Ordinanza presidenziale 9 ottobre 2025
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00174/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00250/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 250 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Marco Delunas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Efisio Busio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
-per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del “bando di concorso finalizzato alla formazione di una graduatoria inerente all'assegnazione in locazione di alloggi di proprietà comunale a canone concordato”, approvato con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- e pubblicato in data -OMISSIS- all'Albo pretorio online del Comune di -OMISSIS- e sul B.U.R.A.S., laddove prevede all'art. 1, comma 1, lett. d) tra i requisiti per poter richiedere l'assegnazione, non essere titolari di diritto di nuda proprietà su un immobile adeguato;
- del Regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di proprietà comunale non ricadenti nella disciplina dell'edilizia residenziale pubblica di cui alla L.R. 6 aprile 1989, N. 13 (E.R.P.), a canone concordato, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 14.10.2021, laddove prevede all'art. 2, comma 1 lett. c), tra i requisiti per poter richiedere l'assegnazione il non essere titolari di diritto di nuda proprietà su un immobile;
- di tutti gli ulteriori atti presupposti, collegati e consequenziali anche non conosciuti;
-per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 26.8.2024:
(per l'annullamento col ricorso originario del bando e del regolamento suindicati, “in parte qua”);
con i motivi aggiunti:
- della graduatoria provvisoria relativa al bando per l’assegnazione “di alloggi comunali non ricadenti nella disciplina dell'edilizia residenziale pubblica di cui alla L.R. 6 aprile 1989 n. 13, a canone concordato – 2022” pubblicata sul sito dell’ente il 27.5.2024, nella parte in cui la ricorrente risulta individuata tra i soggetti esclusi e non invece tra quelli ammessi;
- per quanto occorrer possa, di tutti gli atti istruttori, tra cui i verbali della Commissione, peraltro non conosciuti;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anche non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del 22.1.2026, svoltasi da remoto, il pres. Marco LL e uditi per le parti i difensori avvocati G. M. Delunas ed E. Busio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha chiesto l’annullamento del bando di concorso finalizzato alla formazione di una graduatoria inerente all'assegnazione in locazione di alloggi di proprietà comunale a canone concordato. Il bando è stato approvato con la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-. La ricorrente ha chiesto anche l’annullamento del presupposto regolamento comunale, nella parte in cui era previsto, tra i requisiti per poter richiedere l’assegnazione dell’alloggio in locazione, il non essere titolari di diritto di nuda proprietà su un immobile adeguato.
A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del bando e del regolamento comunale impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto i profili della manifesta illogicità, della irragionevolezza e della contraddittorietà. In particolare, è stata censurata la previsione che assimila la titolarità della nuda proprietà alla disponibilità di un alloggio, in contrasto con la disciplina regionale di riferimento e con la ratio dell’intervento comunale, rivolta a fronteggiare situazioni di emergenza abitativa. È stata dedotta poi la violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.
2. Con ordinanza presidenziale istruttoria del 9.10.2025 è stata disposta l’acquisizione, da parte del Comune, di una succinta e documentata nota di chiarimenti sulla vicenda oggetto di causa, anche per verificare l’eventuale sopravvenienza di fatti rilevanti ai fini della persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso nel merito.
In riscontro alla ordinanza suddetta, il Comune ha depositato documentazione dalla quale emerge che la Commissione competente ha riammesso la ricorrente nella graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli alloggi a canone concordato, annullando in autotutela gli atti di esclusione adottati in precedenza.
3.Alla udienza straordinaria odierna, fissata in attuazione delle misure PNRR per la Giustizia amministrativa, la difesa della ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, salva la rifusione del contributo unificato (nell’ipotesi di revoca dell’ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato), avendo la ricorrente medesima ottenuto, grazie al predetto provvedimento in autotutela, un inserimento utile nella graduatoria per l’assegnazione degli alloggi oggetto del bando impugnato.
4.Ciò premesso il Collegio rileva che, alla luce dei documenti depositati in atti e della dichiarazione resa dalla parte ricorrente, il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio, conseguito nel corso del processo a seguito dell’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione resistente, non può che condurre a dichiarare cessata la materia del contendere.
5.Osserva, inoltre, il Collegio che, con decreto n. 5 del 18.4.2022, la competente Commissione aveva accolto l’istanza della ricorrente di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Tuttavia, in esito alle verifiche condotte ai sensi dell’art. 127 del d.P.R. n. 115 del 2002, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che il reddito percepito dal nucleo familiare di cui fa parte la ricorrente, sin dal 2020, risultava superiore alla soglia massima prevista dalla vigente normativa ai fini del conseguimento dei benefici di legge.
A questo proposito, il Collegio prende atto delle deduzioni svolte dalla difesa di parte ricorrente nella memoria depositata in data 21 gennaio 2026, in relazione alla questione relativa al superamento dei limiti reddituali. Tuttavia, alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale in materia, qui condiviso, deve ritenersi che la pensione di invalidità civile concorra a determinare un accrescimento della situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare, in quanto emolumento corrisposto dallo Stato con carattere di stabilità e con funzione sostitutiva o integrativa del reddito mancante (conf. TAR Sardegna, I, sent. n. 953/2025, p. 12.1. e, ivi, richiami giurisprudenziali ulteriori; e ord., I, n. 905/2025).
Da ciò discende che, a prescindere dall’esenzione fiscale di tali emolumenti, gli stessi devono essere presi in considerazione ai fini della verifica delle condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2025, n. 25571).
Resta esclusa dal computo la sola indennità di accompagnamento. Nondimeno, anche a voler escludere tale voce, il reddito complessivo della ricorrente risulta superiore al limite di legge.
Ne consegue che, in base a quanto dispone l’art. 136 del t. u. n. 115 del 2002, deve essere disposta la revoca del decreto della Commissione di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 5 del 18.4.2022.
6. Quanto alle spese del giudizio, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti, stante la concorde posizione di entrambi i contendenti sul punto. Va però precisato che, in considerazione dell’intervenuto annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati, sussistono i presupposti per disporre la rifusione, in favore della parte ricorrente, dell’ammontare del contributo unificato, ove versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-revoca il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 5 del 18.4.2022;
-compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
-dispone la rifusione, in favore della parte ricorrente, del contributo unificato, ove versato.
La presente sentenza verrà eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026, svoltasi in modalità da remoto con l'intervento dei magistrati:
Marco LL, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Elena AT, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.