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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 02/12/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 692/17 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 127/2017 del Tribunale di Lagonegro tra:
(C.F. ), in persona dei ll.rr. pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Murano ed elettivamente con lui domiciliata in
Rionero in Vulture (PZ), alla Via Galliano, Pal. Parte_2
Appellante contro
(C.F. ) in persona del l.r. pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa anche disgiuntamente dall'Avv. Carmine D'RA e dall'Avv. Umberto
D'RA e con loro elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio
Forte in Sanza (SA) alla via Roma, n.ro 28
Appellata
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 13/01/2010 la società evocava in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Sala Consilina (ora Tribunale di Lagonegro)
[...]
e premetteva di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente Controparte_2 con detto istituto di credito presso la filiale di Sala Consilina, su cui era concesso scoperto di conto corrente senza indicazione del tasso di interesse. Deduceva, ancora,
l'illegittima applicazione della capitalzzazione trimestrale degli interessi passivi,
l'applicazione di interessi passivi fissati unilateralmente dalla Banca in violazione del
T.U.B, l'applicazione di commissione di massimo scoperto e il superamento del tasso soglia previsto dalla legge sull'usura.
1.1. Concludeva quindi perché il Tribunale accertasse e dichiarasse l'invalidità e la nullità parziale del contratto di apertura di credito e di conto corrente in particolare in relazione alle clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale, di dichiarare non dovute per prestazioni senza causa le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo dell'apertura di credito in aggiunta agli interessi passivi, e di accertare l'usurarietà degli interessi applicati dalla banca sul rapporto di conto corrente, espungendo gli addebiti usurari. Chiedeva ancora di
“…ricalcolare la posizione di dare avere tra le parti in base ai risultati così rideterminati a mezzo CTU contabile, dichiarare il diritto dell'attore alla restituzione delle somme indebitamente percette dall'istituto con condanna dello stesso alla restituzione delle somme determinate in euro 15.052,58 o in quella diversa misura ritenuta di giustizia.”
1.2. Si costituiva deducendo la fusione per incorporazione di Controparte_1
, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
e La
[...] Controparte_9 convenuta impugnava quanto dedotto dall'attrice previa declaratoria di nullità della notifica dell'atto di citazione effettuata nei confronti dell'estinta CP_2 deducendo l'infondatezza della domanda, l'inammissibilità della stessa per mancata chiusura del rapporto di conto corrente, la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme, attesa anche la natura solutoria delle rimesse in conto corrente.
1.3. Istruito il giudizio sulla base della documentazione depositata dall'attrice, costituita da parziali estratti di conto corrente, e richiesta ed espletata CTU, il Tribunale riconvocava l'ausiliare sottoponendogli ulteriori quesiti che determinavano la rielaborazione di due ulteriori ipotesi ricostruttive del rapporto.
1.4. All'esito di queste operazioni, ritenuta la causa matura per la decisione, le parti precisavano le conclusioni e il Tribunale si riservava per la decisione.
2. Con la sentenza n.ro 127/2017 il Tribunale rigettava la domanda di ripetizione.
Ricostruito il quadro normativo e la disciplina applicabile alla fattispecie, il Tribunale rilevava la mancata chiusura del rapporto di conto corrente su cui confluivano i saldi di altri conti correnti intrattenuti con l'istituto di credito.
2.1. Osservava il Tribunale che, tenuto conto della disciplina ratione temporis applicabile alla fattispecie, doveva rilevarsi la nullità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi aventi peraltro diversa periodicità rispetto a quelli attivi.
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pag. 2 2.2. Dava atto del contrasto giurisprudenziale relativo alla ricomprensione della c.m.s. nel computo del tasso di interesse ai fini della valutazione di usurarietà di quest'ultimo, considerando che per il periodo anteriore al D.L. 185/08 pur rientrando detta commissione nella verifica del tasso soglia, doveva ritenersi legittima mentre per la valutazione di usurarietà del tasso applicato ai rapporti esauritisi al 01.01.2010 il giudice dovesse operare un apprezzamento degli elementi omogenei della remunerazione bancaria per pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurari. Osservava che, sulla base della documentazione agli atti, comunque andava ricostruito il corretto saldo attesa la presenza di un'evidente nullità dell'applicazione della diversa periodicità degli interessi.
2.3. Rilevava ancora il Tribunale che in presenza di rapporto di conto corrente in corso diveniva impossibile dare accesso alla domanda di ripetizione potendosi, soltanto in presenza di conto corrente chiuso, rideterminare correttamente il saldo in presenza peraltro di affidamenti che rendevano necessario considerare la presenza di rimesse solutorie aventi mero effetto ripristinatorio della provvista.
