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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/09/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2969/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2969 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 vertente
T R A
(c.f.: – P. Iva , in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli Avv.ti
Laura Loreni (c.f.: ) e Anna Paola Ciarelli (c.f.: , giusta CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
procura generale alle liti conferita ai predetti Avvocati con atto del Notaio in Roma Persona_1
del 21 luglio 2015, repertorio n. 80974, ed elettivamente domiciliato in 04100 - Latina, via Cesare
Battisti n. 52, presso l'Avvocatura della Sede Prov.le con domicilio digitale Pt_1
, t, Email_1 Email_3
OPPOSTO – ODIERNO ATTORE
E
, nata a [...] l'[...], residente in [...], CP_1
codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara de SI (codice CodiceFiscale_3 fiscale pec – con domicilio digitale eletto CodiceFiscale_4 Email_4 all'indirizzo di posta elettronica certificata ed elettivamente domiciliata Email_4
presso lo studio legale de SI & de SI in Latina, viale dello Statuto n. 24, in virtù di procura in atti,
OPPONENTE – ODIERNA CONVENUTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE ART. 615 comma 2 C.P.C.
pagina1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza del 4.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte per la precisazione delle conclusioni, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' – creditore procedente nell'ambito della Pt_1
procedura esecutiva RGE 2/2017 – ha introdotto la fase di merito relativa all'opposizione spiegata dall'esecutata conclusasi con ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare;
a CP_1
sostegno delle proprie ragioni, ha evidenziato l'infondatezza dei rilievi sollevati dall'esecutata circa l'avvenuto integrale pagamento delle rate del contratto di mutuo (titolo esecutivo azionato con il pignoramento) e l'erroneità dei calcoli svolti dal CTU nella fase sommaria, insistendo per il rinnovo della perizia ed il rigetto dell'opposizione.
Si è costituita la debitrice, riportandosi al proprio ricorso in opposizione e alla CTU già espletata insistendo per l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti, stante il regolare pagamento delle rate previste nel piano di ammortamento.
La causa, istruita mediante CTU, veniva rinviava la causa all'udienza del 4/06/2025 per la precisazione delle conclusioni.
Circa la qualificazione della domanda, nel proprio ricorso in opposizione la debitrice ha innanzitutto dedotto l'inesistenza della notifica sia del precetto che dell'atto di pignoramento, profilo questo che va inquadrato nell'ambito dei motivi deducibili ai sensi dell'art. 617 comma 2 c.p.c.: ne deriva che sotto questo profilo l'opposizione deve ritenersi inammissibile, intanto perché – quantomeno rispetto alla notifica dell'atto di precetto – la stessa è stata proposta tardivamente ed inoltre in quanto il vizio dedotto (violazione del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. per l'omessa attestazione, nella relata di notifica, del compimento delle ricerche dei soggetti potenzialmente consegnatari dell'atto) non è tale da determinare nemmeno astrattamente la
“inesistenza” della notifica ma una nullità sanata, dunque, per effetto della spiegata opposizione (ex multis Cass. n. 11290 del 12/06/2020).
Nel merito, peraltro, la censura risulta altresì infondata, atteso che la relata di notifica sia dell'atto di precetto che del successivo riporta la espressa dicitura “anzi mediante deposito di copia nella Casa comunale per non aver reperito il destinatario né altra persona idonea a riceverla”, formula che deve ritenersi rispettosa dei presupposti che consentono di avvalersi dell'iter notificatorio di cui all'art. 140
pagina2 di 5 cod. proc., ovvero l'impossibilità di consegna dell'atto nei luoghi, alle persone ed alle condizioni prescritte ex art. 139 c.p.c..
Sotto altro profilo, l'opponente ha contestato il diritto del creditore di agire esecutivamente sulla base del titolo azionato, costituito dal contratto di mutuo stipulato il 24.10.2007 (rep. 70.663 – racc.
22.562) tra debitrice e l' per non essersi realizzati i presupposti della risoluzione di tale Pt_2
contratto che avrebbe legittimato l'istituto creditore a richiedere l'integrale restituzione della somma mutuata e, in ogni caso, per l'erroneità dell'importo precettato: sotto questo profilo l'opposizione deve quindi essere ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 615 c.p.c..
