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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/11/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. IO LA Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. CA SI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1758 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. SARA ZUCCA per procura speciale ricorrente
nei confronti di
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. CARLITRIA BELLU per procura speciale resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “il Tribunale voglia pronunciare la cessazione della materia del contendere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Introdotto con ricorso in data 27/02/2023 il procedimento per il divorzio fra i coniugi Pt_1
e , assunti i provvedimenti temporanei e urgenti, pronunciata la
[...] Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale n. 537/2025, pubblicata in data
10/04/2025, all'udienza del 16/10/2025, il difensore del ricorrente ha dichiarato l'intervenuto decesso di . Parte_1
Le parti hanno quindi domandato che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
Ed invero: “La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione
personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della
materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici …”
(Cass. civ. n. 18130/2013).
In tal senso, dunque, deve pronunziare il Collegio, senza provvedere sulle spese, essendo venuta meno una delle parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Cagliari in data 17/10/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
CA SI IO LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. IO LA Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. CA SI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1758 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. SARA ZUCCA per procura speciale ricorrente
nei confronti di
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. CARLITRIA BELLU per procura speciale resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “il Tribunale voglia pronunciare la cessazione della materia del contendere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Introdotto con ricorso in data 27/02/2023 il procedimento per il divorzio fra i coniugi Pt_1
e , assunti i provvedimenti temporanei e urgenti, pronunciata la
[...] Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale n. 537/2025, pubblicata in data
10/04/2025, all'udienza del 16/10/2025, il difensore del ricorrente ha dichiarato l'intervenuto decesso di . Parte_1
Le parti hanno quindi domandato che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
Ed invero: “La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione
personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della
materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici …”
(Cass. civ. n. 18130/2013).
In tal senso, dunque, deve pronunziare il Collegio, senza provvedere sulle spese, essendo venuta meno una delle parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Cagliari in data 17/10/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
CA SI IO LA