2.4. Considerata l'inutilizzabilità della documentazione depositata dall'istituto di credito costituitosi oltre lo spirare del termine ex art. 183, 6° comma, n.ro 2, c.p.c., il Tribunale prendeva in considerazione soltanto i documenti tempestivamente depositati da parte attrice, dai quali era dato evincere oltre alla presenza di un conto corrente con documentazione coprente il periodo 16.5.1994 – 31.12.2007, in uno a quattro conti anticipi.
2.5. Osservava il Tribunale che risultava dai documenti contrattuali la presenza di un'apertura di credito concessa dalla per lire 50.000.000, con indicazione delle CP_2 condizioni economiche, del tasso di interesse debitore e della commissione di massimo scoperto in relazione alla quale il Tribunale accertava la nullità della pattuizione, atteso che la previsione contrattuale difettava dei requisiti di determinatezza e determinabilità.
2.6. Il Tribunale, rilevato che i versamenti effettuati dal correntista erano stati eseguiti quando il passivo superava i limiti dell'affidamento, richiamava la relazione dei consulenza tecnica di ufficio del 10.01.2012 da preferire perché più coerenti con i rapporti dedotti in giudizio e col loro svolgimento. Dava atto che il ricalcolo era stato eseguito con i seguenti criteri: applicazione dei tassi convenzionali, esclusione della capitalizzazione anche annuale, attesa la diversa periodicità tra interessi a debito e a
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pag. 3 credito, esclusione della commissione di massimo scoperto, non condividendo la rilevazione del superamento del tasso soglia per gli anni 1998, 1999 e 2005 perché nella rilevazione si era tenuto conto, fra le spese e i costi, anche della c.m.s.
Accertava quindi la presenza di un saldo creditore a favore del correntista pari a euro
52.802,15.
2.7. Rigettata l'eccezione di prescrizione perché intempestivamente proposta, a fronte della tardiva costituzione di rigettava, altresì, la domanda Controparte_10 di ripetizione dell'indebito perché, non essendosi acquisita la prova della chiusura del conto corrente assistito da apertura di credito, in uno a quella di pagamento del saldo negativo, ferma la possibilità di agire per ottenere il ricalcolo del saldo del rapporto previo accertamento delle clausole contrattuali e dei reltivi addebiti.
2.8. Del pari rigettava la domanda di accertamento del carattere usurario degli interessi perché dedotta in maniera generica, senza indicazione dei trimestiri in cui si sarebbe determinato lo sconfinamento e della misura del tasso effettivamente applicato.
3. Avverso la sentenza n.ro 127/2017 del Tribunale di Lagonegro proponeva impugnazione e, a supporto, deduceva i seguenti motivi: Parte_1
1) errore del Tribunale nell'aver rigettato la domanda di rideterminazione del saldo, pure richiesta, ricomprendendola nel rigetto di quella di ripetizione dell'indebito;
2) insufficiente e contraddittoria motivazione per aver il Tribunale disatteso la successiva consulenza tecnica di ufficio senza darne contezza delle ragioni;
3) omessa considerazione della commissione di massimo scoperto nella determinazione dell'usurarietà del tasso di interesse applicato:
4) ingiustificata compensazione delle spese di giudizio in luogo dell'applicazione del principio della soccombenza;
3.1. Si costituivano l'appellata preliminarmente eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione e chiedendone, poi, il rigetto nel merito.
3.2. All'udienza del 04.06.2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Occorre pregiudizialmente esaminare l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata. Sul punto questa Corte condivide quanto
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pag. 4 la Suprema Corte, con autorevole opinione, anche recentemente ha avuto modo di rilevare:
a) che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
b) è necessario e sufficiente che la manifestazione espressiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e le modifiche di essa invocate e non anche che siano adoperate particolari formule sacramentali o pedisseque trascrizioni di porzioni della sentenza impugnata o interi moduli motivazionali alternativi nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, esposizione che resta affidata alla capacità espressiva del difensore.
4.1. Nondimeno, è ormai di regola ribadito che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass. n. 3194/2019).
4.2. Ora, è evidente che l'appellante ha compiutamente esposto i punti della sentenza oggetto di impugnativa, evidenziando da un lato l'eccessiva concisione della motivazione e, contestualmente, le ragioni per cui, a suo dire, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale di risarcimento.
L'eccezione è quindi infondata.
5. Deve, di contro accogliersi l'eccezione formulata da parte appellata quanto all'inammissibilità della nuova produzione documentale ex art. 345 c.p.c.
5.1. L'art. 345 c.p.c. con una formulazione testuale che non lascia dubbi al suo secondo comma chiarisce che non possono prodursi documenti nuovi che amplino il thema probandum di prime cure. Esso va interpretato nel senso che l'impugnazione, in quanto
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pag. 5 revisio prioris instantiae, non può determinare un ampliamento di quanto già oggetto di allegazione probatoria da parte del giudice di prime cure, salvo il caso che la parta sia stata nell'impossibilità incolpevole di procedere a tempestiva allegazione.
