Art. 6.
Il commissario generale e' autorizzato ad utilizzare personale dell'amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le quattro unita', non appartenenti alla carriera direttiva o a qualifiche dirigenziali, nonche' ad assumere, ove occorra, con contratto di diritto privato a termine, che non potra' comunque superare quello stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 3, personale d'ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici negli Stati Uniti d'America per un contingente che non superi complessivamente le 10 unita'. Il commissario generale ed il segretario generale, se dipendenti da amministrazione statale, verranno collocati, per tutta la durata dell'incarico, nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571 , o da altre disposizioni legislative o regolamentari. Essi avranno diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato avente natura non retributiva per essere destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio presso il Commissariato, in misura pari alla indennita' di servizio all'estero spettante al personale della rappresentanza permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite in New York con funzioni, rispettivamente, di ministro consigliere e consigliere, in aggiunta al trattamento economico loro spettante come funzionari statali nella sede di Roma.
Il personale appartenente all'amministrazione dello Stato utilizzato ai sensi del primo comma potra' essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571 , o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ovvero essere comandato presso il Ministero degli affari esteri. In entrambi i casi il personale in questione avra' diritto ad un trattamento economico avente natura non retributiva per essere destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio presso il Commissariato, in misura pari all'indennita' di servizio all'estero spettante al personale di grado corrispondente della rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite in New York, in aggiunta al trattamento economico spettante come funzionari statali nella sede di Roma. Il personale assunto con contratto di diritto privato ai sensi del primo comma avra' diritto a un trattamento economico in misura pari a quello attribuito al personale a contratto della rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite in New York con mansioni ausiliarie, esecutive o di concetto a seconda del tipo delle prestazioni previste dal contratto di assunzione.
L'onere relativo al trattamento economico spettante al personale di cui al presente articolo e' a carico del Commissariato.
Il commissario generale e' autorizzato ad utilizzare personale dell'amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le quattro unita', non appartenenti alla carriera direttiva o a qualifiche dirigenziali, nonche' ad assumere, ove occorra, con contratto di diritto privato a termine, che non potra' comunque superare quello stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 3, personale d'ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici negli Stati Uniti d'America per un contingente che non superi complessivamente le 10 unita'. Il commissario generale ed il segretario generale, se dipendenti da amministrazione statale, verranno collocati, per tutta la durata dell'incarico, nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571 , o da altre disposizioni legislative o regolamentari. Essi avranno diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato avente natura non retributiva per essere destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio presso il Commissariato, in misura pari alla indennita' di servizio all'estero spettante al personale della rappresentanza permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite in New York con funzioni, rispettivamente, di ministro consigliere e consigliere, in aggiunta al trattamento economico loro spettante come funzionari statali nella sede di Roma.
Il personale appartenente all'amministrazione dello Stato utilizzato ai sensi del primo comma potra' essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571 , o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ovvero essere comandato presso il Ministero degli affari esteri. In entrambi i casi il personale in questione avra' diritto ad un trattamento economico avente natura non retributiva per essere destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio presso il Commissariato, in misura pari all'indennita' di servizio all'estero spettante al personale di grado corrispondente della rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite in New York, in aggiunta al trattamento economico spettante come funzionari statali nella sede di Roma. Il personale assunto con contratto di diritto privato ai sensi del primo comma avra' diritto a un trattamento economico in misura pari a quello attribuito al personale a contratto della rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite in New York con mansioni ausiliarie, esecutive o di concetto a seconda del tipo delle prestazioni previste dal contratto di assunzione.
L'onere relativo al trattamento economico spettante al personale di cui al presente articolo e' a carico del Commissariato.