Occorre intanto premettere che, nel costituirsi nella presente fase di merito, l'opponente ha contestato altresì la legittimazione attiva dell' soggetto diverso dall'istituto erogatore del Pt_1
prestito: tale eccezione – che, integrando una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e rilevabile d'ufficio, sfugge alle preclusioni anche del giudizio bifasico oppositivo e può pertanto essere sollevata per la prima volta in fase di merito – non può trovare accoglimento, atteso che per espressa disposizione di legge (art. 21 d.l. 201/2011) l' è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi Pt_1
dell' a seguito della soppressione di detto ente, essendo pertanto certamente legittimata ad Pt_2
azionare il titolo esecutivo de quo.
Circa la sussistenza dei presupposti per procedere esecutivamente, nell'atto di precetto l' Pt_1
dando atto dell'avvenuta risoluzione contrattuale – comunicata all'opponente con raccomandata del
2.10.2015 in ragione del mancato pagamento di alcune rate di cui al piano di ammortamento –, ha intimato il pagamento della complessiva somma di euro 28.311,10, di cui euro 21.559,96 a titolo di capitale residuo, euro 104,55 a titolo di quota interessi dal 31.12.2015 al 29.2.2016, euro 6.320,05 a titolo di rate non versate, euro 326,54 a titolo di interessi di mora per rate non versate ed euro
1.231,52 a titolo di penalità.
L'opponente ha innanzitutto contestato l'illegittimità della comunicazione relativa alla risoluzione contrattuale, in quanto le rate non pagate indicate nella raccomandata del 2.10.2015 (ovvero quelle del 30.6.2013, 31.12.2013, 30.6.2014, 31.12.2014 e 30.6.2015) risultavano in effetti corrisposte, come pure quelle relative al periodo successivo;
tuttavia, la stessa opponente dà atto di aver corrisposto la rata del 30.6.2015 soltanto in data 31.1.2016 e nulla deduce circa la rata del 30.6.2013, ammettendo pertanto la sussistenza dei presupposti della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 5 del contratto di mutuo, ovvero il mancato pagamento, nel termine di giorni 90 dalla loro scadenza, di almeno due rate.
Peraltro, dalla ricostruzione dei pagamenti effettuata dalla CTU espletata nel corso del giudizio, si evince non solo che più di un pagamento sia stato effettuato oltre il suddetto termine ma anche che effettivamente, alla data di risoluzione comunicata dall'istituto mutuante, non erano state corrisposte pagina3 di 5 le rate scadenti il 31.12.2013, il 30.6.2014, il 31.12.2014 e il 30.6.2015; ne deriva, pertanto, la legittimità della risoluzione contrattuale comunicata dal creditore, non rilevando, come comportamento concludente integrante una rinuncia all'effetto risolutivo, la ricezione da parte dell' delle somme versate dalla mutuataria anche dopo la risoluzione del contratto, ben potendo Pt_1
le predette somme essere incassate a titolo di acconto sul dovuto, in difetto di qualsiasi accordo tra le parti sulla rinegoziazione del mutuo.
Ciò posto, secondo il calcolo effettuato dal CTU alla luce dei pagamenti documentati la somma dovuta a seguito della risoluzione contrattuale era pari ad euro 31.035,79: va infatti osservato che "in tema di mutuo fondiario, l'esercizio, da parte dell'Istituto di credito mutuante, della condizione risolutiva prevista dall'art. 15 del D. P. R. n. 7 del 1976 (applicabile nella fattispecie "ratione temporis") nell'ipotesi di inadempimento del mutuatario, determina la risoluzione del rapporto di mutuo, con la conseguenza che il mutuatario deve provvedere, oltre al pagamento integrale delle rate già scadute
(non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata, quali il mutuo) alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 1224, primo comma, c.c." (Cass. Sez. U,
Sentenza n.12639 del 19/05/2008).