5.2. La lettura del documento che l'appellante produce in questa sede evidenzia che trattasi di un ordine di bonifica per chiusura del conto corrente n. 295-53 che per sua natura ben avrebbe potuto esser prodotto in prime cure.
La relativa allegazione in questa sede incorre pertanto nella censura dell'inammissibilità.
6. Col primo motivo di impugnazione l'appellante fa valere l'errore, in cui a suo avviso sarebbe incorso il Tribunale, nell'aver rigettato la domanda di ripetizione senza considerare la richiesta formulata in atto di citazione e volta alla rideterminazione della posizione dare avere e quindi di accertamento del saldo del conto corrente.
Il motivo è fondato.
6.1. Deve considerarsi l'articolazione della domanda come proposta in atto introduttivo di prime cure che va interpretata alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità dai quali questa Corte non ha motivo di discostarsi.
6.2. Il Supremo giudice di nomofilachia inquadra la domanda accertamento del saldo contenuta nella più ampia richiesta di condanna alla ripetizione facendone discendere che il difetto - come nel caso in esame - dei presupposti per poter accogliere la domanda di ripetizione dell'indebito non rappresenta tuttavia un impedimento per il correntista attore oggi appellante a conoscere del saldo del conto corrente epurato delle eventuali poste illegittimamente addebitate e ad agire in giudizio al fine di far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si fonda (cfr. Cass., SS.UU., n. 24418/2010; Cass., ord., sez. VI, 5.9.2018, n. 21646, entrambe richiamate dalle più recenti Cass. ord., sez. I,
3.7.2023, n. 18681; Cass., ord., sez. I, 24.7.2023, n. 22007; Cass., ord., sez. I,
14.8.2023, n. 24605; Cass., ord., sez. I, 6.11.2023, n. 30850).
6.3. Difatti il diritto del correntista all'accertamento giudiziale del saldo debitore, anche prima della chiusura del conto corrente, è riconducibile ad un triplice interesse consistente “…nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”
(cfr., in particolare, la già citata Cass., ord., sez. VI, 5.9.2018, n. 21646).
6.4. Più di recente la Corte di Cassazione ha chiarito: “La circostanza che la domanda di accertamento sia strumentale alla domanda di ripetizione di indebito non comporta che la domanda presupposta debba essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse, il quale al contrario sussiste, per il principio consolidato, secondo cui in ipotesi di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal
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pag. 6 correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto.” (Cass. civ., I , 13/03/2024 , n.ro 6707)
6.5. La lettura della sentenza di prime cure evidenzia che il Tribunale, pur accertando la nullità dell'applicazione da parte dell'Istituto di credito della capitalizzazione degli interessi passivi con diversa periodicità rispetto a quelli attivi, nonché della commissione di massimo scoperto, in dispositivo omette di operare la richiesta rideterminazione che in motivazione veniva quantificata in euro 52.802,15.
Alla luce dei richiamati principi e attesa la formulazione della domanda articolata in prime cure, volta all'accertamento della nullità delle clausole contrattuali relative all'applicazione degli interessi, pur in assenza del presupposto per dare accesso alla domanda di risoluzione, deve accogliersi il primo motivo di gravame quanto all'omessa pronuncia da parte del Tribunale sull'accertamento del corretto saldo del conto corrente.
7. Si antepone per ragioni di ordine logico la disamina del terzo motivo di impugnazione a quella del secondo motivo. Col terzo motivo l'appellante deduce l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel non considerare gli oneri derivanti dall'applicazione della CMS nella determinazione dell'usurarietà del tasso di interesse applicato in contratto.
7.1. La censura, nella sua scarna articolazione che rasenta l'inammissibilità, non coglie nel segno atteso che il datato richiamo giurisprudenziale su cui fonda il motivo deve ritenersi superato da giurisprudenza anche più recente di quella che il Tribunale richiama a supporto del capo della motivazione.
7.2. La giurisprudenza nomofilattica ha infatti chiarito che l'art. 2 bis del D.L. n. 185 del
2008, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009, in forza del quale, a partire dal
1/1/2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108/1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, non è norma d'interpretazione autentica dell'art. 644, comma
4, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare, per il futuro, la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince
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pag. 7 sia dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dall'art. 27 del D.L. n. 1/2012, conv. con modif. dalla l. n. 27/2012), a tenore della quale "i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data".
7.3. Ancor più chiaro è un passaggio ove: “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto
o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (l'1/1/2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del D.L. n. 185 cit., ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, dev'essere, pertanto, effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" (calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali), compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con
l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati
(Cass. SU n. 16303 del 2018).” (Cass. civ., I, 30/06/2023, n.ro 18559)
7.4. Neppure la formulazione del motivo di appello riesce a scalfire la motivazione del
Tribunale nel punto in cui questo rileva l'insufficiente formulazione della deduzione attorea di usurarietà e dell'incidenza della commissione di massimo scoperto ai fini del calcolo della norma antiusura.
