Art. 12. Comunicazioni ai comuni
Le amministrazioni dello Stato debbono comunicare tempestivamente alle regioni ed ai comuni gli interventi assistenziali di prima necessita' effettuati a favore dei profughi.
Le amministrazioni dello Stato debbono comunicare tempestivamente alle regioni ed ai comuni gli interventi assistenziali di prima necessita' effettuati a favore dei profughi.