Nel caso di specie, pertanto, all'ammontare delle rate già scadute (come detto 4 rate di importo pari ad euro 1.730,57) il consulente ha sommato la quota capitale ancora dovuta, maggiorata degli interessi di mora prodottisi sino al giorno della risoluzione;
su tale somma è stato poi calcolato il residuo dovuto tenendo conto, da un lato, dei versamenti effettuati dall'opponente in corso di causa e, dall'altro, tasso di mora del 4,95% ridotto dall'ente mutuante (rispetto all'originaria previsione contrattuale) in forza di una rinegoziazione contrattuale: ne è emerso che, alla data del 31.8.2024, il debito residuo ammontava ad euro 11.496,31.
In conclusione, dall'accertamento della sussistenza di un credito residuo in capo all'opposto deriva il rigetto dell'opposizione: l'intervenuto pagamento da parte dell'opponente, documentato con la comparsa conclusionale, della somma così come quantificata dal CTU non consente infatti di addivenire ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, in difetto di un'esplicita volontà della debitrice di rinunciare all'opposizione.
Ad ogni modo, il venir meno delle ragioni di credito a seguito del pagamento intervenuto in corso di causa non esclude la necessità di pronunciarsi in merito alle spese di lite, le quali, tenuto conto della parziale fondatezza delle tesi difensive dell'opponente nonché della condotta di parte creditrice che ha reso necessarie due indagini peritali in ragione della lacunosità delle proprie difese, meritano pagina4 di 5 di essere compensate almeno parzialmente ed essere poste a carico della soccombente per la restante parte, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del parametri medi ex dm 55/2014 relativi ai giudizi del valore della domanda accolta.
Restano a carico delle parti in solido le spese di CTU.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara sussistente il diritto del creditore di procedere esecutivamente nei confronti dell'esecutata nei limiti di quanto meglio precisato in parte motiva;
2. Compensa per la metà le spese di lite tra le parti e condanna l'opponente al CP_1
pagamento, in favore dell' della restante metà, che liquida in euro 2.500,00, oltre Pt_1
accessori (IVA, c.p.a. e rimb. forf. al 15%) come per legge;
3. Pone a carico delle parti in solido le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Latina il 2.9.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elena Saviano
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2969 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 vertente
T R A
(c.f.: – P. Iva , in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli Avv.ti
Laura Loreni (c.f.: ) e Anna Paola Ciarelli (c.f.: , giusta CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
procura generale alle liti conferita ai predetti Avvocati con atto del Notaio in Roma Persona_1
del 21 luglio 2015, repertorio n. 80974, ed elettivamente domiciliato in 04100 - Latina, via Cesare
Battisti n. 52, presso l'Avvocatura della Sede Prov.le con domicilio digitale Pt_1
, t, Email_1 Email_3
OPPOSTO – ODIERNO ATTORE
E
, nata a [...] l'[...], residente in [...], CP_1
codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara de SI (codice CodiceFiscale_3 fiscale pec – con domicilio digitale eletto CodiceFiscale_4 Email_4 all'indirizzo di posta elettronica certificata ed elettivamente domiciliata Email_4
presso lo studio legale de SI & de SI in Latina, viale dello Statuto n. 24, in virtù di procura in atti,
OPPONENTE – ODIERNA CONVENUTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE ART. 615 comma 2 C.P.C.
pagina1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza del 4.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte per la precisazione delle conclusioni, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' – creditore procedente nell'ambito della Pt_1
procedura esecutiva RGE 2/2017 – ha introdotto la fase di merito relativa all'opposizione spiegata dall'esecutata conclusasi con ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare;
a CP_1
sostegno delle proprie ragioni, ha evidenziato l'infondatezza dei rilievi sollevati dall'esecutata circa l'avvenuto integrale pagamento delle rate del contratto di mutuo (titolo esecutivo azionato con il pignoramento) e l'erroneità dei calcoli svolti dal CTU nella fase sommaria, insistendo per il rinnovo della perizia ed il rigetto dell'opposizione.
Si è costituita la debitrice, riportandosi al proprio ricorso in opposizione e alla CTU già espletata insistendo per l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti, stante il regolare pagamento delle rate previste nel piano di ammortamento.
