebbero considerati automaticamente "periodi di riposo".
Ciò che rende tale disparità di trattamento censurabile è l'identità sostanziale delle prestazioni richieste ad entrambe le categorie di docenti durante la sospensione delle lezioni. In entrambi i casi, i docenti sia a tempo determinato che indeterminato non sono fisicamente presenti a scuola: in entrambi i casi, i docenti sono contrattualmente impegnati per le attività funzionali all'insegnamento previste dall'art. 29 del CCNL. e rimangono in un regime di "messa a disposizione" a favore del Controparte 1
Questa disparità di trattamento, dunque, non trova alcuna giustificazione oggettiva nelle prestazioni effettivamente rese, né nelle responsabilità assegnate, né nella qualificazione professionale, costituendo una violazione del principio di non discriminazione sancito dalla normativa europea.
Risulta, quindi, ulteriormente comprovato il diritto alla remunerazione dell'«attività didattica>> svolta nei periodi di sospensione delle lezioni poiché "la clausola 4 dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Persona_1 ; 8.9.2011, causa C-177/10 CP_2 ). Il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato» (così: Cass. sez. un.,
20/07/2022, n. 22726).
3. La sentenza n. 8926/24 della Corte di Cassazione ha inoltre affermato che "a fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nel
CCNL, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime".
Le festività soppresse ( quattro giorni), dunque, si aggiungono ai giorni di ferie (32 o 30) previsti dal CCNL, queste ultime già comprensive delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
Quando si tratta di docenti assunti a tempo determinato, spetta alla parte datoriale dimostrare di aver posto il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, diversamente operando il disposto dell'art. 5 comma 8 del DL n. 92 del 2012, e relativa legge di conversione, che consente la monetizzazione delle ferie e dunque la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Il docente precario, se non richiede di fruire delle ferie maturate durante il periodo di sospensione delle lezioni, perderà il diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva solo se il datore di lavoro dimostra di averlo inutilmente invitato a fruirne con comunicazione scritta, specifica e ad personam, con espresso avviso della perdita, in caso di mancata fruizione, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
|| Controparte_1 non ha offerto la prova di avere invitato formalmente il lavoratore a godere delle ferie;
di averlo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono volte e del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento.
A tal proposito non possono certamente assumere il significato di comunicazione idonea le comunicazioni generiche che il dirigente scolastico ha rivolto a tutti gli insegnanti, sia precari sia di ruolo, di richiedere le ferie. In queste comunicazioni generiche, infatti, manca l'elemento ritenuto essenziale dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità, ossia l'avviso che se l'insegnante non fruisce delle ferie queste andranno irrimediabilmente perse e con esse anche il diritto a percepire l'indennità sostitutiva.
La domanda dunque va accolta così come precisato nel dispositivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere in parte compensate, stante il mancato accoglimento integrale delle domande formulate con il ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
Parte 1 con ricorso depositato in data 24.07.2025, nei confronti del
Controparte_1 così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere l'indennità sostitutiva per le ferie e le festività soppresse maturate e non godute con riferimento agli anni scolastici indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna il CP 1 resistente e corrispondere in favore del ricorrente la somma lorda di € 6.333,60, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna il CP 1 resistente al pagamento in favore del ricorrente di 4/5 delle spese di lite, che liquida, per l'intero, in complessivi Euro 2.200,00, con compensazione del residuo 1/5, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Milano, 29.10.2025
Il Giudice
(Luigi Pazienza)