7.5. Sul punto la giurisprudenza è costante nel ritenere che nelle controversie relative alla spettanza ed alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c. , si atteggia nel senso che il debitore che intenda far valere l'applicazione degli stessi in misura usuraria nel corso del rapporto è tenuto a dedurlo in modo specifico, anche mediante dettagliata relazione peritale, mentre per l'istituto bancario convenuto che voglia contestare il computo dei saggi non è sufficiente una contestazione generica, ma è necessario indicare quelli che sarebbero stati effettivamente applicati (vedi Cass.,
28/09/2023 , n. 27545; vedi anche Cass. S.U. 18/09/2020, n. 19597: “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare
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pag. 8 l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”).
7.6. Va rilevato che in prime cure l'odierna appellante si è limitata a dedurre in modo del tutto generico ed indeterminato la pretesa usurarietà dei tassi di interesse, senza in alcun modo specificare la misura concretamente applicata, il tasso soglia di riferimento od altro.
Ne consegue l'infondatezza del motivo.
8. Col secondo motivo di impugnazione parte appellante censura la pronuncia del
Tribunale nel punto in cui, a suo dire immotivatamente, richiama delle due consulenze tecniche di ufficio elaborate dal medesimo ausiliare, rifacendosi ai risultati della prima relazione in luogo di quella ritenuta econometricamente più corretta nello sviluppo del motivo di gravame.
Il motivo è infondato.
8.1. Nella valutazione della censura appare illuminante l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità: “Il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Tale vizio ricorre anche nel caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza senza valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un'acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza dare adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti.” (Cass. civ., VI, 07/09/2020, n.ro18598; Cass. civ.,
III, 31/05/2018, n.ro 137709
8.2. In prime cure il Tribunale ha dato contezza delle ragioni per cui ritiene di condividere l'elaborato dell'ausiliare del 11.01.2012 evidenziando a pag. 14 della sentenza la condivisione dei criteri ricostruttivi utilizzati dal CTU e ritenuti aderenti al caso concreto e all'andamento dei rapporti descritti, con ciò assolvendo all'obbligo di motivazione.
8.3. Sul punto non sussistono ragioni per questa Corte che possano indurla a riformare quanto deciso sul punto dal Tribunale nel recepimento della relazione del 11.01.2012 e nella determinazione del saldo positivo a favore del correntista in euro 52.802,15 alla data del 21.12.2007.
_______________
pag. 9 9. Col quarto motivo di impugnazione parte appellante contesta l'applicazione da parte del Tribunale del principio della compensazione delle spese in luogo di quello della soccombenza che doveva condurre, risultando sostanzialmente esso appellante vittorioso in prime cure, all'applicazione del principio della soccombenza.
Il motivo è infondato.
9.1. Questa Corte non può esimersi dal rilevare che il Tribunale dà contezza della ricorrenza di due fattispecie rientranti in quelle tipiche alla luce delle quali al giudicante
è consentito derogare alla regula juris della soccombenza.
9.2. La novella del 2009 ha infatti inteso rendere tipiche le ipotesi di compensazione delle spese di giudizio con una formulazione dell'art. 92 c.p.c. che limita le deroghe al generale principio fissato nel precedente art. 91 c.p.c.
9.3. E' evidente che nello sviluppo della motivazione il Tribunale dà contezza dei contrasti giurisprudenziali intervenuti nella materia oggetto del procedimento nelle sue molteplici sfaccettature onde dà contezza della sussistenza di due delle condizioni alternative nella sussistenza delle quali è possibile procedere alla compensazione totale o parziale delle spese di giudizio.
10. Le spese, atteso l'esito complessivo del giudizio, e l'accoglimento del gravame con la sostanziale riforma della sentenza di prime cure, vengono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c. con riguardo al doppio grado di giudizio nella misura di cui al D.M. 142/2020
(scaglione di valore da euro 5201,00 a euro 26.000,00) nei valori medi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del l.r. pro tempore contro in Parte_3 Controparte_1 persona del l.r. avverso la sentenza 127/2017 del Tribunale di Lagonegro così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerta che il saldo del conto corrente alla data del 21.12.2007 va rettificato nella misura di euro
52.802,15 a favore di Parte_3
2) condanna in persona del l.r. al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_3 delle spese del doppio grado di giudizio che liquida nella misura di euro 5.077,00
[...] per il giudizio di primo grato e di euro 5.809,00 per il presente grado maggiorate del
15% per spese generali di studio e di CNA e IVA nella misura di legge, con attribuzione all'Avv. Antonio Murano dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 02.12.2025
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
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pag. 10 Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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pag. 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 692/17 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 127/2017 del Tribunale di Lagonegro tra:
(C.F. ), in persona dei ll.rr. pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Murano ed elettivamente con lui domiciliata in
Rionero in Vulture (PZ), alla Via Galliano, Pal. Parte_2
Appellante contro
(C.F. ) in persona del l.r. pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa anche disgiuntamente dall'Avv. Carmine D'RA e dall'Avv. Umberto
D'RA e con loro elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio
Forte in Sanza (SA) alla via Roma, n.ro 28
Appellata
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 13/01/2010 la società evocava in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Sala Consilina (ora Tribunale di Lagonegro)
[...]