La causa, istruita mediante CTU, veniva rinviava la causa all'udienza del 4/06/2025 per la precisazione delle conclusioni.
Circa la qualificazione della domanda, nel proprio ricorso in opposizione la debitrice ha innanzitutto dedotto l'inesistenza della notifica sia del precetto che dell'atto di pignoramento, profilo questo che va inquadrato nell'ambito dei motivi deducibili ai sensi dell'art. 617 comma 2 c.p.c.: ne deriva che sotto questo profilo l'opposizione deve ritenersi inammissibile, intanto perché – quantomeno rispetto alla notifica dell'atto di precetto – la stessa è stata proposta tardivamente ed inoltre in quanto il vizio dedotto (violazione del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. per l'omessa attestazione, nella relata di notifica, del compimento delle ricerche dei soggetti potenzialmente consegnatari dell'atto) non è tale da determinare nemmeno astrattamente la
“inesistenza” della notifica ma una nullità sanata, dunque, per effetto della spiegata opposizione (ex multis Cass. n. 11290 del 12/06/2020).
Nel merito, peraltro, la censura risulta altresì infondata, atteso che la relata di notifica sia dell'atto di precetto che del successivo riporta la espressa dicitura “anzi mediante deposito di copia nella Casa comunale per non aver reperito il destinatario né altra persona idonea a riceverla”, formula che deve ritenersi rispettosa dei presupposti che consentono di avvalersi dell'iter notificatorio di cui all'art. 140
pagina2 di 5 cod. proc., ovvero l'impossibilità di consegna dell'atto nei luoghi, alle persone ed alle condizioni prescritte ex art. 139 c.p.c..
Sotto altro profilo, l'opponente ha contestato il diritto del creditore di agire esecutivamente sulla base del titolo azionato, costituito dal contratto di mutuo stipulato il 24.10.2007 (rep. 70.663 – racc.
22.562) tra debitrice e l' per non essersi realizzati i presupposti della risoluzione di tale Pt_2
contratto che avrebbe legittimato l'istituto creditore a richiedere l'integrale restituzione della somma mutuata e, in ogni caso, per l'erroneità dell'importo precettato: sotto questo profilo l'opposizione deve quindi essere ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 615 c.p.c..
Occorre intanto premettere che, nel costituirsi nella presente fase di merito, l'opponente ha contestato altresì la legittimazione attiva dell' soggetto diverso dall'istituto erogatore del Pt_1
prestito: tale eccezione – che, integrando una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e rilevabile d'ufficio, sfugge alle preclusioni anche del giudizio bifasico oppositivo e può pertanto essere sollevata per la prima volta in fase di merito – non può trovare accoglimento, atteso che per espressa disposizione di legge (art. 21 d.l. 201/2011) l' è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi Pt_1
dell' a seguito della soppressione di detto ente, essendo pertanto certamente legittimata ad Pt_2
azionare il titolo esecutivo de quo.
Circa la sussistenza dei presupposti per procedere esecutivamente, nell'atto di precetto l' Pt_1
dando atto dell'avvenuta risoluzione contrattuale – comunicata all'opponente con raccomandata del
2.10.2015 in ragione del mancato pagamento di alcune rate di cui al piano di ammortamento –, ha intimato il pagamento della complessiva somma di euro 28.311,10, di cui euro 21.559,96 a titolo di capitale residuo, euro 104,55 a titolo di quota interessi dal 31.12.2015 al 29.2.2016, euro 6.320,05 a titolo di rate non versate, euro 326,54 a titolo di interessi di mora per rate non versate ed euro
1.231,52 a titolo di penalità.
L'opponente ha innanzitutto contestato l'illegittimità della comunicazione relativa alla risoluzione contrattuale, in quanto le rate non pagate indicate nella raccomandata del 2.10.2015 (ovvero quelle del 30.6.2013, 31.12.2013, 30.6.2014, 31.12.2014 e 30.6.2015) risultavano in effetti corrisposte, come pure quelle relative al periodo successivo;
tuttavia, la stessa opponente dà atto di aver corrisposto la rata del 30.6.2015 soltanto in data 31.1.2016 e nulla deduce circa la rata del 30.6.2013, ammettendo pertanto la sussistenza dei presupposti della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 5 del contratto di mutuo, ovvero il mancato pagamento, nel termine di giorni 90 dalla loro scadenza, di almeno due rate.
