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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 982/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
ABBONDANDOLO ROCCO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3679/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 20250002169841111032535 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 434004796147 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 724/2026 depositato il 24/02/2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato la parte ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'atto di cui all'oggetto, Pignoramento presso terzi n. 20250002169841111032535 del 18/03/2025 per un importo pari ad Euro 336,96 e degli atti prodromici e consequenziali dell'iter amministrativo. Gli enti Società MUNICIPIA S.p.A., e Regione Campania si sono costituiti in giudizio ed hanno contestato l'avverso dedotto, chiedendo il rigetto del ricorso. Va esaminata in via preliminare l'eccezione di incompetenza di questa Corte, sollevata da Municipia. Nella riscossione coattiva dei tributi (non locali) disciplinata dal d.P.R. n. 602/1973 (cd “riscossione mediante ruolo”), comprese le tasse automobilistiche (art. 67 del d.P.R. n. 43/1988), l'attribuzione della competenza territoriale alle corti tributarie di I grado secondo il criterio della sede dell'agente della riscossione non comporta alcuna menomazione della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 Cost.; difatti, dagli artt. 12 («L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.»), 24 («L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce
...») e 46 («Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività̀ di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere ... ») del d.P.R. n. 602 cit. si evince che l'agente della riscossione (e, prima di questo, i privati concessionari per la riscossione) è chiamato e tenuto ad operare in ambiti territoriali ristretti, sostanzialmente coincidenti con il domicilio fiscale del contribuente (sulla “competenza” dell'agente della riscossione, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8049 del 2017, Rv. 643601-01, e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19577 del 2017; più di recente, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 33862 del 2022, Rv. 666416 – 01). Coerentemente, la Corte di cassazione ha ripetutamente statuito che “la competenza territoriale ad emettere la cartella esattoriale da parte del concessionario del servizio di riscossione (ora Agente) non è determinata in base alla sede dell'ufficio … che ha formato il ruolo, ma al criterio di correlazione tra l'ambito territoriale di operatività̀ del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente, con il quale, coerentemente a quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, s'instaura un rapporto diretto, nonché́ in ragione di esigenze di speditezza ed efficienza dell'attività̀ amministrativa” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20669 del 2014, Rv. 632921-01; conf., Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7996 del 2019). Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 09/01/2026) 23/01/2026, n. 1548. Ne segue che Municipia, agente per la riscossione della regione Campania, non avendo sedi diverse nei singoli comuni della Regione Campania, ha competenza per l'intera regione e quindi per tutti i comuni, con l'ulteriore conseguenza che il relativo ambito territoriale operativo, ai fini della determinazione della competenza per territorio, va stabilito avendosi riguardo al domicilio del contribuente, In questo caso il contribuente è domiciliato in Salerno e quindi , avendo Municipia competenza anche per i tributi o tasse automobilistiche da riscuotere dai contribuenti salernitani, è competente questa Corte di giustizia tributaria.
Ha eccepito parte ricorrente l'omessa notifica degli atti presupposti ma gli enti provato la notifica dei seguenti atti. Dalla documentazione ritualmente e tempestivamente prodotta risultano notificati al contribuente: accertamento n. 434004796147 notificato in data 28/11/2016 Ingiunzione n. 434004796147 notificata in data 04/09/2019; Preavviso di fermo PREAVVISO DI FERMO spedito in data 29/10/2020 e notificato in data 13/11/2020.
