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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/10/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1469/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa EL LL Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. UD SS Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1469/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Parte_1 C.F._1
NT (C.F. ) C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Controparte_1 C.F._3
SA (CF: ) e (CF: ) C.F._4 Controparte_2 C.F._5
CONVENUTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: divorzio (scioglimento del matrimonio)
Conclusioni comuni delle parti: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e in Crotone come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto dei registri CP_1 Parte_1 degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n.27, parte I, anno 1994;
2) Ordinarsi all'Ufficiale di Stato civile di Crotone, e comunque a quello competente, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio in calce all'atto di matrimonio
pagina 1 di 3 e di porre in essere l'attività prevista dall'art. 10 legge 898/1970;
3) revocare l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore della convenuta e della figlia a far data dal deposito del ricorso (marzo 2025) Persona_1
4) spese compensate”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 27.3.2025 , premesso di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1 con la convenuta in Crotone in data 11.8.1994, poi trascritto al registro di stato civile del medesimo
Comune al 27, parte 1, serie A, anno 1994; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli Per_1
(n. 26.11.1994) e che con decreto del 18.9.1999, il Tribunale di Crotone aveva omologato la separazione personale dei coniugi, alle condizioni congiuntamente individuate dagli stessi, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa in data 16.7.2025 si costituiva in giudizio la , aderendo alla domanda di CP_1 scioglimento del matrimonio, senza opporsi alle condizioni proposte, ma chiedendo la refusione delle spese di lite.
All'udienza del 16.9.2025 compariva solo la convenuta. I difensori davano atto del raggiungimento di un accordo su tutte le questioni e precisavano quindi conformi conclusioni riportate in epigrafe sulle quali ha poi espresso il proprio parere il Pubblico Ministero.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione conclusasi con il decreto su menzionato e il deposito del ricorso nel presente procedimento;
- le difese svolte dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- le parti concordano sull'esser venuta meno da tempo sulla necessità di un mantenimento in favore della figlia, ormai maggiorenne e autosufficiente, dovendosi quindi recepire le conclusioni delle parti, anche sulla data della revoca del contributo;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti non hanno articolato le pretese pagina 2 di 3 economiche l'una nei confronti dell'altra e anche in questo caso si devono recepire le conclusioni delle parti, anche sulla data della revoca del contributo;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_3 in data 11.8.1994 in Crotone alle condizioni riportate in epigrafe;
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 27, parte 1, serie A, anno 1994;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2025
Il Giudice relatore ed estensore
UD SS
Il Presidente
EL LL
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa EL LL Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. UD SS Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1469/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Parte_1 C.F._1
NT (C.F. ) C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Controparte_1 C.F._3
SA (CF: ) e (CF: ) C.F._4 Controparte_2 C.F._5
CONVENUTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: divorzio (scioglimento del matrimonio)
Conclusioni comuni delle parti: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e in Crotone come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto dei registri CP_1 Parte_1 degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n.27, parte I, anno 1994;
2) Ordinarsi all'Ufficiale di Stato civile di Crotone, e comunque a quello competente, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio in calce all'atto di matrimonio
pagina 1 di 3 e di porre in essere l'attività prevista dall'art. 10 legge 898/1970;
3) revocare l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore della convenuta e della figlia a far data dal deposito del ricorso (marzo 2025) Persona_1
4) spese compensate”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 27.3.2025 , premesso di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1 con la convenuta in Crotone in data 11.8.1994, poi trascritto al registro di stato civile del medesimo
Comune al 27, parte 1, serie A, anno 1994; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli Per_1
(n. 26.11.1994) e che con decreto del 18.9.1999, il Tribunale di Crotone aveva omologato la separazione personale dei coniugi, alle condizioni congiuntamente individuate dagli stessi, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa in data 16.7.2025 si costituiva in giudizio la , aderendo alla domanda di CP_1 scioglimento del matrimonio, senza opporsi alle condizioni proposte, ma chiedendo la refusione delle spese di lite.
All'udienza del 16.9.2025 compariva solo la convenuta. I difensori davano atto del raggiungimento di un accordo su tutte le questioni e precisavano quindi conformi conclusioni riportate in epigrafe sulle quali ha poi espresso il proprio parere il Pubblico Ministero.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione conclusasi con il decreto su menzionato e il deposito del ricorso nel presente procedimento;
- le difese svolte dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- le parti concordano sull'esser venuta meno da tempo sulla necessità di un mantenimento in favore della figlia, ormai maggiorenne e autosufficiente, dovendosi quindi recepire le conclusioni delle parti, anche sulla data della revoca del contributo;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti non hanno articolato le pretese pagina 2 di 3 economiche l'una nei confronti dell'altra e anche in questo caso si devono recepire le conclusioni delle parti, anche sulla data della revoca del contributo;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_3 in data 11.8.1994 in Crotone alle condizioni riportate in epigrafe;
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 27, parte 1, serie A, anno 1994;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2025
Il Giudice relatore ed estensore
UD SS
Il Presidente
EL LL
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