Peraltro, dalla ricostruzione dei pagamenti effettuata dalla CTU espletata nel corso del giudizio, si evince non solo che più di un pagamento sia stato effettuato oltre il suddetto termine ma anche che effettivamente, alla data di risoluzione comunicata dall'istituto mutuante, non erano state corrisposte pagina3 di 5 le rate scadenti il 31.12.2013, il 30.6.2014, il 31.12.2014 e il 30.6.2015; ne deriva, pertanto, la legittimità della risoluzione contrattuale comunicata dal creditore, non rilevando, come comportamento concludente integrante una rinuncia all'effetto risolutivo, la ricezione da parte dell' delle somme versate dalla mutuataria anche dopo la risoluzione del contratto, ben potendo Pt_1
le predette somme essere incassate a titolo di acconto sul dovuto, in difetto di qualsiasi accordo tra le parti sulla rinegoziazione del mutuo.
Ciò posto, secondo il calcolo effettuato dal CTU alla luce dei pagamenti documentati la somma dovuta a seguito della risoluzione contrattuale era pari ad euro 31.035,79: va infatti osservato che "in tema di mutuo fondiario, l'esercizio, da parte dell'Istituto di credito mutuante, della condizione risolutiva prevista dall'art. 15 del D. P. R. n. 7 del 1976 (applicabile nella fattispecie "ratione temporis") nell'ipotesi di inadempimento del mutuatario, determina la risoluzione del rapporto di mutuo, con la conseguenza che il mutuatario deve provvedere, oltre al pagamento integrale delle rate già scadute
(non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata, quali il mutuo) alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 1224, primo comma, c.c." (Cass. Sez. U,
Sentenza n.12639 del 19/05/2008).
Nel caso di specie, pertanto, all'ammontare delle rate già scadute (come detto 4 rate di importo pari ad euro 1.730,57) il consulente ha sommato la quota capitale ancora dovuta, maggiorata degli interessi di mora prodottisi sino al giorno della risoluzione;
su tale somma è stato poi calcolato il residuo dovuto tenendo conto, da un lato, dei versamenti effettuati dall'opponente in corso di causa e, dall'altro, tasso di mora del 4,95% ridotto dall'ente mutuante (rispetto all'originaria previsione contrattuale) in forza di una rinegoziazione contrattuale: ne è emerso che, alla data del 31.8.2024, il debito residuo ammontava ad euro 11.496,31.
In conclusione, dall'accertamento della sussistenza di un credito residuo in capo all'opposto deriva il rigetto dell'opposizione: l'intervenuto pagamento da parte dell'opponente, documentato con la comparsa conclusionale, della somma così come quantificata dal CTU non consente infatti di addivenire ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, in difetto di un'esplicita volontà della debitrice di rinunciare all'opposizione.
Ad ogni modo, il venir meno delle ragioni di credito a seguito del pagamento intervenuto in corso di causa non esclude la necessità di pronunciarsi in merito alle spese di lite, le quali, tenuto conto della parziale fondatezza delle tesi difensive dell'opponente nonché della condotta di parte creditrice che ha reso necessarie due indagini peritali in ragione della lacunosità delle proprie difese, meritano pagina4 di 5 di essere compensate almeno parzialmente ed essere poste a carico della soccombente per la restante parte, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del parametri medi ex dm 55/2014 relativi ai giudizi del valore della domanda accolta.
Restano a carico delle parti in solido le spese di CTU.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara sussistente il diritto del creditore di procedere esecutivamente nei confronti dell'esecutata nei limiti di quanto meglio precisato in parte motiva;
2. Compensa per la metà le spese di lite tra le parti e condanna l'opponente al CP_1
pagamento, in favore dell' della restante metà, che liquida in euro 2.500,00, oltre Pt_1
accessori (IVA, c.p.a. e rimb. forf. al 15%) come per legge;
3. Pone a carico delle parti in solido le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Latina il 2.9.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elena Saviano
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