CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
AN AN, EL
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 453/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030100155 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030100155 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030100155 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il prodromico p.v.c. i militari della GDF segnalavano che la Ricorrente_1 srl aveva utilizzato e gestito una quantità di rifiuti (58.581,190 tonnellate) superiore ai limiti consentiti (54.835,000 tonnellate), non avendo l'Amministrazione Provinciale concesso alcuna autorizzazione in tal senso;
l'eccedenza abusivamente smaltita (3.746,190 tonnellate) aveva garantito alla contribuente un risparmio sull'ecotassa dovuta pari ad
€ 24.350,24 (3.746,190 tonnellate x 0,065 €/kg).Veniva inoltre evidenziato che la società Ricorrente_1 srl era risultata coinvolta in una attività di gestione dei rifiuti non autorizzata. A fronte dei reati ambientali sopra ipotizzati era scaturito il procedimento penale n. 5796/2021 R.G.N.R. presso il Tribunale di Trani sfociato nel sequestro preventivo del compendio aziendale.
Pertanto, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di BAT, ha notificato alla Ricorrente_1 SRL l'Avviso di Accertamento n. TVS030100155/2024 per l'anno d'imposta 2018, accertando maggiori imposte per IRES,
IVA ed Irap.
Il recupero d'imposta era basato sull'accertamento di maggiori ricavi di natura illecita, classificati come redditi di impresa. Tali proventi derivavano dal profitto illecito conseguito dalla società ricorrente per smaltimenti eccedenti la capacità complessiva autorizzata.
La società Ricorrente_1 SRL ha proposto tempestivo ricorso, contestando l'atto per diversi motivi, tra cui l'insussistenza dei presupposti di fatto , la necessità di una sentenza penale di condanna e l'insussistenza di ulteriori profitti illeciti da sottoporre a tassazione in quanto il minor costo per mancato conferimento in discarica era stato già tassato nel bilancio 2018.
L'Ufficio si è costituito in giudizio rigettando le eccezioni, sostenendo la piena legittimità dell'accertamento basato sull'art. 14, comma 4, L. 537/1993, e ribadendo che la tassazione dei proventi illeciti non richiede una sentenza di condanna definitiva.
L'Ufficio chiede il rigetto del ricorso.
In data odierna, il Collegio decide la controversia .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte rigetta la chiesta riunione del presente procedimento con altri tra le medesime parti ( soci) chiamati alla stessa udienza: ciò in considerazione della parziale diversità giuridica delle questioni
(essendosi in presenza di vicende per giunta complesse, la cui trattazione unitaria renderebbe meno agevole la decisione).
Rileva il Collegio che il profitto illecito accertato dall'Ufficio, pari a Euro 24.350,235 ,pur non essendo propriamente un ricavo induttivamente accertato scaturisce da un risparmio di spesa da parte della società
, così come si evince dalla motivazione dell'avviso di accertamento opposto . In sintesi il maggior ricavo ripreso a tassazione rappresenta il mancato sostenimento dei costi che la società avrebbe dovuto affrontare per il corretto smaltimento dei rifiuti in eccedenza (quantificati come minor costo per conferimento in discarica e minore ecotassa).
Ciò posto, la ricorrente ha dichiarato per l'anno 2018 un risultato del conto economico (Utile RF4) pari a
Euro 37.588,00 ma il minor costo illecito sostenuto per il conferimento in discarica per le maggiori quantità smaltite ha generato corrispondenti proventi illeciti che derivano dalla consequenziale attività commerciale illecita;
ne deriva che l'Agenzia delle Entrate, ha legittimamente iscritto l'importo di Euro 24.350,00 come
"Ricavi non dichiarati di cui: induttivi…" alla voce Variazioni in Aumento Accertate dall'Ufficio (RF32), portando il reddito imponibile accertato a Euro 63.253,00.( 37.588,00+24.350,00) ai fini IRES, con consequenziali rettifiche ai fini IVA ed IRAP.