e premetteva di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente Controparte_2 con detto istituto di credito presso la filiale di Sala Consilina, su cui era concesso scoperto di conto corrente senza indicazione del tasso di interesse. Deduceva, ancora,
l'illegittima applicazione della capitalzzazione trimestrale degli interessi passivi,
l'applicazione di interessi passivi fissati unilateralmente dalla Banca in violazione del
T.U.B, l'applicazione di commissione di massimo scoperto e il superamento del tasso soglia previsto dalla legge sull'usura.
1.1. Concludeva quindi perché il Tribunale accertasse e dichiarasse l'invalidità e la nullità parziale del contratto di apertura di credito e di conto corrente in particolare in relazione alle clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale, di dichiarare non dovute per prestazioni senza causa le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo dell'apertura di credito in aggiunta agli interessi passivi, e di accertare l'usurarietà degli interessi applicati dalla banca sul rapporto di conto corrente, espungendo gli addebiti usurari. Chiedeva ancora di
“…ricalcolare la posizione di dare avere tra le parti in base ai risultati così rideterminati a mezzo CTU contabile, dichiarare il diritto dell'attore alla restituzione delle somme indebitamente percette dall'istituto con condanna dello stesso alla restituzione delle somme determinate in euro 15.052,58 o in quella diversa misura ritenuta di giustizia.”
1.2. Si costituiva deducendo la fusione per incorporazione di Controparte_1
, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
e La
[...] Controparte_9 convenuta impugnava quanto dedotto dall'attrice previa declaratoria di nullità della notifica dell'atto di citazione effettuata nei confronti dell'estinta CP_2 deducendo l'infondatezza della domanda, l'inammissibilità della stessa per mancata chiusura del rapporto di conto corrente, la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme, attesa anche la natura solutoria delle rimesse in conto corrente.
1.3. Istruito il giudizio sulla base della documentazione depositata dall'attrice, costituita da parziali estratti di conto corrente, e richiesta ed espletata CTU, il Tribunale riconvocava l'ausiliare sottoponendogli ulteriori quesiti che determinavano la rielaborazione di due ulteriori ipotesi ricostruttive del rapporto.
1.4. All'esito di queste operazioni, ritenuta la causa matura per la decisione, le parti precisavano le conclusioni e il Tribunale si riservava per la decisione.
2. Con la sentenza n.ro 127/2017 il Tribunale rigettava la domanda di ripetizione.
Ricostruito il quadro normativo e la disciplina applicabile alla fattispecie, il Tribunale rilevava la mancata chiusura del rapporto di conto corrente su cui confluivano i saldi di altri conti correnti intrattenuti con l'istituto di credito.
2.1. Osservava il Tribunale che, tenuto conto della disciplina ratione temporis applicabile alla fattispecie, doveva rilevarsi la nullità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi aventi peraltro diversa periodicità rispetto a quelli attivi.
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pag. 2 2.2. Dava atto del contrasto giurisprudenziale relativo alla ricomprensione della c.m.s. nel computo del tasso di interesse ai fini della valutazione di usurarietà di quest'ultimo, considerando che per il periodo anteriore al D.L. 185/08 pur rientrando detta commissione nella verifica del tasso soglia, doveva ritenersi legittima mentre per la valutazione di usurarietà del tasso applicato ai rapporti esauritisi al 01.01.2010 il giudice dovesse operare un apprezzamento degli elementi omogenei della remunerazione bancaria per pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurari. Osservava che, sulla base della documentazione agli atti, comunque andava ricostruito il corretto saldo attesa la presenza di un'evidente nullità dell'applicazione della diversa periodicità degli interessi.
2.3. Rilevava ancora il Tribunale che in presenza di rapporto di conto corrente in corso diveniva impossibile dare accesso alla domanda di ripetizione potendosi, soltanto in presenza di conto corrente chiuso, rideterminare correttamente il saldo in presenza peraltro di affidamenti che rendevano necessario considerare la presenza di rimesse solutorie aventi mero effetto ripristinatorio della provvista.