Non si è verificata alcuna prescrizione. Ed infatti per effetto della normativa Covid i termini pendenti alla data già dell'8.3.2020 sono rimasti sospesi a tutto il 31.12.2023 e, considerata la notifica del 13.11.2020, il termine ha incominciato di nuovo a decorrere dal 1.1.2024 e , quindi, scadevano al 31.12.2026. Ne segue il rigetto del ricorso. Spese come per legge, con attribuzione al procuratore di Municipia, antistatario.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado di Salerno, in composizione monocratica, pronunziando sul Ricorrente_1ricorso proposto da avverso l'atto in oggetto, così provvede: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 120,00 per la Regione Campania ed in euro 150,00 oltre accessori di legge in favore di Municipia, con distrazione in favore del difensore di questa, antistataria. Così deciso in Salerno il 23.2.2026 Il Giudice
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
ABBONDANDOLO ROCCO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3679/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 20250002169841111032535 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 434004796147 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 724/2026 depositato il 24/02/2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato la parte ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'atto di cui all'oggetto, Pignoramento presso terzi n. 20250002169841111032535 del 18/03/2025 per un importo pari ad Euro 336,96 e degli atti prodromici e consequenziali dell'iter amministrativo. Gli enti Società MUNICIPIA S.p.A., e Regione Campania si sono costituiti in giudizio ed hanno contestato l'avverso dedotto, chiedendo il rigetto del ricorso. Va esaminata in via preliminare l'eccezione di incompetenza di questa Corte, sollevata da Municipia. Nella riscossione coattiva dei tributi (non locali) disciplinata dal d.P.R. n. 602/1973 (cd “riscossione mediante ruolo”), comprese le tasse automobilistiche (art. 67 del d.P.R. n. 43/1988), l'attribuzione della competenza territoriale alle corti tributarie di I grado secondo il criterio della sede dell'agente della riscossione non comporta alcuna menomazione della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 Cost.; difatti, dagli artt. 12 («L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.»), 24 («L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce
...») e 46 («Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività̀ di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere ... ») del d.P.R. n. 602 cit. si evince che l'agente della riscossione (e, prima di questo, i privati concessionari per la riscossione) è chiamato e tenuto ad operare in ambiti territoriali ristretti, sostanzialmente coincidenti con il domicilio fiscale del contribuente (sulla “competenza” dell'agente della riscossione, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8049 del 2017, Rv. 643601-01, e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19577 del 2017; più di recente, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 33862 del 2022, Rv. 666416 – 01). Coerentemente, la Corte di cassazione ha ripetutamente statuito che “la competenza territoriale ad emettere la cartella esattoriale da parte del concessionario del servizio di riscossione (ora Agente) non è determinata in base alla sede dell'ufficio … che ha formato il ruolo, ma al criterio di correlazione tra l'ambito territoriale di operatività̀ del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente, con il quale, coerentemente a quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, s'instaura un rapporto diretto, nonché́ in ragione di esigenze di speditezza ed efficienza dell'attività̀ amministrativa” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20669 del 2014, Rv. 632921-01; conf., Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7996 del 2019). Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 09/01/2026) 23/01/2026, n. 1548. Ne segue che Municipia, agente per la riscossione della regione Campania, non avendo sedi diverse nei singoli comuni della Regione Campania, ha competenza per l'intera regione e quindi per tutti i comuni, con l'ulteriore conseguenza che il relativo ambito territoriale operativo, ai fini della determinazione della competenza per territorio, va stabilito avendosi riguardo al domicilio del contribuente, In questo caso il contribuente è domiciliato in Salerno e quindi , avendo Municipia competenza anche per i tributi o tasse automobilistiche da riscuotere dai contribuenti salernitani, è competente questa Corte di giustizia tributaria.
Ha eccepito parte ricorrente l'omessa notifica degli atti presupposti ma gli enti provato la notifica dei seguenti atti. Dalla documentazione ritualmente e tempestivamente prodotta risultano notificati al contribuente: accertamento n. 434004796147 notificato in data 28/11/2016 Ingiunzione n. 434004796147 notificata in data 04/09/2019; Preavviso di fermo PREAVVISO DI FERMO spedito in data 29/10/2020 e notificato in data 13/11/2020.
Non si è verificata alcuna prescrizione. Ed infatti per effetto della normativa Covid i termini pendenti alla data già dell'8.3.2020 sono rimasti sospesi a tutto il 31.12.2023 e, considerata la notifica del 13.11.2020, il termine ha incominciato di nuovo a decorrere dal 1.1.2024 e , quindi, scadevano al 31.12.2026. Ne segue il rigetto del ricorso. Spese come per legge, con attribuzione al procuratore di Municipia, antistatario.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado di Salerno, in composizione monocratica, pronunziando sul Ricorrente_1ricorso proposto da avverso l'atto in oggetto, così provvede: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 120,00 per la Regione Campania ed in euro 150,00 oltre accessori di legge in favore di Municipia, con distrazione in favore del difensore di questa, antistataria. Così deciso in Salerno il 23.2.2026 Il Giudice