In altre parole la quantificazione dei proventi illeciti conseguiti è stata effettuata mediante stima dei costi indebitamente non sostenuti per il corretto trattamento e smaltimento dei rifiuti e quindi il profitto, derivante dal mancato smaltimento del “compost fuori specifica”, è stato determinato pari alla somma del costo di conferimento, del costo di trasporto del rifiuto fino all'impianto e del costo per il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti c.d. “ecotassa”.
È palese che il provento da illecito va rilevato come quello quella scaturente dal risparmio di spesa derivante dalla mancata attivazione ed osservanza delle corrette procedure di gestione dei rifiuti e dei costi connessi ai sensi della legge 24 dicembre 1993 n. 537 che disciplina il trattamento tributario della cosiddetta attività
d'impresa illecita. Pertanto, considerato che i suddetti proventi illeciti derivano dall'attività commerciale illecita, gli stessi sono stati classificati correttamente dall'Ufficio nella categoria dei redditi di impresa.
Anche la censura della contribuente volta a rilevare che la tassazione dei proventi illeciti richiede una sentenza di condanna definitiva è infondata e va rigettata.
Sul punto la Corte di Cassazione con sentenza del 13/01/2023 n. 829 , il cui orientamento il Collegio intende condividere, ribadisce il principio che: “non occorre che la sussistenza del delitto presupposto sia accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (Cass., sez. 5, n. 6093 del 2022)”.
A fronte di quanto provato dall'Ufficio la Società contribuente non ha offerto alcuna concreto motivo che potesse rivelarsi idoneo a contrastare l'accertamento opposto, essendosi limitata ad insistere sulla circostanza che alcun costo di smaltimento illecito fosse stato mai dedotto nel conto economico della società
, costo peraltro indeducibile ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
La Corte, pertanto, definitivamente decidendo sul ricorso lo rigetta con la conferma della legittimità dell'atto opposto.
La complessità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
AN AN, EL
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 453/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030100155 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030100155 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030100155 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il prodromico p.v.c. i militari della GDF segnalavano che la Ricorrente_1 srl aveva utilizzato e gestito una quantità di rifiuti (58.581,190 tonnellate) superiore ai limiti consentiti (54.835,000 tonnellate), non avendo l'Amministrazione Provinciale concesso alcuna autorizzazione in tal senso;
l'eccedenza abusivamente smaltita (3.746,190 tonnellate) aveva garantito alla contribuente un risparmio sull'ecotassa dovuta pari ad
€ 24.350,24 (3.746,190 tonnellate x 0,065 €/kg).Veniva inoltre evidenziato che la società Ricorrente_1 srl era risultata coinvolta in una attività di gestione dei rifiuti non autorizzata. A fronte dei reati ambientali sopra ipotizzati era scaturito il procedimento penale n. 5796/2021 R.G.N.R. presso il Tribunale di Trani sfociato nel sequestro preventivo del compendio aziendale.
Pertanto, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di BAT, ha notificato alla Ricorrente_1 SRL l'Avviso di Accertamento n. TVS030100155/2024 per l'anno d'imposta 2018, accertando maggiori imposte per IRES,
IVA ed Irap.
Il recupero d'imposta era basato sull'accertamento di maggiori ricavi di natura illecita, classificati come redditi di impresa. Tali proventi derivavano dal profitto illecito conseguito dalla società ricorrente per smaltimenti eccedenti la capacità complessiva autorizzata.
La società Ricorrente_1 SRL ha proposto tempestivo ricorso, contestando l'atto per diversi motivi, tra cui l'insussistenza dei presupposti di fatto , la necessità di una sentenza penale di condanna e l'insussistenza di ulteriori profitti illeciti da sottoporre a tassazione in quanto il minor costo per mancato conferimento in discarica era stato già tassato nel bilancio 2018.