2.4. Considerata l'inutilizzabilità della documentazione depositata dall'istituto di credito costituitosi oltre lo spirare del termine ex art. 183, 6° comma, n.ro 2, c.p.c., il Tribunale prendeva in considerazione soltanto i documenti tempestivamente depositati da parte attrice, dai quali era dato evincere oltre alla presenza di un conto corrente con documentazione coprente il periodo 16.5.1994 – 31.12.2007, in uno a quattro conti anticipi.
2.5. Osservava il Tribunale che risultava dai documenti contrattuali la presenza di un'apertura di credito concessa dalla per lire 50.000.000, con indicazione delle CP_2 condizioni economiche, del tasso di interesse debitore e della commissione di massimo scoperto in relazione alla quale il Tribunale accertava la nullità della pattuizione, atteso che la previsione contrattuale difettava dei requisiti di determinatezza e determinabilità.
2.6. Il Tribunale, rilevato che i versamenti effettuati dal correntista erano stati eseguiti quando il passivo superava i limiti dell'affidamento, richiamava la relazione dei consulenza tecnica di ufficio del 10.01.2012 da preferire perché più coerenti con i rapporti dedotti in giudizio e col loro svolgimento. Dava atto che il ricalcolo era stato eseguito con i seguenti criteri: applicazione dei tassi convenzionali, esclusione della capitalizzazione anche annuale, attesa la diversa periodicità tra interessi a debito e a
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pag. 3 credito, esclusione della commissione di massimo scoperto, non condividendo la rilevazione del superamento del tasso soglia per gli anni 1998, 1999 e 2005 perché nella rilevazione si era tenuto conto, fra le spese e i costi, anche della c.m.s.
Accertava quindi la presenza di un saldo creditore a favore del correntista pari a euro
52.802,15.
2.7. Rigettata l'eccezione di prescrizione perché intempestivamente proposta, a fronte della tardiva costituzione di rigettava, altresì, la domanda Controparte_10 di ripetizione dell'indebito perché, non essendosi acquisita la prova della chiusura del conto corrente assistito da apertura di credito, in uno a quella di pagamento del saldo negativo, ferma la possibilità di agire per ottenere il ricalcolo del saldo del rapporto previo accertamento delle clausole contrattuali e dei reltivi addebiti.
2.8. Del pari rigettava la domanda di accertamento del carattere usurario degli interessi perché dedotta in maniera generica, senza indicazione dei trimestiri in cui si sarebbe determinato lo sconfinamento e della misura del tasso effettivamente applicato.
3. Avverso la sentenza n.ro 127/2017 del Tribunale di Lagonegro proponeva impugnazione e, a supporto, deduceva i seguenti motivi: Parte_1
1) errore del Tribunale nell'aver rigettato la domanda di rideterminazione del saldo, pure richiesta, ricomprendendola nel rigetto di quella di ripetizione dell'indebito;
2) insufficiente e contraddittoria motivazione per aver il Tribunale disatteso la successiva consulenza tecnica di ufficio senza darne contezza delle ragioni;
3) omessa considerazione della commissione di massimo scoperto nella determinazione dell'usurarietà del tasso di interesse applicato:
4) ingiustificata compensazione delle spese di giudizio in luogo dell'applicazione del principio della soccombenza;
3.1. Si costituivano l'appellata preliminarmente eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione e chiedendone, poi, il rigetto nel merito.
3.2. All'udienza del 04.06.2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Occorre pregiudizialmente esaminare l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata. Sul punto questa Corte condivide quanto
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pag. 4 la Suprema Corte, con autorevole opinione, anche recentemente ha avuto modo di rilevare:
a) che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
b) è necessario e sufficiente che la manifestazione espressiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e le modifiche di essa invocate e non anche che siano adoperate particolari formule sacramentali o pedisseque trascrizioni di porzioni della sentenza impugnata o interi moduli motivazionali alternativi nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, esposizione che resta affidata alla capacità espressiva del difensore.
4.1. Nondimeno, è ormai di regola ribadito che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass. n. 3194/2019).
4.2. Ora, è evidente che l'appellante ha compiutamente esposto i punti della sentenza oggetto di impugnativa, evidenziando da un lato l'eccessiva concisione della motivazione e, contestualmente, le ragioni per cui, a suo dire, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale di risarcimento.
L'eccezione è quindi infondata.
5. Deve, di contro accogliersi l'eccezione formulata da parte appellata quanto all'inammissibilità della nuova produzione documentale ex art. 345 c.p.c.
5.1. L'art. 345 c.p.c. con una formulazione testuale che non lascia dubbi al suo secondo comma chiarisce che non possono prodursi documenti nuovi che amplino il thema probandum di prime cure. Esso va interpretato nel senso che l'impugnazione, in quanto
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pag. 5 revisio prioris instantiae, non può determinare un ampliamento di quanto già oggetto di allegazione probatoria da parte del giudice di prime cure, salvo il caso che la parta sia stata nell'impossibilità incolpevole di procedere a tempestiva allegazione.
