Ordinanza cautelare 24 ottobre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 10/12/2025, n. 22237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22237 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22237/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10819/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10819 del 2025, proposto da Società Opus Costruzioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Enzo Napolano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Rione Sirignano, 6;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Ispettorato del Lavoro di Napoli – sulle istanze di revoca a mezzo pec del 06/12/2024 e del 19/12/2024 del provvedimento di sospensione emesso in data 14.11.2024 da parte del medesimo Ispettorato Nazionale del Lavoro di Napoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. LU IF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Atteso che l’Ispettorato territoriale del lavoro di Napoli, in data 14 novembre 2024, ha adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nei confronti della società ricorrente, in ragione delle irregolarità riscontrate durante l’ispezione del cantiere sito in San Gennaro Vesuviano (NA);
Rilevato che la società ricorrente ha poi versato l’importo dell’oblazione in relazione alla contestazione formulata a suo carico e con pec del 6 dicembre 2024 ha richiesto all’Ispettorato territoriale del lavoro di Napoli la revoca del provvedimento di sospensione;
Rilevato, altresì, che l’Ispettorato territoriale del lavoro di Napoli ha riscontrato tale istanza in data 17 dicembre 2024, ritenendo di non poterla accogliere in quanto il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, afferirebbe all’alveo degli atti di polizia giudiziaria e sarebbe espressione delle funzioni di polizia giudiziaria svolte dall’Ispettorato ai sensi dell’articolo 55 cod. proc. pen. Ad avviso dell’Ispettorato resistente, quindi, unicamente l’Autorità giudiziaria sarebbe legittimata a revocare il provvedimento di vigilanza adottato nei confronti della società ricorrente;
Rilevato che la società ricorrente, in data 19 dicembre 2024, ha controdedotto al riscontro dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Napoli e ha insistito per la revoca del suddetto provvedimento di sospensione;
Rilevato, anche alla luce di quanto rappresentato dall’Avvocatura erariale nell’assolvere l’incombente istruttorio disposto con l’ordinanza n. 5884 del 24 ottobre 2025 resa da questa Sezione in seguito all’udienza camerale del 22 ottobre 2025, che l’Ispettorato territoriale del lavoro di Napoli non ha formalmente ed espressamente fornito alcun riscontro all’istanza di revoca formulata dalla società ricorrente in data 19 dicembre 2024;
All’udienza camerale del 3 dicembre 2025 è stata discussa la domanda di tutela proposta dalla società ricorrente avverso l’inerzia tenuta dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Napoli sull’istanza di revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale del 14 novembre 2024 e poi la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che la domanda proposta dalla società ricorrente ai sensi dell’articolo 117 c.p.a. sia meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni di diritto;
Ritenuto, in particolare, che il riscontro fornito in data 17 dicembre 2024 dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Napoli sulla istanza di revoca presentata dalla parte ricorrente in data 6 dicembre 2024 presenti un carattere meramente soprassessorio, in quanto con la stessa l’Ispettorato resistente si è limitato, in sostanza, a declinare la propria competenza senza pronunciarsi nel merito dell’istanza di revoca in parola. La società ricorrente, stante il carattere soprassessorio e non provvedimentale del riscontro del 17 dicembre 2024, non aveva alcun obbligo di impugnare giudizialmente detto atto entro il termine decadenziale previsto dall’articolo 29 c.p.a.;
Ritenuto, inoltre, che la declinatoria di competenza dell’Ispettorato resistente, resa con l’anzidetto riscontro del 17 dicembre 2024, non sia suscettibile di assumere la consistenza di un provvedimento definitivo di rigetto della istanza di revoca presentata dalla società ricorrente, in quanto l’articolo 14, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, nel dettare le condizioni al ricorrere delle quali è possibile conseguire la revoca dei provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, espressamente stabilisce che “ È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato ”. Siccome nel caso di specie il provvedimento di sospensione di cui la società ricorrente ha chiesto la revoca è stato adottato dall’Ispettorato resistente, afferiva sicuramente alla sfera di competenza di quest’ultimo il potere di pronunciarsi sulla istanza formulata dal privato attinto dal provvedimento di vigilanza di cui si tratta, tenuto anche conto del carattere speciale dell’articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008 rispetto alle previsioni dettate dal codice di procedura penale;
Ritenuto, altresì, che l’istanza di revoca presentata dalla società ricorrente in data 19 dicembre 2024 non costituisce reiterazione di una precedente, e già decisa, istanza di revoca in autotutela rivolta all’Ispettorato resistente, in quanto la revoca disciplinata dall’articolo 14, comma 9, del d.lgs. n. 81/2024 rappresenta un potere di ritiro speciale, assoggettato dal legislatore a specifiche condizioni normative, distinte da quelle previste in via generale dall’articolo 21- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di autotutela decisoria della pubblica amministrazione. Anche per tale ragione, quindi, il silenzio serbato dall’Ispettorato resistente sulle istanze di revoca del 6 e 19 dicembre 2024 si appalesa illegittimo;
Ritenuto, infine, che in capo alla società ricorrente, come dalla stessa correttamente evidenziato con la propria memoria del 21 novembre 2025, permane l’interesse a ricorrere avverso il silenzio serbato dall’Ispettorato resistente sulle predette istanze di revoca, avendo essa gravato anche il provvedimento di interdizione a contrarre con la pubblica amministrazione, adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proprio sulla base del provvedimento di sospensione del 14 novembre 2024, la cui durata risulta strettamente correlata al periodo di efficacia del presupposto provvedimento di sospensione;
Ritenuto, in definitiva, che sulla scorta delle suesposte considerazioni il ricorso in esame meriti di essere accolto in ragione della sua fondatezza. Pertanto, deve essere accertata l’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sulle istanze di revoca presentate dalla parte ricorrente, con conseguente condanna dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Napoli all’adozione di un formale ed esplicito provvedimento che si pronunci su tale richiesta, da rendere entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione della presente sentenza ovvero dalla sua comunicazione in via amministrativa se anteriore;
Ritenuto, in applicazione del criterio della soccombenza, che le spese di lite debbano essere poste a carico dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Napoli nella misura indicata in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Napoli sulle istanze di revoca presentate dalla società ricorrente;
- condanna l’Ispettorato territoriale del lavoro di Napoli all’adozione di un formale ed esplicito provvedimento su tali istanze di revoca, da rendere entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione della presente sentenza ovvero dalla sua comunicazione in via amministrativa se anteriore.
Condanna l’Ispettorato territoriale del lavoro di Napoli alla rifusione delle spese di lite in favore della società ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NA AN, Presidente
LU IF, Primo Referendario, Estensore
Benedetta Bazuro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU IF | NA AN |
IL SEGRETARIO