L'Ufficio si è costituito in giudizio rigettando le eccezioni, sostenendo la piena legittimità dell'accertamento basato sull'art. 14, comma 4, L. 537/1993, e ribadendo che la tassazione dei proventi illeciti non richiede una sentenza di condanna definitiva.
L'Ufficio chiede il rigetto del ricorso.
In data odierna, il Collegio decide la controversia .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte rigetta la chiesta riunione del presente procedimento con altri tra le medesime parti ( soci) chiamati alla stessa udienza: ciò in considerazione della parziale diversità giuridica delle questioni
(essendosi in presenza di vicende per giunta complesse, la cui trattazione unitaria renderebbe meno agevole la decisione).
Rileva il Collegio che il profitto illecito accertato dall'Ufficio, pari a Euro 24.350,235 ,pur non essendo propriamente un ricavo induttivamente accertato scaturisce da un risparmio di spesa da parte della società
, così come si evince dalla motivazione dell'avviso di accertamento opposto . In sintesi il maggior ricavo ripreso a tassazione rappresenta il mancato sostenimento dei costi che la società avrebbe dovuto affrontare per il corretto smaltimento dei rifiuti in eccedenza (quantificati come minor costo per conferimento in discarica e minore ecotassa).
Ciò posto, la ricorrente ha dichiarato per l'anno 2018 un risultato del conto economico (Utile RF4) pari a
Euro 37.588,00 ma il minor costo illecito sostenuto per il conferimento in discarica per le maggiori quantità smaltite ha generato corrispondenti proventi illeciti che derivano dalla consequenziale attività commerciale illecita;
ne deriva che l'Agenzia delle Entrate, ha legittimamente iscritto l'importo di Euro 24.350,00 come
"Ricavi non dichiarati di cui: induttivi…" alla voce Variazioni in Aumento Accertate dall'Ufficio (RF32), portando il reddito imponibile accertato a Euro 63.253,00.( 37.588,00+24.350,00) ai fini IRES, con consequenziali rettifiche ai fini IVA ed IRAP.
In altre parole la quantificazione dei proventi illeciti conseguiti è stata effettuata mediante stima dei costi indebitamente non sostenuti per il corretto trattamento e smaltimento dei rifiuti e quindi il profitto, derivante dal mancato smaltimento del “compost fuori specifica”, è stato determinato pari alla somma del costo di conferimento, del costo di trasporto del rifiuto fino all'impianto e del costo per il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti c.d. “ecotassa”.
È palese che il provento da illecito va rilevato come quello quella scaturente dal risparmio di spesa derivante dalla mancata attivazione ed osservanza delle corrette procedure di gestione dei rifiuti e dei costi connessi ai sensi della legge 24 dicembre 1993 n. 537 che disciplina il trattamento tributario della cosiddetta attività
d'impresa illecita. Pertanto, considerato che i suddetti proventi illeciti derivano dall'attività commerciale illecita, gli stessi sono stati classificati correttamente dall'Ufficio nella categoria dei redditi di impresa.
Anche la censura della contribuente volta a rilevare che la tassazione dei proventi illeciti richiede una sentenza di condanna definitiva è infondata e va rigettata.
Sul punto la Corte di Cassazione con sentenza del 13/01/2023 n. 829 , il cui orientamento il Collegio intende condividere, ribadisce il principio che: “non occorre che la sussistenza del delitto presupposto sia accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (Cass., sez. 5, n. 6093 del 2022)”.
A fronte di quanto provato dall'Ufficio la Società contribuente non ha offerto alcuna concreto motivo che potesse rivelarsi idoneo a contrastare l'accertamento opposto, essendosi limitata ad insistere sulla circostanza che alcun costo di smaltimento illecito fosse stato mai dedotto nel conto economico della società
, costo peraltro indeducibile ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
La Corte, pertanto, definitivamente decidendo sul ricorso lo rigetta con la conferma della legittimità dell'atto opposto.
La complessità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.