5.2. La lettura del documento che l'appellante produce in questa sede evidenzia che trattasi di un ordine di bonifica per chiusura del conto corrente n. 295-53 che per sua natura ben avrebbe potuto esser prodotto in prime cure.
La relativa allegazione in questa sede incorre pertanto nella censura dell'inammissibilità.
6. Col primo motivo di impugnazione l'appellante fa valere l'errore, in cui a suo avviso sarebbe incorso il Tribunale, nell'aver rigettato la domanda di ripetizione senza considerare la richiesta formulata in atto di citazione e volta alla rideterminazione della posizione dare avere e quindi di accertamento del saldo del conto corrente.
Il motivo è fondato.
6.1. Deve considerarsi l'articolazione della domanda come proposta in atto introduttivo di prime cure che va interpretata alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità dai quali questa Corte non ha motivo di discostarsi.
6.2. Il Supremo giudice di nomofilachia inquadra la domanda accertamento del saldo contenuta nella più ampia richiesta di condanna alla ripetizione facendone discendere che il difetto - come nel caso in esame - dei presupposti per poter accogliere la domanda di ripetizione dell'indebito non rappresenta tuttavia un impedimento per il correntista attore oggi appellante a conoscere del saldo del conto corrente epurato delle eventuali poste illegittimamente addebitate e ad agire in giudizio al fine di far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si fonda (cfr. Cass., SS.UU., n. 24418/2010; Cass., ord., sez. VI, 5.9.2018, n. 21646, entrambe richiamate dalle più recenti Cass. ord., sez. I,
3.7.2023, n. 18681; Cass., ord., sez. I, 24.7.2023, n. 22007; Cass., ord., sez. I,
14.8.2023, n. 24605; Cass., ord., sez. I, 6.11.2023, n. 30850).
6.3. Difatti il diritto del correntista all'accertamento giudiziale del saldo debitore, anche prima della chiusura del conto corrente, è riconducibile ad un triplice interesse consistente “…nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”
(cfr., in particolare, la già citata Cass., ord., sez. VI, 5.9.2018, n. 21646).
6.4. Più di recente la Corte di Cassazione ha chiarito: “La circostanza che la domanda di accertamento sia strumentale alla domanda di ripetizione di indebito non comporta che la domanda presupposta debba essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse, il quale al contrario sussiste, per il principio consolidato, secondo cui in ipotesi di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal
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pag. 6 correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto.” (Cass. civ., I , 13/03/2024 , n.ro 6707)
6.5. La lettura della sentenza di prime cure evidenzia che il Tribunale, pur accertando la nullità dell'applicazione da parte dell'Istituto di credito della capitalizzazione degli interessi passivi con diversa periodicità rispetto a quelli attivi, nonché della commissione di massimo scoperto, in dispositivo omette di operare la richiesta rideterminazione che in motivazione veniva quantificata in euro 52.802,15.
Alla luce dei richiamati principi e attesa la formulazione della domanda articolata in prime cure, volta all'accertamento della nullità delle clausole contrattuali relative all'applicazione degli interessi, pur in assenza del presupposto per dare accesso alla domanda di risoluzione, deve accogliersi il primo motivo di gravame quanto all'omessa pronuncia da parte del Tribunale sull'accertamento del corretto saldo del conto corrente.
7. Si antepone per ragioni di ordine logico la disamina del terzo motivo di impugnazione a quella del secondo motivo. Col terzo motivo l'appellante deduce l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel non considerare gli oneri derivanti dall'applicazione della CMS nella determinazione dell'usurarietà del tasso di interesse applicato in contratto.
7.1. La censura, nella sua scarna articolazione che rasenta l'inammissibilità, non coglie nel segno atteso che il datato richiamo giurisprudenziale su cui fonda il motivo deve ritenersi superato da giurisprudenza anche più recente di quella che il Tribunale richiama a supporto del capo della motivazione.
7.2. La giurisprudenza nomofilattica ha infatti chiarito che l'art. 2 bis del D.L. n. 185 del
2008, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009, in forza del quale, a partire dal
1/1/2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108/1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, non è norma d'interpretazione autentica dell'art. 644, comma
4, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare, per il futuro, la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince
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pag. 7 sia dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dall'art. 27 del D.L. n. 1/2012, conv. con modif. dalla l. n. 27/2012), a tenore della quale "i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data".
7.3. Ancor più chiaro è un passaggio ove: “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto
o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (l'1/1/2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del D.L. n. 185 cit., ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, dev'essere, pertanto, effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" (calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali), compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con
l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati
(Cass. SU n. 16303 del 2018).” (Cass. civ., I, 30/06/2023, n.ro 18559)
7.4. Neppure la formulazione del motivo di appello riesce a scalfire la motivazione del
Tribunale nel punto in cui questo rileva l'insufficiente formulazione della deduzione attorea di usurarietà e dell'incidenza della commissione di massimo scoperto ai fini del calcolo della norma antiusura.
