Articolo 3 della Legge 14 luglio 1967, n. 586
Articolo 2
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13 agosto 1967
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' mediante una corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 13 agosto 1967