7.5. Sul punto la giurisprudenza è costante nel ritenere che nelle controversie relative alla spettanza ed alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c. , si atteggia nel senso che il debitore che intenda far valere l'applicazione degli stessi in misura usuraria nel corso del rapporto è tenuto a dedurlo in modo specifico, anche mediante dettagliata relazione peritale, mentre per l'istituto bancario convenuto che voglia contestare il computo dei saggi non è sufficiente una contestazione generica, ma è necessario indicare quelli che sarebbero stati effettivamente applicati (vedi Cass.,
28/09/2023 , n. 27545; vedi anche Cass. S.U. 18/09/2020, n. 19597: “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare
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pag. 8 l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”).
7.6. Va rilevato che in prime cure l'odierna appellante si è limitata a dedurre in modo del tutto generico ed indeterminato la pretesa usurarietà dei tassi di interesse, senza in alcun modo specificare la misura concretamente applicata, il tasso soglia di riferimento od altro.
Ne consegue l'infondatezza del motivo.
8. Col secondo motivo di impugnazione parte appellante censura la pronuncia del
Tribunale nel punto in cui, a suo dire immotivatamente, richiama delle due consulenze tecniche di ufficio elaborate dal medesimo ausiliare, rifacendosi ai risultati della prima relazione in luogo di quella ritenuta econometricamente più corretta nello sviluppo del motivo di gravame.
Il motivo è infondato.
8.1. Nella valutazione della censura appare illuminante l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità: “Il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Tale vizio ricorre anche nel caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza senza valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un'acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza dare adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti.” (Cass. civ., VI, 07/09/2020, n.ro18598; Cass. civ.,
III, 31/05/2018, n.ro 137709
8.2. In prime cure il Tribunale ha dato contezza delle ragioni per cui ritiene di condividere l'elaborato dell'ausiliare del 11.01.2012 evidenziando a pag. 14 della sentenza la condivisione dei criteri ricostruttivi utilizzati dal CTU e ritenuti aderenti al caso concreto e all'andamento dei rapporti descritti, con ciò assolvendo all'obbligo di motivazione.
8.3. Sul punto non sussistono ragioni per questa Corte che possano indurla a riformare quanto deciso sul punto dal Tribunale nel recepimento della relazione del 11.01.2012 e nella determinazione del saldo positivo a favore del correntista in euro 52.802,15 alla data del 21.12.2007.
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pag. 9 9. Col quarto motivo di impugnazione parte appellante contesta l'applicazione da parte del Tribunale del principio della compensazione delle spese in luogo di quello della soccombenza che doveva condurre, risultando sostanzialmente esso appellante vittorioso in prime cure, all'applicazione del principio della soccombenza.
Il motivo è infondato.
9.1. Questa Corte non può esimersi dal rilevare che il Tribunale dà contezza della ricorrenza di due fattispecie rientranti in quelle tipiche alla luce delle quali al giudicante
è consentito derogare alla regula juris della soccombenza.
9.2. La novella del 2009 ha infatti inteso rendere tipiche le ipotesi di compensazione delle spese di giudizio con una formulazione dell'art. 92 c.p.c. che limita le deroghe al generale principio fissato nel precedente art. 91 c.p.c.
9.3. E' evidente che nello sviluppo della motivazione il Tribunale dà contezza dei contrasti giurisprudenziali intervenuti nella materia oggetto del procedimento nelle sue molteplici sfaccettature onde dà contezza della sussistenza di due delle condizioni alternative nella sussistenza delle quali è possibile procedere alla compensazione totale o parziale delle spese di giudizio.
10. Le spese, atteso l'esito complessivo del giudizio, e l'accoglimento del gravame con la sostanziale riforma della sentenza di prime cure, vengono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c. con riguardo al doppio grado di giudizio nella misura di cui al D.M. 142/2020
(scaglione di valore da euro 5201,00 a euro 26.000,00) nei valori medi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del l.r. pro tempore contro in Parte_3 Controparte_1 persona del l.r. avverso la sentenza 127/2017 del Tribunale di Lagonegro così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerta che il saldo del conto corrente alla data del 21.12.2007 va rettificato nella misura di euro
52.802,15 a favore di Parte_3
2) condanna in persona del l.r. al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_3 delle spese del doppio grado di giudizio che liquida nella misura di euro 5.077,00
[...] per il giudizio di primo grato e di euro 5.809,00 per il presente grado maggiorate del
15% per spese generali di studio e di CNA e IVA nella misura di legge, con attribuzione all'Avv. Antonio Murano dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 02.12.2025
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
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pag. 10 Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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